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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3058/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.35 sono presenti il dott. Alonge in sostituzione dell'avv. INGLIMA
VINCENZO per parte ricorrente nonché l'avv. Megna in sostituzione dell'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti INGLIMA VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
LEGALE , con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_2
- resistente - oggetto: assegno sociale
Con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2022 la ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di reiezione da parte dell' con il quale l' rigettava la domanda CP_1 CP_3
di assegno sociale presentata in data 26.01.2021 con la seguente motivazione “ritenendo la stessa non separata in quanto coabitante sotto lo stesso tetto dell'ex coniuge”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto tenuto conto CP_1 del fatto che nel caso di specie il diritto controverso non sussiste per mancata allegazione e prova dei requisiti di legge, non essendo sussistente lo stato di bisogno della ricorrente.
La causa all'udienza odierna è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova sottolineare che la prestazione richiesta viene riconosciuta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'assegno sociale è quindi rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Dalla documentazione agli atti appare evidente che tra i sigg.ri – è Pt_2 Parte_1
intervenuta la separazione omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del
17.02/28.04.1999 e che in seguito a modifica delle condizioni di separazione, il sig. è Pt_2
stato esonerato dal versamento del contributo di mantenimento in favore dei figli con obbligo di versamento in favore della moglie della sola somma di euro 100,00 .
Tutto quanto sopra premesso si osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno osservare che non viene meno il diritto all'assegno sociale se la moglie ha rifiutato il mantenimento del marito, o, come nel caso di specie, ha accettato una somma esigua rispetto alle possibilità economiche dell'ex coniuge.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte (Cass. n.14513/2020), la quale ha affermato l'importante principio per il quale: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione e nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato.
Se questo è vero, è pur vero che la ricorrente, stante il carattere sussidiario dell'assegno sociale e stante il reddito dell'ex coniuge, avrebbe dovuto diritto all'assegno sociale, è pur vero che, nel caso di specie, la stessa non ha dato alcuna prova della sussistenza dei requisiti di legge previsti per ottenere il beneficio assistenziale richiesto.
Per consolidato principio è a carico di chi chieda il riconoscimento di una prestazione assistenziale l'onere di dimostrare il possesso di tutti i requisiti a ciò necessari, tra cui quello reddituale.
Non v'è alcun dubbio che la non abbia in alcun modo assolto a tale onere, Parte_1
omettendo di fornire la prova di versare nelle condizioni reddituali che avrebbero consentito l'erogazione dell'assegno sociale, a ciò non bastando, ovviamente, la sola dichiarazione resa ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato e delle spese processuali, né tantomeno l'ammissione al gratuito patrocinio.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3058/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.35 sono presenti il dott. Alonge in sostituzione dell'avv. INGLIMA
VINCENZO per parte ricorrente nonché l'avv. Megna in sostituzione dell'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3058 /2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti INGLIMA VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
LEGALE , con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA CP_2
- resistente - oggetto: assegno sociale
Con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
Provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese di lite essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2022 la ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di reiezione da parte dell' con il quale l' rigettava la domanda CP_1 CP_3
di assegno sociale presentata in data 26.01.2021 con la seguente motivazione “ritenendo la stessa non separata in quanto coabitante sotto lo stesso tetto dell'ex coniuge”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendone il rigetto tenuto conto CP_1 del fatto che nel caso di specie il diritto controverso non sussiste per mancata allegazione e prova dei requisiti di legge, non essendo sussistente lo stato di bisogno della ricorrente.
La causa all'udienza odierna è stata decisa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova sottolineare che la prestazione richiesta viene riconosciuta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'assegno sociale è quindi rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Dalla documentazione agli atti appare evidente che tra i sigg.ri – è Pt_2 Parte_1
intervenuta la separazione omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del
17.02/28.04.1999 e che in seguito a modifica delle condizioni di separazione, il sig. è Pt_2
stato esonerato dal versamento del contributo di mantenimento in favore dei figli con obbligo di versamento in favore della moglie della sola somma di euro 100,00 .
Tutto quanto sopra premesso si osserva quanto segue.
Preliminarmente appare opportuno osservare che non viene meno il diritto all'assegno sociale se la moglie ha rifiutato il mantenimento del marito, o, come nel caso di specie, ha accettato una somma esigua rispetto alle possibilità economiche dell'ex coniuge.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte (Cass. n.14513/2020), la quale ha affermato l'importante principio per il quale: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”.
La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione e nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato.
Se questo è vero, è pur vero che la ricorrente, stante il carattere sussidiario dell'assegno sociale e stante il reddito dell'ex coniuge, avrebbe dovuto diritto all'assegno sociale, è pur vero che, nel caso di specie, la stessa non ha dato alcuna prova della sussistenza dei requisiti di legge previsti per ottenere il beneficio assistenziale richiesto.
Per consolidato principio è a carico di chi chieda il riconoscimento di una prestazione assistenziale l'onere di dimostrare il possesso di tutti i requisiti a ciò necessari, tra cui quello reddituale.
Non v'è alcun dubbio che la non abbia in alcun modo assolto a tale onere, Parte_1
omettendo di fornire la prova di versare nelle condizioni reddituali che avrebbero consentito l'erogazione dell'assegno sociale, a ciò non bastando, ovviamente, la sola dichiarazione resa ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato e delle spese processuali, né tantomeno l'ammissione al gratuito patrocinio.
Per tale motivo il ricorso non può trovare accoglimento.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio