TRIB
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/07/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5104/2024
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
–, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vito
Falcone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Umberto
Nobile, n. 32
– ricorrente –
Viale della Pace, n. 399 – in persona Controparte_1
del suo amministratore pro tempore – contumace –
– resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 Giugno 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ., la – in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – deduceva: a) che il Controparte_2
– in persona del suo amministratore pro tempore – ubicato in
[...] CP_1
al Viale della Pace, n. 399, andava debitore nei propri confronti della somma di € 849,60
oltre interessi e spese processuali liquidate in euro 21,50 per spese ed euro 225,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%. Iva e Cap come per legge, giusta decreto ingiuntivo n. 787/2022, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 12 Dicembre
2022; b) che per recuperare le suddette somme la notificava, in data 5 Aprile Parte_1
2024, atto di precetto intimando al il pagamento della Parte_2
somma di € 918,22; c) che, decorsi i termini di legge, la ricorrente, in data 3 Giugno 2024,
notificava pignoramento presso terzi;
d) che il terzo pignorato rendeva di CP_3
dichiarazione negativa;
e) che, con pec del 12 Giugno 2024, la formalizzava Parte_1
all'Avv. Gianvito Maglio – amministratore pro tempore del Controparte_2
– richiesta dei nominativi dei condomini morosi ex art. 63 disp. attuaz. cod.
[...]
civ.; f) che detta richiesta rimaneva priva di riscontro.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il
[...]
– in persona del suo amministratore pro tempore – al fine di sentirgli Controparte_1
ordinare di consegnare il nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale,
della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme da ciascun condomino, con condanna al
2 pagamento della penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, nonché al risarcimento dei danni subiti da essa ricorrente quantificati in € 2.000,00.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Controparte_2
.
[...]
Svolta la comparizione delle parti, all'udienza del 5 Giugno 2025, la causa, istruita in modo documentale, sulle conclusioni del procuratore costituito di parte attrice, era assegnata in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto
[...]
Pace, n. 399 – in persona del suo Controparte_4
amministratore pro tempore –.
Ciò posto, nel merito, la ricorrente agisce in virtù dell'art. 63 disp. att. cod. civ., a mente del quale l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Trattasi di un dovere di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, consistente in un obbligo di cooperazione con il terzo creditore.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimazione passiva del convenuto – in CP_2
persona del suo amministratore pro tempore – atteso che, al di là della formulazione letterale dell'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., l'amministratore è sì giuridicamente obbligato a mente della predetta disposizione ma esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che detto orientamento, cui si contrappone quello che, sulla base del dato letterale dell'art. 63 disp.
attuaz. cod. civ. e della correlazione con l'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, ravvisa nell'amministratore e non nel condominio il legittimato passivo,
consente di assicurare tutela al creditore di una prestazione indipendentemente dalle vicende
3 modificative dell'organo gestorio e della eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
Stante la sussistenza in favore della ricorrente del decreto ingiuntivo n. 787/2022, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 12 Dicembre 2022 e divenuto esecutivo, con il quale il convenuto era condannato al pagamento della somma di Controparte_2
€ 849,60 oltre interessi e spese processuali, sussiste il diritto della nella Parte_1
qualità di creditrice, ad ottenere dall'amministratore del Condominio, ai sensi dell'art. 63
disp. att. cod. civ., i dati dei condomini morosi. Obbligo inevaso.
La domanda formulata dalla ricorrente merita conseguentemente accoglimento.
Merita altresì accoglimento la domanda di applicazione della misura accessoria di cui all'art. 614bis cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, quantificandosi la stessa in € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica del presente provvedimento. Deve invece rigettarsi l'ulteriore domanda di risarcimento danni siccome destituita di riscontro probatorio.
In punto spese, in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art 91 cod. proc civ., parte resistente deve essere condannata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13
Agosto 2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile
4 iscritta in primo grado al n. 5104/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto Condominio Cafaro-Mastrangelo – di
Campagna (SA) Viale della Pace, n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore –
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il
[...]
Viale della Pace, n. 399 – in persona del suo Controparte_4
amministratore pro tempore – a consegnare alla ricorrente Parte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – il nominativo dei
[...]
condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino;
3) CONDANNA il Viale della Pace, Controparte_1
n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore della ricorrente – in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla notifica;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –; Parte_1
5) CONDANNA il Condominio Cafaro-Mastrangelo – di Campagna (SA) Viale della Pace,
n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.355,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 1.276,00
per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario
Avv. Vito Falcone.
5 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5104/2024
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
–, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vito
Falcone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Umberto
Nobile, n. 32
– ricorrente –
Viale della Pace, n. 399 – in persona Controparte_1
del suo amministratore pro tempore – contumace –
– resistente –
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 Giugno 2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ., la – in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore – deduceva: a) che il Controparte_2
– in persona del suo amministratore pro tempore – ubicato in
[...] CP_1
al Viale della Pace, n. 399, andava debitore nei propri confronti della somma di € 849,60
oltre interessi e spese processuali liquidate in euro 21,50 per spese ed euro 225,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%. Iva e Cap come per legge, giusta decreto ingiuntivo n. 787/2022, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 12 Dicembre
2022; b) che per recuperare le suddette somme la notificava, in data 5 Aprile Parte_1
2024, atto di precetto intimando al il pagamento della Parte_2
somma di € 918,22; c) che, decorsi i termini di legge, la ricorrente, in data 3 Giugno 2024,
notificava pignoramento presso terzi;
d) che il terzo pignorato rendeva di CP_3
dichiarazione negativa;
e) che, con pec del 12 Giugno 2024, la formalizzava Parte_1
all'Avv. Gianvito Maglio – amministratore pro tempore del Controparte_2
– richiesta dei nominativi dei condomini morosi ex art. 63 disp. attuaz. cod.
[...]
civ.; f) che detta richiesta rimaneva priva di riscontro.
Conseguentemente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il
[...]
– in persona del suo amministratore pro tempore – al fine di sentirgli Controparte_1
ordinare di consegnare il nominativo dei condomini morosi, completo del codice fiscale,
della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme da ciascun condomino, con condanna al
2 pagamento della penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, nonché al risarcimento dei danni subiti da essa ricorrente quantificati in € 2.000,00.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il Controparte_2
.
[...]
Svolta la comparizione delle parti, all'udienza del 5 Giugno 2025, la causa, istruita in modo documentale, sulle conclusioni del procuratore costituito di parte attrice, era assegnata in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto
[...]
Pace, n. 399 – in persona del suo Controparte_4
amministratore pro tempore –.
Ciò posto, nel merito, la ricorrente agisce in virtù dell'art. 63 disp. att. cod. civ., a mente del quale l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Trattasi di un dovere di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, consistente in un obbligo di cooperazione con il terzo creditore.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimazione passiva del convenuto – in CP_2
persona del suo amministratore pro tempore – atteso che, al di là della formulazione letterale dell'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., l'amministratore è sì giuridicamente obbligato a mente della predetta disposizione ma esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione. Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che detto orientamento, cui si contrappone quello che, sulla base del dato letterale dell'art. 63 disp.
attuaz. cod. civ. e della correlazione con l'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, ravvisa nell'amministratore e non nel condominio il legittimato passivo,
consente di assicurare tutela al creditore di una prestazione indipendentemente dalle vicende
3 modificative dell'organo gestorio e della eventuale sostituzione della persona fisica dell'amministratore.
Stante la sussistenza in favore della ricorrente del decreto ingiuntivo n. 787/2022, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 12 Dicembre 2022 e divenuto esecutivo, con il quale il convenuto era condannato al pagamento della somma di Controparte_2
€ 849,60 oltre interessi e spese processuali, sussiste il diritto della nella Parte_1
qualità di creditrice, ad ottenere dall'amministratore del Condominio, ai sensi dell'art. 63
disp. att. cod. civ., i dati dei condomini morosi. Obbligo inevaso.
La domanda formulata dalla ricorrente merita conseguentemente accoglimento.
Merita altresì accoglimento la domanda di applicazione della misura accessoria di cui all'art. 614bis cod. proc. civ. formulata dalla ricorrente, quantificandosi la stessa in € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica del presente provvedimento. Deve invece rigettarsi l'ulteriore domanda di risarcimento danni siccome destituita di riscontro probatorio.
In punto spese, in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art 91 cod. proc civ., parte resistente deve essere condannata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13
Agosto 2022, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (da € 1.101,00 ad €
5.200,00) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile
4 iscritta in primo grado al n. 5104/2024 R.G., ogni altra istanza, eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del convenuto Condominio Cafaro-Mastrangelo – di
Campagna (SA) Viale della Pace, n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore –
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il
[...]
Viale della Pace, n. 399 – in persona del suo Controparte_4
amministratore pro tempore – a consegnare alla ricorrente Parte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – il nominativo dei
[...]
condomini morosi, completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascun condomino;
3) CONDANNA il Viale della Pace, Controparte_1
n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento in favore della ricorrente – in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – dell'importo di € 100,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal quinto giorno successivo alla notifica;
4) RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –; Parte_1
5) CONDANNA il Condominio Cafaro-Mastrangelo – di Campagna (SA) Viale della Pace,
n. 399 – in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.355,00, di cui € 76,00 per esborsi ed € 1.276,00
per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cassa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario
Avv. Vito Falcone.
5 Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6