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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4291/2023 vertente tra:
e Controparte_1 Controparte_2
opponenti
e
Controparte_3
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291/2023 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Marrocco, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via Giuseppe
Bonaparte n. 10, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, Controparte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Caserta, Via San Nicola Parco Rosa, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 18.5.2023, – sulla base della Controparte_3
sentenza n. 3913/2021 resa dalla CdA di Napoli in data 24.9-25.10.2021 (confermata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza del 1-28.2.2023) – intimava a e di Controparte_1 Controparte_2
ottemperare all'obbligo di fare di cui alla lett. a) del dispositivo della sopra detta sentenza della Corte
d'Appello.
2 Avverso tale atto di precetto spiegavano opposizione le parti intimate, che - premettendo un excursus delle vicende giudiziarie intercorse tra le parti – contestava la legittimità del titolo esecutivo giudiziale, con riguardo al mancato coinvolgimento del coniuge in comunione legale della opponente
(“… in quanto il sig. , comproprietario del bene immobile, non ha Controparte_2 Parte_1
ricevuto alcuna comunicazione del titolo esecutivo e non ha mai partecipato ai giudizi, che hanno originato il titolo esecutivo …” – cfr. pag. 17 atto introduttivo).
Concludeva, pertanto – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto – per l'accoglimento della opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto che, contestando l'avverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità della opposizione ed instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che si sensi dell'art. 96 c.p.c..
In sede di prima udienza, il difensore presente nell'interesse della parte istante dichiarava di soprassedere alla richiesta di sospensione avanzata (cfr. verbale udienza del 27.2.2024), dacchè la scrivente dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza cautelare e disponeva rinvio alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che la contestazione svolta dagli istanti debba inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo sia venuto meno o sia stato modificato per fatti successivi alla formazione di esso.
3 Così delineato il thema decidendum, occorre ribadire che il precetto opposto si fonda su di un titolo di formazione giudiziale e, segnatamente, sentenza n. 3913/2021 resa dalla CdA di Napoli in data 24.9-25.10.2021.
Con essa sentenza la CdA – per quanto oggetto di interesse nella presente sede – così statuiva: “… in riforma della impugnata sentenza, accolta per quanto di ragione la domanda proposta dall'appellante in primo grado: a) condanna le appellate alla chiusura a proprie spese con opportuna opera in muratura, dell'apertura lucifera del vano deposito prospettante sull'area scoperta di proprietà dell'appellante, pertinenziale alla porzione di sua proprietà esclusiva del fabbricato sito in Caserta, al vicolo dei Marzano n.ri 9-11 …”.
Le argomentazioni svolte a supporto della opposizione - sostanzialmente involgenti, a ben vedere, la legittimità del titolo esecutivo giudiziale, con riguardo al mancato coinvolgimento del coniuge in comunione legale della opponente – non consente, in difetto di fatti Controparte_2
estintivi/modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo - di pervenire al risultato sperato gli istanti.
Inoltre, la dedotta circostanza che il coniuge della opponente sia soggetto passivo della CP_2
espropriazione, non vale ad inibire l'incipienda esecuzione.
Ed invero, come dedotto dagli stessi opponenti, essi - in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi alla CdA di Napoli - chiedevano “… in via pregiudiziale, di rimettere la causa dinanzi al Giudice di I grado per difetto di contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 comma
1 c.p.c., al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , Parte_1 coniuge in comunione legale della sig.ra , quale litisconsorte necessario …” (cfr. Controparte_2
pag. 7 atto introduttivo).
Sul punto, i giudici del gravame – dando atto della mancata dimostrazione della assunta violazione dell'art. 102 c.p.c. (per non avere la parte deducente dimostrato la sussistenza della comunione legale)
– ritenevano, in ogni caso e comunque, la non necessarietà della integrazione del contraddittorio (cfr. pag. 8 motivazione della sentenza).
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione, Sez.
III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione
4 del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
Quanto alla domanda, avanzata dall'opposto, di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
(cfr. note conclusionali predisposte per l'odierna udienza, ove si legge: “… Ritenuto che la opposizione deve essere rigettata sulla scorta di consolidati principi della Cassazione che non sono sicuramente ignoti al difensore della controparte -per cui è da ritenere che la presente azione origini esclusivamente dalla pervicace volontà delle assistite di sottrarsi, a tutti i costi, ai comandi giudiziali che si sono susseguiti nel corso del pregresso giudizio di merito- si chiede che le opponenti vengano condannate al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio, da liquidarsi equitativamente ex art.
96 c.p.c. …”), occorre svolgere delle considerazioni.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 c.p.c., tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore.
La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo.
La suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “… pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato
5 art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità”
(cfr. in motivazione, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/05/2017, n. 12029).
La fattispecie di cui al I comma configura una ipotesi risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale;
l'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. Nella specie, di tali elementi non vi è traccia.
Diversamente, la fattispecie di cui al III comma dell'art. 96 c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di cui al I e II comma di essa disposizione
(e, dunque, in tesi cumulabile con esse) che consente al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento,
a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
20/04/2018, n. 9912).
Il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola è da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
La colpa grave, dunque, è integrata dalla violazione di un minimo grado di diligenza, che consente di avvertire la infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda e che l'abuso meritevole di sanzione ricorre in caso di azione pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la
6 manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22405).
Nel caso in esame, si reputa che le argomentazioni spese dalle istanti in sede di opposizione valgano ad integrare la pretestuosità della domanda per contrarietà alla giurisprudenza consolidata, richiamata in parte motiva, afferente la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4291/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 3.809,00, di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione delle spese di cui al capo che precedente in favore dei difensori di parte opposta come richiesto;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore di quella opposta, della ulteriore somma di euro 3.809,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 4291/2023 vertente tra:
e Controparte_1 Controparte_2
opponenti
e
Controparte_3
opposto
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291/2023 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Marrocco, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere, Via Giuseppe
Bonaparte n. 10, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, Controparte_3
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Caserta, Via San Nicola Parco Rosa, in virtù di procura allegata agli atti;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 18.5.2023, – sulla base della Controparte_3
sentenza n. 3913/2021 resa dalla CdA di Napoli in data 24.9-25.10.2021 (confermata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza del 1-28.2.2023) – intimava a e di Controparte_1 Controparte_2
ottemperare all'obbligo di fare di cui alla lett. a) del dispositivo della sopra detta sentenza della Corte
d'Appello.
2 Avverso tale atto di precetto spiegavano opposizione le parti intimate, che - premettendo un excursus delle vicende giudiziarie intercorse tra le parti – contestava la legittimità del titolo esecutivo giudiziale, con riguardo al mancato coinvolgimento del coniuge in comunione legale della opponente
(“… in quanto il sig. , comproprietario del bene immobile, non ha Controparte_2 Parte_1
ricevuto alcuna comunicazione del titolo esecutivo e non ha mai partecipato ai giudizi, che hanno originato il titolo esecutivo …” – cfr. pag. 17 atto introduttivo).
Concludeva, pertanto – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto – per l'accoglimento della opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposto che, contestando l'avverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità della opposizione ed instava per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che si sensi dell'art. 96 c.p.c..
In sede di prima udienza, il difensore presente nell'interesse della parte istante dichiarava di soprassedere alla richiesta di sospensione avanzata (cfr. verbale udienza del 27.2.2024), dacchè la scrivente dichiarava il non luogo a provvedere sulla istanza cautelare e disponeva rinvio alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che la contestazione svolta dagli istanti debba inquadrarsi nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., ponendo in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo sia venuto meno o sia stato modificato per fatti successivi alla formazione di esso.
3 Così delineato il thema decidendum, occorre ribadire che il precetto opposto si fonda su di un titolo di formazione giudiziale e, segnatamente, sentenza n. 3913/2021 resa dalla CdA di Napoli in data 24.9-25.10.2021.
Con essa sentenza la CdA – per quanto oggetto di interesse nella presente sede – così statuiva: “… in riforma della impugnata sentenza, accolta per quanto di ragione la domanda proposta dall'appellante in primo grado: a) condanna le appellate alla chiusura a proprie spese con opportuna opera in muratura, dell'apertura lucifera del vano deposito prospettante sull'area scoperta di proprietà dell'appellante, pertinenziale alla porzione di sua proprietà esclusiva del fabbricato sito in Caserta, al vicolo dei Marzano n.ri 9-11 …”.
Le argomentazioni svolte a supporto della opposizione - sostanzialmente involgenti, a ben vedere, la legittimità del titolo esecutivo giudiziale, con riguardo al mancato coinvolgimento del coniuge in comunione legale della opponente – non consente, in difetto di fatti Controparte_2
estintivi/modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo - di pervenire al risultato sperato gli istanti.
Inoltre, la dedotta circostanza che il coniuge della opponente sia soggetto passivo della CP_2
espropriazione, non vale ad inibire l'incipienda esecuzione.
Ed invero, come dedotto dagli stessi opponenti, essi - in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi alla CdA di Napoli - chiedevano “… in via pregiudiziale, di rimettere la causa dinanzi al Giudice di I grado per difetto di contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 comma
1 c.p.c., al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. , Parte_1 coniuge in comunione legale della sig.ra , quale litisconsorte necessario …” (cfr. Controparte_2
pag. 7 atto introduttivo).
Sul punto, i giudici del gravame – dando atto della mancata dimostrazione della assunta violazione dell'art. 102 c.p.c. (per non avere la parte deducente dimostrato la sussistenza della comunione legale)
– ritenevano, in ogni caso e comunque, la non necessarietà della integrazione del contraddittorio (cfr. pag. 8 motivazione della sentenza).
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione, Sez.
III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione
4 del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Le considerazioni che precedono non possono che condurre al rigetto della opposizione.
Quanto alla domanda, avanzata dall'opposto, di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
(cfr. note conclusionali predisposte per l'odierna udienza, ove si legge: “… Ritenuto che la opposizione deve essere rigettata sulla scorta di consolidati principi della Cassazione che non sono sicuramente ignoti al difensore della controparte -per cui è da ritenere che la presente azione origini esclusivamente dalla pervicace volontà delle assistite di sottrarsi, a tutti i costi, ai comandi giudiziali che si sono susseguiti nel corso del pregresso giudizio di merito- si chiede che le opponenti vengano condannate al pagamento di una somma, a titolo risarcitorio, da liquidarsi equitativamente ex art.
96 c.p.c. …”), occorre svolgere delle considerazioni.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata, disciplinato dall'art. 96 c.p.c., tutela l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore.
La c.d. responsabilità aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo.
La suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., rispetto alla quale si atteggia con carattere di specialità in modo che “… pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato
5 art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità”
(cfr. in motivazione, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/05/2017, n. 12029).
La fattispecie di cui al I comma configura una ipotesi risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale;
l'archetipo di tale illecito è sicuramente aquiliano: verte sull'impulso della parte danneggiata che deve assolvere all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, anche se equitativa, del danno cha assume patito. Nella specie, di tali elementi non vi è traccia.
Diversamente, la fattispecie di cui al III comma dell'art. 96 c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di cui al I e II comma di essa disposizione
(e, dunque, in tesi cumulabile con esse) che consente al giudice di emettere condanna anche d'ufficio della parte soccombente (e quindi a prescindere da una specifica domanda in tal senso) al pagamento,
a favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata” e quindi sganciata dalla prova del quantum del danno riportato dalla parte vittoriosa (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
20/04/2018, n. 9912).
Il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola è da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
La colpa grave, dunque, è integrata dalla violazione di un minimo grado di diligenza, che consente di avvertire la infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda e che l'abuso meritevole di sanzione ricorre in caso di azione pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che “La condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la
6 manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.”(cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/09/2018, n. 22405).
Nel caso in esame, si reputa che le argomentazioni spese dalle istanti in sede di opposizione valgano ad integrare la pretestuosità della domanda per contrarietà alla giurisprudenza consolidata, richiamata in parte motiva, afferente la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4291/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 3.809,00, di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione delle spese di cui al capo che precedente in favore dei difensori di parte opposta come richiesto;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore di quella opposta, della ulteriore somma di euro 3.809,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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