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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile –
Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 dicembre
2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 R.G. e vertente fra
Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
IC (PZ), elettivamente domiciliato in Foggia al viale Giuseppe Di Vittorio,
19, presso e nello Studio dell'avv. Ricciardi Alfonso,
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. Angelo Abignente e dall'avv. Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 90, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2023, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere dipendente della società convenuta dal 19/02/2001 con contratto a tempo indeterminato full-time attualmente addetto all'impianto di
Potenza, inquadrato nel Liv. “B1” giuridico e retributivo ex CCNL
Mobilità/Area Attività Ferroviarie in vigore, e svolge le mansioni di
1 “Macchinista”; che quando usufruiva dei periodi di ferie la società datoriale corrispondeva una retribuzione ridotta, in violazione dei principi di diritto dettati dalle norme europee e nazionali, Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di
“Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità/Area Attività Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, 2) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale/condotta e chilometrica prevista dall'art 34 del Contr. Az. Gruppo FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di €12,80 già riconosciuto, 3) dell'indennità giornaliera di pernottazione ex art 70, punto 3 del CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie ed ex art.75, punto 3, del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 4) dell'indennità di completamento fine corsa ex Circ.
Trenitalia del 20/09/2003 5) delle indennità di cui all'Accordo Az.le 20/10/2003
B) Condannare la convenuta in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, per il periodo 01/08/2007-
31/12/2022, della somma lorda di €12.993,59=, o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge. C)
In subordine, nella denegata ipotesi che l'On.le Tribunale adito, intenda limitare l'accoglimento della domanda solo ad alcune delle “Voci retributive” di cui al precedente punto A) delle presenti conclusioni, voglia l'adito On.le Tribunale del
Lavoro condannare la convenuta in persona del suo legale CP_1
rappresentante, per il medesimo periodo di lavoro 01/08/2007-31/12/2022, al pagamento di quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia e risultante dall'espletanda istruttoria. D) Condannare altresì la convenuta CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle
[...]
2 spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
domandava di rigettare la domanda proposta dal ricorrente quanto infondata e carente delle condizioni costitutive della pretesa.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 9 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente - assunta con contratto a tempo indeterminato full-time, dal
19.20.2001, alle dipendenze della società convenuta con mansioni di macchinista, con il presente giudizio eccepisce la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del , nella parte in cui limita Controparte_2
“l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80 (per il personale di macchina)
l'inapplicabilità dell'art. 72, punto 2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del CCNL Mobilità 2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e
2016, e Circolare 20.09.2003 di , laddove escludono “l'indennità per CP_1
assenza dalla residenza”. “l'indennità giornaliera di pernottazione” e
“l'indennità di completamento corsa” , dal calcolo della retribuzione spettante
3 per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie. In particolare, la parte ricorrente, invocando l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nella interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza n. 155/2010 Williams) e della
Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019), rivendica il diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto e, in particolare, il diritto a vedersi corrispondere, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione comprensiva: dell'indennità di
“Assenza dalla residenza”; dell'Indennità di Utilizzazione
Professionale/condotta e chilometrica”, detratto l'importo fisso giornaliero di €
12,80/4,50 già riconosciuto;
l'indennità giornaliera di pernottazione”;
l'indennità di completamento fine corsa” e le indennità di cui all'Accordo
Aziendale, con condanna della società datoriale al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €12.993,59=, o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge
Sulla questione oggetto del presente giudizio, già vagliata dalla giurisprudenza di merito con orientamenti contrastanti, la Suprema Corte ha di recente statuito:
“La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui 7 determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza 13932 del 20 maggio 2024). Per quanto riguarda i dipendenti
4 di con la qualifica di macchinista, in relazione all'indennità di Controparte_1
assenza dalla residenza e all'intera indennità di utilizzazione professionale, si richiama la sentenza n. 13972 del 20 maggio 2024 della Suprema Corte che, nel rigettare il ricorso proposto da ,, ha ribadito principi già espressi Controparte_1
con la sentenza n. 13425 del 17.05.2019 e poi dall'ordinanza n. 22401 del 2020, in applicazione dei quali può ritenersi che l'indennità di utilizzazione professionale rientri in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, così come l'indennità di assenza dalla residenza, avendo anche quest'ultima le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza richiamata per essere inclusa tra le voci che compongono pure la retribuzione dei periodi di ferie e, nello specifico: a) nesso intrinseco con le mansioni;
b) compensazione di un “incomodo”; c) natura retributiva dell'emolumento (si veda, altresì,
Tribunale di Milano sentenza n. 483/2022 pubblicata il 28.02.2022, est. Dott.
