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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°71 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Parte_1
Giacomo Cusmano n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Vizzini e Milena Nicosia.
Appellante
CONTRO
. CP_1
Appellata - non costituita
in persona del legale rappresentante CP_2
Appellato non costituito OGGETTO: retribuzione.
All'udienza del 23 gennaio 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.4091/2022, emessa in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di
Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, depositato il
21 maggio 2019, ha condannato a pagare a , la Parte_1 CP_1 somma di € 61.282,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1°/01/2023 al saldo, nonché al versamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali omessi e non prescritti, accertando lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di attività di lavoro subordinato alle dipendenze del primo, dal 2008 al 2015, con mansioni di ottico e inquadramento nel 1° livello del Ccnl applicato al rapporto.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023, non notificato alle parti appellate.
In data 13 gennaio 2025 la parte appellante ha depositato telematicamente un
“accordo transattivo” sottoscritto dalle parti in data 26 gennaio 2024 e, all'udienza odierna, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
Ciò posto, rilevato che sia inammissibile la declaratoria di cessata materia del contendere, in assenza della parte appellata e dell'adesione a tale istanza, deve CP_1 ritenersi, tuttavia, che l'appellante abbia inteso rinunciare all'appello, quale effetto dell'accordo intervenuto in sede stragiudiziale.
Ne segue che può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al gravame, che non necessita di accettazione.
Nulla è dovuto per spese alle parti appellate non costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello avverso la sentenza n.4091/2022 emessa il 15 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo.
Nulla per spese
Così deciso in Palermo, il 23 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo