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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.4912/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 10.10.2023 da:
(C.F.: ) CP C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.:
), rappresentato e difeso, giusta procura ed elezione di domicilio allegata al C.F._1 presente atto (doc. 1), dall'Avv. ANTONIO RIGON (c.f.: ; indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata: del Foro di VI e con Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in Arzignano (VI), Via Achille Papa n. 7 attore opponente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1 società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in viale Brenta 18/B, Milano, codice fiscale e partita IVA n. , capitale sociale interamente versato pari ad Euro P.IVA_1
10.000,00 , e per essa, quale mandataria in virtù di procura speciale in data 20 luglio 2017, n. 60850
Rep., n. 11358 Racc., a ministero del notaio di Milano, (nuova Persona_1 CP_3 denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale CP_4 del dott. , Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. Persona_2
10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca
Centrale Europea del 21 giugno 2019, già come Controparte_5 deliberato nell'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2015 con verbale del notaio Persona_3 di Milano, n. 12539 Rep., n. 6528 racc., doc. A), società di diritto italiano, con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA , P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Botter (C.F.: pec: fax 0458008484) del Foro di C.F._3 Email_2
Verona in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Velletri, n. Persona_4
67005 rep., n. 21237 racc., del 15 dicembre 2014 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Verona, vicolo San Domenico n. 16
convenuta opposta In punto : opposizione a precetto conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito:
- per le causali di cui in narrativa, accogliere l'opposizione proposta e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o illegittimo l'atto di precetto notificato al sig. in data 25/09/2023 e, quindi, dichiarare insussistente il CP diritto di e per essa, quale mandataria, di a Controparte_2 CP_3 procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato all'attore;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di Controparte_2 e per essa, quale mandataria, di nei confronti del sig. per non CP_3 CP essere il medesimo erede del sig. , deceduto in data 21/09/2019 e originario destinatario dell'ingiunzione Persona_5 di pagamento di cui al titolo esecutivo notificato in uno con l'atto di precetto opposto e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve a e/o alle sue CP Controparte_2 mandatarie.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge;
condannare in quanto parte virtualmente soccombente nel presente Controparte_2 giudizio, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente sig. CP
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA In via preliminare
- Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia agli atti dell'atto di precetto di cui è causa limitatamente alla posizione del sig. , e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del CP contendere, senza pronuncia sulle spese di lite o con compensazione delle stesse. In via meramente subordinata
- Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato proponeva CP opposizione all' atto di precetto notificatogli in data 25/09/2023 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di VI n. 2847/2007 D.Ing., che gli intimava, quale erede di , di pagare (in solido con Persona_5 CP_6
), l'importo di € 171.819,45, oltre accessori.
[...]
Nell'atto di precetto la società precettante Controparte_2 qualificatasi cessionaria nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione del portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari di CP_5
aveva esposto:
[...]
-che con il decreto ingiuntivo il Tribunale di VI, su istanza di Controparte_7
(oggi , aveva ingiunto alla società
[...] Controparte_5 [...] a e a di pagare alla ricorrente Parte_1 Persona_5 CP_6
l'importo di € 168.867,12 oltre alle spese del procedimento di ingiunzione e agli interessi;
- che detto decreto veniva notificato al e alla , i quali non Persona_5 CP_6 avevano proposto opposizione;
- che con sentenza n. 1402/2018 in data 28/05/2018 il Tribunale di VI accoglieva la domanda di revocatoria proposta da dichiarando Controparte_5 inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Banca l'atto di compravendita del 05/10/2007 con cui il aveva alienato all'odierno Persona_5 attore la quota di un immobile sito a Caorle, in località Porto Santa CP
Margherita;
-che decedeva in data 21/09/2019 lasciando quali eredi e Persona_5 CP_6
; CP
-che pertanto l'atto di precetto oggetto della presente impugnazione veniva notificato a e : “..quali eredi del sig. , unitamente CP_6 CP Persona_5 al titolo esecutivo ottenuto nei confronti dello stesso..” e che il precetto stesso, unitamente al titolo esecutivo, veniva notificato al anche ai sensi CP dell'art. 603 c.p.c. quale terzo proprietario dell'immobile oggetto di revocatoria, preannunciando, in mancanza di pagamento della somma precettata, l'intenzione di di agire, quale mandataria di in CP_3 CP_2 Controparte_2 via esecutiva sul bene immobile di proprietà del medesimo indicato nella narrativa dell'atto di precetto. L'attore opponente eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva non essendo egli erede del defunto fratello , originario debitore morto in data Persona_5
21/09/2019, Infatti, , era, come da certificato di stato famiglia, Persona_5 coniugato con due figli, eredi legittimi dello stesso, e, anche se , in ipotesi, la moglie e i figli del avessero rinunciato all'eredità del medesimo, il Persona_5 CP
tutt'al più, dovrebbe considerarsi semplicemente come un “chiamato
[...] all'eredità”, non avendo egli mai accettato l'eredità del fratello e non avendo egli, comunque, mai compiuto alcun atto da cui possa desumersi un'accettazione tacita di tale eredità. Inoltre osservava che, quand'anche il precettato fosse stato effettivamente erede dell'originario debitore, allo stesso non poteva, comunque, essere intimato il pagamento dell'intero credito portato dal titolo, atteso che ai sensi dell'art. 754 del Codice Civile: “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria..”. L'attore opponente eccepiva inoltre la mancanza di prova dell'effettiva cessione a del credito ex adverso precettato, e l'invalidità Controparte_2 del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c., che impone di notificare il precetto agli eredi del debitore solamente dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Anche la notifica al ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.c., in CP quanto terzo proprietario dell'immobile oggetto di revocatoria era inidonea a consentire l'instaurazione di una procedura esecutiva nei confronti del terzo proprietario, proprio in virtù di quanto disposto dall'art. 603 c.p.c. che impone di notificare il titolo e il precetto, oltre che al terzo, anche al debitore principale, quindi a chi fosse effettivamente erede del . Persona_5
Tutto ciò premesso, l'attore formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato unitamente all'atto di precetto e nel merito, la dichiarazione di nullità dello stesso.
Parte convenuta, costituitasi, dichiarava di prendere atto della mancata qualifica di erede del in capo al e che “L'esponente, prima di Persona_5 CP procedere alla notifica dell'atto di precetto, aveva assunto informazioni diverse, che, tuttavia, risultano smentite dalla documentazione avversaria.” Pertanto dichiarava di rinunciare agli atti dell'atto di precetto, limitatamente alla posizione del CP
, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere senza
[...] pronuncia sulle spese di lite o con loro compensazione, osservando che “ sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata o una veloce email per segnalare l'errore. Ma ciò che più rileva, sarebbe stato sufficiente che, letto che la notifica era indirizzata inequivocabilmente al sig. , quale erede del sig. CP R_
, il plico venisse rifiutato o restituito per irreperibilità del destinatario, posto
[...] che si immagina che l'intero nucleo familiare del sig. sia a CP conoscenza della circostanza che lo stesso non ha accettato l'eredità del fratello.
Permanendo controversia sulle spese di lite, la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 7.1.2025. Stante l'avvenuta rinuncia al precetto, la decisione sulle spese deve essere condotta in base al criterio della soccombenza virtuale. Come sopra riferito, parte convenuta ha affermato che non sarebbe stato necessario instaurare una azione di opposizione al precetto, “sufficiente essendo una semplice telefonata o mail”, o addirittura che i familiari dell'opponente non accettassero la notifica a mezzo posta atteso che nella cartolina era scritto quale CP erede di ”. Tale ultimo suggerimento, oltre a presupporre che la persona Persona_5 di famiglia che si trova presente all'arrivo della notifica sia informata delle vicende degli altri membri, conosca le definizioni giuridiche relative alla successione e le implicazioni delle stesse, appare improntato ad estrema imprudenza e come tale sicuramente infondato. Per contro, l'opponente ha rilevato che anche alla precettante sarebbero state sufficienti, onde evitare l'errore, “una telefonata o una mail” al per CP intimare il pagamento, prima di notificare il precetto, o la lettura di un certificato di stato di famiglia, o il rispetto dell'art. 477 c.p.c. , che impone di notificare il precetto agli eredi del debitore solo dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione del titolo, il che avrebbe consentito all'odierno attore, una volta raggiunto dalla notifica del titolo esecutivo, di fare presente la mancanza della qualità di erede. Secondo costante giurisprudenza la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Cass.Sez. 6 , Ordinanza n. 351 del 10/01/2023; Sez. L, Sentenza n. 5207 del 25/05/19 98). Pertanto, pur essendo cessata la materia del contendere in forza della rinuncia al precetto, va accertato, ai fini della soccombenza virtuale , che l'azione giudiziaria è stata resa necessaria dalla condotta della precettante, la quale non ha rispettato l'art. 477 cpc, e deve quindi nessere condannata a rifondere all'opponente le spese di lite.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza virtuale , e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate (quindi senza la fase decisionale, non essendo state depositate conclusionali e repliche) e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attore opponente le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 4925,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 20.1.2025
Il giudice Dott. Eloisa Pesenti