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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1756 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Fazio e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Girolamo.
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_2 Controparte_1 opposizione avverso il preavviso di ipoteca n. 29976202400000913000 emesso da quest'ultima e notificato il 23.4.2024, limitatamente ai carichi previdenziali pretesi da e portati da n. 5 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 29.587,35. CP_2
L'opposizione, con cui si è chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca, si fonda sui seguenti motivi:
- inefficacia esecutiva di uno degli atti presupposti oggetto di impugnazione in altro giudizio.
- Mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti.
- Prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle e negli avvisi impugnati.
- Difetto di motivazione del preavviso per omessa indicazione dei beni da ipotecare nonché del termine di impugnazione e dell'autorità competente. Su tali presupposti chiede dichiararsi nulla o comunque illegittima la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Si è costituto in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione, nonché la CP_2 presenza di un precedente giudicato. Ha poi chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Si è costituita anche l' , chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_3 del ricorso. 1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che oggetto del presente giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014. Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile. La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”. La Corte, nel citato pronunciamento, ha pure spiegato che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura (avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.). In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse ad agire;
invece, le ulteriori doglianze inerenti alla sussistenza e permanenza dei crediti (in particolare, l'eccezione di prescrizione dei medesimi) vanno esaminate, in ossequio alla logica dell'accertamento negativo evidenziata dalla S.C.
Con la prima doglianza, parte ricorrente deduce che uno degli atti prodromici menzionato nel preavviso contestato (l'AVA n. 59920170001486786000, per € 5.402,12) non sarebbe stato titolo idoneo a consentire l'iscrizione ipotecaria. Infatti, evidenzia parte ricorrente, il titolo in parola figurava in una intimazione di pagamento in precedenza notificata da e impugnata mediante altro giudizio (n. CP_4
2128/2023 RG), conclusosi favorevolmente per il ricorrente (ossia, con l'accertamento dell'illegittimità l'intimazione e della prescrizione del credito in oggetto). A dire di parte ricorrente la circostanza che uno degli atti prodromici per i quali è stato notificato il preavviso d'ipoteca sia stato annullato per intervenuta prescrizione del credito comporterebbe la invalidità dello stesso preavviso nel suo complesso, trattandosi di atto essenzialmente unitario. In realtà è da escludere che il preavviso in questione sia affetto da anomalia tale da inficiarlo nella sua totalità. Il vizio oggi denunciato va in realtà collegato, in virtù della sentenza che ne è seguita, solo all'avviso di addebito sopra menzionato;
si tratta di vizio che non comporta l'invalidità dell'intero atto oggetto d'opposizione, che è atto a contenuto plurimo e, dunque, certamente scindibile, ma che rende piuttosto la comunicazione preventiva inidonea a fungere da valido presupposto alla iscrizione ipotecaria a tutela dei crediti di cui all'avviso sopradetto.
2 Il ricorrente eccepisce poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato sotto diversi aspetti. A suo dire infatti, non sarebbero stati indicati, e ciò a pena di nullità dello stesso preavviso per violazione del diritto di difesa:
1. I beni oggetto della futura minacciata iscrizione ipotecaria;
2. Le modalità di calcolo degli interessi applicati e degli oneri di riscossione;
3. I termini e l'autorità competente nel caso di un'eventuale impugnazione. Con riferimento al primo dei tre profili sopra elencati, la doglianza è palesemente infondata: il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti (solo lato sensu esecutivi) tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria). L'opposizione avverso tale preavviso, infatti, per quanto emerge dalle pronunzie della Corte Suprema sopra richiamate, ha natura di azione di accertamento negativo e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc). In tale prospettiva, non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria, addirittura a pena di nullità, l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro. Anche le doglianze sub 2 e sub 3 risultano infondate, posto che non v'è alcuna disposizione di legge che richieda la indicazione nel preavviso d'ipoteca delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, come pure la indicazione del termine entro cui proporre una eventuale opposizione e dell'autorità competente a decidere. Giova aggiungere che la comunicazione in discorso è corredata dal prospetto contenente il dettaglio delle somme da pagare con la specificazione del titolo, dell'anno di riferimento, dell'importo degli interessi di mora per ciascuna entrata tributaria e non tributaria e degli oneri di riscossione. Viene in essa inoltre assegnato il termine di giorni trenta per il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ipoteca. E' ovvio peraltro che l' non avrebbe potuto assegnare alcun termine per una CP_4 eventuale impugnazione, in realtà in linea generale possibile sin quando all'avviso non faccia seguito la concreta iscrizione dell'ipoteca, stante che solo da tale momento ogni ragione di doglianza andrebbe fatta valere nei confronti della stessa iscrizione.
Passando poi all'esame dell'eccezione di prescrizione, questo va circoscritto a soli quattro avvisi di addebito, dal momento che, per quanto concerne il quinto, questo ufficio, con sent. n. 725/2024, si è già pronunciato. In particolare: 1) Gli avvisi nn. 59920160000759888000 e 599201600024512760000 risultano entrambi regolarmente notificati nel 2016. E' poi tempestivamente intervenuta l'istanza di definizione agevolata della parte ricorrente (implicante il riconoscimento dei crediti in questione e, quindi, l'interruzione del termine di prescrizione), positivamente esitata da
(cfr. pec del 5.7.2019). CP_4
Gli avvisi di addebito sono stati richiamati successivamente nell'intimazione di pagamento n. 29920229005224387000, notificata il giorno 01.03.2023, che ha
3 nuovamente interrotto il decorso del quinquennio di prescrizione. Ultimo atto interruttivo è costituito dal preavviso di ipoteca oggi contestato (notificato il 9.10.24). Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in esame. 2) Gli avvisi di addebito nn. 59920230001511445000 e 59920230001859787000 sono stati entrambi notificati il giorno 12.01.2024. E' lampante dunque che non sia ancora maturata la prescrizione dei crediti ivi incorporati. Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in questione.
In definitiva, la domanda di accertamento negativo del credito dell per quanto CP_2 concerne i n. 4 AVA appena esaminati, va rigettata;
la medesima domanda va invece dichiarata inammissibile relativamente all'Avviso di addebito n. 59920170001486786, per il quale l'intervenuta prescrizione del credito è già stata accertata in altro giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti del giudizio (in considerazione del fatto che l'ava N. 59920170001486786 è stato menzionato nel preavviso di ipoteca nonostante il relativo credito fosse gi stato dichiarato prescritto).
PQM
- Accerta la sussistenza del credito relativamente agli AVA nn. 59920160000759888000, 599201600024512760000, 59920230001511445000 e 59920230001859787000.
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda.
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Fazio e
, CF/p.iva in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Di Girolamo.
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_2 Controparte_1 opposizione avverso il preavviso di ipoteca n. 29976202400000913000 emesso da quest'ultima e notificato il 23.4.2024, limitatamente ai carichi previdenziali pretesi da e portati da n. 5 avvisi di addebito, per l'importo complessivo di € 29.587,35. CP_2
L'opposizione, con cui si è chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca, si fonda sui seguenti motivi:
- inefficacia esecutiva di uno degli atti presupposti oggetto di impugnazione in altro giudizio.
- Mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti.
- Prescrizione dei crediti incorporati nelle cartelle e negli avvisi impugnati.
- Difetto di motivazione del preavviso per omessa indicazione dei beni da ipotecare nonché del termine di impugnazione e dell'autorità competente. Su tali presupposti chiede dichiararsi nulla o comunque illegittima la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Si è costituto in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione, nonché la CP_2 presenza di un precedente giudicato. Ha poi chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Si è costituita anche l' , chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_3 del ricorso. 1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che oggetto del presente giudizio non è la validità del preavviso di ipoteca, ma solo l'accertamento (negativo) delle ragioni creditizie sottese al medesimo. Sul punto, si veda quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con ord. n. 4871 del 23.2.2021 e con sent. S.U. n. 19667 del 18.9.2014. Infatti, il giudizio di c.d. opposizione al preavviso di ipoteca ha mero valore di accertamento negativo del credito, e non si traduce mai in un giudizio sulla validità dell'atto, posto che il preavviso di ipoteca non è atto esecutivo in senso tecnico, ma ha natura di mera comunicazione, di per sé non caducabile. La disciplina di riferimento è infatti racchiusa nell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il quale afferma che, prima di procedere all'iscrizione ipotecaria di cui al primo comma “l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva”. La Corte, nel citato pronunciamento, ha pure spiegato che “l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria”, quindi, senza alcun effetto sull'esistenza dei crediti sottesi o alla validità degli altri atti della procedura (avvisi di addebito, cartelle di pagamento etc.). In sostanza, le doglianze circa la validità del preavviso di ipoteca, non essendo stata iscritta ipoteca nel caso di specie, appaiono essere inammissibili per carenza d'interesse ad agire;
invece, le ulteriori doglianze inerenti alla sussistenza e permanenza dei crediti (in particolare, l'eccezione di prescrizione dei medesimi) vanno esaminate, in ossequio alla logica dell'accertamento negativo evidenziata dalla S.C.
Con la prima doglianza, parte ricorrente deduce che uno degli atti prodromici menzionato nel preavviso contestato (l'AVA n. 59920170001486786000, per € 5.402,12) non sarebbe stato titolo idoneo a consentire l'iscrizione ipotecaria. Infatti, evidenzia parte ricorrente, il titolo in parola figurava in una intimazione di pagamento in precedenza notificata da e impugnata mediante altro giudizio (n. CP_4
2128/2023 RG), conclusosi favorevolmente per il ricorrente (ossia, con l'accertamento dell'illegittimità l'intimazione e della prescrizione del credito in oggetto). A dire di parte ricorrente la circostanza che uno degli atti prodromici per i quali è stato notificato il preavviso d'ipoteca sia stato annullato per intervenuta prescrizione del credito comporterebbe la invalidità dello stesso preavviso nel suo complesso, trattandosi di atto essenzialmente unitario. In realtà è da escludere che il preavviso in questione sia affetto da anomalia tale da inficiarlo nella sua totalità. Il vizio oggi denunciato va in realtà collegato, in virtù della sentenza che ne è seguita, solo all'avviso di addebito sopra menzionato;
si tratta di vizio che non comporta l'invalidità dell'intero atto oggetto d'opposizione, che è atto a contenuto plurimo e, dunque, certamente scindibile, ma che rende piuttosto la comunicazione preventiva inidonea a fungere da valido presupposto alla iscrizione ipotecaria a tutela dei crediti di cui all'avviso sopradetto.