CO Di LE che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.). In relazione alla indennità giornaliera di pernottazione e alla indennità di cui all'Accordo Aziendale del 20.10.2003 possono ritenersi incluse nella base imponibile della retribuzione dei periodi di ferie, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, sezione lavoro, con riguardo al c.d.
“notturno” e al c.d. “straordinario” corrispondenti alle indennità in esame e, in particolare, alla sentenza n. 28320 del 10.10.2023 secondo cui: “In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della
Convenzione OIL n. 157 del 1970, ratificata con l. n. 157 del 1981, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile
5 di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c.
(Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ravvisato, avuto anche riguardo all'operatività del principio di irrinunziabilità delle ferie,
l'illegittimità della clausola del c.c.n.l. servizi fiduciari che prevedeva una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, il quale, invece, nel caso in esame, aveva costituito un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro)” In relazione alla indennità completamento fine corsa, prevista per il solo personale di macchina/personale di bordo che non si avvalga della facoltà di abbandonare il treno per la fine dell'orario di lavoro portandolo a fine corsa, atteso che si tratta di indennità connessa alle mansioni espletate dai ricorrenti deve ritenersi anch'essa inclusa nella base imponibile feriale, in applicazione dei principi sopra richiamati.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009). Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003). Nell'odierna controversia la parte convenuta alcuna puntuale contestazione ha sollevato sul sistema di calcolo e sulle risultanze matematiche elaborate dai ricorrenti, proponendo un
6 conteggio alternativo fondato sull'imponibile previdenziale cha appare in contrasto con i principi affermati, pure al riguardo, dalle sentenze della Suprema
Corte relative alle questioni oggetto del presente giudizio. Quanto, infine all'eccezione di prescrizione sollevata, dalla società datoriale, atteso che per i crediti maturati nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto lavorativo e rimane sospesa in costanza dello stesso (si veda al riguardo, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13932/2024 cit.), ne consegue che in relazione ai crediti rivendicati dai ricorrenti per il periodo, rispettivamente, dal 01.08.2007 al
31.12.2022; dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e dal 01.08.2007 al 31.12.2020, alcuna può prescrizione può ritenersi maturata per essere il rapporto ancora in corso. In conclusione, ritenuto che le indennità per cui è causa siano: a) intrinsecamente collegate allo status personale e professionale dei lavoratori e in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni di macchinista e di capo treno espletate;
b) finalizzate a compensare un disagio connesso alla prestazione lavorativa (c.d. “incomodo”); c) che la mancata inclusione di tali indennità sia idonea e determinare il c.d. “effetto dissuasivo” della fruizione delle ferie, determinando una riduzione della retribuzione del 60% per il ricorrente di quella percepita ordinariamente, dunque superiore a quella del 13-14% stabilita dalla
Suprema Corte, ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi, dichiarata la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del Controparte_2
, nella parte in cui limitano “l'indennità di utilizzazione professionale
[...]
giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di €
12,80 (per il personale di macchina), nonché di inapplicabilità dell'art. 72, punto
2.4., del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, deli CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del CCNL Mobilità
2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e 2016, e Circolare 20.09.2003
7 di , laddove escludono “l'indennità per assenza dalla residenza”. CP_1
“l'indennità giornaliera di pernottazione”, “l'indennità di completamento corsa” dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo
Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie, va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del
CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016; 2) dell'Indennità di “Utilizzazione Professionale/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 del Contr. Az. Gruppo FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
3) della “indennità giornaliera di pernottazione” ex art. 70 punto 3 del CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie ex art. 75, punto 3, del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016; 4) della “indennità di completamento fine corsa” ex
Circ. Trenitalia del 20.09.2003 e la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € della somma lorda di €12.993,59 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Le spese di lite - previa compensazione della metà, attesa la qualità delle parti, le connotazioni oggettive e soggettive della controversia nonché i contrasti e l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate - seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
8 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del
[...]
, nella parte in cui limitano “l'indennità di utilizzazione Controparte_2
professionale giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,00 (per il personale di macchina), nonché di inapplicabilità dell'art. 72, punto 2.4., del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, deli CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del
CCNL Mobilità 2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e 2016, e
Circolare 20.09.2003 di , laddove escludono “l'indennità per assenza CP_1
dalla residenza”. “l'indennità giornaliera di pernottazione” e “l'indennità di completamento corsa” dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie;
2. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016; 2) dell'Indennità di Utilizzazione
Professionale/condotta e chilometrica prevista dall'art. 34 del Contr. Az. Gruppo
FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012
e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
3) dell'indennità giornaliera di pernottazione ex art. 70 punto 3 del
CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività Ferroviarie ex art. 75, punto 3, del
9 CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016; 4) dell'indennità di completamento fine corsa ex Circ. Trenitalia del 20.09.2003; 5) delle indennità di cui all'Accordo Az.le 20/10/2003;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del sig. , della somma lorda Parte_1
di € 12.993,59 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge;
4. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile –
Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina Valestra, all'udienza del 9 dicembre
2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 R.G. e vertente fra
Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
IC (PZ), elettivamente domiciliato in Foggia al viale Giuseppe Di Vittorio,
19, presso e nello Studio dell'avv. Ricciardi Alfonso,
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dal prof. avv. Angelo Abignente e dall'avv. Giovanni Ronconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 90, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2023, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere dipendente della società convenuta dal 19/02/2001 con contratto a tempo indeterminato full-time attualmente addetto all'impianto di
Potenza, inquadrato nel Liv. “B1” giuridico e retributivo ex CCNL
Mobilità/Area Attività Ferroviarie in vigore, e svolge le mansioni di
1 “Macchinista”; che quando usufruiva dei periodi di ferie la società datoriale corrispondeva una retribuzione ridotta, in violazione dei principi di diritto dettati dalle norme europee e nazionali, Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di
“Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità/Area Attività Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della
Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, 2) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale/condotta e chilometrica prevista dall'art 34 del Contr. Az. Gruppo FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di €12,80 già riconosciuto, 3) dell'indennità giornaliera di pernottazione ex art 70, punto 3 del CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie ed ex art.75, punto 3, del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016 4) dell'indennità di completamento fine corsa ex Circ.
Trenitalia del 20/09/2003 5) delle indennità di cui all'Accordo Az.le 20/10/2003
B) Condannare la convenuta in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, per il periodo 01/08/2007-
31/12/2022, della somma lorda di €12.993,59=, o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge. C)
In subordine, nella denegata ipotesi che l'On.le Tribunale adito, intenda limitare l'accoglimento della domanda solo ad alcune delle “Voci retributive” di cui al precedente punto A) delle presenti conclusioni, voglia l'adito On.le Tribunale del
Lavoro condannare la convenuta in persona del suo legale CP_1
rappresentante, per il medesimo periodo di lavoro 01/08/2007-31/12/2022, al pagamento di quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia e risultante dall'espletanda istruttoria. D) Condannare altresì la convenuta CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle
[...]
2 spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
domandava di rigettare la domanda proposta dal ricorrente quanto infondata e carente delle condizioni costitutive della pretesa.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 9 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente - assunta con contratto a tempo indeterminato full-time, dal
19.20.2001, alle dipendenze della società convenuta con mansioni di macchinista, con il presente giudizio eccepisce la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del , nella parte in cui limita Controparte_2
“l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80 (per il personale di macchina)
l'inapplicabilità dell'art. 72, punto 2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del CCNL Mobilità 2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e
2016, e Circolare 20.09.2003 di , laddove escludono “l'indennità per CP_1
assenza dalla residenza”. “l'indennità giornaliera di pernottazione” e
“l'indennità di completamento corsa” , dal calcolo della retribuzione spettante
3 per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie. In particolare, la parte ricorrente, invocando l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nella interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza n. 155/2010 Williams) e della
Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019), rivendica il diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto e, in particolare, il diritto a vedersi corrispondere, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione comprensiva: dell'indennità di
“Assenza dalla residenza”; dell'Indennità di Utilizzazione
Professionale/condotta e chilometrica”, detratto l'importo fisso giornaliero di €
12,80/4,50 già riconosciuto;
l'indennità giornaliera di pernottazione”;
l'indennità di completamento fine corsa” e le indennità di cui all'Accordo
Aziendale, con condanna della società datoriale al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €12.993,59=, o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge
Sulla questione oggetto del presente giudizio, già vagliata dalla giurisprudenza di merito con orientamenti contrastanti, la Suprema Corte ha di recente statuito:
“La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui 7 determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza 13932 del 20 maggio 2024). Per quanto riguarda i dipendenti
4 di con la qualifica di macchinista, in relazione all'indennità di Controparte_1
assenza dalla residenza e all'intera indennità di utilizzazione professionale, si richiama la sentenza n. 13972 del 20 maggio 2024 della Suprema Corte che, nel rigettare il ricorso proposto da ,, ha ribadito principi già espressi Controparte_1
con la sentenza n. 13425 del 17.05.2019 e poi dall'ordinanza n. 22401 del 2020, in applicazione dei quali può ritenersi che l'indennità di utilizzazione professionale rientri in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni e nella retribuzione ordinaria, così come l'indennità di assenza dalla residenza, avendo anche quest'ultima le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza richiamata per essere inclusa tra le voci che compongono pure la retribuzione dei periodi di ferie e, nello specifico: a) nesso intrinseco con le mansioni;
b) compensazione di un “incomodo”; c) natura retributiva dell'emolumento (si veda, altresì,
Tribunale di Milano sentenza n. 483/2022 pubblicata il 28.02.2022, est. Dott.
CO Di LE che si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.). In relazione alla indennità giornaliera di pernottazione e alla indennità di cui all'Accordo Aziendale del 20.10.2003 possono ritenersi incluse nella base imponibile della retribuzione dei periodi di ferie, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, sezione lavoro, con riguardo al c.d.
“notturno” e al c.d. “straordinario” corrispondenti alle indennità in esame e, in particolare, alla sentenza n. 28320 del 10.10.2023 secondo cui: “In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della
Convenzione OIL n. 157 del 1970, ratificata con l. n. 157 del 1981, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile
5 di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c.
(Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ravvisato, avuto anche riguardo all'operatività del principio di irrinunziabilità delle ferie,
l'illegittimità della clausola del c.c.n.l. servizi fiduciari che prevedeva una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, il quale, invece, nel caso in esame, aveva costituito un tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro)” In relazione alla indennità completamento fine corsa, prevista per il solo personale di macchina/personale di bordo che non si avvalga della facoltà di abbandonare il treno per la fine dell'orario di lavoro portandolo a fine corsa, atteso che si tratta di indennità connessa alle mansioni espletate dai ricorrenti deve ritenersi anch'essa inclusa nella base imponibile feriale, in applicazione dei principi sopra richiamati.
Provato l'an, in relazione al quantum si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009). Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003). Nell'odierna controversia la parte convenuta alcuna puntuale contestazione ha sollevato sul sistema di calcolo e sulle risultanze matematiche elaborate dai ricorrenti, proponendo un
6 conteggio alternativo fondato sull'imponibile previdenziale cha appare in contrasto con i principi affermati, pure al riguardo, dalle sentenze della Suprema
Corte relative alle questioni oggetto del presente giudizio. Quanto, infine all'eccezione di prescrizione sollevata, dalla società datoriale, atteso che per i crediti maturati nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto lavorativo e rimane sospesa in costanza dello stesso (si veda al riguardo, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13932/2024 cit.), ne consegue che in relazione ai crediti rivendicati dai ricorrenti per il periodo, rispettivamente, dal 01.08.2007 al
31.12.2022; dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e dal 01.08.2007 al 31.12.2020, alcuna può prescrizione può ritenersi maturata per essere il rapporto ancora in corso. In conclusione, ritenuto che le indennità per cui è causa siano: a) intrinsecamente collegate allo status personale e professionale dei lavoratori e in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni di macchinista e di capo treno espletate;
b) finalizzate a compensare un disagio connesso alla prestazione lavorativa (c.d. “incomodo”); c) che la mancata inclusione di tali indennità sia idonea e determinare il c.d. “effetto dissuasivo” della fruizione delle ferie, determinando una riduzione della retribuzione del 60% per il ricorrente di quella percepita ordinariamente, dunque superiore a quella del 13-14% stabilita dalla
Suprema Corte, ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi, dichiarata la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del Controparte_2
, nella parte in cui limitano “l'indennità di utilizzazione professionale
[...]
giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di €
12,80 (per il personale di macchina), nonché di inapplicabilità dell'art. 72, punto
2.4., del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, deli CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del CCNL Mobilità
2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e 2016, e Circolare 20.09.2003
7 di , laddove escludono “l'indennità per assenza dalla residenza”. CP_1
“l'indennità giornaliera di pernottazione”, “l'indennità di completamento corsa” dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo
Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie, va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del
CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016; 2) dell'Indennità di “Utilizzazione Professionale/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 del Contr. Az. Gruppo FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
3) della “indennità giornaliera di pernottazione” ex art. 70 punto 3 del CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie ex art. 75, punto 3, del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie 2012 e 2016; 4) della “indennità di completamento fine corsa” ex
Circ. Trenitalia del 20.09.2003 e la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € della somma lorda di €12.993,59 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Le spese di lite - previa compensazione della metà, attesa la qualità delle parti, le connotazioni oggettive e soggettive della controversia nonché i contrasti e l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate - seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
8 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'art. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale del 2003 e dell'art. 31, punto 5 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016 del
[...]
, nella parte in cui limitano “l'indennità di utilizzazione Controparte_2
professionale giornaliera”, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,00 (per il personale di macchina), nonché di inapplicabilità dell'art. 72, punto 2.4., del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e dell'art. 77, punto 2.4, deli CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, ed ai collegati art. 70, punto 3 del
CCNL Mobilità 2003 e art. 75, punto 3, del CCNL Mobilità 2012 e 2016, e
Circolare 20.09.2003 di , laddove escludono “l'indennità per assenza CP_1
dalla residenza”. “l'indennità giornaliera di pernottazione” e “l'indennità di completamento corsa” dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, nonché “l'Accordo Aziendale 20/10/2003” nella parte in cui non prevede che le indennità ivi previste, percepite con continuità, siano calcolate ai fini del pagamento della giornata di ferie;
2. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva: 1) dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie, dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016; 2) dell'Indennità di Utilizzazione
Professionale/condotta e chilometrica prevista dall'art. 34 del Contr. Az. Gruppo
FS 2003, dall'art. 31, punto 4, tabella B) dei contratti aziendali Gruppo FS 2012
e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto;
3) dell'indennità giornaliera di pernottazione ex art. 70 punto 3 del
CCNL 2003 della Mobilità/Area Attività Ferroviarie ex art. 75, punto 3, del
9 CCNL della Mobilità/Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016; 4) dell'indennità di completamento fine corsa ex Circ. Trenitalia del 20.09.2003; 5) delle indennità di cui all'Accordo Az.le 20/10/2003;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore del sig. , della somma lorda Parte_1
di € 12.993,59 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge;
4. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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