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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2227/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZA Parte_1 C.F._1 GIANLUCA
ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), C.F._2
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24-9-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, a) accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta e del convenuto Sig. Controparte_1 CP_2 in solido ovvero in via alternativa, al contratto di appalto da quest'ultima stipulato con il Sig.
[...]
; b) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 ss., 1668 e ss c.c.., oltre che 2043 e Parte_1 ss. c.c., la responsabilità dei medesimi convenuti, in relazione ai gravi ritardi e alla mancata esecuzione delle opere di cui al contratto d'appalto del 03.03.2023; c) accertare e dichiarare la pagina 1 di 8 risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore d) per l'effetto, condannare la convenuta in solido con il Sig. Controparte_1 CP_2 anche in proprio, al pagamento in favore del Sig. di tutti i danni subiti dal ricorrente Parte_1 in conseguenza delle dedotte opere non eseguite, nella misura di - € 20.630,00 oltre ad Iva ed oneri di legge (o comunque pari alla maggiore o minore misura che dovesse essere accertata nel corso di causa) come quantificati nella Relazione peritale del 28.07.2024 - € 4403,63 oltre contributo previdenziale ed IVA, in relazione ai compensi corrisposti al CTU Geom. in forza del Per_1 decreto di liquidazione compensi emanato dal tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Dott.ssa
Cristoni in data 28.08.2024 - € 1000,00 oltre contributo previdenziale ed IVA, in relazione a tutti i compensi corrisposti alla stessa resistente quale Direttrice dei Lavori Il tutto oltre interessi ex art.
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Con vittoria di compensi e spese (oltre che della fase di Accertamento Tecnico Preventivo, come già sopra indicato) del presente giudizio, oltre ad accessori tutti, C.P.A., IVA e rimborso spese generali come per legge.”.
A fondamento dell'azione promossa verso la società appaltatrice e verso l'amministratore unico, ha dedotto e documentato quanto segue:
- nei primi mesi del 2023 il ricorrente, determinato alla ristrutturazione straordinaria del locale nel quale attualmente risiede sito in Ferrara alla Via Comacchio n.203, si rivolgeva alla Ditta
Resistente, in persona del proprio Amministratore Unico Sig. al fine di CP_2 affidarle i lavori necessari alla suddetta ristrutturazione. La previo Controparte_1 accesso all'immobile ed esame e consistenza dello stesso e dei lavori da effettuare alla presenza del proprio tecnico di fiducia Arch. con studio in Bologna alla Via Persona_2
Battisti n.9, forniva in data 01/03/2023 preventivo (doc. 1) per un totale di € 52.530,00 + IVA al 10% così suddivisi • Opere di demolizione e trasporto rifiuti per € 4.800,00 • Ricostruzioni murarie per € 24.000,00 • Rifacimento degli impianti elettrici per € 4.000,00 • Rifacimento degli impianti idrici per € 3.500,00 • Installazione di impianto termico a collettore per €
4.300,00 • Fornitura e posa dell'attacco per impianto gas metano per € 500,00 • Installazione dell'impianto di condizionamento per € 600,00 • Fornitura e posa della caldaia (oltre prima accensione e collaudo) per € 1.650,00 • Lavori di tinteggiatura per € 2.300,00 • Fornitura e posa di porte interne per € 2.380,00 • Fornitura e posa di porta blindata per € 1.600,00 • Spese tecniche, apertura pratica edilizia e direzione dei lavori per € 2.900,00;
pagina 2 di 8 - in data 03.03.203 il , valutato detto preventivo e ritenuto lo stesso congruo, sottoscriveva Pt_1 con la resistente contratto d'appalto (doc. 2) del quale le opere sopra menzionate formavano parte integrante, stabilendo espressamente che i lavori sarebbero iniziati entro il giorno
13.03.2023 e che sarebbero stati completati in ogni loro parte ed a perfetta regola d'arte entro il giorno 30.06.2023, corrispondendo in data 07.03.2023 acconto sui lavori pari al 15% per complessivi € 7.879,50 + IVA tramite bonifico parlante (doc. 3) b) Le tempistiche di realizzazione (erronea e/o parziale) delle opere appaltate Volendo limitarci alle tempistiche ed alla percentuale di realizzazione delle opere appaltate di cui si è detto nel precedente paragrafo, si evidenzia che - In data 14.03.2023, ad inizio dei lavori, il Sig. corrispondeva un Pt_1 avanzamento sui lavori del 25% pari ad € 13.132,50 + IVA tramite bonifico parlante (doc.4);
- - in data 24.04.2023 il ricorrente corrispondeva un ulteriore avanzamento sui lavori per la medesima somma, ovvero il 25% + IVA, tramite bonifico parlante (doc. 5) ai fini dell'installazione dell'impianti idrici, termici, del gas, di condizionamento e della stesura del corrugato elettrico - In data 10.05.2023 il ricorrente corrispondeva tramite ulteriore bonifico parlante (doc.6) un terzo ed ultimo avanzamento sui lavori del 25% + IVA che, secondo quanto previsto nel contratto d'appalto, era da effettuarsi dopo la posa totale dei sottofondi e dei massetti, prima della posa della pavimentazione e dei rivestimenti - Il contratto prevedeva che il saldo dei lavori, per il restante 10% ovvero € 5.253,00 + IVA, fosse da effettuarsi una volta trascorsi giorni 10 dalla fine dei lavori e dopo i collaudi di rito;
- in tale contesto il Sig. , trascorse diverse settimane dalla data prevista per la consegna, Pt_1 costatava tramite accessi ai locali eseguiti personalmente la mancata installazione del parquet e delle porte interne, oltre alla mancanza delle finiture, della pulizia del cantiere e della consegna del bene con le relative certificazioni e collaudi, tentando invano già dal luglio del 2023 di sollecitare all'ultimazione delle opere, ricevendo tuttavia svariate ed ingiustificate scuse;
- in data 10.11.2023 – a quasi 5 mesi dalla data stabilita per la consegna - il ricorrente intimava a quest'ultima per tramite il proprio legale a mezzo PEC (doc. 7) di ultimare i lavori entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione, scaduto il quale avrebbe proceduto per chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni patiti: a tale missiva rispondeva (doc.
8) la società resistente, nella figura del Sig. in maniera tale da intendere che i CP_2 lavori non sarebbero stati conclusi nel termine a lei intimato, ammettendo altresì il proprio ritardo e la cronica indisponibilità ad ultimare i lavori appaltati per non meglio precisati problemi di salute dello stesso Sig. Ebbene, a fronte dell'inaccettabile protrarsi di tale CP_2
pagina 3 di 8 situazione il ricorrente, provvedendo a documentare il tutto tramite riprese fotografiche (doc.
9), dava mandato al proprio legale di provvedere al deposito del citato ricorso di ATP anche in ragione del fatto che il ricorrente aveva acquistato l'immobile oggetto di ristrutturazioni godendo del beneficio “prima casa” (doc. 10) che prevedeva l'ultimazione degli eventuali lavori di ristrutturazione e l'abitabilità entro l'anno dall'acquisto, termine che a causa della negligenza della ditta appaltatrice non è stato rispettato con conseguente esposizione del Sig.
al rischio di essere sanzionato al versamento della differenziale dell'imposta agevolata, Pt_1 oltre a sanzioni accessorie, goduta in sede d'acquisto;
- il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc, che comprendesse anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi della verifica (doc.11): in particolare attraverso il ricorso in questione si chiedeva di: “(…) accertare l'attuale stato dei lavori nell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Ferrara alla Via Comacchio n. 203 ed oggetto di contratto d'appalto del 03.03.2023 e la mancata ultimazione, ad oggi, delle opere previste dal contratto e dal computo metrico allegato allo stesso ed elencate in narrativa al presente atto, determinando i costi e le spese per poter ultimare le opere mancati, Con riserva, nell'eventuale futuro giudizio di merito, di chiedere ogni e qualsivoglia risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento grave dell'appaltatore in relazione al contratto d'appalto oggetto della presente procedura. …” ;
- il Tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso, nominando quale CTU il Geom. Persona_3 con studio in Ferrara (FE) al Corso Porta Reno n.37. Il CTU, all'esito delle riunioni e dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con il sottoscritto patrocinante della ricorrente ed il
CTP della resistente Ing. ha depositato in data 25.07.2024 la Relazione Persona_4
Peritale (doc. 12);
- il CTU ha quindi 1- Riscontrato che i ritardi nella conclusione delle opere siano imputabile esclusivamente all'impresa appaltatrice e che detti ritardi non siano dipesi dalle modeste opere extracontrattuali realizzate dall'appaltatore.
2- Ritenuto che non fosse possibile dedurre altri e diversi fattori che avessero concorso al ritardo accumulato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori che – come precisato dallo stesso CTU – all'atto del sopralluogo non erano ancora terminati 3- l'importo riferibile alle opere e prestazioni non eseguite ed ancora da Pt_2 completare in complessivi € 20.630,00 oltre ad Iva di legge al 10% sulle lavorazioni ed al 22% oltre a per le prestazioni professionali 4- che le opere realizzate dall'appaltatore CP_3 Pt_2
pagina 4 di 8 e non espressamente previste nel contratto di appalto, di modesta entità tra l'altro, ammontino a complessivi € 1.930,00 - Quantificato in € 1000,00 le spese di direzione dei lavori.
I convenuti sono rimasti contumaci nel presente giudizio di merito.
***
1) Sull'inadempimento della appaltatrice . Controparte_1
La convenuta è rimasta contumace e, benché formalmente chiamata a rendere interrogatorio formale, non si è presentata.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata risposta a capitoli di interrogatorio consente di ritenere ammessi i fatti dedotti.
In particolare, è documentale, il contratto di appalto tra le parti.
All'esito della istruttoria orale e documentale è emerso che: “i lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Ferrara alla Via Comacchio n. 203 subivano notevoli ritardi non comunicati in tempo utile al Sig. ”, “al giorno 28.07.2024, le opere appaltate non sono state ancora eseguite o Pt_1 eseguite solamente in maniera parziale”; “ la fine dei lavori e l'esecuzione dei collaudi di rito era stata stabilita in accordo tra le parti entro il giorno 30.06.2023”, “a giustificazione del ritardo nella consegna, comunicava al Sig. in data 16.11.2023 che lo stesso era dovuto a numerose opere extra- Pt_1 contratto” e “tali opere extra-contratto, nel procedimento ex art. 696bis sub R.G. 2549/2023 del
Tribunale di Ferrara, venivano ritenute dal CTU Geom. di modesta entità”. Per_1
Come comprovato infatti dalla ricostruzione operata dal CTU Geom. (procedimento Persona_3
ATP R.G. 2549/2023), il contratto d'appalto stipulato tra il ricorrente (committente) con la
[...] prevedeva la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'immobile sito Controparte_1 in Ferrara (FE) alla Via Comacchio n. 203 entro il termine, stabilito secondo le esigenze del committente, del 30.06.2023 e la società non ha portato a termine le opere, nonostante l'incasso della quasi totalità del corrispettivo (il 90 % del totale IVA inclusa).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con le parti, ha riscontrato in particolare quanto segue:
1- I ritardi nella conclusione delle opere sono imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice e non sono dipesi dalle modeste opere extracontrattuali realizzate dall'appaltatore su richiesta del committente;
2- Non emergono altri e diversi fattori che abbiano concorso al ritardo accumulato dalla ditta appaltatore nell'esecuzione dei lavori che – come precisato dallo stesso CTU – all'atto del sopralluogo non erano ancora terminati – 3 L'importo riferibile alle opere e prestazioni non pagina 5 di 8 eseguite ed ancora da completare è stato stimato in complessivi € 20.630,00 oltre ad Iva di legge al
10% sulle lavorazioni ed al 22% oltre a Cassa per le prestazioni professionali 4- Ha quantificato in €
1000,00 le spese di direzione dei lavori, 5- le opere extra-contratto ammontano ad € 1930,00.
I convenuti non si sono costituiti e non hanno dunque intesto fornire prova dell'esatto adempimento ovvero di fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni assunte.
La gravità dell'inadempimento giustifica pertanto la risoluzione del contratto d'appalto richiesta da parte attrice ex art. 1453 c.c..
Non è richiesta da parte attrice la restituzione del prezzo pagato, a fronte di opere realizzate e non restituite o restituibili. La società appaltatrice è tenuta invece al risarcimento del danno richiesto da parte committente ex art. 1218-1223 c.c..
In particolare, sul punto, il ctu ha rilevato che le opere non eseguite e/o ancora da completare ammontano ad € 20.630,00 oltre ad Iva.
