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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AE IM
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2893/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI TRIDENTE ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPONENTI
contro
P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FIORETTI Controparte_2 C.F._4
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
06.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1286 dell'08.04.2019 il Tribunale di Bari ingiungeva a e Parte_1 Parte_2
quali debitori principali ed in solido, di pagare, su istanza ed in favore di
[...] CP_1
la somma di € 60.721,15, a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo fondiario n.
[...]
200/004120656, oltre interessi di mora dal 06.02.2013 al tasso contrattuale sino al soddisfo e spese.
In forza del decreto, dichiarato esecutivo ex art.647 c.p.c., la società promuoveva Controparte_1
azione esecutiva immobiliare nei confronti dei debitori, dai medesimi opposta con ricorso del
21.4.2022.
Con ordinanza del 18.1.2024 il G.E, dando atto che gli opponenti avevano dedotto l'esistenza di clausole abusive ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) ed l) inserite nel contratto di mutuo posto a base dell'azione esecutiva, disponeva quanto segue:
AVVERTE il debitore esecutato che, entro 40 giorni dalla comunicazione di cancelleria del presente
provvedimento, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare
accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole del contratto in forza delle quali
gli è stato ingiunto il pagamento della somma azionata esecutivamente dalla procedente;
B) FISSA l'udienza del 26/6/2024 per la verifica dell'eventuale instaurazione del giudizio di
opposizione ex art. 650 c.p.c. e delle eventuali determinazioni del Giudice della cognizione, onerando
della relativa dimostrazione la parte esecutata costituita.
I debitori esecutati, pertanto, proponevano opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con citazione del
27.02.2024, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della per Controparte_1
violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, per mancata approvazione espressa della pagina 2 di 16 possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo (quale clausola vessatoria), per mancata inclusione della società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del
TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e per violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, nonché per mancata prova della cessione del credito del 28.12.2018.
Deducevano altresì la difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente applicato, in ragione della mancata inclusione delle spese assicurative, in violazione dell'art. 33 comma II lettera l) e dell'art. 36 del Codice del Consumo, nonché la nullità delle clausole contenute agli articoli 8, 10 e 10
bis del contratto di mutuo per inserimento delle polizze facoltative in assenza di specifica trattativa tra le parti, con conseguente limitazione degli opponenti del diritto di contrarre con terzi le suddette polizze.
Rilevavano inoltre la nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso soglia, anche in ragione dell'applicazione concreta della penale di estinzione anticipata, nonché
l'abusività della clausola relativa agli interessi.
Da ultimo, deducevano la mancata indicazione contrattuale del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente applicazione del tasso di interesse previsto all'art. 117 TUB, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della e, Controparte_1
per essa, della ad agire in via monitoria nei confronti degli Controparte_2
opponenti, per violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, e quindi per la mancata approvazione espressa della possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo, quale clausola vessatoria;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed il difetto di titolarità del credito della e, per essa, della ad agire in via monitoria nei Controparte_1 Controparte_2
confronti degli opponenti per la mancata inclusione delle dette società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti pagina 3 di 16 nei confronti del pubblico;
3) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n.
130/1999 sulla cartolarizzazione da parte della e, per essa, della Controparte_1 Controparte_2
nonché la violazione dell'art. 106, comma 1, del TUB, con conseguente nullità della
[...]
cessione dei crediti che sarebbe avvenuta tra Banco BPM S.p.A. e la e nullità del Controparte_1
mandato conferito dalla nei confronti della ad Controparte_1 Controparte_2
agire quale procuratrice speciale per il recupero del credito nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 132 del TUB;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale, ad agire in via monitoria nei confronti degli opponenti, Controparte_3
per violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo e per tutto quanto evidenziato al punto 2),
ossia - per la mancata prova della cessione di crediti in blocco che sarebbe avvenuta in data 28.12.2018
tra il Banco BPM S.p.A. e la - per la mancata prova della inclusione del credito Controparte_1
vantato nei confronti degli opponenti, all'interno dei crediti ceduti in blocco da Banco BPM S.p.A. a
- per la mancata indicazione della effettiva iscrizione di tale cessione nel Registro Controparte_1
delle Imprese, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 130/1999 e dell'Art. 58 commi 2 e 4 del Testo Unico
Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), - per la mancata prova della inclusione di tale credito nel conferimento di ramo d'azienda che la Banca Popolare di Milano SP (incorporata in Banco BPM SP, cedente della avrebbe effettuato in favore di in Controparte_1 Controparte_4
attuazione del progetto di fusione approvato da Banco Popolare S.C.e Banca Popolare di Milano
s.c.a.r.l.; 4) accertare e dichiarare la limitazione del diritto degli opponenti a contrarre con terzi ai sensi dell'art. 1341 II comma c.c., a causa della presenza nel contratto di mutuo dell'obbligo a contrarre con la Banca mutuante la Polizza per invalidità totale permanente da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero ed inabilità temporanea e totale (vds. all.ti 23-24), come adesione alla polizza collettiva n.
020000039, dell'importo di € 487,50 ciascuno, e la Polizza vita sottoscritta con BPM Vita denominata
“Certezza Due”, dell'importo di € 5.000,00 (vds. all.ti nn. 25-26), e per l'effetto, accertare e dichiarare pagina 4 di 16 la nullità delle clausole n. 8, 10 e 10 bis del contratto di mutuo de quo;
5) accertare e dichiarare la differente determinazione del TAEG indicato nel contratto di mutuo sottoscritto dagli opponenti in data
07.05.2010 con Banca Popolare di Milano Spa rispetto a quello concretamente ed effettivamente applicato da parte dell'Istituto di credito, per la mancata inclusione nel TAEG delle polizze assicurative, incluse contrattualmente nello stesso contratto di mutuo, connesse al contratto;
6)
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 33 comma II lettera l) del Codice del Consumo, e la conseguente nullità del TAEG ai sensi dell'art. 36 commi II e III del Codice del Consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno diritto alla restituzione di € 3.588,66 a titolo di interessi corrisposti per il mutuo n. 200/004120656 sino alla data del 30.04.2012, oltre €
5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 9.562,66; 7) condannare quindi la al pagamento della Controparte_1
somma di € 9.562,66, in favore degli odierni opponenti;
8) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso usura pro tempore vigente da parte del tasso di interessi corrispettivi, calcolato unitamente a costi, commissioni, spese e polizze assicurative connesse al contratto di mutuo, nonché unitamente alla penale per estinzione anticipata del contratto di mutuo di fatto applicata dall'Istituto opposto per l'inadempimento dei mutuatari e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente gratuità del contratto di mutuo;
9) accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno diritto alla restituzione di € 3.588,66 a titolo di interessi corrisposti per il mutuo n. 200/004120656 sino alla data del 30.04.2012, oltre € 5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 9.562,66 e, per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 9.562,66, in favore degli Controparte_1
odierni opponenti;
10) accertare e dichiarare la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione applicata al contratto di mutuo de quo, con conseguente indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi applicato al contratto e conseguente applicazione del tasso di interessi previsto all'art. 117 comma 7 del Testo Unico Bancario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli opponenti hanno pagina 5 di 16 diritto alla restituzione da parte dell'Istituto di credito opposto della somma di € 2.000,00 a titolo di interessi illegittimamente corrisposti per il mutuo de quo, oltre € 5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 7.974,00; 11)
condannare quindi la al pagamento della somma di € 7.974,00, in favore degli Controparte_1
odierni opponenti, da portare anche in compensazione rispetto alla sorte capitale residua del mutuo n.
200/004120656; 12) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1286/2019 emesso Tribunale di Bari
in data 03.04.2019; 13) con vittoria di spese da distrarsi in favore de procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 29.04.2024, e per essa, nella sua qualità di Controparte_1
mandataria, , eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione ed Controparte_2
interesse ad agire dell'opponente , adducendo che la stessa non era stata esecutata Parte_2
nella procedura esecutiva immobiliare n. RG 371/2021, nonché l'inammissibilità di tutte le avverse contestazioni, in ragione del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel termine dei 40 giorni dalla rituale notifica.
Deduceva altresì la conclusione del contratto di mutuo de quo per atto pubblico, con conseguente esclusione della vessatorietà delle relative clausole, il legittimo esercizio della facoltà di cedere il credito anche senza alcuna approvazione da parte degli opponenti, nonché la regolare iscrizione della società opposta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) - List of Financial
Vehicle Corporations (FVCs) tenuto dalla Banca d'Italia, essendo priva di rilievo la mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari da parte della Controparte_1
Rilevava, inoltre, la prescrizione della domanda di restituzione di eventuali somme indebitamente corrisposte dagli opponenti in relazione al predetto mutuo ipotecario per il periodo anteriore al decennio rispetto al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 21.4.2022, nonché il difetto di titolarità
del lato passivo del rapporto controverso.
pagina 6 di 16 Aggiungeva l'inapplicabilità al caso di specie della nullità delle clausole del contratto relative ai costi inclusi non correttamente nel TAEG pubblicizzato (art. 125-bis, comma 6 TUB) e dell'operatività del tasso sostitutivo relativo ai Bot emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 125-bis,
comma 7 TUB), nonché la corretta esclusione della polizza assicurativa nel calcolo dell'ISC,
adducendo che la stessa non era collegata al contratto di finanziamento ipotecario de quo.
Da ultimo, evidenziava il rispetto del tasso soglia e la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, nonché la determinatezza del regime di capitalizzazione applicato, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, l'inammissibilità di ogni domanda eventualmente alla stessa Parte_2
riferibile e dalla stessa proposta;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
di ogni avversa domanda per tutte le ragioni innanzi esposte;
3) dichiarare, l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta ripetitoria e/o restitutoria di eventuali somme indebitamente corrisposte in relazione al mutuo per cui è causa;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
rispetto ad ogni avversa domanda ripetitoria e/o restitutoria;
5) nel merito, rigettare tutte le
[...]
domande proposte dal sig. perché comunque inammissibili, infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, prescritte e comunque prive di qualsiasi fondamento probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 286/2019 del Tribunale di Bari;
6) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti del sig. è pari a € Controparte_1 Parte_1
60.721,15 oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96 e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare in favore della la somma di € 60.721,15 – o Parte_1 Controparte_1
la somma maggiore o minore che sarà accertata giudizialmente – oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96; 7) nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione attiva della sig.ra , rigettare tutte le domande proposte dal sig. Parte_2 pagina 7 di 16 e dalla sig.ra perché comunque inammissibili, infondate in fatto Parte_1 CP_5 Pt_2
ed in diritto, prescritte e comunque provviste di qualsiasi fondamento probatorio, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 286/2019 del Tribunale di Bari;
8) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti del sig. Controparte_1
e della sig.ra , in solido tra loro, è pari a € 60.721,15 oltre Parte_1 Parte_2
interessi dal 6.02.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96, e per l'effetto, condannare il sig. Parte_1
e la sig.ra , in solido tra loro, a pagare in favore della
[...] Parte_2 CP_1
la somma di € 60.721,15 – o la somma maggiore o minore che sarà accertata giudizialmente –
[...]
oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96; 9) con vittoria di spese.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale, è
stata riservata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex. art. 281-sexies c.p.c. del
06.11.2025.
-------------
Preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'opponente Parte_2
sollevata dall'opposta, va disattesa.
Va innanzitutto osservato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista,laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, con coneguente potere-dovere del giudice monitorio di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di comunicare gli esiti di tale controllo.
Nello specifico, la Corte Europea con quattro sentenze emesse il 17 maggio 2022 (cause riunite C- pagina 8 di 16 693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19), in applicazione della disciplina prevista dalla direttiva europea 93/13/CEE a tutela della categoria dei consumatori, ha ritenuto superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto rispetto al diritto in esso accertato in presenza di clausole abusive ed ha disposto che tutti gli Stati Membri debbano assicurare le misure idonee al fine di garantire la piena tutela riconosciuta dalla direttiva in questione.
Tale direttiva sancisce all'art. 6 che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il
consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta
della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto
presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro” e all'art. 7 che “Gli Stati membri,
nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed
efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei
consumatori”.
In applicazione di tali principi affermati a livello eurounitario, le Sezioni Unite hanno sostenuto che
“l'inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva,
impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i
contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della
clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le "informazioni" che gli
sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare,
per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo "con piena cognizione
di causa”. (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023).
Nell'ipotesi in cui il giudice del procedimento monitorio non abbia svolto alcuna verifica e il debitore
(che è ignaro della sua qualità di consumatore e dell'abusività della clausola contenuta nel contratto su cui il decreto ingiuntivo si fonda) non ha formulato l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato, il provvedimento monitorio non può acquisire la stabilità propria del giudicato, atteso che l'impedimento pagina 9 di 16 al contradditorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice del monitorio, impedisce al consumatore di tutelare in via giurisdizionale la propria posizione giuridica, in aperta violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
In forza di decreti ingiuntivi emessi in difetto di tali obblighi di verifica, le Sezioni Unite, con la sentenza innanzi indicata, hanno individuato nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c. il rimedio utile, perché “capace di coniugare, meglio di altre, l'esigenza preminente della tutela
effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere
operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale”.
In particolare, l'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella deliberazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità
riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an
debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (Cass., S.U., n. 28314/2019).
Nell'ipotesi in cui sia stato avviato un procedimento esecutivo, “Il giudice dell'esecuzione, in assenza
di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere
– da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di
controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del
credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di
diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, a una
sommaria istruttoria funzionale a tale fine;
dell'esito di tale controllo – sia positivo che negativo –
sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che,
pagina 10 di 16 entro quaranta giorni, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per
fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso
decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito” (Cass., Sez.
Un., n. 9479/2023).
Ed invero, il termine di 10 giorni dal primo atto di esecuzione quale termine ultimo per avanzare opposizione tardiva ai sensi del 3° comma dell'art. 650 c.p.c. non risulta applicabile nell'ipotesi in cui venga dedotta l'abusività delle clausole contrattuali, operando di contro il termine di 40 giorni.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno promosso opposizione ex. art. 615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare (RGEI 371/2021 del Tribunale di Bari), intrapresa a seguito della notifica di atto di precetto del 25.05.2021, in forza del decreto ingiuntivo n. 1286/2019, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento n. 3936/2019 e munito di formula esecutiva in data
06.09.2019.
Successivamente, con provvedimento del 18.01.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha provveduto all'assegnazione del termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del suddetto provvedimento, per proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al fine di accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole.
Orbene, alla luce dei principi innanzi esposti, l'opponente risulta legittimata ad Parte_2
agire per far valere l'abusività delle clausole contrattuali, seppur la stessa non rivesta la qualità di debitrice esecutata, stante il pieno rispetto del termine previsto per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed il suo interesse all'accertamento dell'eventuale vessatorietà delle clausole.
In diritto, va osservato che in caso di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il giudice è
investito della sola questione relativa all'abusività delle clausole contrattuali, atteso che tutte le altre pagina 11 di 16 questioni sono coperte da giudicato.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della per violazione Controparte_1
dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, sollevata dagli opponenti per mancata approvazione espressa della possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo (quale clausola vessatoria),
per mancata inclusione delle società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e per violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, va rilevato, che ai sensi l'art. 33, lett. s, del D. lgs n.206/2005, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, “di consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo”.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 7.5.2010, a base dell'ingiunzione opposta in questa sede,
non contempla clausole che abilitino il professionista alla sostituzione a sé di un terzo, conseguendo il trasferimento dei diritti del mutuante ad una successiva operazione di cessione, risalente al 28.12.2018,
di cui la società ha dato conto nel ricorso monitorio. CP_1
D'altra parte ogni questione inerente la legittimazione del cessionario, relativa alla titolarità del credito, all'opponibilità della cessione al debitore ceduto od all'invalidità della cessione in favore di società non inserita nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB,
deve ritenersi del tutto estranea al profilo dedotto o comunque deducibile dell'abusività delle clausole del contratto costituente il titolo dell'ingiunzione, nella specie il contratto di mutuo, integrando distinti motivi di opposizione, inerenti la titolarità del credito, non tempestivamente dedotti con opposizione al decreto ingiuntivo, nei termini di rito.
Va peraltro osservato che l'interesse pubblico sotteso alla disciplina dell'art.106 del Tub attiene alla posizione dell'investitore, irrilevante nel caso di specie.
pagina 12 di 16 Analogamente non risulta tempestivamente prospettata con azione ex art. 645 c.p.c. l'eccezione relativa alla carenza di elementi di prova della cessione del credito del 28.12.2018, sollevata dagli opponenti, in quanto non attinente al profilo di abusività delle clausole del contratto azionato.
Quanto alla dedotta vessatorietà delle ulteriori clausole, va richiamato sul punto il principio di legittimità secondo cui “In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto
per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano
state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del
professionista che ne deduca la sussistenza” ( Cfr. Cass. Sez.I, n.18834/2025).
Al riguardo va tuttavia considerato che l'eccezione di difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente applicato per mancata inclusione delle spese assicurative non integra violazione dell'art. 33 comma II lettera l) e dell'art. 36 del Codice del Consumo.
Il secondo comma dell'art.33 del Codice del Consumo stabilisce, infatti, che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole con oggetto od effetti specifici, tra cui: l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
Il successivo art.36 dispone, al secondo comma, che sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto …. c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
E' noto che il TAEG non costituisce una condizione economica del contratto di mutuo, in quanto mero indicatore del costo complessivo dell'operazione con finalità informativa.
L'eventuale erroneità del Taeg non implica, quindi, in caso di sottoscrizione del contratto, l'adesione ad una condizione contrattuale non conosciuta, potendo influire su elementi informativi utili per il giudizio di convenienza dell'operazione. pagina 13 di 16 A fronte dell'erroneità del Taeg il contraente può peraltro avvalersi del rimedio risolutorio, in ipotesi di grave inadempimento, o dell'accertamento di nullità, in ipotesi di finanziamento al consumo, ex art.125
bis Tub.
Tale eventuale erroneità, nel caso di specie, non ha comportato l'adesione degli opponenti a clausola contrattuale non conosciuta prima della conclusione del contratto e dunque vessatoria, unico profilo suscettibile d'esame in questa sede, poste che tutte le clausole contrattuali ed in dettaglio tutte le condizioni economiche, comprensive dell'analitica indicazione delle relative voci e dell'importo delle spese di assicurazione, sono state analiticamente riportate nel relativo documento, parte integrante del contratto di mutuo, nonché debitamente sottoscritte.
In sostanza, indipendentemente dall'eventuale erroneità del computo del TAEG, l'indicazione analitica delle spese di assicurazione esclude l'inserimento in contratto di clausole di cui i mutuatari non abbiano avuto possibilità di conoscenza con l'ordinaria diligenza.
Quanto alla dedotta nullità delle clausole contenute agli articoli 8, 10 e 10 bis del contratto di mutuo per inserimento delle polizze facoltative, in asserita violazione della libertà del consumatore di contrarre con terzi, il contratto di mutuo contempla semplicemente, quale costo aggiuntivo dell'erogazione ed a garanzia del suo rimborso, coperture assicurative in collegamento funzionale con il finanziamento, del cui costo deve tenersi conto nella verifica dell'onere complessivo del mutuo.
Al riguardo ha infatti chiarito la Suprema Corte che: “una clausola “restrittiva della libertà
contrattuale” è quella che impone all'aderente di contrattare solo con il predisponente (ad es., una
clausola di esclusiva: cfr. da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 673 del 09/01/2024, in motivazione); oppure
quella che preveda uno svantaggio economico nel caso in cui l'aderente si rivolga a terzi per avere la
stessa prestazione offerta dal predisponente (Sez. 3, Sentenza n. 373 del 15/01/1997, con riferimento
alla clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, la quale
prevedeva una riduzione dell'indennizzo se l'assicurato avesse stipulato altre polizze con altri pagina 14 di 16 assicuratore a copertura del medesimo rischio). Non è, invece, una clausola restrittiva della libertà
contrattuale con i terzi quella in virtù della quale l'aderente si obbliga verso il predisponente a
CP_ Per_ concludere affari solo con o : questo, infatti, è un patto interno al rapporto concluso fra le
parti e non comporta alcuna restrizione della libertà contrattuale verso i terzi (così già Sez. 3,
Sentenza n. 1317 del 09/02/1998).” ( Cfr. Cass. Sez.III, n.33402/2024).
La previsione in esame non è dunque vessatoria, risultando la sottoscrizione delle polizze frutto del patto interno, dovendosi ritenere preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione estranea alla disciplina del consumo.
Analogamente, in relazione alla nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso soglia, anche in ragione dell'applicazione concreta della penale di estinzione anticipata, alla validità della clausola relativa agli interessi ed alla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi, trattasi astrattamente di vizi di nullità non tempestivamente dedotti.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminato di minore complessità, tenuto conto della semplicità dell'iter processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con citazione del 27.02.2024, da e quali debitori principali, avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1286 dell'08.04.2019, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione;
pagina 15 di 16 2) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta,
liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 7.11.2025
Il Giudice
AE IM
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AE IM
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2893/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI TRIDENTE ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
OPPONENTI
contro
P.I. ), e per essa, nella sua qualità di mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FIORETTI Controparte_2 C.F._4
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
06.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1286 dell'08.04.2019 il Tribunale di Bari ingiungeva a e Parte_1 Parte_2
quali debitori principali ed in solido, di pagare, su istanza ed in favore di
[...] CP_1
la somma di € 60.721,15, a titolo di saldo debitore del contratto di mutuo fondiario n.
[...]
200/004120656, oltre interessi di mora dal 06.02.2013 al tasso contrattuale sino al soddisfo e spese.
In forza del decreto, dichiarato esecutivo ex art.647 c.p.c., la società promuoveva Controparte_1
azione esecutiva immobiliare nei confronti dei debitori, dai medesimi opposta con ricorso del
21.4.2022.
Con ordinanza del 18.1.2024 il G.E, dando atto che gli opponenti avevano dedotto l'esistenza di clausole abusive ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. t) ed l) inserite nel contratto di mutuo posto a base dell'azione esecutiva, disponeva quanto segue:
AVVERTE il debitore esecutato che, entro 40 giorni dalla comunicazione di cancelleria del presente
provvedimento, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare
accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole del contratto in forza delle quali
gli è stato ingiunto il pagamento della somma azionata esecutivamente dalla procedente;
B) FISSA l'udienza del 26/6/2024 per la verifica dell'eventuale instaurazione del giudizio di
opposizione ex art. 650 c.p.c. e delle eventuali determinazioni del Giudice della cognizione, onerando
della relativa dimostrazione la parte esecutata costituita.
I debitori esecutati, pertanto, proponevano opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con citazione del
27.02.2024, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della per Controparte_1
violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, per mancata approvazione espressa della pagina 2 di 16 possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo (quale clausola vessatoria), per mancata inclusione della società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del
TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e per violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, nonché per mancata prova della cessione del credito del 28.12.2018.
Deducevano altresì la difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente applicato, in ragione della mancata inclusione delle spese assicurative, in violazione dell'art. 33 comma II lettera l) e dell'art. 36 del Codice del Consumo, nonché la nullità delle clausole contenute agli articoli 8, 10 e 10
bis del contratto di mutuo per inserimento delle polizze facoltative in assenza di specifica trattativa tra le parti, con conseguente limitazione degli opponenti del diritto di contrarre con terzi le suddette polizze.
Rilevavano inoltre la nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso soglia, anche in ragione dell'applicazione concreta della penale di estinzione anticipata, nonché
l'abusività della clausola relativa agli interessi.
Da ultimo, deducevano la mancata indicazione contrattuale del regime di capitalizzazione degli interessi, con conseguente applicazione del tasso di interesse previsto all'art. 117 TUB, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della e, Controparte_1
per essa, della ad agire in via monitoria nei confronti degli Controparte_2
opponenti, per violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, e quindi per la mancata approvazione espressa della possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo, quale clausola vessatoria;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed il difetto di titolarità del credito della e, per essa, della ad agire in via monitoria nei Controparte_1 Controparte_2
confronti degli opponenti per la mancata inclusione delle dette società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti pagina 3 di 16 nei confronti del pubblico;
3) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n.
130/1999 sulla cartolarizzazione da parte della e, per essa, della Controparte_1 Controparte_2
nonché la violazione dell'art. 106, comma 1, del TUB, con conseguente nullità della
[...]
cessione dei crediti che sarebbe avvenuta tra Banco BPM S.p.A. e la e nullità del Controparte_1
mandato conferito dalla nei confronti della ad Controparte_1 Controparte_2
agire quale procuratrice speciale per il recupero del credito nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 132 del TUB;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della Controparte_1 [...]
quale procuratrice speciale, ad agire in via monitoria nei confronti degli opponenti, Controparte_3
per violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo e per tutto quanto evidenziato al punto 2),
ossia - per la mancata prova della cessione di crediti in blocco che sarebbe avvenuta in data 28.12.2018
tra il Banco BPM S.p.A. e la - per la mancata prova della inclusione del credito Controparte_1
vantato nei confronti degli opponenti, all'interno dei crediti ceduti in blocco da Banco BPM S.p.A. a
- per la mancata indicazione della effettiva iscrizione di tale cessione nel Registro Controparte_1
delle Imprese, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 130/1999 e dell'Art. 58 commi 2 e 4 del Testo Unico
Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), - per la mancata prova della inclusione di tale credito nel conferimento di ramo d'azienda che la Banca Popolare di Milano SP (incorporata in Banco BPM SP, cedente della avrebbe effettuato in favore di in Controparte_1 Controparte_4
attuazione del progetto di fusione approvato da Banco Popolare S.C.e Banca Popolare di Milano
s.c.a.r.l.; 4) accertare e dichiarare la limitazione del diritto degli opponenti a contrarre con terzi ai sensi dell'art. 1341 II comma c.c., a causa della presenza nel contratto di mutuo dell'obbligo a contrarre con la Banca mutuante la Polizza per invalidità totale permanente da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero ed inabilità temporanea e totale (vds. all.ti 23-24), come adesione alla polizza collettiva n.
020000039, dell'importo di € 487,50 ciascuno, e la Polizza vita sottoscritta con BPM Vita denominata
“Certezza Due”, dell'importo di € 5.000,00 (vds. all.ti nn. 25-26), e per l'effetto, accertare e dichiarare pagina 4 di 16 la nullità delle clausole n. 8, 10 e 10 bis del contratto di mutuo de quo;
5) accertare e dichiarare la differente determinazione del TAEG indicato nel contratto di mutuo sottoscritto dagli opponenti in data
07.05.2010 con Banca Popolare di Milano Spa rispetto a quello concretamente ed effettivamente applicato da parte dell'Istituto di credito, per la mancata inclusione nel TAEG delle polizze assicurative, incluse contrattualmente nello stesso contratto di mutuo, connesse al contratto;
6)
accertare e dichiarare la violazione dell'art. 33 comma II lettera l) del Codice del Consumo, e la conseguente nullità del TAEG ai sensi dell'art. 36 commi II e III del Codice del Consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno diritto alla restituzione di € 3.588,66 a titolo di interessi corrisposti per il mutuo n. 200/004120656 sino alla data del 30.04.2012, oltre €
5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 9.562,66; 7) condannare quindi la al pagamento della Controparte_1
somma di € 9.562,66, in favore degli odierni opponenti;
8) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso usura pro tempore vigente da parte del tasso di interessi corrispettivi, calcolato unitamente a costi, commissioni, spese e polizze assicurative connesse al contratto di mutuo, nonché unitamente alla penale per estinzione anticipata del contratto di mutuo di fatto applicata dall'Istituto opposto per l'inadempimento dei mutuatari e, per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente gratuità del contratto di mutuo;
9) accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno diritto alla restituzione di € 3.588,66 a titolo di interessi corrisposti per il mutuo n. 200/004120656 sino alla data del 30.04.2012, oltre € 5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 9.562,66 e, per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di € 9.562,66, in favore degli Controparte_1
odierni opponenti;
10) accertare e dichiarare la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione applicata al contratto di mutuo de quo, con conseguente indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi applicato al contratto e conseguente applicazione del tasso di interessi previsto all'art. 117 comma 7 del Testo Unico Bancario e, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli opponenti hanno pagina 5 di 16 diritto alla restituzione da parte dell'Istituto di credito opposto della somma di € 2.000,00 a titolo di interessi illegittimamente corrisposti per il mutuo de quo, oltre € 5.000,00 per la polizza vita sottoscritta con BPM Vita, ed € 974,00 per la polizza infortuni, per un totale complessivo di € 7.974,00; 11)
condannare quindi la al pagamento della somma di € 7.974,00, in favore degli Controparte_1
odierni opponenti, da portare anche in compensazione rispetto alla sorte capitale residua del mutuo n.
200/004120656; 12) per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1286/2019 emesso Tribunale di Bari
in data 03.04.2019; 13) con vittoria di spese da distrarsi in favore de procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa del 29.04.2024, e per essa, nella sua qualità di Controparte_1
mandataria, , eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione ed Controparte_2
interesse ad agire dell'opponente , adducendo che la stessa non era stata esecutata Parte_2
nella procedura esecutiva immobiliare n. RG 371/2021, nonché l'inammissibilità di tutte le avverse contestazioni, in ragione del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel termine dei 40 giorni dalla rituale notifica.
Deduceva altresì la conclusione del contratto di mutuo de quo per atto pubblico, con conseguente esclusione della vessatorietà delle relative clausole, il legittimo esercizio della facoltà di cedere il credito anche senza alcuna approvazione da parte degli opponenti, nonché la regolare iscrizione della società opposta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) - List of Financial
Vehicle Corporations (FVCs) tenuto dalla Banca d'Italia, essendo priva di rilievo la mancata iscrizione all'albo degli intermediari finanziari da parte della Controparte_1
Rilevava, inoltre, la prescrizione della domanda di restituzione di eventuali somme indebitamente corrisposte dagli opponenti in relazione al predetto mutuo ipotecario per il periodo anteriore al decennio rispetto al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 21.4.2022, nonché il difetto di titolarità
del lato passivo del rapporto controverso.
pagina 6 di 16 Aggiungeva l'inapplicabilità al caso di specie della nullità delle clausole del contratto relative ai costi inclusi non correttamente nel TAEG pubblicizzato (art. 125-bis, comma 6 TUB) e dell'operatività del tasso sostitutivo relativo ai Bot emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 125-bis,
comma 7 TUB), nonché la corretta esclusione della polizza assicurativa nel calcolo dell'ISC,
adducendo che la stessa non era collegata al contratto di finanziamento ipotecario de quo.
Da ultimo, evidenziava il rispetto del tasso soglia e la regolare pattuizione delle condizioni economiche del contratto, nonché la determinatezza del regime di capitalizzazione applicato, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e, per l'effetto, l'inammissibilità di ogni domanda eventualmente alla stessa Parte_2
riferibile e dalla stessa proposta;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità
di ogni avversa domanda per tutte le ragioni innanzi esposte;
3) dichiarare, l'intervenuta prescrizione di ogni richiesta ripetitoria e/o restitutoria di eventuali somme indebitamente corrisposte in relazione al mutuo per cui è causa;
4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
rispetto ad ogni avversa domanda ripetitoria e/o restitutoria;
5) nel merito, rigettare tutte le
[...]
domande proposte dal sig. perché comunque inammissibili, infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, prescritte e comunque prive di qualsiasi fondamento probatorio e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 286/2019 del Tribunale di Bari;
6) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti del sig. è pari a € Controparte_1 Parte_1
60.721,15 oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96 e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare in favore della la somma di € 60.721,15 – o Parte_1 Controparte_1
la somma maggiore o minore che sarà accertata giudizialmente – oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96; 7) nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della legittimazione attiva della sig.ra , rigettare tutte le domande proposte dal sig. Parte_2 pagina 7 di 16 e dalla sig.ra perché comunque inammissibili, infondate in fatto Parte_1 CP_5 Pt_2
ed in diritto, prescritte e comunque provviste di qualsiasi fondamento probatorio, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 286/2019 del Tribunale di Bari;
8) accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti del sig. Controparte_1
e della sig.ra , in solido tra loro, è pari a € 60.721,15 oltre Parte_1 Parte_2
interessi dal 6.02.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96, e per l'effetto, condannare il sig. Parte_1
e la sig.ra , in solido tra loro, a pagare in favore della
[...] Parte_2 CP_1
la somma di € 60.721,15 – o la somma maggiore o minore che sarà accertata giudizialmente –
[...]
oltre interessi dal 6.2.2013 sino al soddisfo sulla residua sorte capitale, nella misura convenzionalmente pattuita comunque nei limiti di cui alla legge n. 108/96; 9) con vittoria di spese.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale, è
stata riservata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex. art. 281-sexies c.p.c. del
06.11.2025.
-------------
Preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'opponente Parte_2
sollevata dall'opposta, va disattesa.
Va innanzitutto osservato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista,laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, con coneguente potere-dovere del giudice monitorio di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di comunicare gli esiti di tale controllo.
Nello specifico, la Corte Europea con quattro sentenze emesse il 17 maggio 2022 (cause riunite C- pagina 8 di 16 693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19), in applicazione della disciplina prevista dalla direttiva europea 93/13/CEE a tutela della categoria dei consumatori, ha ritenuto superabile la definitività del decreto ingiuntivo non opposto rispetto al diritto in esso accertato in presenza di clausole abusive ed ha disposto che tutti gli Stati Membri debbano assicurare le misure idonee al fine di garantire la piena tutela riconosciuta dalla direttiva in questione.
Tale direttiva sancisce all'art. 6 che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il
consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta
della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto
presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro” e all'art. 7 che “Gli Stati membri,
nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed
efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei
consumatori”.
In applicazione di tali principi affermati a livello eurounitario, le Sezioni Unite hanno sostenuto che
“l'inattività del giudice del procedimento monitorio, ove non rimediabile in una sede successiva,
impedirebbe definitivamente di colmare proprio nel processo quel dislivello sostanziale esistente tra i
contraenti, facendo gravare la violazione dell'obbligo del rilievo officioso della abusività della
clausola negoziale sul consumatore, sebbene questi sia rimasto privo di tutte le "informazioni" che gli
sono dovute per porlo in condizione di determinare la portata dei suoi diritti al fine di poter esercitare,
per la prima volta, la propria difesa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo "con piena cognizione
di causa”. (Cass., Sez. Un., n. 9479/2023).
Nell'ipotesi in cui il giudice del procedimento monitorio non abbia svolto alcuna verifica e il debitore
(che è ignaro della sua qualità di consumatore e dell'abusività della clausola contenuta nel contratto su cui il decreto ingiuntivo si fonda) non ha formulato l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato, il provvedimento monitorio non può acquisire la stabilità propria del giudicato, atteso che l'impedimento pagina 9 di 16 al contradditorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice del monitorio, impedisce al consumatore di tutelare in via giurisdizionale la propria posizione giuridica, in aperta violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
In forza di decreti ingiuntivi emessi in difetto di tali obblighi di verifica, le Sezioni Unite, con la sentenza innanzi indicata, hanno individuato nella opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c. il rimedio utile, perché “capace di coniugare, meglio di altre, l'esigenza preminente della tutela
effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere
operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale”.
In particolare, l'opposizione tardiva consente al debitore consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella deliberazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità
riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an
debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e “a vantaggio” (Cass., S.U., n. 28314/2019).
Nell'ipotesi in cui sia stato avviato un procedimento esecutivo, “Il giudice dell'esecuzione, in assenza
di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere
– da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di
controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del
credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di
diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, a una
sommaria istruttoria funzionale a tale fine;
dell'esito di tale controllo – sia positivo che negativo –
sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che,
pagina 10 di 16 entro quaranta giorni, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per
fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso
decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito” (Cass., Sez.
Un., n. 9479/2023).
Ed invero, il termine di 10 giorni dal primo atto di esecuzione quale termine ultimo per avanzare opposizione tardiva ai sensi del 3° comma dell'art. 650 c.p.c. non risulta applicabile nell'ipotesi in cui venga dedotta l'abusività delle clausole contrattuali, operando di contro il termine di 40 giorni.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno promosso opposizione ex. art. 615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare (RGEI 371/2021 del Tribunale di Bari), intrapresa a seguito della notifica di atto di precetto del 25.05.2021, in forza del decreto ingiuntivo n. 1286/2019, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento n. 3936/2019 e munito di formula esecutiva in data
06.09.2019.
Successivamente, con provvedimento del 18.01.2024, il Giudice dell'Esecuzione ha provveduto all'assegnazione del termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del suddetto provvedimento, per proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al fine di accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole.
Orbene, alla luce dei principi innanzi esposti, l'opponente risulta legittimata ad Parte_2
agire per far valere l'abusività delle clausole contrattuali, seppur la stessa non rivesta la qualità di debitrice esecutata, stante il pieno rispetto del termine previsto per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ed il suo interesse all'accertamento dell'eventuale vessatorietà delle clausole.
In diritto, va osservato che in caso di opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., il giudice è
investito della sola questione relativa all'abusività delle clausole contrattuali, atteso che tutte le altre pagina 11 di 16 questioni sono coperte da giudicato.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della per violazione Controparte_1
dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, sollevata dagli opponenti per mancata approvazione espressa della possibilità di cessione del contratto e del credito ad un terzo (quale clausola vessatoria),
per mancata inclusione delle società nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB a compiere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e per violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, va rilevato, che ai sensi l'art. 33, lett. s, del D. lgs n.206/2005, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, “di consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo”.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 7.5.2010, a base dell'ingiunzione opposta in questa sede,
non contempla clausole che abilitino il professionista alla sostituzione a sé di un terzo, conseguendo il trasferimento dei diritti del mutuante ad una successiva operazione di cessione, risalente al 28.12.2018,
di cui la società ha dato conto nel ricorso monitorio. CP_1
D'altra parte ogni questione inerente la legittimazione del cessionario, relativa alla titolarità del credito, all'opponibilità della cessione al debitore ceduto od all'invalidità della cessione in favore di società non inserita nell'elenco degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 106 del TUB,
deve ritenersi del tutto estranea al profilo dedotto o comunque deducibile dell'abusività delle clausole del contratto costituente il titolo dell'ingiunzione, nella specie il contratto di mutuo, integrando distinti motivi di opposizione, inerenti la titolarità del credito, non tempestivamente dedotti con opposizione al decreto ingiuntivo, nei termini di rito.
Va peraltro osservato che l'interesse pubblico sotteso alla disciplina dell'art.106 del Tub attiene alla posizione dell'investitore, irrilevante nel caso di specie.
pagina 12 di 16 Analogamente non risulta tempestivamente prospettata con azione ex art. 645 c.p.c. l'eccezione relativa alla carenza di elementi di prova della cessione del credito del 28.12.2018, sollevata dagli opponenti, in quanto non attinente al profilo di abusività delle clausole del contratto azionato.
Quanto alla dedotta vessatorietà delle ulteriori clausole, va richiamato sul punto il principio di legittimità secondo cui “In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto
per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano
state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del
professionista che ne deduca la sussistenza” ( Cfr. Cass. Sez.I, n.18834/2025).
Al riguardo va tuttavia considerato che l'eccezione di difformità del TAEG contrattuale rispetto a quello effettivamente applicato per mancata inclusione delle spese assicurative non integra violazione dell'art. 33 comma II lettera l) e dell'art. 36 del Codice del Consumo.
Il secondo comma dell'art.33 del Codice del Consumo stabilisce, infatti, che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole con oggetto od effetti specifici, tra cui: l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
Il successivo art.36 dispone, al secondo comma, che sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto …. c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
E' noto che il TAEG non costituisce una condizione economica del contratto di mutuo, in quanto mero indicatore del costo complessivo dell'operazione con finalità informativa.
L'eventuale erroneità del Taeg non implica, quindi, in caso di sottoscrizione del contratto, l'adesione ad una condizione contrattuale non conosciuta, potendo influire su elementi informativi utili per il giudizio di convenienza dell'operazione. pagina 13 di 16 A fronte dell'erroneità del Taeg il contraente può peraltro avvalersi del rimedio risolutorio, in ipotesi di grave inadempimento, o dell'accertamento di nullità, in ipotesi di finanziamento al consumo, ex art.125
bis Tub.
Tale eventuale erroneità, nel caso di specie, non ha comportato l'adesione degli opponenti a clausola contrattuale non conosciuta prima della conclusione del contratto e dunque vessatoria, unico profilo suscettibile d'esame in questa sede, poste che tutte le clausole contrattuali ed in dettaglio tutte le condizioni economiche, comprensive dell'analitica indicazione delle relative voci e dell'importo delle spese di assicurazione, sono state analiticamente riportate nel relativo documento, parte integrante del contratto di mutuo, nonché debitamente sottoscritte.
In sostanza, indipendentemente dall'eventuale erroneità del computo del TAEG, l'indicazione analitica delle spese di assicurazione esclude l'inserimento in contratto di clausole di cui i mutuatari non abbiano avuto possibilità di conoscenza con l'ordinaria diligenza.
Quanto alla dedotta nullità delle clausole contenute agli articoli 8, 10 e 10 bis del contratto di mutuo per inserimento delle polizze facoltative, in asserita violazione della libertà del consumatore di contrarre con terzi, il contratto di mutuo contempla semplicemente, quale costo aggiuntivo dell'erogazione ed a garanzia del suo rimborso, coperture assicurative in collegamento funzionale con il finanziamento, del cui costo deve tenersi conto nella verifica dell'onere complessivo del mutuo.
Al riguardo ha infatti chiarito la Suprema Corte che: “una clausola “restrittiva della libertà
contrattuale” è quella che impone all'aderente di contrattare solo con il predisponente (ad es., una
clausola di esclusiva: cfr. da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 673 del 09/01/2024, in motivazione); oppure
quella che preveda uno svantaggio economico nel caso in cui l'aderente si rivolga a terzi per avere la
stessa prestazione offerta dal predisponente (Sez. 3, Sentenza n. 373 del 15/01/1997, con riferimento
alla clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, la quale
prevedeva una riduzione dell'indennizzo se l'assicurato avesse stipulato altre polizze con altri pagina 14 di 16 assicuratore a copertura del medesimo rischio). Non è, invece, una clausola restrittiva della libertà
contrattuale con i terzi quella in virtù della quale l'aderente si obbliga verso il predisponente a
CP_ Per_ concludere affari solo con o : questo, infatti, è un patto interno al rapporto concluso fra le
parti e non comporta alcuna restrizione della libertà contrattuale verso i terzi (così già Sez. 3,
Sentenza n. 1317 del 09/02/1998).” ( Cfr. Cass. Sez.III, n.33402/2024).
La previsione in esame non è dunque vessatoria, risultando la sottoscrizione delle polizze frutto del patto interno, dovendosi ritenere preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione estranea alla disciplina del consumo.
Analogamente, in relazione alla nullità parziale del contratto di mutuo n. 200/004120656 per il superamento del tasso soglia, anche in ragione dell'applicazione concreta della penale di estinzione anticipata, alla validità della clausola relativa agli interessi ed alla mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi, trattasi astrattamente di vizi di nullità non tempestivamente dedotti.
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminato di minore complessità, tenuto conto della semplicità dell'iter processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con citazione del 27.02.2024, da e quali debitori principali, avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1286 dell'08.04.2019, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione;
pagina 15 di 16 2) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta,
liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 7.11.2025
Il Giudice
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