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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7162/2023 R.G.L.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore;
- convenuto – avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
-che ha lavorato come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
-che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che secondo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea ( Ord. n. 450 del 18.5.2022) , la limitazione del bonus al solo personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato da ciò discendendo pertanto l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto 1 dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato;
-che è rimasta priva di riscontro la diffida inviata in data 2.06.2023 al convenuto, finalizzata a richiederne il CP_1 riconoscimento.
Tanto premesso la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge
N. 107/2015, a decorrere 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022 2022/2023 2)
Condannare il alla corresponsione a favore del ricorrente dei succitati CP_3 benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”. Effettuata all'udienza del 18/02/2025 da parte ricorrente la precisazione della domanda “nel senso che la richiesta del bonus carta docenti deve essere inteso per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per complessivi 5 anni scolastici” ne è stata disposta la notificazione nei confronti del resistente (cfr verbale dell'udienza del 18/02/2025) a seguito della quale CP_1 il resistente si è costituito in giudizio, con memoria difensiva depositata CP_1 il 15/04/2025.
In seno alla stessa il resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1
e/o ordinaria dei diritti azionati, nonché il “ne bis in idem” rilevando come “Parte ricorrente ha già agito con ricorso iscritto al n. R.G. 5485/2022, ivi chiedendo l'attribuzione del bonus docenti per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2021/2022. Si pronunciava Codesto ecc.mo Tribunale, con sentenza 24/05/2023, n.
2243, con la quale veniva dichiarato il diritto al bonus per l'a.s. 2017/2018, mentre venivano rigettate le pretese per gli anni successivi con la seguente motivazione
"Dalla documentazione allegata al ricorso non risulta invece che sia stato prestato servizio in anni successivi, non essendo stato depositato alcun contratto o documento comprovante l'assunzione a tempo determinato per le altre annualità dedotte in ricorso, mentre per quanto riguarda l'anno 2021-2022 la docente risulta essere stata assunta a tempo indeterminato, sicché difetta l'interesse all'accertamento del diritto preteso"” ed altresì rilevando che la detta sentenza non risulta che sia stata fatta oggetto di appello. Con conseguente “bis in idem in relazione alle pretese oggi ri-formulate con riferimento agli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in applicazione della regola di cui all'art. 2909
c.c. a tenore della quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile…” Ha inoltre eccepito l'infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo: “…In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in 2 subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244); Fare ricognizione di eccezionali motivi e disporre la compensazione delle spese del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.(come in atti, in seno alle quali parte ricorrente ha così concluso: “ voglia, …… Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA
ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019
- 2019/2020 – 2020/2021 2021/2022 2022/2023. Condannare il alla CP_3 corresponsione a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito..”) e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Appare motivato il rilievo della parte resistente in punto di ne bis in idem.
E' documentato dal resistente che la ricorrente ha - per pretese in parte CP_1 coincidenti con quelle azionate in questa sede (relative agli anni scolastici dal
2017/2018 al 2021/2022) - già formulato domanda azionando avanti l'intestato
Tribunale in diversa composizione (giudizio n. 5485/2022 R.G.) ricorso volto all' accertamento e declaratoria del“…diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dal 2015 2) In subordine almeno dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022 ; 3) Condannare il alla CP_3 corresponsione a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo…” (cfr conclusioni ricorso Cont introduttivo del giudizio n. 5485/2022 R.G. – in atti , produzione ).
Con la sentenza n. 2243/2023 pubblicata il 24/05/2023 (in atti – produzione MIM) il Tribunale di Catania ha parzialmente rigettato la domanda con riferimento ad alcuni anni (2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022) in assenza di documentazione comprovante i presupposti rilevando: “Dalla documentazione depositata in atti risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico
2017/2018 come docente a tempo determinato dal 22.9.2017 al 30.6.2018 (cfr. contratto allegato al ricorso)…..[…]… Dalla documentazione allegata al ricorso non risulta invece che sia stato prestato servizio in anni successivi, non essendo stato depositato alcun contratto o documento comprovante l'assunzione a tempo determinato per le altre annualità dedotte in ricorso, mentre per quanto riguarda
l'anno 2021-2022 la docente risulta essere stata assunta a tempo indeterminato, sicché difetta l'interesse all'accertamento del diritto preteso…” (cfr sentenza citata, in motivazione).
3 Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il beneficio soltanto con riferimento all'a.s.
2017/2018, rigettando la domanda per le altre annualità richieste, così pronunciando: “accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018;….. rigetta nel resto il ricorso..” (cfr sentenza n. 2243/2023 citata).
Ha dunque pronunziato espressamente in ordine alla sopra riportata domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del bonus Carta del docente e di condanna al pagamento delle corrispondenti somme anche con riferimento alle annualità 2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 pure richieste nel ricorso introduttivo di tale giudizio. Cont La detta pronunzia non è stata impugnata come dedotto dal resistente e non contestato dalla ricorrente.
Con successiva domanda introduttiva del presente giudizio ha Parte_1 adito nuovamente il Tribunale di Catania chiedendo: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge
N. 107/2015, a decorrere 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022 2022/2023 “ poi precisata in seno al verbale dell'udienza del 18/02/2025 nei seguenti termini: “ nel senso che la richiesta del bonus carta docenti deve essere inteso per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per complessivi 5 anni scolastici..”.
Spetta al Giudice verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno
(ovvero se una domanda sia stata già azionata onde evitare il rischio di duplicazione e di possibile contrasto tra giudicati) che è obbligato a rilevare anche d'ufficio (a prescindere cioè da qualsiasi istanza di parte che, se avanzata, vale quale mera sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi).
Sotto altro profilo, costituisce principio pacifico quello secondo cui il contenuto e la portata precettiva di qualsiasi pronunzia giudiziaria devono essere accertati sulla base del dispositivo e della motivazione (v. Cass., 5 ottobre 1999, n. 11033), sicchè la portata del giudicato - sia esso esterno od interno - va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza ma anche alla motivazione di quest'ultima, non potendo escludersi nemmeno la correttezza di un'indagine diretta ad attribuire rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell'assenza di altri elementi idonei ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronunzia (v. Cass.,
23/11/2005, n. 24594; Cass., 12/12/2003, n. 19052 ; Cass., 5/3/2003, n.
3245; Cass., 27/11/2001, n. 14986; Cass. n. 10498 del 2001; Cass., 1 ottobre 1999,
n. 10869; Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 277).
Così come evidenziato dalla parte resistente, va anzitutto rilevato che nelle sopra riportate asserzioni, pur di carattere sintetico, rinvenibili nella motivazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2243/2023 possa ravvisarsi un accertamento in ordine alle spettanze concretamente richieste per le annualità (dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 ) in questione.
4 Va invero ritenuto che il Tribunale di Catania sentenza n. 2243/2023 abbia pronunziato (anche) sulla domanda di condanna “diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dal 2015 2)
In subordine almeno dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022.” proposta dalla in via principale (cfr ricorso introduttivo del giudizio n. 5485/2022 R.G. Pt_1 depositato dalla parte resistente in allegato alla memoria).
Nel caso, la richiesta di accertamento del diritto e di condanna al pagamento delle relative somme in tale sede spiegata è stata esaminata ed è divenuta destinataria – si come evidenziato nei termini di cui alla motivazione adottata dal Tribunale di
Catania sentenza n. . 2243/2023 - di espressa pronuncia di rigetto. Neppure ravvisandosi omessa pronuncia, laddove il Tribunale ha pronunciato – rigettando – sulla richiesta di accertamento e condanna.
Né potendosi ravvisare i presupposti per l'operare del principio giurisprudenziale che consente nei casi di omessa pronuncia espressa, di fare valere tale omissione in sede di impugnazione o, alternativamente, proponendo nuovo giudizio (si fa riferimento al caso – invero, non assimilabile a quello che viene in considerazione
- per cui quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa - e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Con la conseguenza che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 30/5/2002, n.
7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260)).
Nell'ipotesi al vaglio, deve dunque, invero, assegnarsi al dictum di rigetto adottato dal Tribunale di Catania nella richiamata sentenza, nel caso de quo dotato di connessione logico-giuridica con le argomentazioni esposte in motivazione, efficacia vincolante nei futuri giudizi (tanto più là dove – come nel caso di specie - vengano fatti valere i medesimi crediti rispetto a quelli oggetto dell'originaria domanda e della già resa decisione). Invero, riscontrandosi nel caso di specie
(sentenza Tribunale di CT n. 2243/2023) una domanda espressamente decisa e una decisione esplicita di rigetto.
L'eccezione di ne bis in idem dunque, si ravvisa fondata, essendosi già formata espressa pronuncia sulla domanda proposta dall'odierna ricorrente nel presente procedimento (domanda di riconoscimento del diritto ad al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015,” e di condanna alla corresponsione dei suddetti benefici per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 5 2021/2022, all'esito della pronuncia emessa a chiusura di altro procedimento dal
Tribunale di Catania, con sentenza n. 2243/2023.
Con preclusione della stessa nel presente giudizio.
Con riferimento alla residua domanda nella presente sede azionata (beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” relativo all'anno scolastico 2022/2023), il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della
CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento
(sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015111 ) deve, cioè, tenere conto delle regole in 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta CP_3 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
6 materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_3 7 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la 8 quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”. Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. 9 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente), parte ricorrente è stata assunta nell'anno scolastico 2022/2023, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Siccome allegato e dedotto in ricorso e risultante dalla documentazione versata in atti con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto dal 05/09/2022 al 30/06/2023.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
10 Con riferimento a tale annualità, inoltre l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente si profila tardive ed in ogni caso infondata, all'evidenza non CP_1 essendo decorso il periodo di prescrizione quinquennale alla data di notificazione del ricorso.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico
2022/2023 indicato e documentato e così per complessivi € 500,00 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
In ragione delle considerazioni sin qui spiegate e dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della pronuncia di inammissibilità in relazione a diverse annualità emersa solo a seguito della costituzione in giudizio della parte resistente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_2 CP_5 Pt_1 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo
[...] di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; dichiara inammissibile la domanda con riferimento agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7162/2023 R.G.L.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore;
- convenuto – avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
****
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
-che ha lavorato come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
-che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
-che secondo la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea ( Ord. n. 450 del 18.5.2022) , la limitazione del bonus al solo personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato da ciò discendendo pertanto l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto 1 dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato;
-che è rimasta priva di riscontro la diffida inviata in data 2.06.2023 al convenuto, finalizzata a richiederne il CP_1 riconoscimento.
Tanto premesso la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge
N. 107/2015, a decorrere 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022 2022/2023 2)
Condannare il alla corresponsione a favore del ricorrente dei succitati CP_3 benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”. Effettuata all'udienza del 18/02/2025 da parte ricorrente la precisazione della domanda “nel senso che la richiesta del bonus carta docenti deve essere inteso per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per complessivi 5 anni scolastici” ne è stata disposta la notificazione nei confronti del resistente (cfr verbale dell'udienza del 18/02/2025) a seguito della quale CP_1 il resistente si è costituito in giudizio, con memoria difensiva depositata CP_1 il 15/04/2025.
In seno alla stessa il resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1
e/o ordinaria dei diritti azionati, nonché il “ne bis in idem” rilevando come “Parte ricorrente ha già agito con ricorso iscritto al n. R.G. 5485/2022, ivi chiedendo l'attribuzione del bonus docenti per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2021/2022. Si pronunciava Codesto ecc.mo Tribunale, con sentenza 24/05/2023, n.
2243, con la quale veniva dichiarato il diritto al bonus per l'a.s. 2017/2018, mentre venivano rigettate le pretese per gli anni successivi con la seguente motivazione
"Dalla documentazione allegata al ricorso non risulta invece che sia stato prestato servizio in anni successivi, non essendo stato depositato alcun contratto o documento comprovante l'assunzione a tempo determinato per le altre annualità dedotte in ricorso, mentre per quanto riguarda l'anno 2021-2022 la docente risulta essere stata assunta a tempo indeterminato, sicché difetta l'interesse all'accertamento del diritto preteso"” ed altresì rilevando che la detta sentenza non risulta che sia stata fatta oggetto di appello. Con conseguente “bis in idem in relazione alle pretese oggi ri-formulate con riferimento agli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in applicazione della regola di cui all'art. 2909
c.c. a tenore della quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile…” Ha inoltre eccepito l'infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo: “…In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in 2 subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia
(cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244); Fare ricognizione di eccezionali motivi e disporre la compensazione delle spese del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.(come in atti, in seno alle quali parte ricorrente ha così concluso: “ voglia, …… Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA
ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019
- 2019/2020 – 2020/2021 2021/2022 2022/2023. Condannare il alla CP_3 corresponsione a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito..”) e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Appare motivato il rilievo della parte resistente in punto di ne bis in idem.
E' documentato dal resistente che la ricorrente ha - per pretese in parte CP_1 coincidenti con quelle azionate in questa sede (relative agli anni scolastici dal
2017/2018 al 2021/2022) - già formulato domanda azionando avanti l'intestato
Tribunale in diversa composizione (giudizio n. 5485/2022 R.G.) ricorso volto all' accertamento e declaratoria del“…diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dal 2015 2) In subordine almeno dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022 ; 3) Condannare il alla CP_3 corresponsione a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo…” (cfr conclusioni ricorso Cont introduttivo del giudizio n. 5485/2022 R.G. – in atti , produzione ).
Con la sentenza n. 2243/2023 pubblicata il 24/05/2023 (in atti – produzione MIM) il Tribunale di Catania ha parzialmente rigettato la domanda con riferimento ad alcuni anni (2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022) in assenza di documentazione comprovante i presupposti rilevando: “Dalla documentazione depositata in atti risulta che la ricorrente ha espletato servizio nell'anno scolastico
2017/2018 come docente a tempo determinato dal 22.9.2017 al 30.6.2018 (cfr. contratto allegato al ricorso)…..[…]… Dalla documentazione allegata al ricorso non risulta invece che sia stato prestato servizio in anni successivi, non essendo stato depositato alcun contratto o documento comprovante l'assunzione a tempo determinato per le altre annualità dedotte in ricorso, mentre per quanto riguarda
l'anno 2021-2022 la docente risulta essere stata assunta a tempo indeterminato, sicché difetta l'interesse all'accertamento del diritto preteso…” (cfr sentenza citata, in motivazione).
3 Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il beneficio soltanto con riferimento all'a.s.
2017/2018, rigettando la domanda per le altre annualità richieste, così pronunciando: “accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018;….. rigetta nel resto il ricorso..” (cfr sentenza n. 2243/2023 citata).
Ha dunque pronunziato espressamente in ordine alla sopra riportata domanda di accertamento del diritto al riconoscimento del bonus Carta del docente e di condanna al pagamento delle corrispondenti somme anche con riferimento alle annualità 2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 pure richieste nel ricorso introduttivo di tale giudizio. Cont La detta pronunzia non è stata impugnata come dedotto dal resistente e non contestato dalla ricorrente.
Con successiva domanda introduttiva del presente giudizio ha Parte_1 adito nuovamente il Tribunale di Catania chiedendo: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge
N. 107/2015, a decorrere 2018/2019 - 2019/2020 - 2021/2022 2022/2023 “ poi precisata in seno al verbale dell'udienza del 18/02/2025 nei seguenti termini: “ nel senso che la richiesta del bonus carta docenti deve essere inteso per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per complessivi 5 anni scolastici..”.
Spetta al Giudice verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno
(ovvero se una domanda sia stata già azionata onde evitare il rischio di duplicazione e di possibile contrasto tra giudicati) che è obbligato a rilevare anche d'ufficio (a prescindere cioè da qualsiasi istanza di parte che, se avanzata, vale quale mera sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi).
Sotto altro profilo, costituisce principio pacifico quello secondo cui il contenuto e la portata precettiva di qualsiasi pronunzia giudiziaria devono essere accertati sulla base del dispositivo e della motivazione (v. Cass., 5 ottobre 1999, n. 11033), sicchè la portata del giudicato - sia esso esterno od interno - va effettuata con riferimento non soltanto al dispositivo della sentenza ma anche alla motivazione di quest'ultima, non potendo escludersi nemmeno la correttezza di un'indagine diretta ad attribuire rilevanza integratrice alle stesse domande delle parti, nell'assenza di altri elementi idonei ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronunzia (v. Cass.,
23/11/2005, n. 24594; Cass., 12/12/2003, n. 19052 ; Cass., 5/3/2003, n.
