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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 9109/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella
SENTENZA
Nella causa tra
C.F.-P.I. in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signor Parte_2
difesa dall'Avv. Elena Maria Brambati
contro
(c.f. e p.iva Controparte_1
), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 sig. Controparte_2
Con l'avv. Simone Gotta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
per l'opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
ACCERTARE che, ai sensi dell'art.
8.6 dell'“accordo di collaborazione del CP_3 01/03/2021 (testuale) “Per qualsiasi controversia riguardante la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta in via bonaria, viene espressamente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Milano” e, per l'effetto, DICHIARARE l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a conoscere e decidere dell'azione esercitata e delle domande formulate da
[...]
nei c Parte_3 Parte_1
.G. 6921/2022, DICHIARARE giusta indicazione di x art. 38, c. 2 c.p.c. di cui all'atto di citazione - la competenza Parte_1 territoriale de i Milano e, in ogni caso, REVOCARE il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022.
***** IN VIA PRELIMINARE:
RIGETTARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione (ivi compresa l'eccezione ex art. 1667, c. 3 c.c.), qualsiasi eventuale, anche futura istanza di concessione della provvisoria esecutività che dovesse essere formulata da Controparte_1
.
[...]
***** NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
REVOCARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da
[...]
in Controparte_4 erale, in relazione al contratto di appalto “accordo di collaborazione del CP_3 01/03/2021 e, per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande di amento degli importi di cui alle fatture n. 41 del 16/05/2022 e n. 46 del 17/06/2022 formulate da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
***** NEL MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE:
Ferma la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022 e di accertamento che nulla è dovuto a Controparte_1
in relazione alle fatture n. 41 del 16/05/2022 e n. 46
[...]
relazione al contratto di appalto “accordo di collaborazione del 01/03/2021: CP_3
1. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da mancato Parte_1 completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi). ACCERTARE e DICHIARARE altresì, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che a causa degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazi
[...] RV TA S.r.l (mancato completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità
Pag. 2 di 12 e vizi), a provveduto a completare le opere non concluse da Parte_1 [...]
e ha provveduto al Controparte_1
Controparte_1
non h
[...] 69.035,11 e, per l'effetto, DISPORRE la riduzione del prezzo delle opere eseguite da nella Controparte_1 misura di € 69.035,11 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertato e determinato in corso di causa o, in via alternativa, CONDANNARE
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 35,11 o di quel diverso importo, Parte_1 maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
2. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da ritardata Parte_1 consegna delle opere subappaltate). ACCERTARE e DICHIARARE altresì, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che a causa degli inadempimenti contrattuali di in Controparte_1 re .l (ritardata consegna delle opere subappaltate), a consegnato ad IR DE Parte_1 TA S.r.l. le opere appaltate a fine luglio 2022 rile 2022 e, per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
somma
[...] Parte_1 te alla penale che IR Liq vice S.r.l. applicherà a in Parte_1 forza del combinato disposto degli art. 7 e 16 del contratto di appalto sub doc. 10, per il ritardo nella consegna delle opere pari a € 155.073,38 o quella diversa somma, maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa anche all'esito del consuntivo del contratto sub doc. 10.
3. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da ritardata Parte_1 consegna, mancato completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi) e, per l'effetto, CONDANNARE
[...]
a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 qualsiasi ulteriore importo che dovesse essere chiesto/applicato da IR DE
TA RV S.r.l. a titolo di risarcimento del danno ai sensi Parte_1 dell'articolo 16 del contratto sub doc. 10 (“all further direct damages”) e
Pag. 3 di 12 comunque a manlevare Parte_1
4. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali (ritardi, omesso completamento, esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi) di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito del
[...] contratti relativi alle macchine _4 RE e BA) e, per l'effetto,
a. DISPORRE la riduzione del prezzo delle opere eseguite da
[...]
per Controparte_1
l'importo di € 58.560,00 (48.000,00+IVA) (rif. contratto relativo alla macchina BA) o per quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa o, in via alternativa, CONDANNARE
Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento, dell'importo di € 58.560,00 (48.000,00+IVA) o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa b. CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno in relazione al contratto relativo alla macchina BA), dell'importo di € 17.568,00 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa;
c. CONDANNARE Controparte_1
a corrispondere a ualsiasi ulteriore
[...] Parte_1 importo che dovesse essere chiesto/applicato da
[...]
a titolo di risarcimento del _4 Parte_1 danno per mancato completamento e errata esecuzione delle opere di cui al contratto relativo alla macchina BA e comunque a manlevare Parte_1
d. CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno in relazione alla realizzazione dei lavori di hook up/collegamento impianti per n. 5 macchine tipo
Pag. 4 di 12 , dell'importo di € 150.000,00 o di quel diverso Parte_5 importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
5. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che
Controparte_1 in relazione al progetto IN GA TA S.r.l. (rif. doc. 49), a partire dal mese di luglio, si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni previste dall'art.
4.2 dell'accordo di collaborazione – C.O.M. del 01/03/2021 e, per l'effetto, Pt_1
CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno), dell'importo di € 24.000,00 (importo calcolato dal mese di luglio 2022 a ottobre 2022 compreso) oltre a € 6.000,00 per ogni mese successivo, a partire da novembre 2022 in poi sino alla scadenza del contratto (15/03/2024; rif. doc. Controparte_5
49) o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, gli inadempimenti di Controparte_1
in relazione ai progetti IR DE TA S.r.l. e
[...] [...] ritardata consegna, mancato _4 completamento, esecuzione non a regola d'arte – vizi e difformità) e, per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
a risarcire a il danno da perdita di chance o, in via alternativa, il
[...] Parte_1 ncato guada all'assegnazione dei lavori di hook up per la fase due del progetto nella misura che sarà liquidata dal Giudice con Controparte_6 valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. all'esito del giudizio.
7. In ogni caso, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, COMPENSARE gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno secondo Parte_1 quanto previsto dai punti precedenti con il residuo credito eventualmente attribuito a Controparte_1
all'esito del giudizio e, per l'effetto, CONDANNARE
[...] [...]
al Controparte_1 pagamento in favore di ell'importo complessivo derivante per Parte_1
Pag. 5 di 12 differenza dalla compensazione tra i rispettivi controcrediti.
***** NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA:
REVOCARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022 e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del giudizio, venisse accertata l'esistenza di un credito residuo in capo a
[...]
, COMPENSARE i predetti importi Controparte_1
o del danno secondo quanto Parte_1 previsto dai punti precedenti, con tutte le ulteriori pronunce conseguenti.
Per l'opposta : voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta respinta, così giudicare: nel merito e in principalità
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'attrice opponente;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'opposizione svolta da e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 3181 del 21.9.2022 emesso da codesto Tribunale nel procedimento iscritto al ruolo n. 6921/2022 R.G.;
- rigettare le domande riconvenzionali formulate da ed ogni altra sua istanza. Pt_1
Con vittoria dei compensi di causa, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. di legg
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Svolgimento del processo
ha intrapreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3181/2022, emesso dal Pt_1
Tribunale di Monza ad istanza di per la somma di euro 141.008,82 in relazione CP_7 prestazioni effettuate in favore dell'opponente a seguito di alcuni contratti di subappalto.
In particolare, sollevata l'eccezione preliminare di incompetenza e declaratoria di nullità del decreto , nonché di inidoneità della prova costituta dalle sole fatture n. 41 e 46 del 2022, CP_8 ha nel merito contestato l'inesigibilità del credito e l'inadempimento di controparte.
Cont In sintesi e con riguardo a tre distinti rapporti di subappalto con da inquadrarsi in un più ampio contratto di appalto con altre società tra cui , IR DE RL e IN GA TA _4 RL , l'opponente ha rilevato:
Pag. 6 di 12 Cont
- Quanto al cantiere ed alla commissione a di lavori di Controparte_9 montaggio e carpenteria piping , problematiche di tempistica ( doc 13) e numerosi vizi esecutivi ( doc. 19-25) in forza dei quali era sollevata eccezione di inadempimento alle due fatture azionate monitoriamente ( doc.4 e 5 dell'opponente). In ragione di tali vizi doveva intervenire personalmente per l'eliminazione ( come riconosciuto anche Pt_1
daCOM. Doc26) con l'assunzione di ulteriori coisti di personale, materiali e collaborazione con altre imprese ( doc doc.27-319 per circa 70.000,00 euro. Paventava altresì possibili penali applicabili da IR QU per oltre 150.000,00 euro
- Quanto al Progetto SAPIO produzione idrogeno, per l'allacciamento di due macchine
RE e BA , contestava numerose non conformità e problemi di Pt_1
sicurezza sul lavoro e che la stessa sollevava contestazioni ( doc.42- 43-46) Pt_4
Cont allontanando dal cantiere e riducendo il compenso ad per la seconda Pt_1
macchina. Quale ulteriore effetto si aveva l'esclusione di dai fornitori di Pt_1 Pt_4
per un mancato guadagno di oltre 150.000,00 euro
- Quanto infine al Progetto IN GA TA in forza del quale IN subappaltava ad
Cont
il sevizio per tre anni , da giugno 2022 avrebbe iniziato a sostituirsi ad Pt_1
in rapporto diretto con IN, con danno di almeno 24.000,00 euro. Pt_1
L'opponente ha sollevato pertanto eccezione ex art.1667 c.3 c.c. con onere a controparte della Cont prova dell'esatto adempimento e chiesto la riduzione del compenso di per la somma di euro 69.035,11 quanto al primo progetto oltre alla manleva per il ritardo.
Quanto al progetto , sollevata nuovamente eccezione ex art 1667 c.3 c.c. ha chiesto la Pt_4 riduzione del prezzo per l'intero valore contrattuale ( 48.000,00 euro) per le attività di collegamento della macchina BA ovvero al danno per la perdita del relativo compenso,oltre al relativo lucro cessante.
Cont Nel giudizio così radicato si è costituita sostenendo l'ìnefficacia della clausola derogatoria della competenza giacchè i rapporti tra le parti oggi in causa erano iniziati nel Cont marzo 21 e regolati dal preventivo del 15.3.2021 (doc. 10) proposto da , poi divenuto contratto in quanto accettato dall'opponente, in assenza di qualsiasi pattuizione circa un foro esclusivo convenzionale.
Quanto alla clausola 8.5 invocata da controparte ,nessuna prova era stata data di una trattativa individualizzante in merito – clausola non specificamente approvata nel documento ai fini dell'applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c.
Quanto ai lamentati vizi e ritardi in ordine al primo cantiere, e per il quale secondo gli accordi la tariffa oraria per lavoratore impiegato veniva determinata nell'importo di euro 28,00 i.v.a. esclusa, oggetto dei lavori erano il “montaggio di carpenterie, piping2 con parti accessorie e
Pag. 7 di 12 macchine per la realizzazione nuovi impianti presso lo stabilimento di Controparte_10
Agrate Brianza MB”.La documentazione prodotta dall'opponente non era idoena a provare vizi Cont e ritardi ed in ogni caso aveva ritenuto di non avvalersi più della collaborazione di , Pt_4 ma non di Pt_1
Per quanto riguarda invece la macchina CREWFA1, il lavoro era stato portato a termine senza particolari problemi
Cont
insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio erano rigettate le richieste istruttorie di prova orale e CTU e la causa era successivamente trattenuta in decisione.
---ooo---
2.Eccezione d'incompetenza
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale stante l' indeterminatezza della clausola di deroga ex art 29 c.p.c.
L'accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti e di cui al doc. 8 prodotto dall'opponente costituisce infatti un accordo quadro con cui il committente si impegna ad assegnare al fornitore le opere di volta in volta indicate e di cui all'Allegato A che peraltro risulta prodotto in bianco.
Non vi è pertanto l'indicazione specifica dell'”affare” in relazione al quale opererebbe la deroga.
Solo ad abundantiam si osserva che , pur ammessane la validità, non potrebbe in ogni caso derogare alla competenza per connessione qui operante in relazione ai diversi cantieri dedotti in giudizio ( Cfr. Cass.19714 del 25.7.2018).
3.I principi di diritto
Venendo alle ulteriori questioni sollevate nel merito si premette in diritto che anche in materia di appalto “…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024)
Pag. 8 di 12 D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333).
Sotto il profilo delle azioni esperibili poi il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
4.L'accertamento dei fatti e la riduzione di prezzo
Ciò chiarito si osserva che nel merito l'opposizione è solo in parte fondata .
Ed infatti, circa l'assunto secondo cui , quanto al cantiere di ed a causa del mancato CP_9 Cont adempimento di , IR QU avrebbe parzialmente corrisposto il sal finale e disconosciuto lavori aggiuntivi( cfr p. 8 conclusionale , è' premessa fondamentale Pt_1 Cont ricordare che subentrava in cantiere il 14.2.2022 quando già IR DE aveva in più occasioni contestato il ritardo nelle lavorazioni: di ciò vi è ampia prova documentale ( vedi Cont doc.11,12 di e 14-15-16 di ) Pt_1
Cont Dalle medesime comunicazioni in tal senso si ricava altresì che entrava in cantiere unitamente ad altre squadre ( tra cui ed altre imprese ) al fine di ovviare ai ritardi già a CP_11 suo tempo contestati da IR QU con due formali diffide .
Pag. 9 di 12 E' del resto la stessa opponente a riconoscerlo anche in sede di eccezione di inadempimento il
16.6.2022 ( doc. 4 opponente)
Quanto poi ai vizi , effettivamente sempre i documenti da 16 a 19 di parte opponente nulla comprovano circa la relativa sussitenza ,apparendo piuttosto delle disposizioni e dei solleciti interni ( così pure non indicativa appare la documentazione fotografica prodotta).
Mentre con riferimento alle contestazioni – le uniche specifiche- di cui ai doc. 4 e 5 di ( Pt_1 mancato completamento dei pannelli acqua e mancata rimozione nastri adesivi, problemi dei Cont test di pressione) pare corretta l'osservazione di per cui è inconferente la documentazione allegata a sostegno dei costi per ovviarvi
(le fatture prodotte a dimostrare lo stesso o la necessità di ulteriori lavorazioni per eliminare asseriti difetti del tutto inconferenti sotto il profilo probatorio ( “…un foglio (doc. 27, al più mera allegazione di parte) in cui appare una tabellina riportante nominativi di suoi dipendenti che avrebbe dovuto all'uopo impiegare e il costo ancorato, non è dato sapere per quale motivo, al loro stipendio;
- alcune fatture (doc. 28) di (che peraltro era già in CP_12 cantiere) emesse per formazione lavoratori in cantiere, ciò che non riguarda in alcun modo il Cont supposto danno provocato da;
- alcune fatture (doc. 29) di DI AM (anch'essa già in cantiere) la cui riferibilità all'eliminazione degli asseriti danni è di nuovo integralmente contestata;
- una fattura (doc. 30) di che, anch'essa, non risulta riferibile alle Testimone_1 contestazioni di Hptec….)
Tra l'altro dette fatture portano data anteriore alla contestazione stessa avvenuta il 16-20 giugno 2022 ( per la precisione 31.5.2022) ed è pacifico che tutte le ditte fossero già in Cont cantiere unitamente a sin dal febbraio 2022..
Se ne può concludere che da un lato non vi è prova che un asserito ritardo nella consegna delle Cont opere ad IR QU sia direttamente conseguente all'operato di ( non risulta nemmeno un termine finale contrattuale previsto nei rapporti tra le due odierne contendenti ). Dall'altro neppure vi è dimostrazione della effettiva sussistenza dei danni lamentati dall'opponente , e della riconducibilità ad essi dei costi ulteriori allegati da HTpc
Infine non vi è alcuna prova documentale neppure quanto all'attivazione di penali da parte di
IR QU.
L'attrice/committente , avendo accettato l'opera , non ha dunque assolto al proprio al proprio onere probatorio in merito ai vizi e le domande sub 1,2, e 3 della riconvenzionale debbono Cont essere rigettate ed il compenso per l'opera di nel cantiere IR QU è interamente dovuto ( si osserva che le fatture oggetto di ingiunzione non sono in sé contestate quanto alle lavorazioni ad esse sottese)
Cont Venendo al cantiere , effettivamente appare documentato l'inadempimento di Pt_4 esclusa dal cantiere direttamente da ( doc 46-47) , e come la stessa convenuta riconosce Pt_4 Cont ( cfr p.10 comparsa conclusionale ) con riferimento alla macchina CPRIBA 1 ed al relativo mancato pagamento da parte di ( pari ad euro 58.560,00) . Pt_4
Pag. 10 di 12 La domanda di riduzione del prezzo deve pertanto essere accolta sussistendone i presupposti nell'an e la precisa determinazione del quantum (riconvenzionale sub 4 a).
Con riferimento al cantiere infine non vi è prova tuttavia prova dell'asserito mancato Pt_4 guadagno lamentato da e ciò con riferimento agli ulteriori contratti di cui in narrativa Pt_1 per il collegamento di cinque ulteriori macchine.
Non vi è cioè alcuna prova documentale dell'affermazione di per cui Pt_1
Cont
“Non c'è alcun dubbio che, laddove non si fosse resa inadempiente (trascinando con sé , si sarebbe nuova te rivolta a per i lavori di collegamento Pt_1 Pt_4 Pt_1 delle altre macchina di futura installazione.
Del resto, era già inserita nel cantiere e, peraltro, collaborava con tutti gli altri Pt_1 general c r impegnati nel progetto di edificazione del nuovo polo produttivo di
[...] (IR DE, IN, ecc…)… Controparte_6
Non si ritiene infatti che ciò sia sufficiente a dimostrare il lucro cessante per la cui prova occorre un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità e che deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici e dipendenti da condizioni incerte”
(Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
Le ulteriori richieste riconvenzionali ( sub 4 b,c,d,) relative al progetto debbono pertanto Pt_4 rigettarsi
Quanto infine al Progetto IN , in forza del quale IN subappaltava ad il sevizio per Pt_1 Cont tre anni , ed in relazione al quale da giugno 2022 avrebbe iniziato a sostituirsi ad Pt_1 in rapporto diretto con IN, con danno di almeno 24.000,00 euro, è invero dubbia la proponibilità in questa sede della relativa domanda riconvenzionale avuto riguardo all'oggetto del giudizio come disegnato dall'ingiunzione.
In ogni caso non vi è prova alcuna né delle condotte né dei danni lamentati da ragion Pt_1 per cui la domanda va rigettate..
In definitiva e previa revoca del decreto ingiuntivo l'opposizione va accolta limitatamente alla riduzione di prezzo per la somma di euro 58.560,00 e così condannata al pagamento in Pt_1 Cont favore di delle prestazioni di cui al decreto , dedotta la relativa somma
Per la regola della soccombenza infine le spese dell'intero giudizio sono per metà compensate e per la restante parte a carico di e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi Pt_1 sulla base del decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n.3181/2022
Pag. 11 di 12 2) ACCERTA la sussistenza dei vizi lamentati da con riferimento al solo punto 4 a) della Pt_1 domanda riconvenzionale e per l'effetto riduce il prezzo per la relativa somma pari ad euro
58.560,00
Cont 3) CONDANNA al pagamento in favore della convenuta , per le causali di cui in Pt_1 parte motiva, della somma di euro 82.448,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
4) RIGETTA ogni altra domanda riconvenzionale od eccezione
4) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4.200,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 15.2.2025
Il giudice
Dott.Maria Teresa Latella
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 9109/2022
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella
SENTENZA
Nella causa tra
C.F.-P.I. in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signor Parte_2
difesa dall'Avv. Elena Maria Brambati
contro
(c.f. e p.iva Controparte_1
), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 sig. Controparte_2
Con l'avv. Simone Gotta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
per l'opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
ACCERTARE che, ai sensi dell'art.
8.6 dell'“accordo di collaborazione del CP_3 01/03/2021 (testuale) “Per qualsiasi controversia riguardante la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta in via bonaria, viene espressamente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Milano” e, per l'effetto, DICHIARARE l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a conoscere e decidere dell'azione esercitata e delle domande formulate da
[...]
nei c Parte_3 Parte_1
.G. 6921/2022, DICHIARARE giusta indicazione di x art. 38, c. 2 c.p.c. di cui all'atto di citazione - la competenza Parte_1 territoriale de i Milano e, in ogni caso, REVOCARE il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022.
***** IN VIA PRELIMINARE:
RIGETTARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione (ivi compresa l'eccezione ex art. 1667, c. 3 c.c.), qualsiasi eventuale, anche futura istanza di concessione della provvisoria esecutività che dovesse essere formulata da Controparte_1
.
[...]
***** NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE:
REVOCARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto da
[...]
in Controparte_4 erale, in relazione al contratto di appalto “accordo di collaborazione del CP_3 01/03/2021 e, per l'effetto, RIGETTARE tutte le domande di amento degli importi di cui alle fatture n. 41 del 16/05/2022 e n. 46 del 17/06/2022 formulate da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
***** NEL MERITO - IN VIA RICONVENZIONALE:
Ferma la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022 e di accertamento che nulla è dovuto a Controparte_1
in relazione alle fatture n. 41 del 16/05/2022 e n. 46
[...]
relazione al contratto di appalto “accordo di collaborazione del 01/03/2021: CP_3
1. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da mancato Parte_1 completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi). ACCERTARE e DICHIARARE altresì, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che a causa degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazi
[...] RV TA S.r.l (mancato completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità
Pag. 2 di 12 e vizi), a provveduto a completare le opere non concluse da Parte_1 [...]
e ha provveduto al Controparte_1
Controparte_1
non h
[...] 69.035,11 e, per l'effetto, DISPORRE la riduzione del prezzo delle opere eseguite da nella Controparte_1 misura di € 69.035,11 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertato e determinato in corso di causa o, in via alternativa, CONDANNARE
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 35,11 o di quel diverso importo, Parte_1 maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
2. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da ritardata Parte_1 consegna delle opere subappaltate). ACCERTARE e DICHIARARE altresì, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che a causa degli inadempimenti contrattuali di in Controparte_1 re .l (ritardata consegna delle opere subappaltate), a consegnato ad IR DE Parte_1 TA S.r.l. le opere appaltate a fine luglio 2022 rile 2022 e, per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
somma
[...] Parte_1 te alla penale che IR Liq vice S.r.l. applicherà a in Parte_1 forza del combinato disposto degli art. 7 e 16 del contratto di appalto sub doc. 10, per il ritardo nella consegna delle opere pari a € 155.073,38 o quella diversa somma, maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa anche all'esito del consuntivo del contratto sub doc. 10.
3. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito
[...] del progetto IR DE RV TA S.r.l. denunciati da ritardata Parte_1 consegna, mancato completamento ed esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi) e, per l'effetto, CONDANNARE
[...]
a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 qualsiasi ulteriore importo che dovesse essere chiesto/applicato da IR DE
TA RV S.r.l. a titolo di risarcimento del danno ai sensi Parte_1 dell'articolo 16 del contratto sub doc. 10 (“all further direct damages”) e
Pag. 3 di 12 comunque a manlevare Parte_1
4. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, l'esistenza degli inadempimenti contrattuali (ritardi, omesso completamento, esecuzione non a regola d'arte - difformità e vizi) di Controparte_1
in relazione alle opere eseguite nell'ambito del
[...] contratti relativi alle macchine _4 RE e BA) e, per l'effetto,
a. DISPORRE la riduzione del prezzo delle opere eseguite da
[...]
per Controparte_1
l'importo di € 58.560,00 (48.000,00+IVA) (rif. contratto relativo alla macchina BA) o per quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa o, in via alternativa, CONDANNARE
Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento, dell'importo di € 58.560,00 (48.000,00+IVA) o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa b. CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno in relazione al contratto relativo alla macchina BA), dell'importo di € 17.568,00 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa;
c. CONDANNARE Controparte_1
a corrispondere a ualsiasi ulteriore
[...] Parte_1 importo che dovesse essere chiesto/applicato da
[...]
a titolo di risarcimento del _4 Parte_1 danno per mancato completamento e errata esecuzione delle opere di cui al contratto relativo alla macchina BA e comunque a manlevare Parte_1
d. CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno in relazione alla realizzazione dei lavori di hook up/collegamento impianti per n. 5 macchine tipo
Pag. 4 di 12 , dell'importo di € 150.000,00 o di quel diverso Parte_5 importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
5. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, che
Controparte_1 in relazione al progetto IN GA TA S.r.l. (rif. doc. 49), a partire dal mese di luglio, si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni previste dall'art.
4.2 dell'accordo di collaborazione – C.O.M. del 01/03/2021 e, per l'effetto, Pt_1
CONDANNARE Controparte_1
al pagamento in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento (mancato guadagno), dell'importo di € 24.000,00 (importo calcolato dal mese di luglio 2022 a ottobre 2022 compreso) oltre a € 6.000,00 per ogni mese successivo, a partire da novembre 2022 in poi sino alla scadenza del contratto (15/03/2024; rif. doc. Controparte_5
49) o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa.
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti nell'atto di citazione, gli inadempimenti di Controparte_1
in relazione ai progetti IR DE TA S.r.l. e
[...] [...] ritardata consegna, mancato _4 completamento, esecuzione non a regola d'arte – vizi e difformità) e, per l'effetto, CONDANNARE Controparte_1
a risarcire a il danno da perdita di chance o, in via alternativa, il
[...] Parte_1 ncato guada all'assegnazione dei lavori di hook up per la fase due del progetto nella misura che sarà liquidata dal Giudice con Controparte_6 valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. all'esito del giudizio.
7. In ogni caso, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, COMPENSARE gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno secondo Parte_1 quanto previsto dai punti precedenti con il residuo credito eventualmente attribuito a Controparte_1
all'esito del giudizio e, per l'effetto, CONDANNARE
[...] [...]
al Controparte_1 pagamento in favore di ell'importo complessivo derivante per Parte_1
Pag. 5 di 12 differenza dalla compensazione tra i rispettivi controcrediti.
***** NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA:
REVOCARE, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione, il decreto ingiuntivo Tribunale di Monza n. 3181/2022 e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del giudizio, venisse accertata l'esistenza di un credito residuo in capo a
[...]
, COMPENSARE i predetti importi Controparte_1
o del danno secondo quanto Parte_1 previsto dai punti precedenti, con tutte le ulteriori pronunce conseguenti.
Per l'opposta : voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta respinta, così giudicare: nel merito e in principalità
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall'attrice opponente;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'opposizione svolta da e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 3181 del 21.9.2022 emesso da codesto Tribunale nel procedimento iscritto al ruolo n. 6921/2022 R.G.;
- rigettare le domande riconvenzionali formulate da ed ogni altra sua istanza. Pt_1
Con vittoria dei compensi di causa, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. di legg
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Svolgimento del processo
ha intrapreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3181/2022, emesso dal Pt_1
Tribunale di Monza ad istanza di per la somma di euro 141.008,82 in relazione CP_7 prestazioni effettuate in favore dell'opponente a seguito di alcuni contratti di subappalto.
In particolare, sollevata l'eccezione preliminare di incompetenza e declaratoria di nullità del decreto , nonché di inidoneità della prova costituta dalle sole fatture n. 41 e 46 del 2022, CP_8 ha nel merito contestato l'inesigibilità del credito e l'inadempimento di controparte.
Cont In sintesi e con riguardo a tre distinti rapporti di subappalto con da inquadrarsi in un più ampio contratto di appalto con altre società tra cui , IR DE RL e IN GA TA _4 RL , l'opponente ha rilevato:
Pag. 6 di 12 Cont
- Quanto al cantiere ed alla commissione a di lavori di Controparte_9 montaggio e carpenteria piping , problematiche di tempistica ( doc 13) e numerosi vizi esecutivi ( doc. 19-25) in forza dei quali era sollevata eccezione di inadempimento alle due fatture azionate monitoriamente ( doc.4 e 5 dell'opponente). In ragione di tali vizi doveva intervenire personalmente per l'eliminazione ( come riconosciuto anche Pt_1
daCOM. Doc26) con l'assunzione di ulteriori coisti di personale, materiali e collaborazione con altre imprese ( doc doc.27-319 per circa 70.000,00 euro. Paventava altresì possibili penali applicabili da IR QU per oltre 150.000,00 euro
- Quanto al Progetto SAPIO produzione idrogeno, per l'allacciamento di due macchine
RE e BA , contestava numerose non conformità e problemi di Pt_1
sicurezza sul lavoro e che la stessa sollevava contestazioni ( doc.42- 43-46) Pt_4
Cont allontanando dal cantiere e riducendo il compenso ad per la seconda Pt_1
macchina. Quale ulteriore effetto si aveva l'esclusione di dai fornitori di Pt_1 Pt_4
per un mancato guadagno di oltre 150.000,00 euro
- Quanto infine al Progetto IN GA TA in forza del quale IN subappaltava ad
Cont
il sevizio per tre anni , da giugno 2022 avrebbe iniziato a sostituirsi ad Pt_1
in rapporto diretto con IN, con danno di almeno 24.000,00 euro. Pt_1
L'opponente ha sollevato pertanto eccezione ex art.1667 c.3 c.c. con onere a controparte della Cont prova dell'esatto adempimento e chiesto la riduzione del compenso di per la somma di euro 69.035,11 quanto al primo progetto oltre alla manleva per il ritardo.
Quanto al progetto , sollevata nuovamente eccezione ex art 1667 c.3 c.c. ha chiesto la Pt_4 riduzione del prezzo per l'intero valore contrattuale ( 48.000,00 euro) per le attività di collegamento della macchina BA ovvero al danno per la perdita del relativo compenso,oltre al relativo lucro cessante.
Cont Nel giudizio così radicato si è costituita sostenendo l'ìnefficacia della clausola derogatoria della competenza giacchè i rapporti tra le parti oggi in causa erano iniziati nel Cont marzo 21 e regolati dal preventivo del 15.3.2021 (doc. 10) proposto da , poi divenuto contratto in quanto accettato dall'opponente, in assenza di qualsiasi pattuizione circa un foro esclusivo convenzionale.
Quanto alla clausola 8.5 invocata da controparte ,nessuna prova era stata data di una trattativa individualizzante in merito – clausola non specificamente approvata nel documento ai fini dell'applicazione degli art. 1341 e 1342 c.c.
Quanto ai lamentati vizi e ritardi in ordine al primo cantiere, e per il quale secondo gli accordi la tariffa oraria per lavoratore impiegato veniva determinata nell'importo di euro 28,00 i.v.a. esclusa, oggetto dei lavori erano il “montaggio di carpenterie, piping2 con parti accessorie e
Pag. 7 di 12 macchine per la realizzazione nuovi impianti presso lo stabilimento di Controparte_10
Agrate Brianza MB”.La documentazione prodotta dall'opponente non era idoena a provare vizi Cont e ritardi ed in ogni caso aveva ritenuto di non avvalersi più della collaborazione di , Pt_4 ma non di Pt_1
Per quanto riguarda invece la macchina CREWFA1, il lavoro era stato portato a termine senza particolari problemi
Cont
insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio erano rigettate le richieste istruttorie di prova orale e CTU e la causa era successivamente trattenuta in decisione.
---ooo---
2.Eccezione d'incompetenza
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale stante l' indeterminatezza della clausola di deroga ex art 29 c.p.c.
L'accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti e di cui al doc. 8 prodotto dall'opponente costituisce infatti un accordo quadro con cui il committente si impegna ad assegnare al fornitore le opere di volta in volta indicate e di cui all'Allegato A che peraltro risulta prodotto in bianco.
Non vi è pertanto l'indicazione specifica dell'”affare” in relazione al quale opererebbe la deroga.
Solo ad abundantiam si osserva che , pur ammessane la validità, non potrebbe in ogni caso derogare alla competenza per connessione qui operante in relazione ai diversi cantieri dedotti in giudizio ( Cfr. Cass.19714 del 25.7.2018).
3.I principi di diritto
Venendo alle ulteriori questioni sollevate nel merito si premette in diritto che anche in materia di appalto “…«il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede
l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».
In particolare l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” ( Cfr Cass.
n.25410 /2024)
Pag. 8 di 12 D'altra parte quanto al committente e come insegna la giurisprudenza “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli art. 1667, 1668, 1669 ss. c.c. integrano – senza escluderne l'applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Ne consegue che il committente, convenuto per il pagamento, può – al fine di paralizzare la pretesa avversaria – opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n.9333).
Sotto il profilo delle azioni esperibili poi il committente , a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore e della presenza di vizi e difetti di gravità tale da non comportare la risoluzione, può chiedere in via cumulativa e subordinata sia l'esatta esecuzione della prestazione che la riduzione del prezzo ex art.1668 c.c. ( Cass. 16.10.2017 n.24305)
Qualora invece il committente rilevi l'esistenza di vizi dell'opera e non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore chiedendo invece il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione ( Cass. 6009 del 17.4.2012)
Inoltre è regola generale ( stabilita alla sentenza n. 19146/2013 e richiamato anche da
Cass. Sez. Un. 11748/2019 in materia di compravendita) quella per cui, ogni volta che il committente abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita (come quando la riceve senza riserve, art. 1665 comma 4 c.c.), è lo stesso committente a dover provare l'esistenza dei vizi-
Vale infatti l' affermazione secondo la quale, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, è
l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
4.L'accertamento dei fatti e la riduzione di prezzo
Ciò chiarito si osserva che nel merito l'opposizione è solo in parte fondata .
Ed infatti, circa l'assunto secondo cui , quanto al cantiere di ed a causa del mancato CP_9 Cont adempimento di , IR QU avrebbe parzialmente corrisposto il sal finale e disconosciuto lavori aggiuntivi( cfr p. 8 conclusionale , è' premessa fondamentale Pt_1 Cont ricordare che subentrava in cantiere il 14.2.2022 quando già IR DE aveva in più occasioni contestato il ritardo nelle lavorazioni: di ciò vi è ampia prova documentale ( vedi Cont doc.11,12 di e 14-15-16 di ) Pt_1
Cont Dalle medesime comunicazioni in tal senso si ricava altresì che entrava in cantiere unitamente ad altre squadre ( tra cui ed altre imprese ) al fine di ovviare ai ritardi già a CP_11 suo tempo contestati da IR QU con due formali diffide .
Pag. 9 di 12 E' del resto la stessa opponente a riconoscerlo anche in sede di eccezione di inadempimento il
16.6.2022 ( doc. 4 opponente)
Quanto poi ai vizi , effettivamente sempre i documenti da 16 a 19 di parte opponente nulla comprovano circa la relativa sussitenza ,apparendo piuttosto delle disposizioni e dei solleciti interni ( così pure non indicativa appare la documentazione fotografica prodotta).
Mentre con riferimento alle contestazioni – le uniche specifiche- di cui ai doc. 4 e 5 di ( Pt_1 mancato completamento dei pannelli acqua e mancata rimozione nastri adesivi, problemi dei Cont test di pressione) pare corretta l'osservazione di per cui è inconferente la documentazione allegata a sostegno dei costi per ovviarvi
(le fatture prodotte a dimostrare lo stesso o la necessità di ulteriori lavorazioni per eliminare asseriti difetti del tutto inconferenti sotto il profilo probatorio ( “…un foglio (doc. 27, al più mera allegazione di parte) in cui appare una tabellina riportante nominativi di suoi dipendenti che avrebbe dovuto all'uopo impiegare e il costo ancorato, non è dato sapere per quale motivo, al loro stipendio;
- alcune fatture (doc. 28) di (che peraltro era già in CP_12 cantiere) emesse per formazione lavoratori in cantiere, ciò che non riguarda in alcun modo il Cont supposto danno provocato da;
- alcune fatture (doc. 29) di DI AM (anch'essa già in cantiere) la cui riferibilità all'eliminazione degli asseriti danni è di nuovo integralmente contestata;
- una fattura (doc. 30) di che, anch'essa, non risulta riferibile alle Testimone_1 contestazioni di Hptec….)
Tra l'altro dette fatture portano data anteriore alla contestazione stessa avvenuta il 16-20 giugno 2022 ( per la precisione 31.5.2022) ed è pacifico che tutte le ditte fossero già in Cont cantiere unitamente a sin dal febbraio 2022..
Se ne può concludere che da un lato non vi è prova che un asserito ritardo nella consegna delle Cont opere ad IR QU sia direttamente conseguente all'operato di ( non risulta nemmeno un termine finale contrattuale previsto nei rapporti tra le due odierne contendenti ). Dall'altro neppure vi è dimostrazione della effettiva sussistenza dei danni lamentati dall'opponente , e della riconducibilità ad essi dei costi ulteriori allegati da HTpc
Infine non vi è alcuna prova documentale neppure quanto all'attivazione di penali da parte di
IR QU.
L'attrice/committente , avendo accettato l'opera , non ha dunque assolto al proprio al proprio onere probatorio in merito ai vizi e le domande sub 1,2, e 3 della riconvenzionale debbono Cont essere rigettate ed il compenso per l'opera di nel cantiere IR QU è interamente dovuto ( si osserva che le fatture oggetto di ingiunzione non sono in sé contestate quanto alle lavorazioni ad esse sottese)
Cont Venendo al cantiere , effettivamente appare documentato l'inadempimento di Pt_4 esclusa dal cantiere direttamente da ( doc 46-47) , e come la stessa convenuta riconosce Pt_4 Cont ( cfr p.10 comparsa conclusionale ) con riferimento alla macchina CPRIBA 1 ed al relativo mancato pagamento da parte di ( pari ad euro 58.560,00) . Pt_4
Pag. 10 di 12 La domanda di riduzione del prezzo deve pertanto essere accolta sussistendone i presupposti nell'an e la precisa determinazione del quantum (riconvenzionale sub 4 a).
Con riferimento al cantiere infine non vi è prova tuttavia prova dell'asserito mancato Pt_4 guadagno lamentato da e ciò con riferimento agli ulteriori contratti di cui in narrativa Pt_1 per il collegamento di cinque ulteriori macchine.
Non vi è cioè alcuna prova documentale dell'affermazione di per cui Pt_1
Cont
“Non c'è alcun dubbio che, laddove non si fosse resa inadempiente (trascinando con sé , si sarebbe nuova te rivolta a per i lavori di collegamento Pt_1 Pt_4 Pt_1 delle altre macchina di futura installazione.
Del resto, era già inserita nel cantiere e, peraltro, collaborava con tutti gli altri Pt_1 general c r impegnati nel progetto di edificazione del nuovo polo produttivo di
[...] (IR DE, IN, ecc…)… Controparte_6
Non si ritiene infatti che ciò sia sufficiente a dimostrare il lucro cessante per la cui prova occorre un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità e che deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici e dipendenti da condizioni incerte”
(Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
Le ulteriori richieste riconvenzionali ( sub 4 b,c,d,) relative al progetto debbono pertanto Pt_4 rigettarsi
Quanto infine al Progetto IN , in forza del quale IN subappaltava ad il sevizio per Pt_1 Cont tre anni , ed in relazione al quale da giugno 2022 avrebbe iniziato a sostituirsi ad Pt_1 in rapporto diretto con IN, con danno di almeno 24.000,00 euro, è invero dubbia la proponibilità in questa sede della relativa domanda riconvenzionale avuto riguardo all'oggetto del giudizio come disegnato dall'ingiunzione.
In ogni caso non vi è prova alcuna né delle condotte né dei danni lamentati da ragion Pt_1 per cui la domanda va rigettate..
In definitiva e previa revoca del decreto ingiuntivo l'opposizione va accolta limitatamente alla riduzione di prezzo per la somma di euro 58.560,00 e così condannata al pagamento in Pt_1 Cont favore di delle prestazioni di cui al decreto , dedotta la relativa somma
Per la regola della soccombenza infine le spese dell'intero giudizio sono per metà compensate e per la restante parte a carico di e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi Pt_1 sulla base del decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n.3181/2022
Pag. 11 di 12 2) ACCERTA la sussistenza dei vizi lamentati da con riferimento al solo punto 4 a) della Pt_1 domanda riconvenzionale e per l'effetto riduce il prezzo per la relativa somma pari ad euro
58.560,00
Cont 3) CONDANNA al pagamento in favore della convenuta , per le causali di cui in Pt_1 parte motiva, della somma di euro 82.448,82 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
4) RIGETTA ogni altra domanda riconvenzionale od eccezione
4) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad euro 4.200,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 15.2.2025
Il giudice
Dott.Maria Teresa Latella
Pag. 12 di 12