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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1375 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Leonardo Di Biase, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Amelita Castriotti;
Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Petrella;
P.IVA_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 228/2021 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel proc. n. 13842018 rg depositata l'8.02.2021, in materia di opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 24.2.2025 e da parte appellata in data
20.2.2025.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con decreto n. 262/2015 depositato in data 26/05/2015 nel procedimento recante
R.G. 653/2015 il Tribunale di Matera ingiungeva alla su istanza Controparte_1 di , il pagamento dell'importo di € 9.435,97 oltre spese e competenze Parte_1 legali.
Avverso il suddetto decreto proponeva tempestiva opposizione la Controparte_1 odierna appellata, deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Matera ad emettere l'ingiunzione di pagamento e, nel merito, la non debenza delle somme di cui era stato ingiunto il pagamento, avendo la ditta opponente integralmente corrisposto tutto quanto dovuto.
A definizione del giudizio di opposizione, il Tribunale di Matera dichiarava la propria incompetenza territoriale ed assegnava alle parti termine per la riassunzione innanzi ai giudici ritenuti territorialmente ed alternativamente competenti.
Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio.
, sull'errato presupposto che la mancata riassunzione avesse Parte_1 determinato l'estinzione del giudizio di opposizione e la irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto, richiedeva al Tribunale di Matera l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed il Tribunale di Matera con decreto del 4.8.2017 dichiarava ex art. 647 c.p.c. esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo.
In forza del presunto titolo esecutivo, il sig. intimava alla Parte_1 il pagamento dell'importo di € 10.508,97 oltre interessi e spese Controparte_1 successive con atto di precetto, notificato in data 25.1.2018.
Con atto di citazione, proponeva opposizione al precetto Controparte_1 notificatole da parte di , deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo Parte_1 azionato non essendovi dubbio sul fatto che la dichiarazione di incompetenza resa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definizione del giudizio di opposizione e la caducazione, seppure implicita, del decreto ingiuntivo opposto, la nullità del precetto per omessa apposizione della formula esecutiva in violazione del combinato disposto di cui agli artt.479- 480 e 654 c.p.c., la non debenza di alcune voci del precetto.
pagina 2 di 11 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposto, il quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 228 dell'8.02.2021 resa nel proc. n. 13842018 rg, qui gravata, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affermando che nel provvedimento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale questi dichiari la propria incompetenza, è contenuta necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, così disponeva: A) “accoglie l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e per l'effetto, B) dichiara l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'impugnato atto di precetto;
C) condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
3.499,00, di cui € 264,00 per spese ed € 3.235,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Petrella, dichiaratosi anticipatario”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione, notificato in data 27.03.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza n. 228/2021 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per violazione del giudicato, nonché la violazione degli artt 656 e 647 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure ha dichiarato il titolo esecutivo inesistente nonostante tale titolo fosse stato dichiarato esecutivo ex art 647 c.p.c. e assoggettabile esclusivamente ad un unico mezzo d'impugnazione, quello previsto dall'art. 656 c.p.c., ovvero la revocazione che, ai sensi dell'art. 398 comma I c.p.c., deve essere proposta dinanzi al giudice che ha pronunciato il decreto.
L'appellante afferma che l'opposizione all'esecuzione non è affatto un mezzo d'impugnazione avverso un decreto ingiuntivo, divenuto ormai irrimediabilmente esecutivo ex art. 647 c.p.c., come, invece, lo è la revocazione per tutte quelle ipotesi indicate nell'art. 656 c.p.c.; che pertanto, il decreto ingiuntivo, illegittimamente dichiarato inesistente dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era ed è esecutivo ex art 647 c.p.c..
In caso di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente o inerzia delle parti, il decreto ingiuntivo, infatti, acquista autorità ed efficacia di giudicato,
pagina 3 di 11 impugnabile solo con la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nn.1,2,5,6, e con l'opposizione di terzo revocatoria ai dell'art. 404 del c.p.c., II comma.
Trascorso invano il termine per proporre l'unico rimedio avverso il decreto ingiuntivo esecutivo ex art 647 c.p.c., lo stesso acquista efficacia di giudicato: il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. L' art. 656 c.p.c., prevedendo, infatti, l'esperibilità avverso il decreto ingiuntivo di due mezzi di impugnazione straordinari, esattamente come nei confronti delle sentenze passate in cosa giudicata, dimostra che il decreto ingiuntivo è suscettibile di acquisire la medesima incontrovertibilità tipica del giudicato.
In particolare, il titolo esecutivo, oggetto di contenzioso, il decreto ingiuntivo n.
262/2015 emesso dal Tribunale di Matera, veniva notificato alla società debitrice;
avverso tale decreto veniva proposta opposizione, definita con ordinanza del
14.10.2016 con la quale il giudice dichiarava la propria incompetenza rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la riassunzione entro il termine di giorni 30; entro l'indicato termine nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione;
il creditore, , pertanto, chiedeva al Tribunale di Matera Parte_1 di dichiararsi l'esecutività del predetto decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. e il
Presidente del Tribunale di Matera ne dichiarava l'esecutività con apposizione della formula esecutiva in favore di che provvedeva a notificare il Parte_1 precetto.
La società “debitrice”, nell'opposizione all'esecuzione, non ha dedotto fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi successivamente alla formazione del titolo esecutivo “passato in giudicato”, pertanto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe dovuto (né potuto) pronunciarsi sull'esistenza o meno del titolo.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si è doluto della violazione dell'art. 615 c.p.c., omesso accertamento dell'idoneità del titolo e rilevabilità d'ufficio.
pagina 4 di 11 Secondo l'appellante il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, vicende che determinano – entrambe - l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
Ciò posto, l'opposizione all'esecuzione può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E' possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo solo se la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività e non ha, quindi, più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvisoria esecutività, ma non è possibile, a detta dell'appellante, utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo. Solo qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, è consentito al giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti posteriori o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto del giudicato. Il giudice di prime cure, trovandosi di fronte ad un titolo esecutivo (ex art 474 c. I c.p.c.) per il quale non è mai sopravvenuta caducazione alcuna, invece che sollevare d'ufficio l'eccezione di giudicato, dichiarando improcedibile l'opposizione all'esecuzione, lo ha dichiarato inesistente, motivando la sentenza impugnata non su un fatto sopravvenuto, bensì su un fatto antecedente alla formazione del titolo che avrebbe dovuto essere oggetto d'impugnazione da parte del debitore. Il tutto in violazione dell'art. 615 c.p.c. che impone che l'indagine si concentri sull'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la illogicità ed illegittimità della sentenza. La sentenza oggetto di censura sarebbe, secondo l'appellante, perfino illogica poiché incentrata esclusivamente su motivazioni relative ad avvenimenti che non dovevano essere oggetto del giudizio, in quanto nella piena consapevolezza pagina 5 di 11 dell'esistenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice non avrebbe dovuto incentrare la motivazione su un fatto antecedente (l'asserita caducazione del decreto ingiuntivo) la declaratoria di esecutività che ormai non aveva più rilevanza bensì indagare esclusivamente se lo stesso fosse o meno idoneo per procedere all'esecuzione.
Infine, con un ultimo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che la condanna alle spese subita sarebbe eccessiva, considerato il valore della causa e che non vi è stata istruttoria alcuna (lo ribadisce lo stesso giudice a pag. 5, secondo rigo, dell'impugnata sentenza), essendo la stessa principalmente documentale. La controversia in esame, difatti, non presentava particolare complessità, a detta dell'appellante, dovendo il giudice semplicemente verificare l'idoneità del titolo esecutivo e avrebbe dovuto tenere conto dei parametri di cui all'art. 4 D.M. N.
55/2014 diminuendo i valori medi fino al 50 %.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: - “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare e/o annullare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 228, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Dott. Vassallo Emiliano in data 8.02.2021, depositata in cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. R.G. 1384/2018, e, pertanto, accertata
l'efficacia del titolo esecutivo, ovvero del decreto ingiuntivo n. 262/2015, rigettare
l'opposizione al precetto proposta da poiché infondata e Controparte_1 condannare la medesima ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 28.8.2021 Controparte_1
affermando che, come correttamente accertato e dichiarato dal Giudice di prime
[...] cure e non oggetto di specifica impugnativa, la dichiarazione di incompetenza resa dal Tribunale di Matera ha comportato la definizione del giudizio di opposizione e la caducazione, seppur implicita, del decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto: “rigettare
l'avversa domanda siccome inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 228/2021 emessa dal Tribunale
pagina 6 di 11 di S. Maria Capua Vetere;
nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 25 gennaio 2018 ad istanza di in danno della ditta per violazione Parte_1 Controparte_1 del combinato disposto di cui agli artt. 479 – 480 e 654 c.p.c.; nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la non debenza delle somme di cui è stato intimato il pagamento a mezzo dell'atto di precetto notificato in data 25 gennaio 2018 ad istanza di in danno della ditta e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto opposto notificato in data 25 gennaio 2018 ad istanza di in danno della ditta Parte_1
condannare al pagamento di spese e competenze Controparte_1 Parte_1 di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
La Corte, con ordinanza dell'8.9.2021, esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, formulata dall'appellante
[...]
, rilevato che con la sentenza di primo grado, in accoglimento della Pt_1 proposta opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1°, c.p.c., è stata dichiarata l'inesistenza del titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione, “ritenuta, di conseguenza, l'insussistenza di un capo condannatorio suscettibile di esecuzione forzata, sicché è senz'altro inammissibile, rispetto alla pronuncia in oggetto, l'invocata sospensione, considerato, quanto al capo di condanna alle spese, che l'appellante non ha svolto alcuna allegazione difensiva in ordine all'eventuale sussistenza del periculum”, disattendeva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al
21.3.2021, poi differita d'ufficio al 25.2.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza del
25.2.2025 dalla difesa di parte appellante e di da parte appellata, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione;
con ordinanza del 27.2.2025 riferita all'udienza del 20.2.2025
(comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 27.2.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
pagina 7 di 11 Premessa la tempestività dell'appello proposto, il primo motivo di appello di appello inerente la nullità della sentenza per violazione del giudicato, nonché la violazione degli artt 656 e 647 c.p.c., è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve ritenersi che, correttamente il giudice di prime cure investito dell'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. ha rilevato, nel caso in esame, l'inesistenza del titolo esecutivo sulla cui base è stato notificato il precetto a da Controparte_1 parte di , ovvero il decreto ingiuntivo n. 262/2015 reso dal Parte_1
Tribunale di Matera nel procedimento recante R.G. 653/2015 reso esecutivo ex art
647 c.p.c. dal Tribunale di Matera con decreto del 4.8.2017 , sul presupposto della mancata riassunzione innanzi al giudice competente nel termine assegnato con ordinanza del 14.10.216 dal giudice dell'opposizione dichiaratosi incompetente, avendo la dichiarazione di incompetenza implicitamente caducato il predetto decreto ingiuntivo.
Trattasi invero di motivazione condivisibile, sulla base dell'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità, cui la Corte aderisce, secondo il quale: “La sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiari l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso;
di conseguenza ciò che trasmigra al giudice "ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'articolo 645 cod. proc. civ. Pertanto, la riassunzione tempestiva della causa davanti al giudice dichiarato competente non consente a quest'ultimo di richiedere d'ufficio, a norma dell'articolo 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all'articolo 28 del codice di procedura civile” (cfr. Cass.civ, sez. 3, Ordinanza n. 15694 del 11/07/2006; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009). Ed ancora, “L'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria pagina 8 di 11 della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicché l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio, in ordine al quale, pertanto, il giudice "ad quem" non può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza” (cfr. Cass civ. .Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016;Cassciv Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13426 del 01/07/2020; Cass civ Sez. 3 -
, Sentenza n. 20839 del 21/07/2021 ).
Potendo, dunque, affermarsi sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, che la sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza contiene, ancorché implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso), correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, essendo contenuta nell'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Matera in data 14.10.2016 una implicita pronunzia di revoca o di nullità del decreto opposto, (anche in quanto non esclusa), l'opposizione era fondata, restando assorbita ogni ulteriore istanza.
Trattandosi, invero, di un decreto ingiuntivo implicitamente revocato/caducato con la dichiarazione di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, inesistente è il titolo esecutivo posto a base dell'impugnato atto di precetto, con conseguente fondatezza dell'opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c,p.c. formulata in primo grado, non sussistendo il lamentato vizio di nullità della sentenza per violazione del giudicato, nonché degli artt. 656 e 647 c.p.c. dedotto dall'appellante con il primo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello inerente l'impossibilità, a detta dell'appellante, di utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo, essendo solo in presenza di fatti successivi al giudicato, consentito al giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, deve ritenersi che la trattazione dello stesso sia assorbita dall'esame del primo motivo di gravame, e dalla sopra riferita caducazione del decreto ingiuntivo per effetto della dichiarazione di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha determinato nel caso in esame la pagina 9 di 11 inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell'impugnato atto di precetto, inesistenza del titolo esecutivo certamente e correttamente rilevabile dal giudice investito dell'opposizione a precetto.
Anche l'ultimo motivo di appello in ordine alle spese di lite appare infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Invero corretta appare, nel caso in esame, l'applicazione di parametri medi per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria nella liquidazione dei compensi professionali da parte del giudice di primo grado, tenuto conto del valore della controversia, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014.
Deve, invero, ritenersi che la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd parametri medi), non richiede una specifica motivazione
(cfr Cassazione Civile, ordinanza 17 maggio 2018, n. 12093), essendo il giudice tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. civile, sez. 6 -
2, Ordinanza n. 10343 del 01/06/2020).
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000 in base al valore della controversia.
pagina 10 di 11 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 228/2021 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Dott. Emiliano Vassallo, depositata l'8.02.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Petrella Vincenzo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 22.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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