Tuttavia, la committente nella specie, a fronte di opere preventivate, pari a complessivi € 52.530,00, ha corrisposto un minor importo, come dalla stessa dedotto e documentato, mancando il versamento a saldo (pari al 10% rispetto al preventivato) per € 5253,00 più iva (poiché era da versare al collaudo, mai avvenuto); somma quest'ultima che deve essere dedotta dal risarcimento del danno in concreto subito.
Il ctu ha riscontrato inoltre opere extra-contratto realizzate dalla appaltatrice, e dunque dalla medesima accettate e non pagate, per un valore di € 1930,00, importo anch'esso da dedurre da quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno per il principio della compensatio lucri cum damno, posta la impossibilità di restituzione delle opere medesime, delle quali il committente ad oggi beneficia (pur dovendo essere in parte completate).
Non integra un danno-conseguenza, per le medesime ragioni, la somma corrisposta per la direzione lavori (per € 1000,00), in quanto prestazione della quale ha comunque beneficiato il committente a fronte delle opere realizzate.
Al ricorrente devono essere rifuse poi le spese sostenute in sede di atp e per la ctu.
2. Sulla responsabilità personale dell'amministratore unico CP_2
Parte attrice domanda inoltre la condanna al risarcimento del danno, in solido con la società, dell'amministratore unico, in proprio.
pagina 6 di 8 Sul punto, occorre rilevare che, a mente del comma sesto dell'art. 2476 c.c. “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali ha natura extracontrattuale;
di conseguenza, il creditore deve provare il fatto illecito da parte dell'amministratore e la commissione dello stesso con dolo o colpa.
In particolare, il creditore deve dimostrare la condotta illecita o inadempiente dell'amministratore, ossia la violazione dei suoi doveri legali o statutari.
Deve provare poi che il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfare tutti i suoi crediti e che questo deficit è l'effettivo danno subito.
Deve infine dimostrare il nesso causale, ossia che la condotta (omissiva o commissiva) dell'amministratore ha determinato direttamente e concretamente l'insufficienza del patrimonio sociale e, quindi, il danno al creditore.
Parte ricorrente, nella specie, allega ma non fornisce sufficienti elementi di prova in ordine alla mala gestio dell'amministratore, genericamente dedotta.
La responsabilità dell'amministratore non deriva infatti dal semplice mancato pagamento di un credito da parte della società, ma dalla violazione di doveri gestori che hanno reso il patrimonio sociale insufficiente a coprire tutti i debiti (come ad esempio la prosecuzione di attività non conservative in caso di perdita del capitale sociale).
Assume parte attrice che la presenta un capitale sociale molto Controparte_1 esiguo (€ 500,00), circostanza che renderebbe, a suo dire, infruttuosa una eventuale condanna della sola società. L'amministratore unico, sig. avrebbe inoltre omesso in modo fraudolento, in sede CP_2 precontrattuale, di riferire alla committenza di “difficoltà economiche” della società, e non avrebbe adottato misure per assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte. La , da Parte_3 lui amministrata, avrebbe ricevuto la quasi totalità del corrispettivo (90%), senza garantire la regolare esecuzione delle opere.
Non vi è prova invero che l'amministratore abbia violato l'obbligo di preservare l'integrità del patrimonio sociale, causandone l'insufficienza.
Non sono stati forniti infatti i bilanci d'esercizio della società, onde verificare se il patrimonio della pagina 7 di 8 società a responsabilità limitata unipersonale convenuta, ossia l'insieme di tutti i beni e le passività che appartengono alla società e che si distingue dal mero capitale sociale (che è solo il valore dei conferimenti iniziali dei soci), sia realmente incapiente e che tale situazione sia stata determinata da condotte od omissioni del suo amministratore.
In assenza di prova in ordine all'attuale incapienza della società ed alla concreta mala gestio da parte dell'amministratore unico in relazione al patrimonio medesimo, la domanda di CP_2 risarcimento del danno promossa dal creditore sociale non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- a) accerta e dichiara la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore Controparte_1
- b) condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 13.447,00 a titolo di risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- c) condanna alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente Controparte_1
(anche per la fase di atp) che liquida in complessivi € 404,50 per spese, € 5927,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
nulla sulle spese tra parte attrice e
; CP_2
- d) pone in via definitiva a carico di il compenso liquidato al Controparte_1 ctu in sede di atp;
- d) respinge ogni altra domanda.
Ferrara, 29 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2227/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZA Parte_1 C.F._1 GIANLUCA
ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), C.F._2
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24-9-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, a) accertare e dichiarare
l'inadempimento della convenuta e del convenuto Sig. Controparte_1 CP_2 in solido ovvero in via alternativa, al contratto di appalto da quest'ultima stipulato con il Sig.
[...]
; b) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 ss., 1668 e ss c.c.., oltre che 2043 e Parte_1 ss. c.c., la responsabilità dei medesimi convenuti, in relazione ai gravi ritardi e alla mancata esecuzione delle opere di cui al contratto d'appalto del 03.03.2023; c) accertare e dichiarare la pagina 1 di 8 risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore d) per l'effetto, condannare la convenuta in solido con il Sig. Controparte_1 CP_2 anche in proprio, al pagamento in favore del Sig. di tutti i danni subiti dal ricorrente Parte_1 in conseguenza delle dedotte opere non eseguite, nella misura di - € 20.630,00 oltre ad Iva ed oneri di legge (o comunque pari alla maggiore o minore misura che dovesse essere accertata nel corso di causa) come quantificati nella Relazione peritale del 28.07.2024 - € 4403,63 oltre contributo previdenziale ed IVA, in relazione ai compensi corrisposti al CTU Geom. in forza del Per_1 decreto di liquidazione compensi emanato dal tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Dott.ssa
Cristoni in data 28.08.2024 - € 1000,00 oltre contributo previdenziale ed IVA, in relazione a tutti i compensi corrisposti alla stessa resistente quale Direttrice dei Lavori Il tutto oltre interessi ex art.
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Con vittoria di compensi e spese (oltre che della fase di Accertamento Tecnico Preventivo, come già sopra indicato) del presente giudizio, oltre ad accessori tutti, C.P.A., IVA e rimborso spese generali come per legge.”.
A fondamento dell'azione promossa verso la società appaltatrice e verso l'amministratore unico, ha dedotto e documentato quanto segue:
- nei primi mesi del 2023 il ricorrente, determinato alla ristrutturazione straordinaria del locale nel quale attualmente risiede sito in Ferrara alla Via Comacchio n.203, si rivolgeva alla Ditta
Resistente, in persona del proprio Amministratore Unico Sig. al fine di CP_2 affidarle i lavori necessari alla suddetta ristrutturazione. La previo Controparte_1 accesso all'immobile ed esame e consistenza dello stesso e dei lavori da effettuare alla presenza del proprio tecnico di fiducia Arch. con studio in Bologna alla Via Persona_2
Battisti n.9, forniva in data 01/03/2023 preventivo (doc. 1) per un totale di € 52.530,00 + IVA al 10% così suddivisi • Opere di demolizione e trasporto rifiuti per € 4.800,00 • Ricostruzioni murarie per € 24.000,00 • Rifacimento degli impianti elettrici per € 4.000,00 • Rifacimento degli impianti idrici per € 3.500,00 • Installazione di impianto termico a collettore per €
4.300,00 • Fornitura e posa dell'attacco per impianto gas metano per € 500,00 • Installazione dell'impianto di condizionamento per € 600,00 • Fornitura e posa della caldaia (oltre prima accensione e collaudo) per € 1.650,00 • Lavori di tinteggiatura per € 2.300,00 • Fornitura e posa di porte interne per € 2.380,00 • Fornitura e posa di porta blindata per € 1.600,00 • Spese tecniche, apertura pratica edilizia e direzione dei lavori per € 2.900,00;
pagina 2 di 8 - in data 03.03.203 il , valutato detto preventivo e ritenuto lo stesso congruo, sottoscriveva Pt_1 con la resistente contratto d'appalto (doc. 2) del quale le opere sopra menzionate formavano parte integrante, stabilendo espressamente che i lavori sarebbero iniziati entro il giorno
13.03.2023 e che sarebbero stati completati in ogni loro parte ed a perfetta regola d'arte entro il giorno 30.06.2023, corrispondendo in data 07.03.2023 acconto sui lavori pari al 15% per complessivi € 7.879,50 + IVA tramite bonifico parlante (doc. 3) b) Le tempistiche di realizzazione (erronea e/o parziale) delle opere appaltate Volendo limitarci alle tempistiche ed alla percentuale di realizzazione delle opere appaltate di cui si è detto nel precedente paragrafo, si evidenzia che - In data 14.03.2023, ad inizio dei lavori, il Sig. corrispondeva un Pt_1 avanzamento sui lavori del 25% pari ad € 13.132,50 + IVA tramite bonifico parlante (doc.4);
- - in data 24.04.2023 il ricorrente corrispondeva un ulteriore avanzamento sui lavori per la medesima somma, ovvero il 25% + IVA, tramite bonifico parlante (doc. 5) ai fini dell'installazione dell'impianti idrici, termici, del gas, di condizionamento e della stesura del corrugato elettrico - In data 10.05.2023 il ricorrente corrispondeva tramite ulteriore bonifico parlante (doc.6) un terzo ed ultimo avanzamento sui lavori del 25% + IVA che, secondo quanto previsto nel contratto d'appalto, era da effettuarsi dopo la posa totale dei sottofondi e dei massetti, prima della posa della pavimentazione e dei rivestimenti - Il contratto prevedeva che il saldo dei lavori, per il restante 10% ovvero € 5.253,00 + IVA, fosse da effettuarsi una volta trascorsi giorni 10 dalla fine dei lavori e dopo i collaudi di rito;
- in tale contesto il Sig. , trascorse diverse settimane dalla data prevista per la consegna, Pt_1 costatava tramite accessi ai locali eseguiti personalmente la mancata installazione del parquet e delle porte interne, oltre alla mancanza delle finiture, della pulizia del cantiere e della consegna del bene con le relative certificazioni e collaudi, tentando invano già dal luglio del 2023 di sollecitare all'ultimazione delle opere, ricevendo tuttavia svariate ed ingiustificate scuse;
- in data 10.11.2023 – a quasi 5 mesi dalla data stabilita per la consegna - il ricorrente intimava a quest'ultima per tramite il proprio legale a mezzo PEC (doc. 7) di ultimare i lavori entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione, scaduto il quale avrebbe proceduto per chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni patiti: a tale missiva rispondeva (doc.
8) la società resistente, nella figura del Sig. in maniera tale da intendere che i CP_2 lavori non sarebbero stati conclusi nel termine a lei intimato, ammettendo altresì il proprio ritardo e la cronica indisponibilità ad ultimare i lavori appaltati per non meglio precisati problemi di salute dello stesso Sig. Ebbene, a fronte dell'inaccettabile protrarsi di tale CP_2
pagina 3 di 8 situazione il ricorrente, provvedendo a documentare il tutto tramite riprese fotografiche (doc.
9), dava mandato al proprio legale di provvedere al deposito del citato ricorso di ATP anche in ragione del fatto che il ricorrente aveva acquistato l'immobile oggetto di ristrutturazioni godendo del beneficio “prima casa” (doc. 10) che prevedeva l'ultimazione degli eventuali lavori di ristrutturazione e l'abitabilità entro l'anno dall'acquisto, termine che a causa della negligenza della ditta appaltatrice non è stato rispettato con conseguente esposizione del Sig.
al rischio di essere sanzionato al versamento della differenziale dell'imposta agevolata, Pt_1 oltre a sanzioni accessorie, goduta in sede d'acquisto;
- il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc, che comprendesse anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi della verifica (doc.11): in particolare attraverso il ricorso in questione si chiedeva di: “(…) accertare l'attuale stato dei lavori nell'immobile di proprietà del ricorrente sito in Ferrara alla Via Comacchio n. 203 ed oggetto di contratto d'appalto del 03.03.2023 e la mancata ultimazione, ad oggi, delle opere previste dal contratto e dal computo metrico allegato allo stesso ed elencate in narrativa al presente atto, determinando i costi e le spese per poter ultimare le opere mancati, Con riserva, nell'eventuale futuro giudizio di merito, di chiedere ogni e qualsivoglia risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento grave dell'appaltatore in relazione al contratto d'appalto oggetto della presente procedura. …” ;
- il Tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso, nominando quale CTU il Geom. Persona_3 con studio in Ferrara (FE) al Corso Porta Reno n.37. Il CTU, all'esito delle riunioni e dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con il sottoscritto patrocinante della ricorrente ed il
CTP della resistente Ing. ha depositato in data 25.07.2024 la Relazione Persona_4
Peritale (doc. 12);
- il CTU ha quindi 1- Riscontrato che i ritardi nella conclusione delle opere siano imputabile esclusivamente all'impresa appaltatrice e che detti ritardi non siano dipesi dalle modeste opere extracontrattuali realizzate dall'appaltatore.
2- Ritenuto che non fosse possibile dedurre altri e diversi fattori che avessero concorso al ritardo accumulato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori che – come precisato dallo stesso CTU – all'atto del sopralluogo non erano ancora terminati 3- l'importo riferibile alle opere e prestazioni non eseguite ed ancora da Pt_2 completare in complessivi € 20.630,00 oltre ad Iva di legge al 10% sulle lavorazioni ed al 22% oltre a per le prestazioni professionali 4- che le opere realizzate dall'appaltatore CP_3 Pt_2
pagina 4 di 8 e non espressamente previste nel contratto di appalto, di modesta entità tra l'altro, ammontino a complessivi € 1.930,00 - Quantificato in € 1000,00 le spese di direzione dei lavori.
I convenuti sono rimasti contumaci nel presente giudizio di merito.
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1) Sull'inadempimento della appaltatrice . Controparte_1
La convenuta è rimasta contumace e, benché formalmente chiamata a rendere interrogatorio formale, non si è presentata.
Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata risposta a capitoli di interrogatorio consente di ritenere ammessi i fatti dedotti.
In particolare, è documentale, il contratto di appalto tra le parti.
All'esito della istruttoria orale e documentale è emerso che: “i lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Ferrara alla Via Comacchio n. 203 subivano notevoli ritardi non comunicati in tempo utile al Sig. ”, “al giorno 28.07.2024, le opere appaltate non sono state ancora eseguite o Pt_1 eseguite solamente in maniera parziale”; “ la fine dei lavori e l'esecuzione dei collaudi di rito era stata stabilita in accordo tra le parti entro il giorno 30.06.2023”, “a giustificazione del ritardo nella consegna, comunicava al Sig. in data 16.11.2023 che lo stesso era dovuto a numerose opere extra- Pt_1 contratto” e “tali opere extra-contratto, nel procedimento ex art. 696bis sub R.G. 2549/2023 del
Tribunale di Ferrara, venivano ritenute dal CTU Geom. di modesta entità”. Per_1
Come comprovato infatti dalla ricostruzione operata dal CTU Geom. (procedimento Persona_3
ATP R.G. 2549/2023), il contratto d'appalto stipulato tra il ricorrente (committente) con la
[...] prevedeva la realizzazione di opere di ristrutturazione dell'immobile sito Controparte_1 in Ferrara (FE) alla Via Comacchio n. 203 entro il termine, stabilito secondo le esigenze del committente, del 30.06.2023 e la società non ha portato a termine le opere, nonostante l'incasso della quasi totalità del corrispettivo (il 90 % del totale IVA inclusa).
Il CTU, all'esito dei sopralluoghi effettuati in contradditorio con le parti, ha riscontrato in particolare quanto segue:
1- I ritardi nella conclusione delle opere sono imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice e non sono dipesi dalle modeste opere extracontrattuali realizzate dall'appaltatore su richiesta del committente;
2- Non emergono altri e diversi fattori che abbiano concorso al ritardo accumulato dalla ditta appaltatore nell'esecuzione dei lavori che – come precisato dallo stesso CTU – all'atto del sopralluogo non erano ancora terminati – 3 L'importo riferibile alle opere e prestazioni non pagina 5 di 8 eseguite ed ancora da completare è stato stimato in complessivi € 20.630,00 oltre ad Iva di legge al
10% sulle lavorazioni ed al 22% oltre a Cassa per le prestazioni professionali 4- Ha quantificato in €
1000,00 le spese di direzione dei lavori, 5- le opere extra-contratto ammontano ad € 1930,00.
I convenuti non si sono costituiti e non hanno dunque intesto fornire prova dell'esatto adempimento ovvero di fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni assunte.
La gravità dell'inadempimento giustifica pertanto la risoluzione del contratto d'appalto richiesta da parte attrice ex art. 1453 c.c..
Non è richiesta da parte attrice la restituzione del prezzo pagato, a fronte di opere realizzate e non restituite o restituibili. La società appaltatrice è tenuta invece al risarcimento del danno richiesto da parte committente ex art. 1218-1223 c.c..
In particolare, sul punto, il ctu ha rilevato che le opere non eseguite e/o ancora da completare ammontano ad € 20.630,00 oltre ad Iva.
Tuttavia, la committente nella specie, a fronte di opere preventivate, pari a complessivi € 52.530,00, ha corrisposto un minor importo, come dalla stessa dedotto e documentato, mancando il versamento a saldo (pari al 10% rispetto al preventivato) per € 5253,00 più iva (poiché era da versare al collaudo, mai avvenuto); somma quest'ultima che deve essere dedotta dal risarcimento del danno in concreto subito.
Il ctu ha riscontrato inoltre opere extra-contratto realizzate dalla appaltatrice, e dunque dalla medesima accettate e non pagate, per un valore di € 1930,00, importo anch'esso da dedurre da quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno per il principio della compensatio lucri cum damno, posta la impossibilità di restituzione delle opere medesime, delle quali il committente ad oggi beneficia (pur dovendo essere in parte completate).
Non integra un danno-conseguenza, per le medesime ragioni, la somma corrisposta per la direzione lavori (per € 1000,00), in quanto prestazione della quale ha comunque beneficiato il committente a fronte delle opere realizzate.
Al ricorrente devono essere rifuse poi le spese sostenute in sede di atp e per la ctu.
2. Sulla responsabilità personale dell'amministratore unico CP_2
Parte attrice domanda inoltre la condanna al risarcimento del danno, in solido con la società, dell'amministratore unico, in proprio.
pagina 6 di 8 Sul punto, occorre rilevare che, a mente del comma sesto dell'art. 2476 c.c. “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali ha natura extracontrattuale;
di conseguenza, il creditore deve provare il fatto illecito da parte dell'amministratore e la commissione dello stesso con dolo o colpa.
In particolare, il creditore deve dimostrare la condotta illecita o inadempiente dell'amministratore, ossia la violazione dei suoi doveri legali o statutari.
Deve provare poi che il patrimonio sociale è insufficiente a soddisfare tutti i suoi crediti e che questo deficit è l'effettivo danno subito.
Deve infine dimostrare il nesso causale, ossia che la condotta (omissiva o commissiva) dell'amministratore ha determinato direttamente e concretamente l'insufficienza del patrimonio sociale e, quindi, il danno al creditore.
Parte ricorrente, nella specie, allega ma non fornisce sufficienti elementi di prova in ordine alla mala gestio dell'amministratore, genericamente dedotta.
La responsabilità dell'amministratore non deriva infatti dal semplice mancato pagamento di un credito da parte della società, ma dalla violazione di doveri gestori che hanno reso il patrimonio sociale insufficiente a coprire tutti i debiti (come ad esempio la prosecuzione di attività non conservative in caso di perdita del capitale sociale).
Assume parte attrice che la presenta un capitale sociale molto Controparte_1 esiguo (€ 500,00), circostanza che renderebbe, a suo dire, infruttuosa una eventuale condanna della sola società. L'amministratore unico, sig. avrebbe inoltre omesso in modo fraudolento, in sede CP_2 precontrattuale, di riferire alla committenza di “difficoltà economiche” della società, e non avrebbe adottato misure per assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte. La , da Parte_3 lui amministrata, avrebbe ricevuto la quasi totalità del corrispettivo (90%), senza garantire la regolare esecuzione delle opere.
Non vi è prova invero che l'amministratore abbia violato l'obbligo di preservare l'integrità del patrimonio sociale, causandone l'insufficienza.
Non sono stati forniti infatti i bilanci d'esercizio della società, onde verificare se il patrimonio della pagina 7 di 8 società a responsabilità limitata unipersonale convenuta, ossia l'insieme di tutti i beni e le passività che appartengono alla società e che si distingue dal mero capitale sociale (che è solo il valore dei conferimenti iniziali dei soci), sia realmente incapiente e che tale situazione sia stata determinata da condotte od omissioni del suo amministratore.
In assenza di prova in ordine all'attuale incapienza della società ed alla concreta mala gestio da parte dell'amministratore unico in relazione al patrimonio medesimo, la domanda di CP_2 risarcimento del danno promossa dal creditore sociale non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- a) accerta e dichiara la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore Controparte_1
- b) condanna al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 complessivi € 13.447,00 a titolo di risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- c) condanna alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente Controparte_1
(anche per la fase di atp) che liquida in complessivi € 404,50 per spese, € 5927,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
nulla sulle spese tra parte attrice e
; CP_2
- d) pone in via definitiva a carico di il compenso liquidato al Controparte_1 ctu in sede di atp;
- d) respinge ogni altra domanda.
Ferrara, 29 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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