3245; Cass., 27/11/2001, n. 14986; Cass. n. 10498 del 2001; Cass., 1 ottobre 1999,
n. 10869; Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 277).
Così come evidenziato dalla parte resistente, va anzitutto rilevato che nelle sopra riportate asserzioni, pur di carattere sintetico, rinvenibili nella motivazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 2243/2023 possa ravvisarsi un accertamento in ordine alle spettanze concretamente richieste per le annualità (dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 ) in questione.
4 Va invero ritenuto che il Tribunale di Catania sentenza n. 2243/2023 abbia pronunziato (anche) sulla domanda di condanna “diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dal 2015 2)
In subordine almeno dall'anno scolastico 2017/2018 al 2021/2022.” proposta dalla in via principale (cfr ricorso introduttivo del giudizio n. 5485/2022 R.G. Pt_1 depositato dalla parte resistente in allegato alla memoria).
Nel caso, la richiesta di accertamento del diritto e di condanna al pagamento delle relative somme in tale sede spiegata è stata esaminata ed è divenuta destinataria – si come evidenziato nei termini di cui alla motivazione adottata dal Tribunale di
Catania sentenza n. . 2243/2023 - di espressa pronuncia di rigetto. Neppure ravvisandosi omessa pronuncia, laddove il Tribunale ha pronunciato – rigettando – sulla richiesta di accertamento e condanna.
Né potendosi ravvisare i presupposti per l'operare del principio giurisprudenziale che consente nei casi di omessa pronuncia espressa, di fare valere tale omissione in sede di impugnazione o, alternativamente, proponendo nuovo giudizio (si fa riferimento al caso – invero, non assimilabile a quello che viene in considerazione
- per cui quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa - e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Con la conseguenza che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v. Cass., 30/5/2002, n.
7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260)).
Nell'ipotesi al vaglio, deve dunque, invero, assegnarsi al dictum di rigetto adottato dal Tribunale di Catania nella richiamata sentenza, nel caso de quo dotato di connessione logico-giuridica con le argomentazioni esposte in motivazione, efficacia vincolante nei futuri giudizi (tanto più là dove – come nel caso di specie - vengano fatti valere i medesimi crediti rispetto a quelli oggetto dell'originaria domanda e della già resa decisione). Invero, riscontrandosi nel caso di specie
(sentenza Tribunale di CT n. 2243/2023) una domanda espressamente decisa e una decisione esplicita di rigetto.
L'eccezione di ne bis in idem dunque, si ravvisa fondata, essendosi già formata espressa pronuncia sulla domanda proposta dall'odierna ricorrente nel presente procedimento (domanda di riconoscimento del diritto ad al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015,” e di condanna alla corresponsione dei suddetti benefici per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 5 2021/2022, all'esito della pronuncia emessa a chiusura di altro procedimento dal
Tribunale di Catania, con sentenza n. 2243/2023.
Con preclusione della stessa nel presente giudizio.
Con riferimento alla residua domanda nella presente sede azionata (beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” relativo all'anno scolastico 2022/2023), il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della
CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento
(sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/2015111 ) deve, cioè, tenere conto delle regole in 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta CP_3 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
6 materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» CP_3 7 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la 8 quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”. Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. 9 Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente), parte ricorrente è stata assunta nell'anno scolastico 2022/2023, come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Siccome allegato e dedotto in ricorso e risultante dalla documentazione versata in atti con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto dal 05/09/2022 al 30/06/2023.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
10 Con riferimento a tale annualità, inoltre l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente si profila tardive ed in ogni caso infondata, all'evidenza non CP_1 essendo decorso il periodo di prescrizione quinquennale alla data di notificazione del ricorso.
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell'anno scolastico
2022/2023 indicato e documentato e così per complessivi € 500,00 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
In ragione delle considerazioni sin qui spiegate e dell'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della pronuncia di inammissibilità in relazione a diverse annualità emersa solo a seguito della costituzione in giudizio della parte resistente, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_2 CP_5 Pt_1 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo
[...] di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; dichiara inammissibile la domanda con riferimento agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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