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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/11/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 12 settembre 2024 e della camera di consiglio di pari data pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 901/2023 promossa
DA
, nata il [...] in [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Sciarresi Donatella
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] in [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Recanati
RESISTENTE avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 12 settembre 2024
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 giugno 2023 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 29 aprile 2009 e che dall'unione era nata, il 19 marzo 2010, CP_1
, non riconosciuta dal padre alla nascita, rappresentava di aver ottenuto il divorzio e Parte_2
l'affidamento esclusivo della minore, con procedimento iniziato in Russia nel 2009, e che era di lì a poco era ripresa la convivenza - nel corso della quale ella aveva dato alla luce, il 12 settembre 2012,
, non riconosciuta dal padre -, poi terminata di lì a poco. Per_1 Precisava che, dopo che il era giunto in Italia alla ricerca di un lavoro, nell'anno 2013 si era CP_1
sposata nuovamente con lui a Sant'Elpidio a Mare, ma il connubio era durato pochi mesi, a causa delle condotte violente perpetrate dall'uomo ai suoi danni, e che nel 2015 in Russia era stato pronunciato il divorzio e disposto l'affidamento delle minori a sé.
Aggiungeva di essersi poi stabilita in forma stabile in Italia, ove aveva instaurato una nuova relazione sentimentale con dalla cui unione era nata nel 2018. Persona_2 Per_3
Sottolineava che il nuovo compagno, in accordo con lei, nel 2016 aveva ottenuto dal Tribunale russo il riconoscimento delle figlie nate dalla relazione con il che al contempo aveva instaurato in CP_1
Russia analogo procedimento di riconoscimento conclusosi in maniera a lui favorevole e con l'attribuzione del cognome paterno alle due figlie, che però avevano assunto la cittadinanza italiana in virtù del riconoscimento da parte dello Per_2
Premesso tale excursus, rappresentava di essersi sempre occupata con dedizione, impegno e costanza all'educazione delle figlie generate con , mentre questi era stato figura alquanto assente nel CP_1
contesto familiare e non aveva mai instaurato con loro un adeguato rapporto affettivo e domandava l'affidamento esclusivo delle minori e l'attribuzione a sé delle decisione concernenti il loro preminente interesse, nonché un contributo del padre per il loro mantenimento pari ad € 800,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T..
Con memoria difensiva depositata il 17 aprile 2024 si costituiva tardivamente, a fronte dell'udienza fissata al 4 aprile 2024, , negando di aver tenuto condotte Controparte_1
pregiudizievoli, tanto che la Corte russa aveva disposto che venissero annullati gli ostacoli nel rapporto con le figlie ed aveva determinato le visite ed i contatti del genitore non collocatario.
Domandava il rigetto dell'affidamento cd. super-esclusivo, una disciplina del mantenimento coerente con gli esigui redditi percepiti ed adeguati diritti di visita delle figlie, nonché il ristoro del danno per gli ostacoli frapposti dalla donna nel rapporto con le figlie.
La causa era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa, previa concessione di termini per le conclusionali, all'udienza del 12 settembre 2024 ed indi posta in riserva di decisione.
Va premesso che, dopo un precedente matrimonio contratto il 29 aprile 2009 in Russia e sciolto nel medesimo anno, il 28 novembre 2013 e hanno Parte_1 CP_1
nuovamente contratto a S. Elpidio a Mare matrimonio in forma civile, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, n. 17 , parte I, di tale Comune e che nell'anno 2015 la Corte russa, adita dalla donna, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto l'affidamento delle figlie e , nate rispettivamente nel 2010 e nel 2012, alla madre. Parte_2 Per_1
La ricorrente, anche richiamando gli esiti del giudizio instaurato in Russia, chiede l'affidamento cd. super esclusivo delle minori. Sul punto va osservato che assurge a principio informatore della materia il diritto alla bigenitorialità, secondo cui va assicurato il legittimo diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche a seguito di separazione o divorzio.
Invero l'art. 337 ter c.c. sancisce espressamente che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, va dunque valutato prioritariamente il regime dell'affidamento condiviso, nell'ottica del preminente ed esclusivo interesse dei minori, sicché l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori assurge ad ipotesi eccezionale fondata nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante da un regime ordinario di affidamento condiviso.
Per esser idoneo a costituire un pregiudizio nei confronti del minore l'affidamento condiviso deve esser foriero di alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore, non costituendo elemento ostativo da solo sufficiente l'esistenza di una mera conflittualità fra figlio– genitore o fra i genitori stessi.
Un'ulteriore species di affidamento è costituita da quello rafforzato o super esclusivo, in cui le decisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, che normalmente vanno adottate da entrambi i genitori anche in presenza di un affidamento esclusivo salvo che non sia diversamente stabilito, sono attribuite al genitore affidatario anche senza il consenso preventivo dell'altro genitore e prescindendo dalla sua consultazione.
Nel caso in esame si ricavano un'alienazione del resistente, non stabilmente inserito e radicato nel territorio elpidiense e da esso spesso distante, dal contesto familiare in cui vive la ricorrente assieme alle due figlie - affidate a costei in virtù dello scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale russo e non riconosciute dal padre all'atto della nascita -, una ritrosia delle figlie nel rapportarsi con il padre biologico, in considerazione della mancata stabile presenza del padre con esse fin dai primi anni di vita, ed un'incapacità del medesimo nell'interagire con costanza con le minori e nel percepire i loro bisogni.
A nulla rileva l'azione del resistente volta al riconoscimento delle due figlie, in quanto reazione conseguenziale ad evitare gli effetti pregiudizievoli del precedente giudizio instaurato da
[...]
nuovo compagno della ricorrente, al fine del riconoscimento di e Per_2 Parte_2 Per_1
e dell'attribuzione del proprio cognome.
A tale criticità dell'uomo fa da contrappeso la figura materna, che è apparsa ben intranea al proprio ruolo genitoriale e persona responsabile nella costante cura ed educazione della prole, sicché va disposto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, cui va attribuito il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la prole, in considerazione della lontananza del padre biologico dal contesto familiare e della difficoltà di un'interlocuzione costruttiva con costui.
In mancanza di conclamate gravi condotte pregiudizievoli del padre ai danni delle figlie, va garantito il diritto di visita del medesimo con cadenza di almeno una volta a settimana, mediante la mediazione dei Servizi Sociali del Comune di S. Elpidio a Mare, che avranno cura di stilare un calendario, al fine di un adeguato recupero dei rapporti padre-figlie, attualmente in fase patologica per la ritrosia delle stesse nell'incontrarlo.
In ordine al mantenimento del padre, premesso che egli ha documentato di esser percettore solo di un sussidio assistenziale di € 500,00 mensili e che la disoccupazione non esonera dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, salvo l'assoluta ed oggettiva impossibilità di procurarsi redditi, non sussistente nel caso di specie, va disposto, in linea di continuità con quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e tenuto conto dei redditi della ricorrente, un contributo del padre al mantenimento delle figlie pari ad € 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
I.S.T.A.T., da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno dieci di ciascun mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche.
Risulta infine inammissibile la richiesta del resistente di condanna della controparte al ristoro dei danni da lesione del rapporto padre-figli, trattandosi di domanda riconvenzionale non proposta nelle forme e nei termini di rito.
Tenuto cono della soccombenza, va disposta la condanna del Kosap alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base a natura e valore della controversia, a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 20 giugno 2023 da Parte_1
:
[...] applica l'affidamento esclusivo delle figlie minori e alla madre, attribuendo alla Parte_2 Per_1
stessa in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per le stesse;
dispone che il padre possa vedere ed incontrare le figlie con cadenza Controparte_1
almeno settimanale, alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di S. Elpidio a Mare, secondo un calendario stilato dagli operatori, e fissa un contributo del medesimo al mantenimento delle CP_1
figlie pari a complessivi € 400,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche;
dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dal convenuto;
visto l'art. 91 c.p.c. condanna alla rifusione, a favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.650,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 12/09/2024
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti