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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 195/2021 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giordano e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Scialoja, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Longo CP_2 C.F._1
Bifano, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 936/2020 pronunciata dal
Giudice di Pace di Civitavecchia nella causa RG. 2306/2017, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis: - accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dal Sig. CP_2
- per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in
[...] Controparte_1 forza della sentenza impugnata;
- con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113, secondo comma e 339, terzo comma, c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, integralmente rigettarlo, per i motivi esplicitati nella narrativa che precede;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre altri accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 chiedendo la riforma della sentenza n. 936/2020, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 9-10.6.2020 nella causa civile R.G. n. 2306/2017.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 600,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo del volo AA 1521 del 23.4.2017 con tratta Miami – Raleigh, da cui era scaturita la perdita della coincidenza per i successivi voli prenotati per Londra e Milano EN
(destinazione finale), con conseguente arrivo a Milano – nonostante la riprotezione prestata dalla compagnia aerea – in ritardo di oltre 24 ore rispetto all'orario programmato.
Con un primo motivo di appello la società ha lamentato l'erroneità Controparte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno da ritardo aereo e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea – genericamente formulata – avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto, né dimostrato il presupposto della gravità del danno.
Con un secondo motivo di appello la società ha criticato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che “Per le altre voci di danno ricordiamo la decisione della Corte di Giustizia UE del 13 ottobre 2011 che ha espressamente statuito sulla loro risarcibilità a favore del viaggiatore sottoposto a ritardo o cancellazione, quindi, la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di stabilire, nel caso, il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale. Ciò detto, va inoltre riconosciuta la somma di €
100,00 per il ritardo nella consegna del bagaglio ed € 45,80 per spese di cui in premessa”, censurando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 del Regolamento n. 261/04/CE, come richiamato dalla menzionata pronuncia della Corte di Giustizia.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., in assenza di una violazione rilevante ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; nel merito, contestando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
113 e 339 c.p.c., essendo erronea la premessa secondo cui la sentenza impugnata sarebbe
Pagina 2 annoverabile tra quelle pronunciate dal giudice di pace secondo equità in base all'art. 113, comma
2, c.c., come tali appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, comma 3, c.p.c.)
L'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, recita che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Invero, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, comma 2, c.p.c., quella resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo
(Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080; Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Difatti, con l'acquisto del biglietto aereo è concluso “un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta, per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto (v. anche sul punto Cass.
28.2.2008 n. 5276, in motivazione)” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Da tanto discende che la sentenza impugnata, siccome avente ad oggetto una controversia derivante da un contratto concluso per adesione, non soggiace alle limitazioni previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c. sui motivi proponibili in appello.
Nel merito, il primo motivo d'appello è fondato.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Pagina 3 Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo, nella misura indicata
Pagina 4 dal passeggero, ha ritenuto sussistente un danno risarcibile senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
L'attore era onerato di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Le uniche deduzioni svolte dall'odierno appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano al “tangibile e reale disagio” presuntivamente patito da chiunque perda un rilevante numero di ore della propria esistenza siccome «“sballottato” tra aeroporti e scali, senza alcuna assistenza e senza conoscere il proprio destino”.
È quindi mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo.
In secondo luogo, le scarne circostanze dedotte non consentono da un lato di ritenere integrato il requisito della gravità dell'offesa, dall'altro di dare ingresso a un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperienziale dell'«id quod plerumque accidit», l'appellato possa aver percepito sensazioni di stress o di fastidio.
Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Pagina 5 Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
Con riferimento al secondo motivo d'appello, deve ritenersi ascrivibile a un refuso dell'appellante la critica della sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto, a titolo di risarcimento supplementare, l'ulteriore somma di € 100,00 per il ritardo nella consegna del bagaglio e di € 45,80 “per spese di cui in premessa”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, “a pagina 2 della sentenza, rigo 22 e ss. della motivazione” (come allegata alla citazione in appello) non si rinviene affatto il passaggio motivazionale contestato, essendosi il giudice di primo grado limitato a svolgere alcune considerazioni di ordine generale sul tema del risarcimento supplementare, senza tuttavia riconoscere a tale titolo al passeggero alcuna somma, in aggiunta a quella di € 600,00, né in motivazione né nel dispositivo.
Il motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile, pertanto, per difetto di interesse.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto da
[...]
la sentenza impugnata deve essere annullata e la domanda di risarcimento proposta CP_1 dall'appellato deve essere rigettata.
Alla riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore dell'appellato in adempimento delle statuizioni del Giudice di
Pace di Civitavecchia.
In ragione della soccombenza, l'appellato deve rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta.
Pagina 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 936/2020, ogni diversa CP_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellato;
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore dell'appellato in esecuzione della sentenza riformata;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per compensi in € 265,00 per il giudizio davanti al Giudice di Pace e in € 450,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA.
Civitavecchia, 30/06/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Stefano Palmaccio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 195/2021 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giordano e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Enrico Scialoja, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Longo CP_2 C.F._1
Bifano, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA –
Conclusioni delle parti:
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 936/2020 pronunciata dal
Giudice di Pace di Civitavecchia nella causa RG. 2306/2017, ed in accoglimento del presente appello, rejectis adversis: - accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dal Sig. CP_2
- per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla in
[...] Controparte_1 forza della sentenza impugnata;
- con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge”
Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113, secondo comma e 339, terzo comma, c.p.c. e, per l'effetto, rigettarlo;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, integralmente rigettarlo, per i motivi esplicitati nella narrativa che precede;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre altri accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato, la società ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 CP_2 chiedendo la riforma della sentenza n. 936/2020, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in data 9-10.6.2020 nella causa civile R.G. n. 2306/2017.
In forza della sentenza impugnata, l'appellante era stata condannata al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 600,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo del volo AA 1521 del 23.4.2017 con tratta Miami – Raleigh, da cui era scaturita la perdita della coincidenza per i successivi voli prenotati per Londra e Milano EN
(destinazione finale), con conseguente arrivo a Milano – nonostante la riprotezione prestata dalla compagnia aerea – in ritardo di oltre 24 ore rispetto all'orario programmato.
Con un primo motivo di appello la società ha lamentato l'erroneità Controparte_1 dell'applicazione analogica del Regolamento n. 261/04/CE ai fini dell'individuazione del danno da ritardo aereo e della sua quantificazione, laddove in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale la domanda attorea – genericamente formulata – avrebbe dovuto essere respinta, non avendo la controparte assolto l'onere di allegazione e prova del danno richiesto, né dimostrato il presupposto della gravità del danno.
Con un secondo motivo di appello la società ha criticato la sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che “Per le altre voci di danno ricordiamo la decisione della Corte di Giustizia UE del 13 ottobre 2011 che ha espressamente statuito sulla loro risarcibilità a favore del viaggiatore sottoposto a ritardo o cancellazione, quindi, la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di stabilire, nel caso, il risarcimento del danno causato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale. Ciò detto, va inoltre riconosciuta la somma di €
100,00 per il ritardo nella consegna del bagaglio ed € 45,80 per spese di cui in premessa”, censurando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 del Regolamento n. 261/04/CE, come richiamato dalla menzionata pronuncia della Corte di Giustizia.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., in assenza di una violazione rilevante ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; nel merito, contestando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
113 e 339 c.p.c., essendo erronea la premessa secondo cui la sentenza impugnata sarebbe
Pagina 2 annoverabile tra quelle pronunciate dal giudice di pace secondo equità in base all'art. 113, comma
2, c.c., come tali appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, comma 3, c.p.c.)
L'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, recita che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Invero, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, comma 2, c.p.c., quella resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo
(Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080; Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Difatti, con l'acquisto del biglietto aereo è concluso “un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all'art. 1342 c.c. essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta, per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto (v. anche sul punto Cass.
28.2.2008 n. 5276, in motivazione)” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361).
Da tanto discende che la sentenza impugnata, siccome avente ad oggetto una controversia derivante da un contratto concluso per adesione, non soggiace alle limitazioni previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c. sui motivi proponibili in appello.
Nel merito, il primo motivo d'appello è fondato.
Non è stata investita da censure la statuizione con cui il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie non già il Regolamento CE n. 261/2004, venendo in rilievo un volo proveniente da uno Stato non europeo e operato da un vettore extra-europeo, bensì (in via residuale) la Convenzione di Montreal del 28.5.1999.
In tema di trasporto aereo internazionale assoggettato alla disciplina di cui alla
Convenzione di Montreal del 1999, anche recentemente la S.C. ha ribadito che il danno non patrimoniale da ritardo aereo non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo (Cassazione civile sez. III,
31/05/2024, n.15352).
Pagina 3 Difatti, l'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999 sul trasporto aereo (a mente del quale “nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo
19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero”), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352; cfr. altresì Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).
Vale richiamare i principali passaggi motivazionali della decisione sopra richiamata, resi con riferimento a fattispecie concreta simile a quella oggetto della presente causa e suscettibili di fondare il convincimento del Tribunale – a fronte della chiarezza e dell'autorevolezza dei principi ivi espressi – rispetto alla controversia devoluta al suo giudizio:
- In primo luogo, il giudice del merito ha confuso evento di danno e danno conseguenza. Il ritardo aereo non è un danno conseguenza risarcibile, è l'evento di danno, corrispondente all'inadempimento della compagnia aerea, rispetto al quale, secondo il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., deve valutarsi la sussistenza di una conseguenza pregiudizievole, suscettibile di risarcimento. L'accertamento del ritardo aereo non è ancora quindi l'accertamento del danno risarcibile. Una volta accertato l'inadempimento, deve apprezzarsi se sussista un pregiudizio risarcibile.
- In secondo luogo, il danno risarcibile è stato riconosciuto come in re ipsa, il che vuol dire pretermettere la necessaria distinzione fra danno evento e danno conseguenza, appena richiamata.
Riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa significa, infatti, affermare che l'evento di danno di per sé è meritevole di risarcimento, senza apprezzare se quell'evento abbia prodotto conseguenze pregiudizievoli, e dunque ignorando il nesso di causalità giuridica.
- In terzo luogo, stimando risarcibile il mero disagio, il giudice del merito ha violato il principio di diritto secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. n. 33276 del 2023, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo) (Cassazione civile sez. III, 31/05/2024, n.15352).
È agevole osservare che il giudice di primo grado è incorso nel medesimo errore di diritto censurato dalla S.C. laddove, a fronte dell'incontestato ritardo del volo aereo, nella misura indicata
Pagina 4 dal passeggero, ha ritenuto sussistente un danno risarcibile senza tuttavia aver previamente motivato in ordine all'esistenza del danno-conseguenza, così di fatto inammissibilmente identificandolo nel danno-evento rappresentato dal ritardo aereo.
L'attore era onerato di provare il danno conseguenza, inteso come pregiudizio concreto, suscettibile di valutazione economica, scaturito dall'evento di danno, declinabile in termini di danno emergente o di lucro cessante. Va ribadito che sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. anche il danno non patrimoniale è risarcibile – sebbene in assenza di una fattispecie di reato ovvero di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge ne consente espressamente il ristoro – ma a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (Cassazione civile sez. un., 11/11/2008, n.26972; cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/01/2024, n.2203).
Le uniche deduzioni svolte dall'odierno appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano al “tangibile e reale disagio” presuntivamente patito da chiunque perda un rilevante numero di ore della propria esistenza siccome «“sballottato” tra aeroporti e scali, senza alcuna assistenza e senza conoscere il proprio destino”.
È quindi mancata, anzitutto, l'allegazione del diritto di rango costituzionale in ipotesi vulnerato dal ritardato adempimento da parte del vettore aereo.
In secondo luogo, le scarne circostanze dedotte non consentono da un lato di ritenere integrato il requisito della gravità dell'offesa, dall'altro di dare ingresso a un pregiudizio eccedente la soglia dei meri disagi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritenuti irrisarcibili.
Può concedersi che per effetto del ritardo del volo aereo, alla stregua del criterio esperienziale dell'«id quod plerumque accidit», l'appellato possa aver percepito sensazioni di stress o di fastidio.
Tuttavia, in adesione al conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi che il mero disagio, di per sé, non identifica un pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
Pagina 5 Non può che censurarsi, conseguentemente, anche il richiamo in via analogica al
Regolamento CE n. 261/2004 per la liquidazione del danno, a causa dell'erroneità della premessa di reputare implicitamente dimostrato un danno da risarcirsi, per di più quantificabile sulla base del criterio indennitario sotteso all'art. 7 del Regolamento.
Anche sotto tale profilo soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale è ferma nell'escludere l'applicabilità analogica del Regolamento CE n. 261/2004 ai fini della prova del danno da ritardo aereo secondo la disciplina della Convenzione di Montreal (si veda Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n.20941, secondo cui “il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 reg. Ce n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio”).
Con riferimento al secondo motivo d'appello, deve ritenersi ascrivibile a un refuso dell'appellante la critica della sentenza nella parte in cui avrebbe riconosciuto, a titolo di risarcimento supplementare, l'ulteriore somma di € 100,00 per il ritardo nella consegna del bagaglio e di € 45,80 “per spese di cui in premessa”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, “a pagina 2 della sentenza, rigo 22 e ss. della motivazione” (come allegata alla citazione in appello) non si rinviene affatto il passaggio motivazionale contestato, essendosi il giudice di primo grado limitato a svolgere alcune considerazioni di ordine generale sul tema del risarcimento supplementare, senza tuttavia riconoscere a tale titolo al passeggero alcuna somma, in aggiunta a quella di € 600,00, né in motivazione né nel dispositivo.
Il motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile, pertanto, per difetto di interesse.
Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto da
[...]
la sentenza impugnata deve essere annullata e la domanda di risarcimento proposta CP_1 dall'appellato deve essere rigettata.
Alla riforma della sentenza consegue l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente versate dall'appellante in favore dell'appellato in adempimento delle statuizioni del Giudice di
Pace di Civitavecchia.
In ragione della soccombenza, l'appellato deve rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri ex DM 55/2014 ss. mm., scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 936/2020, ogni diversa CP_1 eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellato;
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore dell'appellato in esecuzione della sentenza riformata;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per compensi in € 265,00 per il giudizio davanti al Giudice di Pace e in € 450,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA.
Civitavecchia, 30/06/2025
Il giudice dott. Stefano Palmaccio
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