2 Il ricorrente eccepisce poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato sotto diversi aspetti. A suo dire infatti, non sarebbero stati indicati, e ciò a pena di nullità dello stesso preavviso per violazione del diritto di difesa:
1. I beni oggetto della futura minacciata iscrizione ipotecaria;
2. Le modalità di calcolo degli interessi applicati e degli oneri di riscossione;
3. I termini e l'autorità competente nel caso di un'eventuale impugnazione. Con riferimento al primo dei tre profili sopra elencati, la doglianza è palesemente infondata: il preavviso in oggetto è una mera costituzione in mora, connotata dall'informazione del fatto che il creditore si accinge a compiere gli atti (solo lato sensu esecutivi) tesi alla conservazione della garanzia generica (iscrizione ipotecaria). L'opposizione avverso tale preavviso, infatti, per quanto emerge dalle pronunzie della Corte Suprema sopra richiamate, ha natura di azione di accertamento negativo e non di opposizione agli atti esecutivi (tant'è vero, che non trova applicazione il termine decadenziale di cui all'art. 617 cpc). In tale prospettiva, non si comprende la ragione giuridica per la quale l'opponente reputa necessaria, addirittura a pena di nullità, l'indicazione degli immobili che il creditore prevede di ipotecare in futuro. Anche le doglianze sub 2 e sub 3 risultano infondate, posto che non v'è alcuna disposizione di legge che richieda la indicazione nel preavviso d'ipoteca delle modalità di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, come pure la indicazione del termine entro cui proporre una eventuale opposizione e dell'autorità competente a decidere. Giova aggiungere che la comunicazione in discorso è corredata dal prospetto contenente il dettaglio delle somme da pagare con la specificazione del titolo, dell'anno di riferimento, dell'importo degli interessi di mora per ciascuna entrata tributaria e non tributaria e degli oneri di riscossione. Viene in essa inoltre assegnato il termine di giorni trenta per il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto alla iscrizione d'ipoteca. E' ovvio peraltro che l' non avrebbe potuto assegnare alcun termine per una CP_4 eventuale impugnazione, in realtà in linea generale possibile sin quando all'avviso non faccia seguito la concreta iscrizione dell'ipoteca, stante che solo da tale momento ogni ragione di doglianza andrebbe fatta valere nei confronti della stessa iscrizione.
Passando poi all'esame dell'eccezione di prescrizione, questo va circoscritto a soli quattro avvisi di addebito, dal momento che, per quanto concerne il quinto, questo ufficio, con sent. n. 725/2024, si è già pronunciato. In particolare: 1) Gli avvisi nn. 59920160000759888000 e 599201600024512760000 risultano entrambi regolarmente notificati nel 2016. E' poi tempestivamente intervenuta l'istanza di definizione agevolata della parte ricorrente (implicante il riconoscimento dei crediti in questione e, quindi, l'interruzione del termine di prescrizione), positivamente esitata da
(cfr. pec del 5.7.2019). CP_4
Gli avvisi di addebito sono stati richiamati successivamente nell'intimazione di pagamento n. 29920229005224387000, notificata il giorno 01.03.2023, che ha
3 nuovamente interrotto il decorso del quinquennio di prescrizione. Ultimo atto interruttivo è costituito dal preavviso di ipoteca oggi contestato (notificato il 9.10.24). Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in esame. 2) Gli avvisi di addebito nn. 59920230001511445000 e 59920230001859787000 sono stati entrambi notificati il giorno 12.01.2024. E' lampante dunque che non sia ancora maturata la prescrizione dei crediti ivi incorporati. Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in questione.
In definitiva, la domanda di accertamento negativo del credito dell per quanto CP_2 concerne i n. 4 AVA appena esaminati, va rigettata;
la medesima domanda va invece dichiarata inammissibile relativamente all'Avviso di addebito n. 59920170001486786, per il quale l'intervenuta prescrizione del credito è già stata accertata in altro giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra tutte le parti del giudizio (in considerazione del fatto che l'ava N. 59920170001486786 è stato menzionato nel preavviso di ipoteca nonostante il relativo credito fosse gi stato dichiarato prescritto).
PQM
- Accerta la sussistenza del credito relativamente agli AVA nn. 59920160000759888000, 599201600024512760000, 59920230001511445000 e 59920230001859787000.
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda.
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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