Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 294/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Parte_1
Antonio Strozzieri del Foro di Teramo
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Cristiano Di Toro
Mammarella del Foro di Milano
APPELLATA
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 agosto 2024 ha proposto appello nei confronti Parte_1
della ed avverso la sentenza del 16 febbraio 2024 Controparte_1
con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in base alla contestata assenza ingiustificata dal posto di lavoro nei giorni dal 19 Marzo 2022 al 4 Aprile 2022. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nel non ritenere discriminatorio e nullo il licenziamento in discorso, perché intimato a motivo dello stato di salute di esso lavoratore, nonché della sua adesione al sindacato, ed
Monsampolo del Tronto a quella di Ancona) ormai scaduto, poi perché l'ordine si presentava lesivo della salute di esso dipendente, reduce da patologie per le quali era stato sottoposto ad interventi chirurgici che lo avevano fortemente debilitato, così che il mutamento della sede lavorativa avrebbe comportato un notevole stress lavorativo, fisico ed esistenziale con correlato rischio di recidiva nella malattia, oltre che un costo economico non sopportabile. L'appellante ha censurato, in particolare, la scelta del Tribunale di non ammettere i mezzi istruttori sollecitati in ricorso per ricostruire adeguatamente i fatti di causa, totalmente travisati in merito all'accettazione senza riserve del trasferimento ed alla mancata apposizione a questo di un termine finale, vero essendo, al contrario, che la durata del trasferimento, sebbene non espressamente indicata nel provvedimento, si ricavava dai contenuti del certificato del Medico Competente del 19 giugno 2021, che aveva giudicato il lavoratore idoneo alla mansione di vassoiamento di banane in Ancona per la durata di sei mesi;
che solo il carattere temporaneo dello spostamento della sede lavorativa era stato all'origine dell'assenso prestato dal lavoratore, convinto di essere riassegnato al
[...]
, una volta cessata la condizione di inidoneità. Quanto alle reiterate Parte_2 assenze, l'appellante ha precisato di avere contestato la legittimità dell'ordine di restare in Ancona, dopo la scadenza del termine implicito del trasferimento, ed ha specificamente eccepito di non poter continuare a prestare ivi servizio, perché la quotidiana trasferta metteva a repentaglio la propria, già precaria, salute. In proposito, l'appellante ha invocato l'orientamento giurisprudenziale che aveva affermato la legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa a causa delle condizioni di insalubrità e pericolosità per la salute esistenti nel luogo di lavoro. L'appellante ha, quindi, insistito, previa ammissione delle istanze istruttorie, nella riforma della sentenza impugnata e nell'accogliento della domanda articolata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
La ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_1 CP_1
rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, stante la non adesione dell'appellante alla controproposta formulata dall'appellata rispetto all'ipotesi conciliativa avanzata da questa Corte, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. Pacifici i fatti di causa - l'originario ricorrente è stato dichiarato, in sede di visita medica aziendale del 22 giugno 2021, idoneo con prescrizioni e limitazioni e, in forza di tale esito, la datrice di lavoro ne ha disposto il trasferimento dal 23 giugno 2021 presso il magazzino Unifrutti di
Ancona - l'appellante si duole del licenziamento disciplinare, intimato in relazione all'altrettanto pacifica assenza non autorizzata dal servizio nel periodo dal 19 Marzo 2022 al 4 Aprile 2022, adducendo a giustificazione di tale assenza, oltre che della iniziale adesione al trasferimento in oggetto, la circostanza che a questo fosse stato apposto un termine di scadenza, e che il carattere temporaneo del provvedimento organizzativo in questione discendesse automaticamente dalla natura transitoria della condizione di inidoneità accertata dal medico aziendale, in relazione ai momentanei problemi di salute che per un certo tempo gli avevano impedito di continuare a svolgere le mansioni originariamente assegnategli presso il magazzino di Monsampolo del Tronto
(AP).
Sostiene, insomma, l'appellante che l'esito della successiva visita di controllo (gennaio 2022), attestante il recupero della piena idoneità lavorativa, abbia determinato ipso iure il venir meno della causale che aveva legittimato il trasferimento, nonostante il provvedimento consacrante tale misura organizzativa datoriale non recasse alcun termine di scadenza, né alcuna espressione univocamente destinata a conferirle il preteso carattere temporaneo, o comunque ad istituire un indefettibile collegamento tra inidoneità del lavoratore e sua adibizione preso il magazzino di Ancona.
Ritiene il Collegio che il provvedimento di trasferimento del 22 giugno 2021, nella produzione dell'appellante - come detto innanzi, carente di minimi riferimenti ad un limite di durata dell'assegnazione alla nuova sede e motivato esclusivamente in ragione dello scopo di assicurare al dipendente la continuità lavorativa, altrimenti messa a rischio dall'esito della visita medica - integri una tipica misura datoriale di carattere squisitamente organizzativo, la quale acquista efficacia e vincolatività per le parti del rapporto in virtù del riconoscimento legislativo del potere datoriale di modificare unilateralmente le iniziali condizioni di lavoro contrattualmente fissate, nella ricorrenza di comprovate ragioni (vedi art. 2103 c.c.); si tratta, dunque, di un modo di esercizio dello ius variandi, insuscettibile di caducazione per effetto del mero sopravvenire del parere del medico aziendale, ossia della valutazione di un soggetto per giunta estraneo al rapporto di lavoro.
Si tenga conto, al riguardo, che le esigenze organizzative a presidio di un trasferimento possono, e di regola devono, trascendere la situazione personale del singolo lavoratore, per divenire compiuta espressione del potere-dovere datoriale di gestire e coordinare l'intero sistema aziendale, poiché in questo, per l'appunto, si sostanzia l'organizzazione dell'impresa.
Ne discende che, in relazione agli ormai verificatisi mutamenti dell'assetto organizzativo, resi necessari dalle esigenze di continuità lavorativa del singolo dipendente, perdura l'efficacia e la piena vincolatività del trasferimento anche quando il lavoratore, il cui stato di salute inizialmente abbia richiesto l'adozione del provvedimento, recuperi la piena idoneità a svolgere le mansioni di originaria assegnazione.
Non può, pertanto, il lavoratore, legittimamente trasferito, pretendere l'automatico ripristino dello status quo antea, con pregiudizio per gli interessi dell'intera azienda, posto che il trasferimento, sebbene occasionato dalle sue esigenze di salute, è e resta espressione del potere di organizzazione datoriale.
E', dunque, con esclusivo riferimento alla fase di adozione del trasferimento che va valutata la legittimità di tale misura, attraverso la verifica che, in quel momento, la stessa realizzi il giusto contemperamento dei confligenti interessi del lavoratore e del datore di lavoro;
ciò fa sorgere in capo al lavoratore destinatario del trasferimento l'onere di tempestiva contestazione ed impugnazione, ogniqualvolta egli ritenga non realizzato, attraverso una visione in prospettiva degli effetti della concreta misura adottata, il suddetto contemperamento di interessi.
Alla stregua dei surriferiti argomenti, appare ingiustificato il rifiuto dell'appellante, legittimamente trasferito, di continuare a prestare servizio presso la sede di ultima assegnazione.
Costui paventa un aggravamento del proprio stato di salute, in relazione al protrarsi della situazione di fatto creatasi a seguito del trasferimento, in palese contraddizione con gli esiti fortunatamente positivi della visita medica aziendale del 7 gennaio 2022, all'esito della quale gli viene dato atto del pieno recupero, durante i sei mesi trascorsi presso il nuovo luogo di lavoro, dell'integrità psicofisica necessaria a svolgere senza limitazioni le mansioni di facchino magazziniere, adibito al lavoro notturno.
Ed infatti, dopo la chiara presa di posizione della datrice di lavoro, mediante comunicazione via mail del 17 marzo 2022, in ordine alla ritenuta legittimità del trasferimento ed alla necessità del rientro in servizio del dipendente al termine del periodo di malattia (18 marzo 2022), qualsiasi censura o contestazione avverso tale determinazione datoriale avrebbe dovuto essere formalizzata nelle sedi opportune, onde sollecitarne la valutazione di liceità o meno da parte dell'Autorità a tanto competente, laddove gli oltremodo tranquillizzati esiti delle visite mediche, cui da ultimo si era sottoposto il lavoratore, impongono di escudere che nel caso di specie ricorresse quel pericolo concreto ed imminente per la sua salute, idoneo a legittimarne il rifiuto di adempiere all'ordine del datore di lavoro.
Le suesposte considerazioni valgono ad escludere il carattere illegittimo del licenziamento comminato al dipendente in relazione alla pacifica assenza ingiustificata dal servizio per un periodo di oltre due settimane;
esse valgono, altresì, ad escludere la ricorrenza di una fattispecie di licenziamento discriminatorio in via “indiretta”, ad integrare la quale è imprescindibile l'assolvimento dell'onere, a carico del lavoratore licenziato, di specifica allegazione dei molteplici elementi, di preciso e pregnante significato, che costituiscano seri indizi dell'intento datoriale discriminatorio;
onere rimasto in specie del tutto non assolto.
Quanto sinora chiarito consente di confermare la sentenza impugnata, ritenuta superflua l'indagine istruttoria sollecitata dall'appellante su circostanze di fatto del tutto pacifiche e ben documentate.
La particolarità della questione trattata e la diversa posizione delle parti suggeriscono di compensare tra le stesse le spese del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2)compensa tra le parti le spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente