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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28450/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28450/2024 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio degli avv.ti PAVESIO MASSIMO e MARCO MICHELA Controparte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 LL D'LB il 07/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL D'LB (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dall'unione sono nati i figli: il 21/10/2007, , il 19/11/2009 e il 11/05/2021. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Rivoli (TO), Via Alpignano n. 123 e relative pertinenze, di proprietà esclusiva della Signora , a quest'ultima e con essa l'uso degli arredi ivi esistenti dando Parte_1 atto che il Sig. , in accordo con il coniuge, se ne allontanerà portando seco i propri Controparte_1 effetti personali entro la data del 30/11/2024.
AFFIDA i figli minori , e ad entrambi i genitori con esercizio anche Per_1 Per_2 Per_3 separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna.
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi secondo le seguenti modalità:
e trascorreranno periodi paritetici presso ciascun genitore compatibilmente con i Per_2 Per_1 propri impegni scolastici, lavorativi e sportivi e comunque secondo il loro gradimento.
Il padre potrà vedere un week end a settimane alternate dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì Per_3 mattina con obbligo di accompagnamento della minore a scuola;
infrasettimanalmente, nella settimana in cui il padre trascorrerà con il week end un pomeriggio (il martedì) seguito da pernottamento Per_3 e, nella settimana successiva, quando il padre non trascorrerà con il week end due pomeriggi Per_3 (di cui un martedì) seguiti da pernottamenti. pagina 2 di 3 Il padre potrà inoltre trascorrere con i figli tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive dando atto i coniugi che la Signora a sua volta, trascorrerà con i figli tre settimane anche Parte_1 non consecutive, mentre nel residuo periodo estivo sarà vigente il regime ordinario;
durante le vacanze natalizie un anno dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 (quest'anno i figli trascorreranno con la madre il Natale e con il padre il Capodanno); Vacanze pasquali ad anni alterni;
festività e ponti ad anni alterni.
I coniugi si impegnano ad organizzare i periodi di permanenza dei tre figli presso le rispettive abitazioni in modo tale che gli stessi trascorrano insieme ogni week end.
I coniugi si impegnano altresì ad acconsentire che i tre figli posano trascorrere il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, anche se separatamente.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza degli stessi presso le loro rispettive abitazioni dando atto che , sebbene minore, risulta regolarmente Per_1 assunto part-time presso un ristorante.
Tenuto conto delle condizioni economiche e lavorative dei coniugi e tenuto altresì conto della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali secondo le modalità previste nel presente ricorso, viene esclusa la corresponsione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli.
DA' ATTO che la Signora percepirà in via esclusiva l'assegno unico relativo alla prole Parte_1 con impegno del Sig. ad espletare qualsivoglia incombente per consentire l'erogazione Controparte_1 di tale assegno in favore del coniuge.
DISPONE che i coniugi provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, spese necessitate o concordate e, in ogni caso documentate, relative ai figli, così come previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino siglato in data 15/03/2016 e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
Tra le spese scolastiche vengono ricomprese quelle relative all'asilo Centro frequentato da Per_3
Le spese della baby-sitter che allo stato coadiuva la famiglia nella cura ed accudimento di Per_3 verranno sostenute in via esclusiva dalla Signora ma solo con riferimento ai periodi di Parte_1 permanenza della minore presso l'abitazione della madre.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno di mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28450/2024 v.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPINIELLO STEFANIA presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio degli avv.ti PAVESIO MASSIMO e MARCO MICHELA Controparte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 LL D'LB il 07/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL D'LB (atto n. 11 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dall'unione sono nati i figli: il 21/10/2007, , il 19/11/2009 e il 11/05/2021. Per_1 Per_2 Per_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Rivoli (TO), Via Alpignano n. 123 e relative pertinenze, di proprietà esclusiva della Signora , a quest'ultima e con essa l'uso degli arredi ivi esistenti dando Parte_1 atto che il Sig. , in accordo con il coniuge, se ne allontanerà portando seco i propri Controparte_1 effetti personali entro la data del 30/11/2024.
AFFIDA i figli minori , e ad entrambi i genitori con esercizio anche Per_1 Per_2 Per_3 separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente degli stessi, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna.
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare i figli, salvo diverso accordo tra i coniugi secondo le seguenti modalità:
e trascorreranno periodi paritetici presso ciascun genitore compatibilmente con i Per_2 Per_1 propri impegni scolastici, lavorativi e sportivi e comunque secondo il loro gradimento.
Il padre potrà vedere un week end a settimane alternate dal venerdì alle ore 19.00 al lunedì Per_3 mattina con obbligo di accompagnamento della minore a scuola;
infrasettimanalmente, nella settimana in cui il padre trascorrerà con il week end un pomeriggio (il martedì) seguito da pernottamento Per_3 e, nella settimana successiva, quando il padre non trascorrerà con il week end due pomeriggi Per_3 (di cui un martedì) seguiti da pernottamenti. pagina 2 di 3 Il padre potrà inoltre trascorrere con i figli tre settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive dando atto i coniugi che la Signora a sua volta, trascorrerà con i figli tre settimane anche Parte_1 non consecutive, mentre nel residuo periodo estivo sarà vigente il regime ordinario;
durante le vacanze natalizie un anno dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 (quest'anno i figli trascorreranno con la madre il Natale e con il padre il Capodanno); Vacanze pasquali ad anni alterni;
festività e ponti ad anni alterni.
I coniugi si impegnano ad organizzare i periodi di permanenza dei tre figli presso le rispettive abitazioni in modo tale che gli stessi trascorrano insieme ogni week end.
I coniugi si impegnano altresì ad acconsentire che i tre figli posano trascorrere il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, anche se separatamente.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza degli stessi presso le loro rispettive abitazioni dando atto che , sebbene minore, risulta regolarmente Per_1 assunto part-time presso un ristorante.
Tenuto conto delle condizioni economiche e lavorative dei coniugi e tenuto altresì conto della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali secondo le modalità previste nel presente ricorso, viene esclusa la corresponsione di un assegno perequativo per il mantenimento dei figli.
DA' ATTO che la Signora percepirà in via esclusiva l'assegno unico relativo alla prole Parte_1 con impegno del Sig. ad espletare qualsivoglia incombente per consentire l'erogazione Controparte_1 di tale assegno in favore del coniuge.
DISPONE che i coniugi provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, spese necessitate o concordate e, in ogni caso documentate, relative ai figli, così come previsto dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino siglato in data 15/03/2016 e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
Tra le spese scolastiche vengono ricomprese quelle relative all'asilo Centro frequentato da Per_3
Le spese della baby-sitter che allo stato coadiuva la famiglia nella cura ed accudimento di Per_3 verranno sostenute in via esclusiva dalla Signora ma solo con riferimento ai periodi di Parte_1 permanenza della minore presso l'abitazione della madre.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno di mantenimento.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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