Articolo 66 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 65Articolo 67
Versione
1 gennaio 1938
Art. 66.

Il sanitario ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 64 in una sola volta, ovvero di chiedere che ha somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualita' da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.

Il sanitario che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'Amministrazione della Cassa.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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