Ordinanza collegiale 13 settembre 2018
Ordinanza collegiale 29 novembre 2018
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2019
Sentenza 30 marzo 2020
Ordinanza cautelare 30 giugno 2020
Ordinanza cautelare 21 settembre 2020
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2020, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2020
N. 03723/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08967/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Karisma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Alfieri e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;
contro
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Modernissimo S.r.l., Piccolo Cinema Amercia, Novicinema S.r.l., non costituite in giudizio;
Associazione Piccolo Cinema America, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinepraia di DR YS TA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelina De Simone, Erika Marrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Parrocchia di San Giovanni Battista in Cadidavid, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cinema Teatro Imperiale di LA EN & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ghelli, Giacomo Biagioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Civico 69 S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente in data 16.05.2017 recante l'elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017 “disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta inserita nell'elenco dei soggetti ammessi al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse, nonché nella parte in cui l'amministrazione ha dato atto di avere destinato le risorse residue stanziate per la linea di intervento A) alle altre linee di intervento in carenza dei presupposti di legge;
della nota del 12.06.2018 inviata a mezzo mail alla società odierna ricorrente, con la quale l'amministrazione resistente ha negato l'acceso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nelle more della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi a contributo;
nonché per l'ammissione con riserva della società ricorrente nel superiore elenco dei soggetti ammessi a contributo e per l'emanazione, ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso, presentata dalla ricorrente e ad oggi non ottenuta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 8\2\2019, per l'annullamento, previa sospensiva, della relazione depositata dall'amministrazione resistente in data 4.01.2019 in esecuzione all'incombente istruttorio disposto dal Collegio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20\9\2019, per l’annullamento:
del provvedimento n. 1562 del 26.06.2019, a firma del Direttore Generale, con cui il Ministero resistente ha disposto l'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo relativamente alla linea di intervento A di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, nonché del decreto n. 1601 del 2.07.2019 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento B e del decreto 1963 del 1.08.2019 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento C);
nonché per la corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare n 1330/2019 resa in data 27/02/2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Associazione Piccolo Cinema America, di Cinepraia di DR YS TA & C., di Parrocchia di San Giovanni Battista in Cadidavid e di Cinema Teatro Imperiale di LA EN & C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 12/7/2018 e depositato il 26/7/2018, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
a) del “provvedimento pubblicato sul sito dell’amministrazione resistente in data 16.05.2017 recante l’elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al DPCM del 4.08.2017 ‘disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali’” nella parte in cui la ricorrente “non risulta inserita nell’elenco dei soggetti ammessi al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse, nonché nella parte in cui l’amministrazione ha dato atto di avere destinato le risorse residue stanziate per la linea di intervento A) alle altre linee di intervento in carenza dei presupposti di legge”;
b) della nota del 12.06.2018 inviata a mezzo mail alla ricorrente a mezzo della quale l’amministrazione resistente ha negato l’acceso alla documentazione richiesta dalla ricorrente nelle more della pubblicazione dell’elenco definitivo degli ammessi a contributo; la ricorrente chiede, altresì, la propria ammissione con riserva “nel superiore elenco dei soggetti ammessi a contributo”, nonché l’emanazione ai sensi dell’art. 116, 2 co c.p.a. di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso, presentata dalla ricorrente.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una mera comunicazione dell’Amministrazione, non integrante gli estremi tipici di un provvedimento amministrativo, e, in subordine, la necessarietà della notifica del ricorso a tutti i potenziali controinteressati.
3. Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, specificati in epigrafe, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, respinto in quanto infondato.
4. Con ordinanza n. 9322/2018 del 13.9.2018 la Sezione ha ordinato all’Amministrazione “il deposito di tutti gli atti del procedimento inerente i provvedimenti impugnati”.
5. L’ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione con deposito dell’8/11/2018.
7. Con successiva ordinanza collegiale n. 1330/2019 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari dei contributi delle tre Linee di intervento previste dal D.P.C.M. 4/8/2017 emanato in applicazione della Legge 220/2016; la parte ricorrente depositava le attestazioni di notifica ai controinteressati in data 19/2/2019.
8. Con motivi aggiunti depositati il 20/9/2019 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento n. 1562 del 26.06.2019, a firma del Direttore Generale, con cui il Ministero resistente aveva disposto l'approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo relativamente alla linea di intervento A di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, nonché del decreto n. 1601 del 2.07.2019, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento B) e del decreto 1963 del 1.08.2019, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco definitivo relativo alla linea di intervento C).
9. In vista della pubblica udienza le parti costituite depositavano apposite memorie in cui riepilogavano le rispettive argomentazioni.
10. Alla pubblica udienza dell’11/2/2020 il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, veniva spedito in decisione.
11. Il Collegio ritiene, per motivi di economia processuale, di non esaminare le eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dalla difesa erariale in considerazione della infondatezza, nel merito delle lagnanze prospettate dalla ricorrente, sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti.
12. Venendo al merito, giova rammentare che con D.P.C.M. del 4/8/2017, emanato in attuazione della Legge 220/2016, è stata prevista l’istituzione di un fondo autonomo per il sostegno all’industria cinematografica e sono stati disciplinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
La società ricorrente presentava apposita domanda, corredata delle fatture relative all’inizio dei lavori, per concorrere ai contributi destinati alla Linea di intervento A), ossia per i progetti di riattivazione delle sale chiuse e dismesse, essendo proprietaria del cinema Tiffany di Palermo, sala dismessa dall’anno 2011.
Tuttavia non rientrava tra i soggetti destinatari del contributo indicati nell’atto gravato con il ricorso introduttivo, con il quale deduce (unitamente alla richiesta di accesso agli atti) un unico articolato motivo consistente nella violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990 s.m.i., la violazione delle garanzie partecipative al procedimento amministrativo, la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. del 4/8/2017, la violazione e la falsa applicazione della Legge 220/2016, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’arbitrio e la illogicità della decisione, l’ingiustizia manifesta.
13. Il motivo è infondato sia sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della Legge 220/2016 nonché del difetto di motivazione.
L’atto pubblicato sul sito dell’amministrazione in data 16.05.2017, recante l’elenco delle imprese beneficiarie dei contributi per le linee di intervento di cui al D.P.C.M. del 4.08.2017, non necessitava di essere preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di un elenco dei soggetti aventi i requisiti per accedere al beneficio a cui dovevano necessariamente fare seguito i provvedimenti finali. Peraltro, trattandosi di un procedimento iniziato a istanza di parte e basato su requisiti preventivamente dettagliati da parte del D.P.C.M., la discrezionalità esercitabile da parte dell’amministrazione risulta particolarmente limitata alla verifica dell’esistenza dei requisiti prescritti a monte dalle disposizioni di legge e di D.P.C.M.
14. Infondata è anche la dedotta violazione del D.P.C.M. del 4/8/2017, che ha stabilito i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi per il riparto dei contributi per l’attività cinematografica in attuazione dell’art. 16 della Legge 7/8/1990 n. 241.
L’articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. prevede che per gli investimenti oggetto del decreto che abbiano avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino alla data di pubblicazione del decreto (12 ottobre 2017), le istanze di contributo possono essere presentate alla Direzione Generale Cinema entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.
Pertanto, le domande presentate nel periodo 18 dicembre 2017 - 6 febbraio 2018, fra cui rientra quella oggetto del ricorso in epigrafe, rientrano fra quelle regolarmente presentate ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
Sono state quindi considerate inammissibili al contributo le domande relative a investimenti che, sulla base della documentazione allegata, hanno avuto inizio prima o dopo le date richiamate oppure per le quali la documentazione allegata non consentiva, a giudizio della Direzione, di determinare univocamente la data di avvio degli investimenti.
Il Ministero, inoltre, per il tramite della Direzione Generale Cinema, ha pubblicato vari avvisi di chiarimento delle modalità di presentazione della documentazione a corredo dell’istanza, e, con particolare riguardo alla fattispecie in cui è incorsa la ricorrente, la citata Direzione generale ha evidenziato che “fermo restando che l’ammissibilità della richiesta di contributo verrà valutata dalla DG Cinema in sede istruttoria, per quanto riguarda la data di inizio dell’investimento di cui all’articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2017 - oggetto anch’esso di verifica istruttoria - essa sarà desunta dalla documentazione allegata quale, ad esempio, il preventivo dei lavori da effettuare redatto da un tecnico abilitato, come specificato dall’articolo 5, comma 2, lettera a), ovvero la prima fattura ovvero l’ordinativo effettuato a un fornitore di dotazioni tecnologiche e impiantistiche o arredi di cui alla tabella 1 allegata al DPCM 4 agosto 2017” .
Nel caso della ricorrente, la domanda non è stata considerata perché dalla documentazione fornita (anche a seguito di richiesta di chiarimenti del 23/4/2018 da parte del MIBACT) il preventivo dei lavori depositato recava la data del 27/11/2016 e quindi era anteriore rispetto al 1/1/2017 (data di entrata in vigore della legge n. 220 dei 2016 e dalla quale potevano avere inizio i lavori); inoltre, a seguito di specifica richiesta di documentazione da parte della stessa Direzione Generale, in data 23 aprile 2018 (successiva al termine dichiarato di fine lavori), la ricorrente non inviava alcuna fattura, limitandosi a inviare la copia di un solo bonifico bancario di 6.100 euro a favore di una ditta di serramenti, a fronte di un investimento dichiarato di oltre 2 milioni di euro.
E’ quindi evidente che, in base alla documentazione presentata, l’amministrazione ha legittimamente ritenuto che i lavori effettuati non potessero rientrare nel novero degli investimenti finanziabili ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.C.M. del 4/08/2017.
15. Con i motivi aggiunti (con i quali è impugnata anche la graduatoria relativa alla linea di intervento C - Decreto MIBAC n. 1963 del 1 agosto 2019), la ricorrente deduce, in particolare, la violazione dell’art. 6 della l. n. 241/90, ossia la disposizione che riguarda il soccorso istruttorio: l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla ricorrente e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Il motivo è infondato, e ciò, in primo luogo, perché, come più sopra rilevato, l’amministrazione intimata ha richiesto l’integrazione dei documenti relativi all’inizio dei lavori prima di procedere alla definizione dell’istruttoria.
In secondo luogo, le argomentazioni addotte nei motivi aggiunti circa il piano degli investimenti e l’inizio dei lavori non appaiono superare le contestazioni di cui alla relazione dell’amministrazione che la ricorrente ritiene integrare (pur non impugnando direttamente la relazione del MIBACT) una motivazione postuma del provvedimento.
A tale proposito, rileva il Collegio che, in base all’articolo 21 octies , comma 1, della Legge 241/1990, il giudice può valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e non annullare l’atto nel caso in cui le violazione formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo. Infatti, la disposizione normativa contenuta nell’art. 21 octies rende irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell’atto per il fatto che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel caso all’esame si versa esattamente in un caso di applicazione del citato articolo poichè anche nell’ambito del presente giudizio, è risultato che quanto prodotto dalla ricorrente non risponde, nella sostanza e al di là di vizi formali del procedimento seguito, ai requisiti del sopra citato D.P.C.M.
16. Con una ulteriore censura sollevata con i motivi aggiunti, la ricorrente si duole per il fatto che sarebbe stato disposto illegittimamente il trasferimento delle risorse prima della definitiva approvazione del decreto finale di finanziamento e quindi ancor prima di concludere con un provvedimento finale l’iter procedimentale di che trattasi.
Ciò concretizzerebbe una palese violazione della normativa sopra riportata e dei criteri ivi stabiliti per procedere al trasferimento delle somme da una ad un’altra linea di intervento e altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
La ricorrente invero non ha interesse a proporre la censura.
L’art. 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2017 prevede che le somme che possono essere destinate ad altre linee di finanziamento (nel caso di specie la linea di intervento C), devono essere quelle non utilizzate per la linea di finanziamento precedente (ossia la linea di intervento A) con riferimento solo alle domande ammesse al finanziamento della stessa linea A.
Nel caso di specie, le domande ammesse non sono state sufficienti ad esaurire l’intero ammontare del finanziamento per detta linea A, per cui l’amministrazione ha destinato le risorse ancora disponibili per finanziare le altre linee di intervento.
Tuttavia questo non è risultato lesivo delle ragioni della ricorrente perché la sua domanda non era, per le ragioni sostanziali sopra indicate, meritevole di essere finanziata poiché mancava dei requisiti minimi richiesti di progetto, come è risultato evidente anche dalla richiesta di integrazione documentale del 23/4/2018.
17. Alla luce delle suesposte motivazioni, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti vadano respinti.
18. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Marco Bignami, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO