Articolo 4 della Legge 15 maggio 1954, n. 237
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 giugno 1954
Art. 4.
E' inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da; essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria, ai servizi di cui all'art. 1.
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si fara' fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Entrata in vigore il 19 giugno 1954