Ordinanza presidenziale 10 maggio 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 21/01/2022, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00124/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01757/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2011, proposto da
NA FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia La Barbera, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Musso in Palermo, via T. Tasso, n. 4;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno causato dalla mancata assunzione a tempo indeterminato quale personale ATA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi, in tale modalità, per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha lamentato l’illiceità dell’intervenuta annullamento del provvedimento di immissione in ruolo nel profilo di collaboratrice scolastica;
Considerato che il presente ricorso è teso a conseguire il risarcimento del danno ingenerato. non da un’attività illegittima dell’amministrazione resistente (la ricorrente, infatti, precisa che “ pur non avendo un diritto pieno al bene finale della vita (immissione in ruolo quale collaboratore scolastico) ha subito, per effetto del comportamento colposo dell’amministrazione un danno non scusabile ”), ma da un comportamento lesivo del ragione affidamento maturato al mantenimento del posto di lavoro già conseguito con regolare assunzione e stipula del contratto di lavoro a tempo interminato;
Considerato, pertanto, che non sussiste la giurisdizione di questo giudice ma del giudice ordinario sia perché la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per lesione del legittimo affidamento, non censurando i provvedimenti adottati sotto il profilo della loro legittimità (Cass. Civ., Sez. Un., n. 6885/2019), sia perché il pregiudizio sofferto afferisce alla fase successiva all’intervenuta assunzione (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, n. 954/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 8687/2017);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo la cognizione della controversia al giudice ordinario dinnanzi al quale la causa potrà riassumersi ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
Considerato che le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della definizione in rito della causa su un’eccezione sollevata d’ufficio dal giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la cognizione della controversia al giudice ordinario dinnanzi al quale la causa potrà riassumersi ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi del d.P.C.d.S. 28 luglio 2021, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Giuseppe La Greca, Consigliere
Calogero Commandatore, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
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