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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/07/2024, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 837/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Raffaele Pesce e Parte_1 dall'avv. Alessandro Barbieri;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa come in atti, dall'avv. Costanza Manzi;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani,
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come da verbale di udienza dell'8.7.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.2.2019, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto il 7.6.2006 con la coniuge in Controparte_1
Santo Domingo e trascritto presso i registri dello Stato Civile di Trani. Dall'unione dei coniugi nascevano due figlie, il 3.10.2007 e l'11.3.2010. Per_1 Per_2
1 A fondamento della domanda il ricorrente adduceva di essere legalmente separata dalla resistente in virtù di decreto di omologazione della separazione consensuale, a seguito di trasformazione del rito nato come contenzioso, emesso da questo Tribunale il
3/12.5.2016. Le parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso delle due figlie ancora minori ad entrambi i genitori, come stabilito in sede di separazione, con collocamento presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre, stabilire a carico del ricorrente il versamento della somma di € 400,00 mensili complessivi quale contributo al mantenimento delle minori, senza nulla stabilirsi a favore della resistente a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva la IA IA ID non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo confermarsi i patti di cui alla separazione consensuale e domandando la fissazione a proprio favore di un assegno divorzile.
A seguito della fissata udienza del 9.4.2019, il Presidente del Tribunale, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di riconciliazione, con ordinanza emessa in pari data, confermava interinalmente le statuizioni di cui alla separazione, salvo ridurre a € 200,00 il mantenimento a favore della resistente a carico del ricorrente;
quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito.
Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio (come da attestazione della
Procura in sede del 10.4.2019).
Nel corso della fase contenziosa, alla prima udienza dinanzi al G.I., le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge n.
898/1970 e, comunque, chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Così, all'udienza del 16.9.2019, il G.I., autorizzate la precisazione delle conclusioni alla stessa udienza, tratteneva la causa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, in ragione dell'espressa rinuncia.
Con sentenza non definitiva n. 2136/2019 del 16.9.2019 (pubblicata l'8.10.2019) era pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Con separata ordinanza, emessa in pari data, era disposta la prosecuzione della causa dinanzi al G.I. sulle altre questioni prospettate dalle parti.
2 Nel corso dell'istruttoria, le parti introducevano più subprocedimenti per la modifica dei provvedimenti interinali, il primo era definito con ordinanza del G.I. che riduceva l'importo del mantenimento a favore della resistente e a carico del ricorrente, gli altri erano estinti perché le parti cercavano di definire in via consensuale le questioni ulteriori rispetto a quelle sullo status. Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare di accordarsi, all'udienza dell'8.7.2024 gli ex coniugi erano ascoltati personalmente dal G.I.
e raggiungevano un accordo nei termini puntualmente riportati a verbale di udienza.
Le parti chiedevano al Tribunale di recepire l'accordo e così il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa l'espressa rinuncia.
Motivi della decisione
Come risulta dalla narrativa che precede, con la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio è stato già dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Santo Domingo e trascritto presso i registri dello
Stato Civile di Trani.
Circa le residue questioni controverse, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini riportati a verbale di udienza dell'8.7.2024. Le parti concordano l'affidamento condiviso delle figlie minori, collocate di fatto l'una presso il papà, l'altra presso la mamma, nonché
l'onere di ciascun genitore di contribuzione indiretta al mantenimento della figlia collocata presso l'altro sia in via ordinaria che straordinaria, oltre a regolamentare le modalità di incontro con il genitore non collocatario in modo da garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita delle figlie, compatibilmente con la residenza in due regioni differenti.
L'unica verifica che si impone in questa sede, atteso l'accordo delle parti, è la conformità dello stesso all'interesse delle minori, il cui vaglio è da ritenersi positivo, perché le condizioni rispettano il principio della bigenitorialità.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, restano integralmente compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 14.2.2019, da nei confronti Parte_1 di , nonché sulle domande riconvenzionali della resistente, consentito Controparte_1
l'intervento in causa al P.M., vista la sentenza parziale n. 2136/2019, così provvede:
3 dichiara efficaci le condizioni concordate nell'accordo inserito a verbale di udienza dinanzi al G.I. dell'8.7.2024, che vengono richiamate integralmente e costituiscono parte integrante della presente sentenza;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Trani, addì 9.7.2024, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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