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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/12/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/03/2024 da
1) , con l'Avv. RUARO PAOLO, presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. DE ROSA STEFANO , presso il quale ha eletto domicilio Parte_2 telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22/03/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“ 1) disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre si obbliga a rilasciare l'immobile entro il termine di tre mesi dall'omologa del presente accordo;
3) quale accordo in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla prole, il sig. si obbliga a trasferire, a titolo gratuito: Per_1
a. alla signora la quota di 1/10 (un decimo) del diritto di usufrutto sugli immobili Parte_2 sottoelencati;
b. al figlio signor la quota di 1/10 (un decimo) del diritto di nuda proprietà degli Persona_1 immobili sottoelencati e la quota di 9/10 (nove decimi) del diritto di proprietà e di degli immobili sottelencati:
All'Ufficio Tavolare di Trieste
1) P.T. 69044 c.t. 1 di Trieste, con 40/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 33261 (art. 1117 C.C.) (alloggio già casa familiare)
2) P.T. 28733 c.t. 1 di Trieste, con 23/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 50713 (art. 1117 C.C.) (box auto);
3) P.T. 63692 c.t. 1 di Trieste, con 255/10.000 p.i. del c.t. 1° in P.T. 28113 (art. 1117 C.C.) (box auto)
All'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati di Trieste
1) Sez. V, Foglio 22, n. 4260, sub. 16, via del Molino a Vento n. 7, Piano 4, Zona 1, Cat. A/3, 4 vani, rendita € 361,52;
2) Sez. V, Foglio 23, n. 3626 , sub. 17, via dello Sterpeto n. 6, piano S1, Zona 1, Cat. C/6, 51 m2, rendita € 255,49.
3) Sez. V, Foglio 22, n. 4254, sub. 7, via del Molino a vento n. 11, Piano T, Zona 1, Cat. C/6, 28 m2, rendita € 190,88
4) ogni onere, spesa e imposta riconnessa ai predetti trasferimenti immobiliari graverà integralmente sul sig. Parte_1
5) il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, ogni settimana, da comunicarsi alla sig.ra con congruo avviso;
egli potrà tenere con sé il minore altresì a fine settimana alterni (da Pt_2 intendersi estesi dalle 20.00 del venerdì alle 20.00 della domenica), salvo diverso accordo tra i genitori;
6) le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza; con riferimento al periodo invernale ed alle ferie estive, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio un periodo, rispettivamente di una e due settimane anche non continuative;
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio il sig. verserà alla Per_1 Parte_1 sig.ra un importo mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie come da locale Protocollo;
8) l'Assegno Unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre;
9) i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche relativamente al figlio;
10) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
11) le spese legali del presente procedimento restano integralmente compensate.
Le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, 06/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli