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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12731/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Mondini Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Galati Controparte_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“A) in via pregiudiziale, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c., revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023;
B) in via ulteriormente pregiudiziale, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta ex art. 2946 c.c., e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto;
C) in via principale nel merito, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa:
(i) dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e/o,
(ii) dichiarare la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 e/o,
(iii) dichiarare l'insussistenza della prova della cessione dell'asserito credito,
pagina 1 di 6 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto, con dichiarazione che nulla è dovuto dal signor;
Parte_1
(iv) rigettare la domanda formulata in subordine dall'opposta poiché infondata in fatto e illegittima in diritto;
D) in via istruttoria, previa revoca della relativa ordinanza, ammettere e assumere le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la convenuta - opposta, in mancanza della nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., si riportano di seguito le conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta:
“A) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
B) In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi.
D) in via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19.5.2023, premesso di aver Controparte_1
acquistato in data 10.12.2020 da SA PA s.p.a. un portafoglio di crediti individuabili “in blocco”, tra cui quello di € 45.911,58 (di cui € 32.240,82 a titolo di “debito residuo”, € 13.618,97 a titolo di “interessi” ed € 51,79 a titolo di “spese”) vantato dalla cedente nei confronti dell'impresa individuale di (P.IVA – cancellata in data 30.11.2012), in persona del Parte_1 P.IVA_2
titolare derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario n. 10/00001034 acceso in Parte_1
data 16.11.2000 e dai debiti residui dei rapporti di finanziamento chirografario n. 0734050497136 e n.
0850060075997, stipulati rispettivamente in data 16.1.2006 e in data 13.6.2008, rapporti contrattuali tutti risolti a seguito dell'inadempimento dell'impresa individuale di con comunicazione Parte_1
della decadenza dal beneficio del termine e intimazione di immediato pagamento delle somme dovute, mediante lettera a/r inviata al debitore;
premesso altresì di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, la ricorrente ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento Parte_1
“senza dilazione ulteriore” della somma di € 45.911,58, “oltre interessi legali dal dovuto al saldo” e spese di procedura.
1.2.- Il g. des. ha accolto la domanda e con decreto n. 2715/2023 del 17.7.2023, ha ingiunto a Pt_1
il pagamento in favore di dell'importo di € 32.240,82 a titolo di capitale, oltre
[...] Controparte_1 agli “interessi moratori come da domanda” e alle spese di procedura ivi liquidate.
1.3.- Avverso il predetto provvedimento monitorio, notificato in data 8.8.2023, ha proposto rituale opposizione l'ingiunto eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla natura degli interessi ingiunti, l'omesso esperimento della procedura di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della la prescrizione del credito ingiunto, la carenza di prova delle pretese CP_1
creditorie azionate da . CP_1
1.4.- Si è costituita in giudizio la società opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
1.5.- A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c., le parti hanno scambiato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.: in particolare, l'attore ha depositato tutte e tre le memorie, mentre la convenuta ha depositato la sola seconda memoria integrativa.
1.6.- All'udienza di trattazione il g.i., ritenuta sufficientemente provata la titolarità attiva del rapporto in capo a e, nondimeno, seria l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ha CP_1
respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle pagina 3 di 6 parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria. Stante l'esito negativo di tale tentativo, all'udienza del 19.9.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni;
il g.i., ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte opponente in quanto vertente su circostanza da provarsi in via documentale e ritenuta esplorativa la richiesta di esame contabile, ha fissato l'udienza ex art. 189
c.p.c. assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali;
all'esito di tale udienza il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
2.- In merito all'asserita carenza di legittimazione attiva, rectius, al difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a è sufficiente ribadire quanto già evidenziato nel provvedimento a Controparte_1
verbale del 21.3.2024, ossia che parte opposta ha fornito sufficienti elementi di prova, avendo prodotto, già in fase monitoria, l'avviso di cessione debitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, con la costituzione nel giudizio di opposizione, l'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione e pubblicato sul sito www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, in cui le posizioni oggetto di trasferimento appaiono individuate con codice identificativo del rapporto originario e tra cui appaiono comprese anche quelle relative all'impresa individuale RV OL (cfr. doc. 6) e la dichiarazione di cessione della CA cedente (cfr. doc. 8), dando altresì prova dell'annotazione della cessione nei propri libri sociali. A quanto sopra si aggiunge il possesso della documentazione inerente il credito da parte della cessionaria, che pure depone per la titolarità della relativa posizione, non trovando altra plausibile giustificazione.
Tali elementi risultano chiari, precisi e concordanti, e, complessivamente considerati, sono idonei a dimostrare l'intervenuta cessione in favore dell'odierna società opposta del credito già vantato da
SA PA nei confronti del signor Parte_1
3.- L'opposizione va, nondimeno, accolta, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di merito.
3.1.- Il credito azionato da trae origine da tre rapporti bancari (il rapporto di conto corrente e CP_1
i due rapporti di finanziamento regolati sul primo) che, come da documentazione in atti, risultano estinti in data 22.3.2010, allorquando - come allegato nel ricorso monitorio - “mediante lettera a/r (doc.
3), è stata ritualmente comunicata la decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione del rapporto contrattuale ed intimato, nel contempo, l'immediato pagamento delle somme dovute” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2).
Ora la lettera raccomandata di estinzione dei rapporti risulta ricevuta in data 28.3.2010. Tale missiva è preceduta da una lettera del 17.3.2009, ricevuta il 25.3.2009, nella quale SA PA chiede al cliente il rientro dalle esposizioni debitorie (rate scadute dei mutui e scoperto di conto corrente) sino a quel momento maturate.
pagina 4 di 6 L'opponente ha asserito di non aver ricevuto le suddette raccomandate per quanto inviate presso la sede dell'impresa individuale , all'indirizzo fornito in sede di sottoscrizione dei contratti Parte_1
azionati, vale a dire in Via Fontane, 15 – Palosco (BG).
La circostanza non è, comunque, dirimente, considerato che, successivamente alla missiva del
22.3.2010, recapitata il 28.3.2010, non risultano inviati al debitore, che ha eccepito (pur senza dimostrarlo) di aver chiuso ogni rapporto con la prima della cancellazione dell'impresa (2012), CP_2
ulteriori atti di intimazione e/o costituzione in mora sino alla notificazione del decreto ingiuntivo nell'agosto del 2023.
3.2.- L'opposta si è, sul punto, difesa allegando la circostanza, invero temporalmente irrilevante, che,
“attraverso la ricognizione di debito già in atti (cfr. doc.10), ha riconosciuto di non Parte_1
essere riuscito a onorare gli impegni assunti, proponendo di estinguerlo attraverso le seguenti modalità:
- immediata copertura dell'esposizione del conto personale;
- azzeramento dello scoperto del conto corrente n. 10/00001034 con versamenti da effettuarsi entro il
31.12.2009;
- chiusura dei due finanziamenti, attraverso il versamento di € 800,00 a partire dal 31.01.2010 fino all'integrale rimborso.
Dunque, il Sig. – dopo aver ricevuto le diffide unicamente in questa sede disconosciute – ha Pt_1 avanzato proposta per estinguere il debito maturato” (cfr. seconda memoria integrativa di parte opposta, pagg. 2 e 3).
Sennonché, la dichiarazione ricognitiva in parola è datata 27.10.2009, dunque è addirittura anteriore all'unico atto di costituzione in mora che risulta inviato al debitore nel marzo del 2010.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata e comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attrice sostanziale.
4.- Sotto il profilo del contegno processuale, appare significativo che la convenuta opposta, dopo aver depositato la comparsa di costituzione e la sola seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., vistasi rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si è limitata a partecipare alle udienze, mancando tuttavia di depositare ex art. 189 c.p.c. la nota di precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi di trattazione e decisionale pagina 5 di 6 in ragione della natura documentale della lite e dell'omesso deposito di scritti difensivi finali cui replicare da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 17.7.2023; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 286,00 a titolo di esborsi ed € 5.260,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12731/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Mondini Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Galati Controparte_1 P.IVA_1
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“A) in via pregiudiziale, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c., revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023;
B) in via ulteriormente pregiudiziale, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall'opposta ex art. 2946 c.c., e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto;
C) in via principale nel merito, accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa:
(i) dichiarare l'insussistenza del credito ingiunto e/o,
(ii) dichiarare la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 e/o,
(iii) dichiarare l'insussistenza della prova della cessione dell'asserito credito,
pagina 1 di 6 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 del 17 luglio 2023 poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto, con dichiarazione che nulla è dovuto dal signor;
Parte_1
(iv) rigettare la domanda formulata in subordine dall'opposta poiché infondata in fatto e illegittima in diritto;
D) in via istruttoria, previa revoca della relativa ordinanza, ammettere e assumere le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.;
E) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per la convenuta - opposta, in mancanza della nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., si riportano di seguito le conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta:
“A) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.
B) In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi.
D) in via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 19.5.2023, premesso di aver Controparte_1
acquistato in data 10.12.2020 da SA PA s.p.a. un portafoglio di crediti individuabili “in blocco”, tra cui quello di € 45.911,58 (di cui € 32.240,82 a titolo di “debito residuo”, € 13.618,97 a titolo di “interessi” ed € 51,79 a titolo di “spese”) vantato dalla cedente nei confronti dell'impresa individuale di (P.IVA – cancellata in data 30.11.2012), in persona del Parte_1 P.IVA_2
titolare derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario n. 10/00001034 acceso in Parte_1
data 16.11.2000 e dai debiti residui dei rapporti di finanziamento chirografario n. 0734050497136 e n.
0850060075997, stipulati rispettivamente in data 16.1.2006 e in data 13.6.2008, rapporti contrattuali tutti risolti a seguito dell'inadempimento dell'impresa individuale di con comunicazione Parte_1
della decadenza dal beneficio del termine e intimazione di immediato pagamento delle somme dovute, mediante lettera a/r inviata al debitore;
premesso altresì di aver dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, la ricorrente ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento Parte_1
“senza dilazione ulteriore” della somma di € 45.911,58, “oltre interessi legali dal dovuto al saldo” e spese di procedura.
1.2.- Il g. des. ha accolto la domanda e con decreto n. 2715/2023 del 17.7.2023, ha ingiunto a Pt_1
il pagamento in favore di dell'importo di € 32.240,82 a titolo di capitale, oltre
[...] Controparte_1 agli “interessi moratori come da domanda” e alle spese di procedura ivi liquidate.
1.3.- Avverso il predetto provvedimento monitorio, notificato in data 8.8.2023, ha proposto rituale opposizione l'ingiunto eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla natura degli interessi ingiunti, l'omesso esperimento della procedura di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della la prescrizione del credito ingiunto, la carenza di prova delle pretese CP_1
creditorie azionate da . CP_1
1.4.- Si è costituita in giudizio la società opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
1.5.- A seguito del decreto ex art. 171-bis c.p.c., le parti hanno scambiato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.: in particolare, l'attore ha depositato tutte e tre le memorie, mentre la convenuta ha depositato la sola seconda memoria integrativa.
1.6.- All'udienza di trattazione il g.i., ritenuta sufficientemente provata la titolarità attiva del rapporto in capo a e, nondimeno, seria l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, ha CP_1
respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle pagina 3 di 6 parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria. Stante l'esito negativo di tale tentativo, all'udienza del 19.9.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni;
il g.i., ritenuta inammissibile la prova orale richiesta da parte opponente in quanto vertente su circostanza da provarsi in via documentale e ritenuta esplorativa la richiesta di esame contabile, ha fissato l'udienza ex art. 189
c.p.c. assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali;
all'esito di tale udienza il g.i. ha trattenuto la causa in decisione.
2.- In merito all'asserita carenza di legittimazione attiva, rectius, al difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a è sufficiente ribadire quanto già evidenziato nel provvedimento a Controparte_1
verbale del 21.3.2024, ossia che parte opposta ha fornito sufficienti elementi di prova, avendo prodotto, già in fase monitoria, l'avviso di cessione debitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, con la costituzione nel giudizio di opposizione, l'elenco dei crediti ceduti allegato all'atto di cessione e pubblicato sul sito www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html, in cui le posizioni oggetto di trasferimento appaiono individuate con codice identificativo del rapporto originario e tra cui appaiono comprese anche quelle relative all'impresa individuale RV OL (cfr. doc. 6) e la dichiarazione di cessione della CA cedente (cfr. doc. 8), dando altresì prova dell'annotazione della cessione nei propri libri sociali. A quanto sopra si aggiunge il possesso della documentazione inerente il credito da parte della cessionaria, che pure depone per la titolarità della relativa posizione, non trovando altra plausibile giustificazione.
Tali elementi risultano chiari, precisi e concordanti, e, complessivamente considerati, sono idonei a dimostrare l'intervenuta cessione in favore dell'odierna società opposta del credito già vantato da
SA PA nei confronti del signor Parte_1
3.- L'opposizione va, nondimeno, accolta, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di merito.
3.1.- Il credito azionato da trae origine da tre rapporti bancari (il rapporto di conto corrente e CP_1
i due rapporti di finanziamento regolati sul primo) che, come da documentazione in atti, risultano estinti in data 22.3.2010, allorquando - come allegato nel ricorso monitorio - “mediante lettera a/r (doc.
3), è stata ritualmente comunicata la decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione del rapporto contrattuale ed intimato, nel contempo, l'immediato pagamento delle somme dovute” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2).
Ora la lettera raccomandata di estinzione dei rapporti risulta ricevuta in data 28.3.2010. Tale missiva è preceduta da una lettera del 17.3.2009, ricevuta il 25.3.2009, nella quale SA PA chiede al cliente il rientro dalle esposizioni debitorie (rate scadute dei mutui e scoperto di conto corrente) sino a quel momento maturate.
pagina 4 di 6 L'opponente ha asserito di non aver ricevuto le suddette raccomandate per quanto inviate presso la sede dell'impresa individuale , all'indirizzo fornito in sede di sottoscrizione dei contratti Parte_1
azionati, vale a dire in Via Fontane, 15 – Palosco (BG).
La circostanza non è, comunque, dirimente, considerato che, successivamente alla missiva del
22.3.2010, recapitata il 28.3.2010, non risultano inviati al debitore, che ha eccepito (pur senza dimostrarlo) di aver chiuso ogni rapporto con la prima della cancellazione dell'impresa (2012), CP_2
ulteriori atti di intimazione e/o costituzione in mora sino alla notificazione del decreto ingiuntivo nell'agosto del 2023.
3.2.- L'opposta si è, sul punto, difesa allegando la circostanza, invero temporalmente irrilevante, che,
“attraverso la ricognizione di debito già in atti (cfr. doc.10), ha riconosciuto di non Parte_1
essere riuscito a onorare gli impegni assunti, proponendo di estinguerlo attraverso le seguenti modalità:
- immediata copertura dell'esposizione del conto personale;
- azzeramento dello scoperto del conto corrente n. 10/00001034 con versamenti da effettuarsi entro il
31.12.2009;
- chiusura dei due finanziamenti, attraverso il versamento di € 800,00 a partire dal 31.01.2010 fino all'integrale rimborso.
Dunque, il Sig. – dopo aver ricevuto le diffide unicamente in questa sede disconosciute – ha Pt_1 avanzato proposta per estinguere il debito maturato” (cfr. seconda memoria integrativa di parte opposta, pagg. 2 e 3).
Sennonché, la dichiarazione ricognitiva in parola è datata 27.10.2009, dunque è addirittura anteriore all'unico atto di costituzione in mora che risulta inviato al debitore nel marzo del 2010.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata e comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attrice sostanziale.
4.- Sotto il profilo del contegno processuale, appare significativo che la convenuta opposta, dopo aver depositato la comparsa di costituzione e la sola seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., vistasi rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si è limitata a partecipare alle udienze, mancando tuttavia di depositare ex art. 189 c.p.c. la nota di precisazione delle conclusioni e le comparse conclusionali.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi di trattazione e decisionale pagina 5 di 6 in ragione della natura documentale della lite e dell'omesso deposito di scritti difensivi finali cui replicare da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 2715/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 17.7.2023; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 286,00 a titolo di esborsi ed € 5.260,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 6 di 6