Ordinanza presidenziale 28 ottobre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/06/2025, n. 11281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11281 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5163 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio, Marcello Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- del diritto della ricorrente alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto (IFR) correlata all’anzianità di servizio maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità nazionale anticorruzione fino all’estinzione del rapporto stesso e la conseguente condanna dell’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra gli importi dovuti a titolo di indennità di fine rapporto (IFR) calcolata sull’intera anzianità di servizio e quelli riconosciuti;
- in via subordinata, del diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) per il periodo di servizio prestato fino al 31.12.2019 calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente condanna dell’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore della ricorrente delle differenze rispetto agli importi riconosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra -OMISSIS- ha lavorato alle dipendenze dell’Autorità nazionale anticorruzione dall’1.12.2003 al 31.7.2021.
Al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’Autorità ha distinto l’anzianità maturata fino al 31.12.2019 da quella maturata successivamente all’1.1.2020 e quindi ha liquidato in favore della sig.ra -OMISSIS-:
- il trattamento di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) maturato antecedentemente al 31.12.2019, calcolato sulla retribuzione percepita a tale data e senza rivalutazione;
- l’indennità di fine rapporto (IFR), calcolata soltanto a partire dall’1.1.2020.
2. Con l’odierno ricorso, la sig.ra -OMISSIS- ha contestato la liquidazione dei predetti emolumenti sotto i seguenti profili:
- come previsto dalla delibera Anac n. 87 del 29.1.2020 e dalla nota INPS del 16.10.2020 “il servizio utile del personale ai fini dell’IFR è costituito dall’anzianità di servizio maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità fino all’estinzione del rapporto stesso”;
- in forza dei principi generali che regolano la materia in esame “le vicende che hanno interessato la variazione della disciplina del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell’ANAC non hanno incidenza sullo svolgimento unitario e non scindibile del rapporto stesso”;
- “qualora dovesse ritenersi che la ricorrente non abbia diritto alla liquidazione dell’IFR sull’intera anzianità di servizio in Autorità, comunque la liquidazione del trattamento di fine servizio operata da ANAC per il periodo fino al 31.12.2019 è illegittima, in quanto calcolata sulla sola retribuzione percepita a tale ultima data nonostante non sia intervenuta alcuna estinzione del suo rapporto di lavoro”, laddove il “trattamento di fine servizio per il periodo fino al 31.12.2019 andrebbe, semmai e senza nulla voler concedere, calcolato utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ciò premesso, la ricorrente ha conclusivamente articolato le seguenti domande:
“- accertare e dichiarare il diritto del Sig.ra -OMISSIS- alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto (IFR) correlata all’anzianità di servizio maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità nazionale anticorruzione fino all’estinzione del rapporto stesso; - condannare l’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore della ricorrente delle differenze tra gli importi dovuti a titolo di indennità di fine rapporto (IFR) calcolata sull’intera anzianità di servizio e quelli riconosciuti a titolo di trattamento di fine servizio per il periodo fino al 31.12.2019 e di indennità di fine rapporto per il periodo dal 01.01.2020, in misura pari ad € 36.320,57 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche secondo equità; - in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del Sig.ra -OMISSIS- al pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) per il periodo di servizio prestato fino al 31.12.2019 calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro e condannare l’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore della ricorrente delle differenze rispetto agli importi riconosciuti in misura pari ad € 18.554,65 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche secondo equità. Con condanna di parte resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute in favore della ricorrente con decorrenza dal giorno di maturazione di ciascun diritto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite come per legge”.
3. Si è costituita in giudizio l’Anac per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza presidenziale n. 4749/2024, questo Tar ha chiesto all’Amministrazione resistente di provvedere al “ deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ”.
5. In data 6.12.2024 l’Anac ha adempiuto le richieste istruttorie.
6. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ulteriormente precisato le rispettive posizioni.
7. Nella pubblica udienza del 16.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per tutte le ragioni esposte da questo Tar, in riferimento ad analoghe pretese, con la recente sentenza n. 1101 del 21.1.2025.
8.1. In particolare, quanto alla domanda formulata in via principale, con la predetta sentenza è stato affermato che:
“ 8.1. Appare innanzitutto opportuno evidenziare:
- che a seguito della riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, l’ANAC ha approvato il proprio Regolamento del personale, nell’ambito del quale, all’art. 57, ha previsto che «il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM, previo accordo con le OO.SS.»;
- che, nelle more dell’approvazione del sopra richiamato Regolamento di previdenza e di quiescenza del personale, con delibera del 30 ottobre 2019, l’ANAC ha deciso di istituire l’Indennità di Fine Rapporto (IFR) per tutti i propri dipendenti in servizio alla data dell’1 gennaio 2020;
- che con delibera 29 gennaio 2020, n. 87, l’Autorità – dopo aver «preso atto della documentazione trasmessa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota prot. n. 3190 del 15 gennaio 2020 in materia di “Trattamento di quiescenza del personale AGCM» – ha deliberato «l’applicazione al personale ANAC, in via transitoria e fino all’adozione, previo accordo con le OO.SS., del regolamento di quiescenza e previdenza del personale, nonché nelle more della ricezione del parere della Ragioneria dello Stato, della disciplina di quiescenza in vigore per il personale dell’AGCM, per quanto compatibile, e al fine di effettuare i dovuti accantonamenti ai fini dell’IFR»;
- che in sede di applicazione della predetta delibera l’ANAC ha ritenuto che il nuovo regime previdenziale legato all’IFR decorresse dall’1 gennaio 2020, provvedendo a liquidare nei confronti dei dipendenti progressivamente andati in quiescenza il TFR/TFS fino al 31 dicembre 2019 e l’IFR a partire dall’1 gennaio 2020.
8.2. Tale valutazione dell’amministrazione appare ragionevole e conforme al quadro normativo sopra individuato, non rinvenendosi nell’ordinamento alcun principio o alcuna disposizione – applicabile alla concreta vicenda oggetto del presente giudizio – idonea ad affermare la sussistenza di un diritto del ricorrente ad aver applicato retroattivamente il regime IFR istituito dall’ANAC con delibera 30 ottobre 2019 e, allo stato, regolato con delibera 29 gennaio 2020, n. 87.
8.2.1. Non è innanzitutto possibile sostenere che il diritto del ricorrente a ottenere l’applicazione “retroattiva” della disciplina dell’IFR (ovvero la corresponsione della sua buonuscita integralmente in termini di IFR, considerando l’intero periodo di servizio svolto presso l’AVCP, prima, e l’ANAC, poi) discenda dalla previsione contenuta all’art. 8 del Regolamento per il trattamento di quiescenza della Banca d’Italia (d’ora in poi Regolamento della Banca d’Italia) – pacificamente applicate in AGCM in relazione alla disciplina dell’IFR – secondo cui deve intendersi per servizio utile ai fini del calcolo dell’IFR «la durata del rapporto di lavoro con la Banca».
A tal riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’Autorità, con la delibera n. 87/2020 ha deciso di recepire in via transitoria la normativa vigente in AGCM, «per quanto compatibile», prevedendo una clausola di compatibilità che costituisce sia un imprescindibile canone ermeneutico (atteso che l’interpretazione delle disposizioni vigenti in AGCM da applicare transitoriamente in ANAC deve considerare le specificità dell’Autorità resistente), sia un espresso limite all’introduzione di regole incompatibili (anche sotto il profilo degli eventuali esiti irragionevoli che le stesse determinerebbero) con le specificità dell’Autorità.
Tanto premesso, nel caso di specie, l’Autorità ha evidenziato che all’applicazione letterale dell’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia osta «la circostanza che circa la metà dell’attuale personale dell’ANAC sia transitato in mobilità e possieda una pregressa anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni» la quale «pone delle problematiche afferenti al trattamento previdenziale singolari, che non trovano una puntuale disciplina in fonti primarie e nemmeno in fonti secondari», notando, a tal proposito, che – al di là delle incertezze legate all’interpretazione della locuzione «intera durata del rapporto con [l’Autorità] (avuto riguardo alle note vicende giuridiche che avevano nel tempo interessato l’Autorità medesima, istituita con d.l. n. 90/2014, ma nel quale era confluito ex lege il persona dipendente dalla soppressa AVCP e il personale comandato della ex CIVIT) – l’applicazione del criterio proposto da parte ricorrente «oltre a comportare notevoli ricadute sulla finanza pubblica … risulta di complessa attuazione» ed appare idonea a determinare «un problema di equità nell’estensione delle modalità di calcolo dell’IFR al periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico del personale» (evidenziando, in particolare, specifiche problematiche applicative e rischi di disparità di trattamento connessi all’applicazione della cd. maggiorazione prevista dalla disciplina dell’IFR, cfr. relazione dell’amministrazione, pagg. 12).
Alla luce di tali criticità espresse dall’Autorità – che con non state efficacemente contestate dal ricorrente (che si è limitato ad evidenziare che i problemi applicativi della maggiorazione sarebbero superati dal fatto che l’Autorità «è in grado di conoscere le anzianità dirigenziali maturate al suo interno attraverso il foglio matricolare delle qualifiche», cfr. memoria del 4 ottobre 2024, pag. 3 sub IV.1) – e considerata la clausola di compatibilità richiamata dalla delibera ANAC n. 87/2020, il Collegio ritiene sia corretto ritenere che, ai fini dell’applicazione della disciplina AGCM in ANAC disposta con delibera ANAC n. 87/2020, la locuzione «durata del rapporto di lavoro» (di cui all’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia, richiamato a sua volta dalla disciplina AGCM) debba intendersi quale durata del rapporto di lavoro con ANAC “in regime di diritto pubblico”, conseguente alla riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017 e all’approvazione del Regolamento del 2019 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 25 febbraio 2019, n. 506) con esclusione del periodo di durata del rapporto “in regime di diritto privato” (cfr. sul punto Cassazione civile, S.U, 13 ottobre 2021, n. 27888).
D’altra parte non può non osservarsi che una siffatta conclusione – oltre a tenere conto delle specifiche esigenze legate all’organizzazione di ANAC (che è pacifico possano giustificare degli scostamenti dal sistema di regole previsto in ACGM, cfr. a tal riguardo l’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, l’art. 2, comma 28, l. n. 481/1995 e il già citato parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 506/2019) – è altresì coerente con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica sottesa alla prescrizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017 (secondo cui «dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»).
8.2.2. Non è poi possibile ritenere che il diritto del ricorrente ad aver calcolata l’IFR con riferimento alla sua integrale anzianità di servizio discenda dal principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio ex art. 3 d.p.r. n. 1032/1973.
A tal riguardo è dirimente quanto osservato dall’Autorità resistente in ordine al fatto che «la condizione di operatività prevista dalla [predetta] disposizione, ossia la permanenza dell’iscrizione allo stesso fondo, non sussiste nel caso di specie in quanto il mutamento del regime previdenziale, concretizzatosi con l’introduzione di un nuovo istituto (c.d. indennità di fine rapporto – IFR), gestito autonomamente dall’Autorità in sostituzione del previgente sistema fondato sulla iscrizione alla gestione ex Enpas dell’INPS (ex INPDAP), ha determinato l’interruzione del rapporto previdenziale con l’INPS)» (relazione dell’amministrazione, pagg. 13).
8.3. Da ciò l’infondatezza della domanda avanzata in via principale dal ricorrente”.
8.2. Inoltre, quanto alla domanda formulata in via subordinata, con la predetta sentenza è stato ritenuto che:
- “… è vero che l’art. 3, l. n. 1032/1973 prevede che per determinare l’indennità di buonuscita dallo stesso disciplinata si debba tenere conto della «base contributiva di cui all'art. 38 [determinata considerando] l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti»).
Epperò – come puntualmente evidenziato dall’Autorità resistente nella sua relazione – l’elenco (tassativo, cfr. Consiglio di Stato, AP, n. 4 e 19 del 1996 e Cassazione civile, VI, 31 luglio 2014, n.17512) delle voci che ai sensi degli artt. 3 e 38 d.p.r. n. 1032/1973 costituiscono la base contributiva del TFS fa riferimento a voci che non corrispondono a quelle del trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti (v. art. 35, Regolamento personale ANAC) applicate a partire dall’1 gennaio 2020 (v. art. 65 del Regolamento personale ANAC), che – ai sensi dell’art. 52-quater, d.l. n. 60/2017, convertito in l. n. 96/2017 – fanno riferimento al modello delle Autorità indipendenti di cui alla l. n. 481/1995.
Del tutto correttamente, quindi, l’Autorità resistente ha erogato il TFS al ricorrente considerando l’ultimo stipendio corrisposto all’odierno ricorrente secondo il regime di diritto privato cui erano sottoposti i dipendenti dell’Autorità prima della riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017 (cfr. sul punto Cassazione civile, SS.UU, 13 ottobre 2021, n. 27888), ovvero lo stipendio del mese di dicembre 2019 (atteso che solo fino a quella data il trattamento economico del ricorrente era articolato secondo le voci previste dall’elenco tassativo di cui all’art. 38, d.p.r. n. 1032/1973).
Ciò appare sufficiente ad affermare l’infondatezza della domanda subordinata di parte ricorrente.
Fermo quanto sopra, tuttavia, non è superfluo evidenziare che:
- ad aderire alla domanda formulata in via subordinata dal ricorrente si addiverrebbe all’esito irragionevole di valorizzare due volte (ai fini della cd. “buonuscita”) gli incrementi retributivi di cui il ricorrente ha beneficiato tra l’1 gennaio 2020 e la data in cui lo stesso è andato in quiescenza, avuto riguardo al fatto che gli stessi sarebbero considerati sia ai fini della liquidazione del TFS, sia ai fini dell’erogazione della IFR (che l’Autorità ha liquidato al ricorrente, per il periodo tra l’1 gennaio 2020 e il suo collocamento in quiescenza, utilizzando appunto come base di calcolo il trattamento economico annuo del ricorrente al momento della cessazione del suo rapporto con ANAC);
- più in generale, la circostanza che il ricorrente abbia avuto liquidato il TFS sulla retribuzione percepita alla data del 31 dicembre 2019 (e non sul suo ultimo stipendio prima di andare in quiescenza) trova ampia compensazione nella circostanza che per il periodo successivo gli è stato applicato il più favorevole istituto dell’IFR (il cui maggior favor è dimostrato dalla domanda avanzata in via principale dal ricorrente di vedersi applicare tale istituto retroattivamente con riferimento all’intera durata del suo servizio) ”.
8.3. Per le anzi dette ragioni, che meritano di essere condivise e integralmente recepite, il ricorso deve essere respinto.
9. La peculiarità e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO