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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2024, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3498/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ATTUBATO ANTONELLA e dell'avv. SANTARELLI PAOLO del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. ATTUBATO ANTONELLA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DEDE' SARA del foro d Milano ed elettivamente domiciliato presso il studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Emettere pronuncia parziale sullo status
Per CP_1
Si rimette alla decisione del Tribunale
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia sullo status ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. II. Dovendo il giudizio proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
III. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così provvede: I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio nel Comune di Vizzini il 17.09.22 (atto di matrimonio n. 65 parte II serie C anno
2002); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vizzini per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 novembre 2024
Il Presidente estensore Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3498/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ATTUBATO ANTONELLA e dell'avv. SANTARELLI PAOLO del foro di Como ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. ATTUBATO ANTONELLA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DEDE' SARA del foro d Milano ed elettivamente domiciliato presso il studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Emettere pronuncia parziale sullo status
Per CP_1
Si rimette alla decisione del Tribunale
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Va quindi emessa la pronuncia sullo status ex art. 473 bis.22 u.c. c.p.c. II. Dovendo il giudizio proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
III. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così provvede: I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio nel Comune di Vizzini il 17.09.22 (atto di matrimonio n. 65 parte II serie C anno
2002); II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vizzini per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
IV. Spese di lite al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 novembre 2024
Il Presidente estensore Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2