Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 7.4.2025, visti gli atti della causa iscritta al n. 793/2024 r.g., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
C.F. 1 ), nato a [...] 1'8.8.1990, residente a [...]1 (C.F.
Porto Torres (SS) in via Falcone e Borsellino n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino De Lucia del
Foro di Santa Maria Capua Vetere
ricorrente e
nata a [...] il [...], residente a [...]1 (C.F. C.F. 2
in via V. Emanuele II n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Danielle Marguerite Mastrangelo del Foro di
Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni del ricorrente: riduzione del contributo dovuto per il mantenimento delle figlie da € 900,00
mensili, stabilito in sede di separazione, ad € 650,00 mensili, condanna della sig.ra CP 1 al rimborso del 50% delle spese per la tassazione sulla locazione dell'immobile sito in Porto Torres, e del finanziamento contratto per l'acquisto del mobilio, rigetto della richiesta della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento.
Conclusioni della resistente: limitazione al fine settimana del diritto di visita da parte del sig. [...] Pt 1 rigetto delle richieste di quest'ultimo di collocamento paritario delle figlie, e delle pretese di
Conclusioni del P.M.: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte 1 concordatario contratto in Chieti in data 28.8.2017 con la sig.ra CP 1 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 2017/34/2/A, anno 2017), avendo questo Tribunale già omologato,
con decreto emesso il 20.6.2022 all'esito del procedimento n. 581/2022 r.g. la loro separazione, che da quel momento in poi non si era mai interrotta.
PE Pe Ha chiesto l'affidamento condiviso delle tre figlie, (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il
PE 26.8.2019) e (nata a [...] l'[...]), il loro collocamento paritario o, in subordine, presso la madre, con la conferma delle modalità di visita previste nella separazione consensuale e la loro estensione anche alla
PE EN;
in caso di collocamento delle figlie presso la madre ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in loro favore a complessivi € 650,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative;
ha chiesto infine che gli sia riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso, da parte della resistente, del 50% del finanziamento contratto per l'arredamento della casa coniugale e delle spese fiscali relative al contratto di locazione del medesimo immobile.
La sig.ra CP 1 si è costituita in giudizio, senza opporsi alla domanda di divorzio, ma contestando le richieste del ricorrente di collocamento paritario delle minori e quelle di disciplina del diritto di visita, che ha chiesto che venga limitato ai soli fine settimana, evidenziando che le richieste di carattere economico del ricorrente non erano giustificate da circostanze sopravvenute rispetto alla omologazione della separazione.
Ha chiesto, quindi, che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Parte_1 che siano rideterminate le modalità di frequentazione tra padre e figlie, e che la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributo di mantenimento per le figlie sia determinata in complessivi €
1.200,00 mensili.
Emessa in data 18.11.2024 la sentenza non definitiva n. 571/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e respinte le richieste di prova testimoniale delle parti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 5.3.2025. 2. Va anche premesso che nessuna pronunzia è dovuta sull'assegnazione della casa familiare, sita in
Porto Torres, via Falcone e Borsellino n. 2, poiché i signori Parte 1 e CP 1, al momento della loro separazione, se ne sono allontanati, concedendola in locazione a terzi. 3. Deve poi essere anzitutto respinta la richiesta del ricorrente, avente ad oggetto il collocamento paritario delle figlie minori, di fatto impossibile per oggettive ragioni logistiche: la sig.ra CP 1 vive, insieme alle figlie, nell'abitazione dei genitori sita in San Giovanni Teatino, mentre il sig. Parte 1
lavora quale agente di Polizia Penitenziaria ad Avellino, e la distanza tra i due predetti comuni è tale da impedire in maniera radicale qualsiasi ipotesi di collocamento paritario delle figlie.
3.1 Avendo queste ultime, sin dalla separazione coniugale, sempre vissuto insieme alla madre nell'abitazione di San Giovanni Teatino, evidenti ragioni di tutela del loro interesse a mantenere la continuità dell'ambiente abitativo impongono il loro collocamento presso l'abitazione materna.
4 La notevole distanza tra i comuni di San Giovanni Teatino ed Avellino è ostativa anche all'accoglimento dell'ulteriore domanda del ricorrente, volta ad ottenere la conferma della disciplina del suo diritto di visita, stabilita in sede di separazione (su accordo tra i coniugi, fondato però sul presupposto della residenza del sig. Parte 1 nel comune di Pescara, presupposto ormai venuto meno), disciplina che prevedeva che egli avrebbe potuto frequentare le figlie, alternativamente, per due pomeriggi alla settimana, e nella settimana successiva per un pomeriggio e per il fine settimana
PE dal venerdì alla domenica (disciplina valevole anche per la figlia a partire dal compimento del terzo anno di età), e che allo stato attuale è di impossibile attuazione pratica.
È necessario, pertanto, concentrare l'esercizio del diritto di visita da parte del sig. Parte 1 ai soli fine settimana, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, nelle settimane pari del mese. potrà poi tenere con sé le figlie nei seguenti periodi:
4.1 Il sig. Parte_1
dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi annualmente con la sig.ra
✓
CP 1;
dal Venerdì Santo sino al giorno di Pasqua o dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno di ripresa
✓
delle attività scolastiche, alternandosi annualmente con la sig.ra CP 1;
nelle altre festività annuali, alternandosi annualmente con la sig.ra CP 1;
✓
per n. 2 settimane, anche non continuative, nel periodo delle vacanze scolastiche estive delle figlie, da concordare con la sig.ra CP 1 entro il 30 maggio di ogni anno.
5 L'importo già pattuito dalle parti nel corso del giudizio di separazione, dovuto dal sig. Parte 1
per il mantenimento delle figlie, pari a complessivi € 900,00 mensili (oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT) deve invece essere confermato. 5.1 Il sig. Parte 1 quale Agente di Polizia Penitenziaria, percepisce una retribuzione che oscilla,
almeno sulla base della documentazione prodotta agli atti, da € 1.700,00 ad € 2.000,00 mensili, al netto di una trattenuta di € 202,00 mensili operata già dal datore di lavoro in conseguenza di un finanziamento mediante cessione del quinto, che ha contratto per l'acquisto dei mobili dell'abitazione sita in Porto Torres, in cui si è svolta la vita familiare.
Il ricorrente ha anche sostenuto di impiegare la sua retribuzione per pagare le rate di restituzione del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione predetta, sita in Porto Torres, dell'importo di
€ 480,00 mensili, ma ha anche affermato che detta abitazione è stata locata a terzi in modo da conseguire i redditi con cui sostenere le spese di restituzione del mutuo (come previsto dall'accordo concluso con la sig.ra CP_1 per la definizione concordata del giudizio di separazione), senza indicare in alcun modo quale sia l'importo del canone percepito, e si è limitato a sostenere che esso non è
sufficiente a coprire i costi del mutuo.
La sig.ra CP_1, in proposito, ha sostenuto che l'esborso mensile del sig. Parte 1 per la restituzione del mutuo non deve essere considerato dal Tribunale, poiché il canone di locazione che il medesimo ricorrente percepisce è di importo superiore.
Osserva il Tribunale, pur in mancanza di specifiche allegazioni o documentazioni delle parti, che dall'estratto conto depositato dal sig. Parte 1 risultano dei bonifici con la causale "fitto",
dell'importo di € 525,00 mensili, e che quindi come evidenziato dalla resistente sig.ra CP 1 non può
tenersi conto, ai fini della decisione, della spesa mensile per il mutuo da parte del sig. Parte 1 in
quanto ampiamente compensata dai redditi di locazione dallo stesso percepiti.
5.2 A sostegno della sua richiesta di riduzione (da € 900,00 ad € 650,00 mensili) dell'assegno di mantenimento dovuto per le figlie, il sig. Parte_1 ha anche evidenziato di sostenere spese per l'iscrizione ad un'università pari ad € 756,00 annue, e quindi ad € 63,00 mensili, importo che appare inidoneo ad alterare l'equilibrio che le stesse parti hanno trovato con l'accordo con cui hanno definito il giudizio di separazione;
va poi detto che il sig. Parte 1 non sostiene spese per la sua sistemazione abitativa, vivendo negli alloggi della Polizia Penitenziaria ad Avellino.
5.3 Va aggiunto che, dovendo concentrarsi (per le ragioni già evidenziate) soltanto nei fine-settimana l'esercizio del suo diritto di visita, gli obblighi di mantenimento diretto delle figlie da parte del sig.
Parte 1 sono ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di separazione.
5.4 Tutte le predette circostanze, valutate complessivamente, inducono il Tribunale a ritenere che nel tempo, peraltro abbastanza breve, decorso dalla omologazione della separazione coniugale, conclusa con un accordo tra le parti, non vi siano state sopravvenienze rilevanti nella situazione reddituale e patrimoniale del sig. Parte 1 tali da giustificare una riduzione dell'assegno da egli dovuto per il
mantenimento delle figlie.
5.5 La sig.ra CP 1, d'altro canto, ha chiesto che l'assegno dovuto dal sig. Parte 1 per il mantenimento delle figlie venga aumentato da € 900,00 mensili (importo stabilito in sede di separazione) ad €
1.200,00 mensili, in considerazione dell'incremento delle esigenze di mantenimento delle figlie minori, legato alla loro crescita.
Il Tribunale osserva che l'incremento delle esigenze delle figlie minori, che necessariamente deve essere stato non significativo, vista la brevità del tempo trascorso dall'omologazione della separazione personale, è ampiamente compensato dalla sopravvenienza favorevole alla sig.ra CP_1, costituita dal fatto che quest'ultima, successivamente alla separazione, ha iniziato a svolgere attività
lavorativa all'interno di un bar, e di locali notturni quale disc jockey, attività che, dalla documentazione acquisita agli atti, le hanno consentito di conseguire redditi molto esigui (pari ad €
2.148,00 nell'anno di imposta 2022, ed € 3.850,00 nell'anno di imposta 2023), ma comunque idonei a compensare lievi variazioni in aumento delle esigenze delle figlie;
ella inoltre continua a vivere nell'abitazione dei suoi genitori, come ha fatto a partire dal periodo immediatamente successivo alla separazione coniugale, e non sostiene quindi spese di locazione.
5.6 Dunque, tenendo conto del fatto che l'assegno unico per le figlie ammonta ad € 760,00 mensili (come le parti hanno dichiarato nel corso dell'udienza del 6.11.2024), e che esso, per l'importo di € 380,00
spetta anche al sig. Parte_1 quale affidatario delle minori, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, pari a complessivi € 900,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, deve dirsi congruo rispetto alle esigenze delle figlie minori (di 9, 5 e 3 anni di età), e compatibile con le condizioni economiche delle parti, per cui deve essere confermato con la presente sentenza di divorzio, e devono essere rigettate le domande di sua riduzione e di suo aumento formulate,
rispettivamente, dal ricorrente e dalla resistente.
5.7 In considerazione dell'importo dell'assegno unico, percepito al 50% da ciascuna delle parti, e dell'importo di € 900,00 mensili versato dal sig. Parte 1 alla sig.ra CP 1, le complessive condizioni economiche di questi ultimi sono pressoché sovrapponibili, per cui deve essere disposta
(conformemente a quanto già stabilito in sede di separazione) la ripartizione delle spese straordinarie
sostenute nell'interesse delle figlie -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel
2017- nella misura del 50% per ciascun genitore. 6 Le domande del ricorrente di condanna della sig.ra CP 1 al rimborso del 50% delle spese per la tassazione sulla locazione dell'immobile sito in Porto Torres, e del finanziamento contratto per l'acquisto del mobilio sono inammissibili in quanto eccentriche rispetto al giudizio di divorzio.
Infatti (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 11828 del 21.5.2009) "L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima". 7 La rispondenza della dichiarazione di divorzio ad un interesse comune alle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime sulle questioni di carattere economico, inducono a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra CP_1 , con ricorso depositato il 6.7.2024, richiamata integralmente in questa sede la sentenza non definitiva n. 571/2024 del 18.11.2024, così decide:
PE Pe PE
• dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ed il loro collocamento nell'abitazione '
materna;
• dispone che il sig. Parte_1 possa frequentare le figlie e tenerle con sé nei tempi meglio indicati in motivazione;
• dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare;
conferma le disposizioni già adottate in sede di separazione con riguardo all'assegno dovuto dal sig.
•
Parte 1 per il mantenimento delle figlie;
pone a carico del sig. Parte 1 l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute
•
nell'interesse delle figlie -da individuare, da concordare preventivamente, e da documentare ai fini del rimborso, nei termini stabiliti dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- nella misura del
50%;
· dichiara inammissibili le domande di rimborso del ricorrente;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento;
· in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 07/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Deve essere in primo luogo evidenziato che non è controverso tra le parti il regime di affidamento condiviso delle tre figlie minorenni, e che nessun atto del procedimento induce a ritenere che detta forma di affidamento sia contraria all'interesse delle figlie stesse.