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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 710/2023, promossa da:
(C.f.: , (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
– in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori C.F._2
e – e (C.f.: Persona_1 Persona_2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'Avv. Michele Manfrini, elettivamente C.F._3 domiciliati presso il difensore
ATTORI contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Potenza, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO nonché contro
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Graziosi, Controparte_2 P.IV_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
TERZA CHIAMATA nonché contro
(C.f.: _3 C.F._5
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
1 Responsabilità per danni cagionati da animali – accoglimento
Perdita dell'animale domestico – liquidazione dei danni
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 2
2. Le eccezioni preliminari ............................................................................................................. 7
3. La ricostruzione della responsabilità ex art. 2052 c.c. .............................................................. 8 3.1. La relazione di custodia tra i convenuti e l'animale .............................................................. 9 3.2. La ricostruzione dell'evento ................................................................................................. 11
3.3. Concorso degli attori ex art. 1227 c.c. Esclusione. .............................................................. 12
4. La liquidazione del danno. ...................................................................................................... 13
5. La domanda di manleva .......................................................................................................... 16
6. Le spese di lite. ........................................................................................................................ 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 149/2023 (c.d. Riforma
Cartabia) , (anche quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli minori e ) e hanno Persona_1 Persona_2 Parte_3
convenuto in giudizio vicino di casa, per l'accertamento della responsabilità ex CP_1
art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dai membri della famiglia per la perdita del proprio animale domestico, ucciso da uno dei due cani d'affezione del convenuto.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il 7 dicembre 2022, alle ore 14.30, i cani di razza Per_ Per_
“UL” (di nome e “pastore tedesco” (di nome ) di proprietà di CP_1
avevano reciso la rete metallica di separazione dei due fondi confinanti e il primo, intrufolatosi nella proprietà della famiglia , aveva azzannato il cane razza “OL” (di nome Pt_1 Per_5
di proprietà di questi ultimi, provocandone il decesso.
All'accaduto avevano assistito tutti gli attori e, tuttavia, solo con l'intervento di altro vicino,
si era riusciti ad allontanare il UL e fargli mollare la presa dal OL, ormai Tes_1
esanime.
Il giorno successivo, gli attori si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Portomaggiore per sporgere querela e, successivamente, in data 13 dicembre 2022, avevano inviato, per il tramite del proprio difensore, apposita diffida al convenuto, rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
2 Era dunque intervenuta la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, formulando un'offerta per complessivi euro 150,00, ritenuta dagli attori del tutto incongrua.
Nella prospettiva difensiva di parte attrice, l'evento si sarebbe verificato a causa della totale mancanza di custodia del convenuto sui suoi animali e, in particolare, su quello che aveva cagionato l'evento.
La vicenda, sempre secondo la ricostruzione degli attori, sarebbe allora inquadrabile penalmente nella fattispecie di cui all'art. 672 c.p. e, civilisticamente, nell'alveo dell'art. 2052
c.c.
Parte attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, tanto quelli patrimoniali (comprensivi del costo di acquisto del cucciolo, pari ad euro
500,00, e per la sepoltura dello stesso, pari ad euro 50,00), quanto quelli non patrimoniali rappresentati dalla sofferenza per la perdita del rapporto affettivo con il proprio animale domestico, presenza costante nella famiglia, anche nei periodi di vacanza, quantificato in euro
5.000,00 per ciascuno degli attori.
All'esito della prima udienza, in cui parte attrice ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di , indicata da quale proprietaria del cane, il giudice ha _3 CP_1
autorizzato la chiamata in causa tanto di quest'ultima quanto della compagnia assicurativa del convenuto.
Sulla base della suddetta ricostruzione, parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertare che l'evento dannoso per il quale è causa è riconducibile a responsabilità colposa da omessa o insufficiente Per_ custodia del cane UL di nome da parte dei signori e anche _3 CP_1
in applicazione dell'art. 2052 c.c. e per l'effetto condannare e CP_1 Persona_6
anche in solido tra loro, ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dagli attori che si quantificano, quanto a , in € 5.500,00 o più vera somma e quanto a Parte_1
, , e , in € 5.000,00 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
ciascuno o più vera somma oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dal 07/12/2022 fino al saldo, con vittoria delle spese di lite”.
3 Si è tempestivamente costituito il convenuto, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori, eccezion fatta per , unico proprietario Parte_1
dell'animale, e il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando come il cane autore dell'aggressione fosse formalmente di proprietà della ex moglie, , comunque in _3
regime di separazione di beni.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta, la titolarità, in capo alla ex moglie, dell'animale domestico farebbe venir meno gli obblighi di custodia in capo a sé, con conseguente esclusione del presupposto di imputabilità della responsabilità.
Nel merito – previa chiamata a manleva (ex art. 269 c.p.c.) della propria compagnia assicurativa in virtù della polizza “ZERO PENSIERI” n. 00158703136289, operante per i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di cani – ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sostenendo che la responsabilità dell'accaduto vada ricondotta, in via esclusiva, al disinteresse, manifestato dagli attori, tanto rispetto ai latrati provenienti dagli animali al momento della rottura della rete divisoria da parte dei cani del convenuto, quanto rispetto al momento dell'aggressione, posto che nessuno della famiglia , pur nella condizioni di sentire l'abbaiare dei cani, era Pt_1
intervenuto per separare il proprio animale dal cane aggressore. ha infine contestato la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte CP_1
attrice: sia quello patrimoniale, per non essere lo stesso riconducibile, in modo chiaro e univoco, all'evento (sostiene, in particolare, che la fattura del 29 dicembre 2022 risulti troppo distante dalla data dei fatti); sia quello non patrimoniale, richiamando la circostanza per cui la famiglia era solita lasciare spesso il cane in giardino tutto il giorno. In ogni caso, ha dedotto la Pt_1
genericità e l'indeterminatezza del quantum.
Le conclusioni precisate da parte convenuta, che ha inoltre insistito sulle istanze istruttorie già formulate, sono le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, tenuto conto dell'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa del terzo contenuta in via preliminare Controparte_2
al punto 3) delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. per tutti i motivi esposti e per gli effetti rigettare integralmente le domande degli CP_1
4 attori; - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori , , , , per i Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
motivi esposti in atti e/o per quelli che ravviserà il Giudice e, per gli effetti, rigettare integralmente le loro domande;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande degli attori, per i motivi esposti e poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via principale e nel merito, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e/o per le cause e i motivi che il Giudice ravviserà, accertare e dichiarare le responsabilità del sig. e/o di chiunque altro Parte_1
identificato come soggetto chiamato alla vigilanza e alla custodia del cane BU e dei luoghi e, per gli effetti, respingere integralmente le domande delle parti attrici;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda delle parti attrici, dichiarare Controparte_2
cod. fisc. - P.IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IV_1 P.IV_2
tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. e, per gli effetti, condannarla CP_1
al pagamento di quanto lo stesso convenuto sia tenuto a pagare in favore degli attori, per i fatti dedotti in causa e comunque per qualsiasi causa, titolo o motivo di soccombenza”.
La compagnia che, aderendo alle difese del convenuto, in particolare Controparte_2
quella per cui risulta fatto pacifico che la proprietaria del UL era unicamente di _3
, ha preliminarmente eccepito, quale corollario del difetto di legittimazione passiva del
[...]
l'inoperatività della polizza assicurativa e, dunque, il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva. Nel merito, ha invece dedotto il concorso di colpa degli attori per non essersi attivati prontamente per salvare il proprio animale (comportamento che sarebbe risultato del tutto esigibile considerato che il UL non sembrava mostrare alcun segno di aggressività verso Per_ l'umano, come dimostrato dalla circostanza per cui il vicino si era avvicinato al UL a mani nude e senza particolari protezioni o bastoni), l'infondatezza delle domande risarcitorie perché non provate e, infine, i limiti di operatività della polizza intestata al (franchigia di CP_1
euro 150,00 e massimale assicurativo pari ad euro 1.000.000,00). Ha quindi così concluso: “In via principale Rigettare la domanda attorea gradatamente per carenza di titolarità/legittimazione del convenuto perché il cane aggressore non era suo, ma CP_1
bensì della sig.ra , unica legittimata passiva alla domanda attorea;
per carenza di Persona_8
titolarità/legittimazione degli attori , , Parte_2 Parte_4
5 per il preteso danno patrimoniale perché non erano proprietari del cane Persona_2
vittima dell'aggressione; per infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di risarcimento del preteso danno non patrimoniale, nonché per carenza di prova della domanda di risarcimento del preteso danno patrimoniale. Rigettare la domanda di manleva per mancanza di copertura della polizza perché il cane aggressore non è dell'assicurato, e quindi non è coperto dalla polizza in questione. In ogni caso, con applicazione dei limiti di polizza (massimale
1.000.000 euro e franchigia di 150 euro). In subordine Accertato un concorso ex art.1227 1° e/o
2° comma c.c. degli stessi attori, eliminare o ridurre il risarcimento nella misura corrispondente alla percentuale della loro responsabilità, e in ogni caso, nella misura del giusto e del provato.
Detratti i 150 euro versati ante causam esclusivamente pro bono pacis. In dannatissimo CP_ subordine Nel denigratissimo caso di condanna in cui si dovesse trovare, anche solo per effetto di una solidarietà, a pagare una somma superiore alla quota di effettiva responsabilità CP_ del proprio assicurato, concedersi garanzia, manleva o regresso a favore di ed a carico della sig.ra . In ogni caso, vinte le spese.” _3
Dopo la rinnovazione della notifica a , in occasione dell'udienza del 18 aprile 2024, _3
ne è stata dichiarata la contumacia e, all'esito della medesima udienza, il giudice ha concesso le memorie di cui all'art 183, comma 6, c.p.c.
In occasione delle proprie memorie istruttorie parte attrice ha preso posizione sulle questioni preliminari, deducendo l'inesistenza del difetto di legittimazione attiva in ragione del rapporto di affezione che ciascuno degli attori poteva vantare nei confronti del proprio animale domestico.
Quanto alla legittimazione passiva, ha osservato come il UL fosse posto a presidio della proprietà del convenuto e, in quanto tale, rientrasse nella sua custodia, sussistendone comunque un rapporto di detenzione con l'animale e una posizione di garanzia verso lo stesso.
Ha così dedotto la legittimazione passiva del e, dunque, pure della di lui compagnia CP_1
assicurativa, estendendosi peraltro la polizza anche ai componenti del nucleo familiare.
Ha poi contestato la censurata corresponsabilità dei danneggiati ex art. 1227 c.c., sostenendo, da un lato, che non vi è prova alcuna circa l'insistente abbaiare dei cani e, dall'altro, che non si sarebbe potuto pretendere alcun comportamento attivo da parte degli attori atteso che
6 qualunque tentativo di separare i due cani avrebbe sicuramente messo a repentaglio la loro stessa incolumità.
Anche la difesa del convenuto, nelle proprie memorie istruttorie, ha evidenziato, in via di subordine, la legittimazione passiva (a garanzia) dell'assicurazione in virtù della clausola contrattuale (art. 19) che copre pure i familiari dell'assicurato.
Il processo è stato istruito mediante l'interrogatorio formale di e CP_1 Parte_1
e le deposizioni testimoniali di e Tes_1 Testimone_2
Terminata l'istruttoria, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23 gennaio 2025 e, in occasione di tale ultima udienza, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le eccezioni preliminari
Entrambe le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto cui ha aderito la compagnia CP_1
assicurativa terza chiamata, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Quanto, anzitutto, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Parte_2
, e si evidenzia che tutti gli attori hanno Persona_1 Persona_2 Parte_3
allegato di aver subito un danno (non patrimoniale) da perdita dell'animale d'affezione.
Ne deriva che in quanto, nella loro prospettazione, si affermano tutti titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno ciascuno di loro è legittimato attivamente nel presente giudizio. La prova dell'esistenza del diritto attiene al merito della pretesa, ma vale la pena evidenziare sin d'ora che la giurisprudenza riconosce la legittimazione attiva alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione anche a soggetti diversi dal formale proprietario e purché abbiano un legame affettivo significativo con l'animale (cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n.
1936).
Per ragioni speculari è altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto il quale nega di essere custode del cane ZE, non essendo egli proprietario CP_1
dello stesso.
Anche sul punto, occorre precisare che l'atto di citazione chiaramente riconduce a la CP_1
qualità di custode invocando un'ipotesi responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. ed il principio
7 per cui chiamato alla custodia dell'animale è non solo il proprietario ma anche “la persona che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”.
Dunque, a prescindere dalla dimostrazione, nel merito, della relazione di custodia tra
[...]
ed il cane ZE, mentre sussiste la sua legittimazione passiva, in ragione del fatto che gli CP_1
attori ne prospettano l'esistenza in ragione non della proprietà del cane, ma di una relazione di fatto con esso, la cui prova andrà poi accertata.
Accertata la legittimazione passiva di deve respingersi – per necessario corollario CP_1
– pure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della come Controparte_2
sollevata da parte di quest'ultima. Non è contestato che la polizza “Zero pensieri” n.
00158703136289 fosse attiva e in qualità di assicurato, è certamente legittimato a CP_1
chiamare in causa la Compagnia, attendendo al merito la valutazione circa l'effettività della polizza.
3. La ricostruzione della responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ricorre, anzitutto, una responsabilità (ex art. 2052 c.c.) dei convenuti e in CP_1 _3
conseguenza della violazione del proprio obbligo di sorveglianza e custodia dell'animale. Come già anticipato, il fondamento di tale responsabilità è ravvisabile nel concetto di “uso dell'animale”, il quale si riconduce non tanto alla custodia in senso stretto, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale, cui si riconduce una responsabilità di tipo oggettivo, che impone di verificare la ricorrenza del nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento di danno, prescindendo da qualunque valutazione in termini di negligenza, imprudenza o imperizia nella custodia dell'animale.
Dunque, chi abbia in uso l'animale risponde del fatto materiale da esso posto in essere, ricorrendo tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, ossia a seguito di qualsiasi atto o moto dell'animale, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il
8 proprietario dell'animale ai danni per l'intero (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 30/11/2017, n.
28652).
3.1. La relazione di custodia tra i convenuti e l'animale
Come riconosciuto da giurisprudenza unanime, l'obbligo di custodia preso in considerazione dall'art. 2052 c.c. sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione – ancorché solo materiale o di fatto – tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (cfr. Cass., 26 maggio 2020, n. 9661; Cass., 17 ottobre 2017 n. 51448; Cass. 2 luglio 2010, n. 34813; Cass. 16 dicembre 1998, n. 599).
Sempre la giurisprudenza ha pure ribadito che tale posizione di garanzia – che impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione – prescinde dalla nozione di appartenenza ed
è dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione (cfr. Cass. 27 giugno 2019, n. 31874; Cass. 17 gennaio 2017, n. 17145).
Non solo. Al fine di individuare il proprietario di un animale di affezione, “non è decisiva la registrazione dell'animale, quale un cane, presso la c.d. “anagrafe canina” (prevista dalla L.
14.8.1991, n. 281), in quanto la qualità di proprietario di un animale di affezione deve essere invece ricercata sulla base di indici di natura concreta, che evidenzino l'esercizio da parte di una
o più persone di un potere di governo e delle correlative cure” (Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n.
1147 in www.dejure.it).
Non può essere pertanto condivisa la ricostruzione, prospettata sia da che dalla CP_1
per cui la responsabilità dell'accaduto vada ascritta in via esclusiva in Controparte_2
capo a , sulla base del dato formale per cui il cane risultava registrato, presso _3
l'anagrafe canina, esclusivamente a nome di quest'ultima (cfr. doc. 4 fasc. convenuto).
In ordine a quest'ultimo profilo, si evidenzia che, come pure ribadito dalla giurisprudenza appena sopra citata, tale iscrizione non costituisce elemento determinante ai fini dell'individuazione del proprietario o del custode dell'animale.
Ciò che rileva, infatti, è l'effettivo esercizio del potere di gestione e cura dell'animale.
9 Nel caso di specie, deve ritenersi il cane “ZE” si trovasse stabilmente all'interno della proprietà di svolgendo funzioni di sorveglianza e custodia dell'abitazione familiare, CP_1
sotto il controllo diretto e quotidiano dei convenuti e , coniugi e conviventi. CP_1 _3
Si trattava, di fatto, di un animale di famiglia, utilizzato e accudito da entrambi i coniugi, i quali ne condividevano l'affidamento e l'utilizzo, a prescindere dalla mera intestazione, comunque non determinante ai fini dell'individuazione del proprietario.
Del resto, il cane conviveva da oltre sei anni nella casa dello e veniva impiegato anche CP_1
per la protezione della sua proprietà, rendendo evidente un rapporto di custodia idoneo – quanto meno in astratto – a fondare la responsabilità per i danni dallo stesso arrecati. Per_ ha riferito, in sede di interrogatorio formale, che il cane UL, di nome era CP_1
normalmente custodito nel cortile della sua abitazione, con possibilità di libero accesso alla casa Per_ tramite una porta basculante;
ha altresì dichiarato che, a seguito della scomparsa di la figlia aveva espresso il desiderio di acquistare un altro cane, circostanza che evidenzia l'esistenza di un rapporto affettivo e di convivenza tra l'animale e la famiglia CP_1
incompatibile con l'asserita estraneità dell'animale rispetto alla sfera familiare.
Anche la condotta della compagnia assicurativa chiamata in causa dallo appare CP_1
significativa: durante le trattative stragiudiziali antecedenti al processo, Controparte_2
non ha mai sollevato eccezioni sulla responsabilità dell'assicurato ed è pure arrivata a liquidare il danno in euro 150,00 (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), con ciò implicitamente ammettendo la responsabilità del proprio assicurato.
Nel corso del presente giudizio è, dunque, emerso che il cane di razza UL viveva stabilmente presso l'abitazione di proprietà del ove veniva custodito nel cortile, insieme ad altro CP_1
cane di razza pastore tedesco, tanto che il giorno dell'evento, entrambi gli animali avevano fatto accesso, dal cortile della proprietà a quello della famiglia , luogo in cui si è CP_1 Pt_1
verificata l'aggressione.
Risulta, pertanto, evidente la sussistenza di una relazione di detenzione qualificata tra i signori e e l'animale, relazione dalla quale discende una responsabilità diretta ai sensi CP_1 _3
dell'art. 2052 c.c., essendo la custodia (nell'accezione ampia che si è delineata) esercitata in via esclusiva da entrambi, all'epoca conviventi e, quindi, utilizzatori dell'animale.
10 Quanto al contenuto della responsabilità gravante sui custodi, va rilevato che la scelta di ospitare il cane UL in un'area di proprietà di ed in uso all'intera sua famiglia – e CP_1
dunque sotto il proprio controllo materiale e giuridico – comporta la loro responsabilità, non potendo assumere alcun rilievo, nei termini di un fortuito, la condotta dell'animale, in quanto rientrante nella sua natura, tanto più considerandone razza e dimensioni.
3.2. La ricostruzione dell'evento
L'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza della condotta dell'animale, il quale, unitamente al pastore tedesco, è riuscito ad aprirsi un varco nella recinzione dell'abitazione dello accedendo alla proprietà degli CP_1
attori. Le dichiarazioni del vicino di causa di entrambe le parti del presente giudizio, signor sentito all'udienza del 13/11/2024, che superano il vaglio di attendibilità in quanto Tes_1
precise, complete e scevre da significative contraddizioni nonché provenienti da un soggetto indifferente rispetto all'esito della lite e citato da entrambe le parti, consentono di ritenere confermato l'evento, ossia l'aggressione del OL da parte del UL (cfr. dichiarazioni del teste: “E' vero, io mi trovavo nel mio giardino, ho sentito urlare il sig. e i suoi familiari e Pt_1
in quel momento lo stesso mi ha chiamato e io sono andato subito nel cortile Parte_1
dei e ho visto il cane OL ancora tra le fauci del UL, cane OL che però era Pt_1
già morto e ho provveduto a liberarlo e a riportare il cane UL a casa”).
A fronte del fatto così dimostrato, non risulta che i convenuti abbiano fornito la prova liberatoria, se si considera che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo. Spetta, invece, al soggetto responsabile della custodia della fauna, dimostrare la prova liberatoria del fortuito, evidenziando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure” (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza, 06/04/2025, n. 9043).
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova infatti un limite solo nel caso fortuito, inteso come l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità e sia quindi estraneo alla sua
11 sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, nella specie la semplice circostanza che l'abitazione fosse recintata.
La ricorrenza del caso fortuito va dunque esclusa, non potendosi ritenere imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale la circostanza per cui entrambi gli animali domestici dei convenuti, aprendosi un varco sulla recinzione di confine, siano riusciti a fuoriuscire dalla proprietà di questi ultimi, intrufolandosi in quella dei vicini.
Il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso (l'uccisione del cane degli attori) deve quindi ritenersi accertato e con esso la responsabilità dei convenuti e in CP_1 _3
relazione a tale danno, posto che del UL avevano pieni disponibilità e controllo.
3.3. Concorso degli attori ex art. 1227 c.c. Esclusione.
Deve invece escludersi una responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c.
Il convenuto e la compagnia assicurativa terza chiamata sostengono che gli attori CP_1
abbiano avuto una responsabilità (o corresponsabilità) nella verificazione del sinistro, poiché non si sarebbero adoperati per fermare l'aggressione del UL ai danni del loro animale domestico.
Il convenuto, in particolare, osserva che tutti i cani coinvolti nell'evento abbiano abbaiato e ringhiato in modo insistente, prima che quelli dei convenuti entrassero nella proprietà dei
, rimproverando così gli attori di non essere intervenuti tempestivamente. Pt_1
Ebbene un tale rilievo, in un contesto residenziale caratterizzato dalla presenza di numerosi Tes_ cani, confermata dal teste non può ritenersi affatto dirimente.
Il testimone, in particolare, ha dichiarato di aver certamente sentito i cani abbaiare, ma di non avere – esattamente come la famiglia – dato particolare importanza alla situazione, in Pt_1
quanto faceva parte della normalità in un contesto residenziale con numerosi cani e che solo dopo essere stato chiamato da ha compreso che stava accadendo qualcosa di Parte_1
anomalo. Come già accennato, il teste ha spiegato di essere arrivato sul posto quando ormai il cane BU era già deceduto e di essere intervenuto in quanto, da un lato, possedeva una certa dimestichezza con i cani e, dall'altro, conosceva il cane ZE e sapeva che non lo avrebbe mai attaccato.
12 In conclusione, l'istruttoria ha confermato l'assenza di alcuna colpevole inerzia dell'attore:
l'abbaiare dei cani, precedente all'aggressione, non era interpretabile come un segnale che richiedesse un intervento immediato.
Neppure appare dirimente la circostanza per cui, a seguito dell'ingresso dei cani dei convenuti presso la proprietà dei vicini, nessuno della famiglia , pur assistendo all'aggressione in Pt_1
atto, era intervenuto per separare il proprio animale dal cane ZE, come invece aveva fatto il vicino non è infatti esigibile dagli attori (certamente non dai minori, ma neppure Tes_1
dai genitori) che, alla vista della scena e comprensibilmente attoniti per quanto stava accadendo, si attivassero prontamente per salvare il cane Per_5
Non solo qualunque tipo di intervento da parte loro sarebbe risultato tardivo e, come tale, del Tes_ tutto inutile per scongiurare l'evento – come infatti si è poi rivelato quello del vicino – ma, in presenza di un animale in evidente stato di alterazione, ogni loro azione non avrebbe fatto altro che aumentare (presumibilmente) il livello di agitazione dell'animale, mettendo a rischio la loro sicurezza ed incolumità.
Ed è logico ipotizzare che sia stato l'unico ad intervenire proprio in quanto, come Tes_1
dallo stesso dichiarato, dotato di esperienza in materia di addestramento dei cani e sapendo in anticipo, conoscendo bene il cane ZE, che lo stesso non lo avrebbe mai attaccato.
Le dichiarazioni di , coerenti e credibili, supportano quanto sopra affermato, Parte_1
evidenziando che la consapevolezza dell'aggressione in corso è giunta solo dopo l'abbaiare dei Tes_ cani e che la chiamata immediata al vicino che era più familiare con il cane UL, era la reazione istintivamente più appropriata, data l'inesperienza con l'animale.
Nulla potendo rimproverarsi agli odierni attori in termini di incidenza sull'evento o di aggravamento delle sue conseguenze, deve escludersi la loro responsabilitànei termini di cui all'art. 1227 c.c.
4. La liquidazione del danno.
Così accertata la responsabilità esclusiva dei convenuti nella verificazione dell'evento, questi ultimi e, per essi, la compagnia assicurativa dello devono anzitutto risarcire all'attore CP_1
i danni patrimoniali correlati ai costi sopportati per la sepoltura del cane BU Parte_1
13 (euro 50,00 giusta doc. 13 allegato all'atto di citazione) e alla spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso.
Con riguardo a tale ultima voce di spesa, si ritiene che la quantificazione operata dagli attori
(euro 500,00), suffragata dalla scheda tecnica di cui al doc. 26 fasc. attoreo, appaia appropriata e coerente con quello che può essere il prezzo medio di mercato di un cane di quella tipologia e razza (Volpino di Pomerania).
Per quanto concerne i danni non patrimoniali lamentati dagli attori, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più attuale della giurisprudenza di merito, che riconosce rilievo alla sofferenza derivante dalla perdita di un animale d'affezione e che ha consentito di superare l'indirizzo tradizionale, che escludeva che tale perdita integrasse una lesione grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, dovendosi considerare un pregiudizio futile e non risarcibile. Invero, tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, peraltro risalente ad oltre un quindicennio fa, non appare infatti rispondente "ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori" (Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266; conf.: Trib.
Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660).
Al contrario si ritiene condivisibile l'assunto (cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51;
Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936, Trib. Parma, 2 maggio 2012, n. 6296; Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499) per cui la perdita in questione possa comportare la violazione di un interesse personale alla tutela della propria sfera relazionale ed affettiva, protetta costituzionalmente dall'art. 2 della Costituzione, poiché il rapporto tra proprietario e animali d'affezione rappresenta un elemento fondamentale per il pieno sviluppo e la realizzazione della personalità individuale.
Tale rapporto, inoltre, oltre a ricevere copertura costituzionale (ex art. 2 cost.), risulta pure tutelato dal Trattato dell'Unione Europea (art. 13) che impone di tener conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che, qualora il danno non patrimoniale derivante dalla perdita o dalla lesione dell'animale d'affezione sia adeguatamente allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi, inclusi i requisiti di gravità dell'offesa, esso debba trovare riconoscimento e ristoro (cfr. Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).
14 Ciò in conformità con l'orientamento affermato in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (v. Cass., 12 novembre 2019, n. 29206;
Cass., 22 gennaio 2024, n. 2203).
Come di recente ribadito dal Tribunale di Prato con sentenza n. 51 del 25 gennaio 2025 “il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento;
pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale”.
Sotto il profilo probatorio, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, oltre che della ricostruzione del sinistro e della condotta lesiva posta in essere dal cane dei convenuti (cfr. docc. 1 – 6 fasc. attoreo), anche del legame affettivo degli attori con il cane BU.
Le fotografie allegate alla citazione (docc. 14 - 23) attestano chiaramente che il cagnolino Per_5
era trattato come un membro della famiglia (come risulta dalle immagini che lo Pt_1
ritraggono durante la celebrazione del suo compleanno o di quello di altri membri della famiglia), interagiva con tutti i componenti del nucleo e partecipava alle vacanze familiari (dalle foto risulta che era presente durante le gite al mare).
Pure le dichiarazioni testimoniali rese da confermano l'esistenza di un legame Testimone_2
affettivo profondo tra gli attori e l'animale. Anche questa testimone appare pienamente attendibile, in quanto indifferente rispetto all'esito della lite ed il cui apporto probatorio attiene a fatti a sua diretta conoscenza, in quanto addestratrice incaricata dai di seguire il cane Pt_1
BU.
15 L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui è avvenuto il decesso fanno presumere che da tale evento siano derivati, a carico degli attori, una forte sofferenza ed un profondo patema d'animo.
Anche le iniziative assunte da questi ultimi dopo la data dell'evento, con la presentazione di una denuncia-querela ai fini penali (doc. 7 fasc. attoreo), confermano l'attaccamento della famiglia al cane e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento. Per_5
Il danno non patrimoniale patito dagli attori può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della solidità e dell'intensità della relazione affettiva (di cui si è già detto sopra), del tempo in cui l'animale ha vissuto con gli attori (tre anni), dell'età dell'animale al momento del prematuro decesso (tre anni giusta certificato di iscrizione all'anagrafe canina di cui al doc. 12 allegato all'atto di citazione) e della possibile aspettativa del medesimo (circa 9 anni sulla scorta del doc.
26 fasc. attoreo), secondo fatti notori.
Ciò posto, anche sulla scorta di precedenti simili alla fattispecie in esame (cfr. Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n.
2841), appare equo liquidare il danno in parola in complessivi euro 25.000,00 (euro 5.000,00 per ciascun attore), somma da ritenersi idonea a ricomprendere anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati di anno in anno fino alla presente sentenza (cfr. Cass., 20 aprile 2007,
n. 9515 e Cass. 13 marzo 1995, n. 2910), a partire dalla quale decorreranno gli interessi al tasso legale.
5. La domanda di manleva
Per le ragioni esposte, e vanno condannati a risarcire il danno CP_1 _3
patito dagli attori, come sopra quantificato, in solido fra loro, essendo accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. in relazione ad entrambi.
Deve essere parimenti accolta la domanda di manleva formulata da in virtù della CP_1
polizza “Zero Pensieri” n. 00158703136289, da ritenersi senz'altro operativa, in quanto l'art. 19 delle condizioni di assicurazione, sotto la sezione “Responsabilità civile della vita privata”, prevede espressamente che “La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per
16 capitale, interessi e spese) per danni cagionati involontariamente a terzi per: - morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;
in conseguenza del fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata …”. Continua poi prevedendo che “sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti […] f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile …”.
La polizza “Zero pensieri” opera quindi nel senso di manlevare i danni di cui l'assicurato CP_1
sia chiamato a rispondere non solo quale proprietario, ma anche quale semplice utilizzatore del cane, qualità accertata nel caso di specie, tenuto conto della franchigia nella misura, incontestata, di euro 150,00.
6. Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e ; dovrà essere tenuto indenne dalla Compagnia assicurativa anche in _3 CP_1
relazione ad esse, che sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento, come determinato in ragione del danno accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 [...]
– in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_2
e – e , nei confronti di Persona_1 Persona_2 Parte_3
con la chiamata di e di , ogni CP_1 Controparte_2 _3
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e al risarcimento dei CP_1 _3
danni subiti dagli attori e quantificati, quanto a , in euro 5.500,00 e, Parte_1
quanto a , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3
, in euro 5.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo
[...]
effettivo;
2) Dichiara tenuti e condanna e a rifondere agli attori le spese CP_1 _3
17 di lite che si liquidano in euro 347,38 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
3) Dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne la di quanto sarà chiamato CP_1
a versare, in favore degli attori, in relazione ai punti 1 e 2 del dispositivo.
Ferrara, 12/05/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 710/2023, promossa da:
(C.f.: , (C.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
– in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori C.F._2
e – e (C.f.: Persona_1 Persona_2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'Avv. Michele Manfrini, elettivamente C.F._3 domiciliati presso il difensore
ATTORI contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Pasquale Potenza, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO nonché contro
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Maria Graziosi, Controparte_2 P.IV_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
TERZA CHIAMATA nonché contro
(C.f.: _3 C.F._5
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
1 Responsabilità per danni cagionati da animali – accoglimento
Perdita dell'animale domestico – liquidazione dei danni
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 2
2. Le eccezioni preliminari ............................................................................................................. 7
3. La ricostruzione della responsabilità ex art. 2052 c.c. .............................................................. 8 3.1. La relazione di custodia tra i convenuti e l'animale .............................................................. 9 3.2. La ricostruzione dell'evento ................................................................................................. 11
3.3. Concorso degli attori ex art. 1227 c.c. Esclusione. .............................................................. 12
4. La liquidazione del danno. ...................................................................................................... 13
5. La domanda di manleva .......................................................................................................... 16
6. Le spese di lite. ........................................................................................................................ 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 149/2023 (c.d. Riforma
Cartabia) , (anche quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli minori e ) e hanno Persona_1 Persona_2 Parte_3
convenuto in giudizio vicino di casa, per l'accertamento della responsabilità ex CP_1
art. 2052 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dai membri della famiglia per la perdita del proprio animale domestico, ucciso da uno dei due cani d'affezione del convenuto.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il 7 dicembre 2022, alle ore 14.30, i cani di razza Per_ Per_
“UL” (di nome e “pastore tedesco” (di nome ) di proprietà di CP_1
avevano reciso la rete metallica di separazione dei due fondi confinanti e il primo, intrufolatosi nella proprietà della famiglia , aveva azzannato il cane razza “OL” (di nome Pt_1 Per_5
di proprietà di questi ultimi, provocandone il decesso.
All'accaduto avevano assistito tutti gli attori e, tuttavia, solo con l'intervento di altro vicino,
si era riusciti ad allontanare il UL e fargli mollare la presa dal OL, ormai Tes_1
esanime.
Il giorno successivo, gli attori si erano recati presso la stazione dei carabinieri di Portomaggiore per sporgere querela e, successivamente, in data 13 dicembre 2022, avevano inviato, per il tramite del proprio difensore, apposita diffida al convenuto, rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
2 Era dunque intervenuta la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, formulando un'offerta per complessivi euro 150,00, ritenuta dagli attori del tutto incongrua.
Nella prospettiva difensiva di parte attrice, l'evento si sarebbe verificato a causa della totale mancanza di custodia del convenuto sui suoi animali e, in particolare, su quello che aveva cagionato l'evento.
La vicenda, sempre secondo la ricostruzione degli attori, sarebbe allora inquadrabile penalmente nella fattispecie di cui all'art. 672 c.p. e, civilisticamente, nell'alveo dell'art. 2052
c.c.
Parte attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti, tanto quelli patrimoniali (comprensivi del costo di acquisto del cucciolo, pari ad euro
500,00, e per la sepoltura dello stesso, pari ad euro 50,00), quanto quelli non patrimoniali rappresentati dalla sofferenza per la perdita del rapporto affettivo con il proprio animale domestico, presenza costante nella famiglia, anche nei periodi di vacanza, quantificato in euro
5.000,00 per ciascuno degli attori.
All'esito della prima udienza, in cui parte attrice ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di , indicata da quale proprietaria del cane, il giudice ha _3 CP_1
autorizzato la chiamata in causa tanto di quest'ultima quanto della compagnia assicurativa del convenuto.
Sulla base della suddetta ricostruzione, parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accertare che l'evento dannoso per il quale è causa è riconducibile a responsabilità colposa da omessa o insufficiente Per_ custodia del cane UL di nome da parte dei signori e anche _3 CP_1
in applicazione dell'art. 2052 c.c. e per l'effetto condannare e CP_1 Persona_6
anche in solido tra loro, ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dagli attori che si quantificano, quanto a , in € 5.500,00 o più vera somma e quanto a Parte_1
, , e , in € 5.000,00 Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
ciascuno o più vera somma oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a far data dal 07/12/2022 fino al saldo, con vittoria delle spese di lite”.
3 Si è tempestivamente costituito il convenuto, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori, eccezion fatta per , unico proprietario Parte_1
dell'animale, e il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando come il cane autore dell'aggressione fosse formalmente di proprietà della ex moglie, , comunque in _3
regime di separazione di beni.
Secondo la ricostruzione di parte convenuta, la titolarità, in capo alla ex moglie, dell'animale domestico farebbe venir meno gli obblighi di custodia in capo a sé, con conseguente esclusione del presupposto di imputabilità della responsabilità.
Nel merito – previa chiamata a manleva (ex art. 269 c.p.c.) della propria compagnia assicurativa in virtù della polizza “ZERO PENSIERI” n. 00158703136289, operante per i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di cani – ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sostenendo che la responsabilità dell'accaduto vada ricondotta, in via esclusiva, al disinteresse, manifestato dagli attori, tanto rispetto ai latrati provenienti dagli animali al momento della rottura della rete divisoria da parte dei cani del convenuto, quanto rispetto al momento dell'aggressione, posto che nessuno della famiglia , pur nella condizioni di sentire l'abbaiare dei cani, era Pt_1
intervenuto per separare il proprio animale dal cane aggressore. ha infine contestato la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte CP_1
attrice: sia quello patrimoniale, per non essere lo stesso riconducibile, in modo chiaro e univoco, all'evento (sostiene, in particolare, che la fattura del 29 dicembre 2022 risulti troppo distante dalla data dei fatti); sia quello non patrimoniale, richiamando la circostanza per cui la famiglia era solita lasciare spesso il cane in giardino tutto il giorno. In ogni caso, ha dedotto la Pt_1
genericità e l'indeterminatezza del quantum.
Le conclusioni precisate da parte convenuta, che ha inoltre insistito sulle istanze istruttorie già formulate, sono le seguenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa, tenuto conto dell'accoglimento dell'istanza di chiamata in causa del terzo contenuta in via preliminare Controparte_2
al punto 3) delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. per tutti i motivi esposti e per gli effetti rigettare integralmente le domande degli CP_1
4 attori; - in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori , , , , per i Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
motivi esposti in atti e/o per quelli che ravviserà il Giudice e, per gli effetti, rigettare integralmente le loro domande;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande degli attori, per i motivi esposti e poiché infondate in fatto ed in diritto;
in via principale e nel merito, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e/o per le cause e i motivi che il Giudice ravviserà, accertare e dichiarare le responsabilità del sig. e/o di chiunque altro Parte_1
identificato come soggetto chiamato alla vigilanza e alla custodia del cane BU e dei luoghi e, per gli effetti, respingere integralmente le domande delle parti attrici;
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda delle parti attrici, dichiarare Controparte_2
cod. fisc. - P.IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IV_1 P.IV_2
tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. e, per gli effetti, condannarla CP_1
al pagamento di quanto lo stesso convenuto sia tenuto a pagare in favore degli attori, per i fatti dedotti in causa e comunque per qualsiasi causa, titolo o motivo di soccombenza”.
La compagnia che, aderendo alle difese del convenuto, in particolare Controparte_2
quella per cui risulta fatto pacifico che la proprietaria del UL era unicamente di _3
, ha preliminarmente eccepito, quale corollario del difetto di legittimazione passiva del
[...]
l'inoperatività della polizza assicurativa e, dunque, il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva. Nel merito, ha invece dedotto il concorso di colpa degli attori per non essersi attivati prontamente per salvare il proprio animale (comportamento che sarebbe risultato del tutto esigibile considerato che il UL non sembrava mostrare alcun segno di aggressività verso Per_ l'umano, come dimostrato dalla circostanza per cui il vicino si era avvicinato al UL a mani nude e senza particolari protezioni o bastoni), l'infondatezza delle domande risarcitorie perché non provate e, infine, i limiti di operatività della polizza intestata al (franchigia di CP_1
euro 150,00 e massimale assicurativo pari ad euro 1.000.000,00). Ha quindi così concluso: “In via principale Rigettare la domanda attorea gradatamente per carenza di titolarità/legittimazione del convenuto perché il cane aggressore non era suo, ma CP_1
bensì della sig.ra , unica legittimata passiva alla domanda attorea;
per carenza di Persona_8
titolarità/legittimazione degli attori , , Parte_2 Parte_4
5 per il preteso danno patrimoniale perché non erano proprietari del cane Persona_2
vittima dell'aggressione; per infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di risarcimento del preteso danno non patrimoniale, nonché per carenza di prova della domanda di risarcimento del preteso danno patrimoniale. Rigettare la domanda di manleva per mancanza di copertura della polizza perché il cane aggressore non è dell'assicurato, e quindi non è coperto dalla polizza in questione. In ogni caso, con applicazione dei limiti di polizza (massimale
1.000.000 euro e franchigia di 150 euro). In subordine Accertato un concorso ex art.1227 1° e/o
2° comma c.c. degli stessi attori, eliminare o ridurre il risarcimento nella misura corrispondente alla percentuale della loro responsabilità, e in ogni caso, nella misura del giusto e del provato.
Detratti i 150 euro versati ante causam esclusivamente pro bono pacis. In dannatissimo CP_ subordine Nel denigratissimo caso di condanna in cui si dovesse trovare, anche solo per effetto di una solidarietà, a pagare una somma superiore alla quota di effettiva responsabilità CP_ del proprio assicurato, concedersi garanzia, manleva o regresso a favore di ed a carico della sig.ra . In ogni caso, vinte le spese.” _3
Dopo la rinnovazione della notifica a , in occasione dell'udienza del 18 aprile 2024, _3
ne è stata dichiarata la contumacia e, all'esito della medesima udienza, il giudice ha concesso le memorie di cui all'art 183, comma 6, c.p.c.
In occasione delle proprie memorie istruttorie parte attrice ha preso posizione sulle questioni preliminari, deducendo l'inesistenza del difetto di legittimazione attiva in ragione del rapporto di affezione che ciascuno degli attori poteva vantare nei confronti del proprio animale domestico.
Quanto alla legittimazione passiva, ha osservato come il UL fosse posto a presidio della proprietà del convenuto e, in quanto tale, rientrasse nella sua custodia, sussistendone comunque un rapporto di detenzione con l'animale e una posizione di garanzia verso lo stesso.
Ha così dedotto la legittimazione passiva del e, dunque, pure della di lui compagnia CP_1
assicurativa, estendendosi peraltro la polizza anche ai componenti del nucleo familiare.
Ha poi contestato la censurata corresponsabilità dei danneggiati ex art. 1227 c.c., sostenendo, da un lato, che non vi è prova alcuna circa l'insistente abbaiare dei cani e, dall'altro, che non si sarebbe potuto pretendere alcun comportamento attivo da parte degli attori atteso che
6 qualunque tentativo di separare i due cani avrebbe sicuramente messo a repentaglio la loro stessa incolumità.
Anche la difesa del convenuto, nelle proprie memorie istruttorie, ha evidenziato, in via di subordine, la legittimazione passiva (a garanzia) dell'assicurazione in virtù della clausola contrattuale (art. 19) che copre pure i familiari dell'assicurato.
Il processo è stato istruito mediante l'interrogatorio formale di e CP_1 Parte_1
e le deposizioni testimoniali di e Tes_1 Testimone_2
Terminata l'istruttoria, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23 gennaio 2025 e, in occasione di tale ultima udienza, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le eccezioni preliminari
Entrambe le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto cui ha aderito la compagnia CP_1
assicurativa terza chiamata, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Quanto, anzitutto, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Parte_2
, e si evidenzia che tutti gli attori hanno Persona_1 Persona_2 Parte_3
allegato di aver subito un danno (non patrimoniale) da perdita dell'animale d'affezione.
Ne deriva che in quanto, nella loro prospettazione, si affermano tutti titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno ciascuno di loro è legittimato attivamente nel presente giudizio. La prova dell'esistenza del diritto attiene al merito della pretesa, ma vale la pena evidenziare sin d'ora che la giurisprudenza riconosce la legittimazione attiva alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione anche a soggetti diversi dal formale proprietario e purché abbiano un legame affettivo significativo con l'animale (cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n.
1936).
Per ragioni speculari è altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto il quale nega di essere custode del cane ZE, non essendo egli proprietario CP_1
dello stesso.
Anche sul punto, occorre precisare che l'atto di citazione chiaramente riconduce a la CP_1
qualità di custode invocando un'ipotesi responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. ed il principio
7 per cui chiamato alla custodia dell'animale è non solo il proprietario ma anche “la persona che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”.
Dunque, a prescindere dalla dimostrazione, nel merito, della relazione di custodia tra
[...]
ed il cane ZE, mentre sussiste la sua legittimazione passiva, in ragione del fatto che gli CP_1
attori ne prospettano l'esistenza in ragione non della proprietà del cane, ma di una relazione di fatto con esso, la cui prova andrà poi accertata.
Accertata la legittimazione passiva di deve respingersi – per necessario corollario CP_1
– pure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della come Controparte_2
sollevata da parte di quest'ultima. Non è contestato che la polizza “Zero pensieri” n.
00158703136289 fosse attiva e in qualità di assicurato, è certamente legittimato a CP_1
chiamare in causa la Compagnia, attendendo al merito la valutazione circa l'effettività della polizza.
3. La ricostruzione della responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ricorre, anzitutto, una responsabilità (ex art. 2052 c.c.) dei convenuti e in CP_1 _3
conseguenza della violazione del proprio obbligo di sorveglianza e custodia dell'animale. Come già anticipato, il fondamento di tale responsabilità è ravvisabile nel concetto di “uso dell'animale”, il quale si riconduce non tanto alla custodia in senso stretto, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale, cui si riconduce una responsabilità di tipo oggettivo, che impone di verificare la ricorrenza del nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento di danno, prescindendo da qualunque valutazione in termini di negligenza, imprudenza o imperizia nella custodia dell'animale.
Dunque, chi abbia in uso l'animale risponde del fatto materiale da esso posto in essere, ricorrendo tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, ossia a seguito di qualsiasi atto o moto dell'animale, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il
8 proprietario dell'animale ai danni per l'intero (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, 30/11/2017, n.
28652).
3.1. La relazione di custodia tra i convenuti e l'animale
Come riconosciuto da giurisprudenza unanime, l'obbligo di custodia preso in considerazione dall'art. 2052 c.c. sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione – ancorché solo materiale o di fatto – tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (cfr. Cass., 26 maggio 2020, n. 9661; Cass., 17 ottobre 2017 n. 51448; Cass. 2 luglio 2010, n. 34813; Cass. 16 dicembre 1998, n. 599).
Sempre la giurisprudenza ha pure ribadito che tale posizione di garanzia – che impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione – prescinde dalla nozione di appartenenza ed
è dunque irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell'animale all'anagrafe canina o all'apposizione di un microchip di identificazione (cfr. Cass. 27 giugno 2019, n. 31874; Cass. 17 gennaio 2017, n. 17145).
Non solo. Al fine di individuare il proprietario di un animale di affezione, “non è decisiva la registrazione dell'animale, quale un cane, presso la c.d. “anagrafe canina” (prevista dalla L.
14.8.1991, n. 281), in quanto la qualità di proprietario di un animale di affezione deve essere invece ricercata sulla base di indici di natura concreta, che evidenzino l'esercizio da parte di una
o più persone di un potere di governo e delle correlative cure” (Trib. Lecce, 14 maggio 2020, n.
1147 in www.dejure.it).
Non può essere pertanto condivisa la ricostruzione, prospettata sia da che dalla CP_1
per cui la responsabilità dell'accaduto vada ascritta in via esclusiva in Controparte_2
capo a , sulla base del dato formale per cui il cane risultava registrato, presso _3
l'anagrafe canina, esclusivamente a nome di quest'ultima (cfr. doc. 4 fasc. convenuto).
In ordine a quest'ultimo profilo, si evidenzia che, come pure ribadito dalla giurisprudenza appena sopra citata, tale iscrizione non costituisce elemento determinante ai fini dell'individuazione del proprietario o del custode dell'animale.
Ciò che rileva, infatti, è l'effettivo esercizio del potere di gestione e cura dell'animale.
9 Nel caso di specie, deve ritenersi il cane “ZE” si trovasse stabilmente all'interno della proprietà di svolgendo funzioni di sorveglianza e custodia dell'abitazione familiare, CP_1
sotto il controllo diretto e quotidiano dei convenuti e , coniugi e conviventi. CP_1 _3
Si trattava, di fatto, di un animale di famiglia, utilizzato e accudito da entrambi i coniugi, i quali ne condividevano l'affidamento e l'utilizzo, a prescindere dalla mera intestazione, comunque non determinante ai fini dell'individuazione del proprietario.
Del resto, il cane conviveva da oltre sei anni nella casa dello e veniva impiegato anche CP_1
per la protezione della sua proprietà, rendendo evidente un rapporto di custodia idoneo – quanto meno in astratto – a fondare la responsabilità per i danni dallo stesso arrecati. Per_ ha riferito, in sede di interrogatorio formale, che il cane UL, di nome era CP_1
normalmente custodito nel cortile della sua abitazione, con possibilità di libero accesso alla casa Per_ tramite una porta basculante;
ha altresì dichiarato che, a seguito della scomparsa di la figlia aveva espresso il desiderio di acquistare un altro cane, circostanza che evidenzia l'esistenza di un rapporto affettivo e di convivenza tra l'animale e la famiglia CP_1
incompatibile con l'asserita estraneità dell'animale rispetto alla sfera familiare.
Anche la condotta della compagnia assicurativa chiamata in causa dallo appare CP_1
significativa: durante le trattative stragiudiziali antecedenti al processo, Controparte_2
non ha mai sollevato eccezioni sulla responsabilità dell'assicurato ed è pure arrivata a liquidare il danno in euro 150,00 (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), con ciò implicitamente ammettendo la responsabilità del proprio assicurato.
Nel corso del presente giudizio è, dunque, emerso che il cane di razza UL viveva stabilmente presso l'abitazione di proprietà del ove veniva custodito nel cortile, insieme ad altro CP_1
cane di razza pastore tedesco, tanto che il giorno dell'evento, entrambi gli animali avevano fatto accesso, dal cortile della proprietà a quello della famiglia , luogo in cui si è CP_1 Pt_1
verificata l'aggressione.
Risulta, pertanto, evidente la sussistenza di una relazione di detenzione qualificata tra i signori e e l'animale, relazione dalla quale discende una responsabilità diretta ai sensi CP_1 _3
dell'art. 2052 c.c., essendo la custodia (nell'accezione ampia che si è delineata) esercitata in via esclusiva da entrambi, all'epoca conviventi e, quindi, utilizzatori dell'animale.
10 Quanto al contenuto della responsabilità gravante sui custodi, va rilevato che la scelta di ospitare il cane UL in un'area di proprietà di ed in uso all'intera sua famiglia – e CP_1
dunque sotto il proprio controllo materiale e giuridico – comporta la loro responsabilità, non potendo assumere alcun rilievo, nei termini di un fortuito, la condotta dell'animale, in quanto rientrante nella sua natura, tanto più considerandone razza e dimensioni.
3.2. La ricostruzione dell'evento
L'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza della condotta dell'animale, il quale, unitamente al pastore tedesco, è riuscito ad aprirsi un varco nella recinzione dell'abitazione dello accedendo alla proprietà degli CP_1
attori. Le dichiarazioni del vicino di causa di entrambe le parti del presente giudizio, signor sentito all'udienza del 13/11/2024, che superano il vaglio di attendibilità in quanto Tes_1
precise, complete e scevre da significative contraddizioni nonché provenienti da un soggetto indifferente rispetto all'esito della lite e citato da entrambe le parti, consentono di ritenere confermato l'evento, ossia l'aggressione del OL da parte del UL (cfr. dichiarazioni del teste: “E' vero, io mi trovavo nel mio giardino, ho sentito urlare il sig. e i suoi familiari e Pt_1
in quel momento lo stesso mi ha chiamato e io sono andato subito nel cortile Parte_1
dei e ho visto il cane OL ancora tra le fauci del UL, cane OL che però era Pt_1
già morto e ho provveduto a liberarlo e a riportare il cane UL a casa”).
A fronte del fatto così dimostrato, non risulta che i convenuti abbiano fornito la prova liberatoria, se si considera che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo. Spetta, invece, al soggetto responsabile della custodia della fauna, dimostrare la prova liberatoria del fortuito, evidenziando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche con l'adozione delle più adeguate e diligenti misure” (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza, 06/04/2025, n. 9043).
La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova infatti un limite solo nel caso fortuito, inteso come l'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità e sia quindi estraneo alla sua
11 sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, nella specie la semplice circostanza che l'abitazione fosse recintata.
La ricorrenza del caso fortuito va dunque esclusa, non potendosi ritenere imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale la circostanza per cui entrambi gli animali domestici dei convenuti, aprendosi un varco sulla recinzione di confine, siano riusciti a fuoriuscire dalla proprietà di questi ultimi, intrufolandosi in quella dei vicini.
Il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso (l'uccisione del cane degli attori) deve quindi ritenersi accertato e con esso la responsabilità dei convenuti e in CP_1 _3
relazione a tale danno, posto che del UL avevano pieni disponibilità e controllo.
3.3. Concorso degli attori ex art. 1227 c.c. Esclusione.
Deve invece escludersi una responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c.
Il convenuto e la compagnia assicurativa terza chiamata sostengono che gli attori CP_1
abbiano avuto una responsabilità (o corresponsabilità) nella verificazione del sinistro, poiché non si sarebbero adoperati per fermare l'aggressione del UL ai danni del loro animale domestico.
Il convenuto, in particolare, osserva che tutti i cani coinvolti nell'evento abbiano abbaiato e ringhiato in modo insistente, prima che quelli dei convenuti entrassero nella proprietà dei
, rimproverando così gli attori di non essere intervenuti tempestivamente. Pt_1
Ebbene un tale rilievo, in un contesto residenziale caratterizzato dalla presenza di numerosi Tes_ cani, confermata dal teste non può ritenersi affatto dirimente.
Il testimone, in particolare, ha dichiarato di aver certamente sentito i cani abbaiare, ma di non avere – esattamente come la famiglia – dato particolare importanza alla situazione, in Pt_1
quanto faceva parte della normalità in un contesto residenziale con numerosi cani e che solo dopo essere stato chiamato da ha compreso che stava accadendo qualcosa di Parte_1
anomalo. Come già accennato, il teste ha spiegato di essere arrivato sul posto quando ormai il cane BU era già deceduto e di essere intervenuto in quanto, da un lato, possedeva una certa dimestichezza con i cani e, dall'altro, conosceva il cane ZE e sapeva che non lo avrebbe mai attaccato.
12 In conclusione, l'istruttoria ha confermato l'assenza di alcuna colpevole inerzia dell'attore:
l'abbaiare dei cani, precedente all'aggressione, non era interpretabile come un segnale che richiedesse un intervento immediato.
Neppure appare dirimente la circostanza per cui, a seguito dell'ingresso dei cani dei convenuti presso la proprietà dei vicini, nessuno della famiglia , pur assistendo all'aggressione in Pt_1
atto, era intervenuto per separare il proprio animale dal cane ZE, come invece aveva fatto il vicino non è infatti esigibile dagli attori (certamente non dai minori, ma neppure Tes_1
dai genitori) che, alla vista della scena e comprensibilmente attoniti per quanto stava accadendo, si attivassero prontamente per salvare il cane Per_5
Non solo qualunque tipo di intervento da parte loro sarebbe risultato tardivo e, come tale, del Tes_ tutto inutile per scongiurare l'evento – come infatti si è poi rivelato quello del vicino – ma, in presenza di un animale in evidente stato di alterazione, ogni loro azione non avrebbe fatto altro che aumentare (presumibilmente) il livello di agitazione dell'animale, mettendo a rischio la loro sicurezza ed incolumità.
Ed è logico ipotizzare che sia stato l'unico ad intervenire proprio in quanto, come Tes_1
dallo stesso dichiarato, dotato di esperienza in materia di addestramento dei cani e sapendo in anticipo, conoscendo bene il cane ZE, che lo stesso non lo avrebbe mai attaccato.
Le dichiarazioni di , coerenti e credibili, supportano quanto sopra affermato, Parte_1
evidenziando che la consapevolezza dell'aggressione in corso è giunta solo dopo l'abbaiare dei Tes_ cani e che la chiamata immediata al vicino che era più familiare con il cane UL, era la reazione istintivamente più appropriata, data l'inesperienza con l'animale.
Nulla potendo rimproverarsi agli odierni attori in termini di incidenza sull'evento o di aggravamento delle sue conseguenze, deve escludersi la loro responsabilitànei termini di cui all'art. 1227 c.c.
4. La liquidazione del danno.
Così accertata la responsabilità esclusiva dei convenuti nella verificazione dell'evento, questi ultimi e, per essi, la compagnia assicurativa dello devono anzitutto risarcire all'attore CP_1
i danni patrimoniali correlati ai costi sopportati per la sepoltura del cane BU Parte_1
13 (euro 50,00 giusta doc. 13 allegato all'atto di citazione) e alla spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso.
Con riguardo a tale ultima voce di spesa, si ritiene che la quantificazione operata dagli attori
(euro 500,00), suffragata dalla scheda tecnica di cui al doc. 26 fasc. attoreo, appaia appropriata e coerente con quello che può essere il prezzo medio di mercato di un cane di quella tipologia e razza (Volpino di Pomerania).
Per quanto concerne i danni non patrimoniali lamentati dagli attori, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più attuale della giurisprudenza di merito, che riconosce rilievo alla sofferenza derivante dalla perdita di un animale d'affezione e che ha consentito di superare l'indirizzo tradizionale, che escludeva che tale perdita integrasse una lesione grave di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, dovendosi considerare un pregiudizio futile e non risarcibile. Invero, tale ultimo indirizzo giurisprudenziale, peraltro risalente ad oltre un quindicennio fa, non appare infatti rispondente "ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori" (Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266; conf.: Trib.
Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, n. 660).
Al contrario si ritiene condivisibile l'assunto (cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51;
Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936, Trib. Parma, 2 maggio 2012, n. 6296; Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499) per cui la perdita in questione possa comportare la violazione di un interesse personale alla tutela della propria sfera relazionale ed affettiva, protetta costituzionalmente dall'art. 2 della Costituzione, poiché il rapporto tra proprietario e animali d'affezione rappresenta un elemento fondamentale per il pieno sviluppo e la realizzazione della personalità individuale.
Tale rapporto, inoltre, oltre a ricevere copertura costituzionale (ex art. 2 cost.), risulta pure tutelato dal Trattato dell'Unione Europea (art. 13) che impone di tener conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che, qualora il danno non patrimoniale derivante dalla perdita o dalla lesione dell'animale d'affezione sia adeguatamente allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi, inclusi i requisiti di gravità dell'offesa, esso debba trovare riconoscimento e ristoro (cfr. Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).
14 Ciò in conformità con l'orientamento affermato in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (v. Cass., 12 novembre 2019, n. 29206;
Cass., 22 gennaio 2024, n. 2203).
Come di recente ribadito dal Tribunale di Prato con sentenza n. 51 del 25 gennaio 2025 “il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento;
pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale”.
Sotto il profilo probatorio, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, oltre che della ricostruzione del sinistro e della condotta lesiva posta in essere dal cane dei convenuti (cfr. docc. 1 – 6 fasc. attoreo), anche del legame affettivo degli attori con il cane BU.
Le fotografie allegate alla citazione (docc. 14 - 23) attestano chiaramente che il cagnolino Per_5
era trattato come un membro della famiglia (come risulta dalle immagini che lo Pt_1
ritraggono durante la celebrazione del suo compleanno o di quello di altri membri della famiglia), interagiva con tutti i componenti del nucleo e partecipava alle vacanze familiari (dalle foto risulta che era presente durante le gite al mare).
Pure le dichiarazioni testimoniali rese da confermano l'esistenza di un legame Testimone_2
affettivo profondo tra gli attori e l'animale. Anche questa testimone appare pienamente attendibile, in quanto indifferente rispetto all'esito della lite ed il cui apporto probatorio attiene a fatti a sua diretta conoscenza, in quanto addestratrice incaricata dai di seguire il cane Pt_1
BU.
15 L'esistenza di questo forte legame sentimentale e le circostanze in cui è avvenuto il decesso fanno presumere che da tale evento siano derivati, a carico degli attori, una forte sofferenza ed un profondo patema d'animo.
Anche le iniziative assunte da questi ultimi dopo la data dell'evento, con la presentazione di una denuncia-querela ai fini penali (doc. 7 fasc. attoreo), confermano l'attaccamento della famiglia al cane e la forte sofferenza patita in conseguenza del tragico evento. Per_5
Il danno non patrimoniale patito dagli attori può essere liquidato in via equitativa, tenuto conto della solidità e dell'intensità della relazione affettiva (di cui si è già detto sopra), del tempo in cui l'animale ha vissuto con gli attori (tre anni), dell'età dell'animale al momento del prematuro decesso (tre anni giusta certificato di iscrizione all'anagrafe canina di cui al doc. 12 allegato all'atto di citazione) e della possibile aspettativa del medesimo (circa 9 anni sulla scorta del doc.
26 fasc. attoreo), secondo fatti notori.
Ciò posto, anche sulla scorta di precedenti simili alla fattispecie in esame (cfr. Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936; Trib. Brescia, 22 ottobre 2019, n.
2841), appare equo liquidare il danno in parola in complessivi euro 25.000,00 (euro 5.000,00 per ciascun attore), somma da ritenersi idonea a ricomprendere anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati di anno in anno fino alla presente sentenza (cfr. Cass., 20 aprile 2007,
n. 9515 e Cass. 13 marzo 1995, n. 2910), a partire dalla quale decorreranno gli interessi al tasso legale.
5. La domanda di manleva
Per le ragioni esposte, e vanno condannati a risarcire il danno CP_1 _3
patito dagli attori, come sopra quantificato, in solido fra loro, essendo accertata la responsabilità ex art. 2052 c.c. in relazione ad entrambi.
Deve essere parimenti accolta la domanda di manleva formulata da in virtù della CP_1
polizza “Zero Pensieri” n. 00158703136289, da ritenersi senz'altro operativa, in quanto l'art. 19 delle condizioni di assicurazione, sotto la sezione “Responsabilità civile della vita privata”, prevede espressamente che “La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per
16 capitale, interessi e spese) per danni cagionati involontariamente a terzi per: - morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;
in conseguenza del fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata …”. Continua poi prevedendo che “sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti […] f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile …”.
La polizza “Zero pensieri” opera quindi nel senso di manlevare i danni di cui l'assicurato CP_1
sia chiamato a rispondere non solo quale proprietario, ma anche quale semplice utilizzatore del cane, qualità accertata nel caso di specie, tenuto conto della franchigia nella misura, incontestata, di euro 150,00.
6. Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e ; dovrà essere tenuto indenne dalla Compagnia assicurativa anche in _3 CP_1
relazione ad esse, che sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento, come determinato in ragione del danno accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 [...]
– in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_2
e – e , nei confronti di Persona_1 Persona_2 Parte_3
con la chiamata di e di , ogni CP_1 Controparte_2 _3
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e al risarcimento dei CP_1 _3
danni subiti dagli attori e quantificati, quanto a , in euro 5.500,00 e, Parte_1
quanto a , , e Parte_2 Persona_1 Persona_2 Parte_3
, in euro 5.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo
[...]
effettivo;
2) Dichiara tenuti e condanna e a rifondere agli attori le spese CP_1 _3
17 di lite che si liquidano in euro 347,38 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
3) Dichiara tenuta e condanna la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a tenere indenne la di quanto sarà chiamato CP_1
a versare, in favore degli attori, in relazione ai punti 1 e 2 del dispositivo.
Ferrara, 12/05/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
18