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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22050/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22050 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Giuga presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Gino Doria
n. 130, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
-ATTORE –
E
(P.IVA , in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino
n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive da ultimo depositate in data 15 maggio 2025; impugna le avverse conclusioni in quanto infondate e chiede che la causa sia decisa con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore di parte convenuta “si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive da ultimo depositate in data 15 maggio 2025; impugna le avverse conclusioni in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto chiede che la causa sia decisa con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data
26/09/2022, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, ai Parte_1 sensi dell'art. 283 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 209/2005, la condanna della
[...]
in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di CP_1 competenza del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a seguito al sinistro verificatosi in data 21/03/2017, intorno alle ore 23:00, allorquando, nel mentre percorreva a piedi via Pasquale
Leonardi Cattolica in Napoli veniva investito da un autoveicolo che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestargli soccorso.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto: - che sul luogo del sinistro sopraggiungeva la Polizia Municipale del che Controparte_2 redigeva apposito rapporto di incidente stradale raccogliendo, altresì, le dichiarazioni rese dal soccorritore, ; - di aver sporto, in data Testimone_1
3/05/2017, denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli;
- di aver in data 08/05/2018 e, poi, successivamente,
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in data 24/01/2022, inviato formale richiesta di risarcimento a Controparte_1
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche
[...] alla Consap S.p.A., senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
In data 20/12/2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145, 148, in relazione agli artt. 283 e ss. del dlgs. n. 209/2005, nonché la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ai sensi dell'art. 2947 comma II c.c.; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto dalla domanda in quanto infondata sia nell'an che nel quantum debeatur e, solo in via meramente gradata, ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa, vinte le spese di lite.
La causa istruita con sola prova testimoniale, all'udienza del
3/06/2025 è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
La convenuta compagnia assicuratrice ha, in via preliminare, eccepito che l'attore non avrebbe rispettato gli obblighi esplicitamente previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e in particolare, quanto disposto dagli artt.
145,148, comma 2 e 287 in combinato disposto tra loro.
L'eccezione è chiaramente infondata.
Va premesso che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
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danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016 nonché Tribunale di Nocera
Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
Ciò chiarito, non è revocabile in dubbio che l'avanzata domanda risarcitoria sia proponibile, avendo l'odierno istante fornito, nelle pec inviate rispettivamente in data 8/05/2018 e in data 24/01/2022, all'impresa convenuta tutti gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, comma II, cod. ass: ed infatti, nelle missive in oggetto non solo venivano descritte le circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro unitamente alla dinamica dello stesso, ma erano indicate anche le lesioni dallo stesso riportate con allegazione del referto dell'ospedale presso cui il danneggiato riceveva le prime cure (cfr. all.n. 12 e 13 atto di citazione).
Sempre in punto di proponibilità della domanda rileva il Tribunale che tra la data di notifica della raccomandata di messa in mora (24/01/2021) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (26/09/2022) Controparte_1 risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art 287 del citato decreto legislativo.
L'improponibilità della domanda va, pertanto, certamente esclusa.
Sempre in via preliminare va, anche, rigettata l'eccezione di prescrizione biennale del diritto azionato sollevata dalla convenuta compagnia ai sensi dell'art. 2947 co. II c.c.
Seppur è vero che il diritto al risarcimento dei danni provocati da circolazione dei veicoli si prescrive, di regola, in due anni ai sensi dell'art.2947 c.c., comma 2 c.c., ogniqualvolta il fatto sia previsto dalla legge
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come reato, la prescrizione si estende al termine previsto per il reato stesso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11775/2013:
“la prescrizione biennale del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli conosce, tuttavia, un'importante eccezione, rappresentata dalla circostanza che il fatto che lo ha cagionato sia considerato dalla legge come reato e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga di due anni. In tal caso, in forza del terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, all'azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali”).
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 co. III c.c. in quanto il fatto generatore della pretesa risarcitoria è considerato dalla legge come reato. Dunque, tenuto conto dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione, pari a 6 anni per le lesioni colpose, e viste le lettere di messa in mora del maggio 2018 e del gennaio 2021, nonché la notifica dell'atto di citazione del 26/09/2022, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Passando, ora, al merito della domanda la stessa non può essere accolta per mancata prova del fatto storico dedotto a fondamento della pretesa attorea.
L'attore ha proposto azione di risarcimento ex art. 283 lett. a) del d.lgs.
n. 209/2005 nei confronti della quale impresa designata Controparte_1 alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., in quanto ha sostenuto che la responsabilità del sinistro che lo ha visto coinvolto, provocando allo stesso lesioni personali, sia addebitabile in via esclusiva al conducente dell'auto non identificata che lo ha investito nel mentre lo stesso stava attraversando la strada.
In tali fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr.
Cass. civ. n. 10484/2001 e Cass. civ. n. 12304/2005).
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In particolare, la Suprema Corte con la pronuncia n. 374/2015 ha specificato che nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato,
l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo - onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass.
n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle.
Ciò posto, se certamente la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 11656/2022, Cass. civ. n.
24449/2005; Cass. civ. n. 23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va altresì ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti
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in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato.
Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S.
Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Tutto ciò chiarito, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, benché sia stata tempestivamente proposta querela contro ignoti che, si ribadisce, costituisce un mero indizio (cfr. Cass. n.11656/2022 secondo cui
“in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”), la valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto nel corso del
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giudizio non permette di ritenere fondata la domanda in quanto non è stata compiutamente provata la dinamica del sinistro così come prospettata in citazione.
Ed invero, quanto al rapporto redatto dalla Polizia Municipale è appena il caso di evidenziare che lo stesso ha efficacia di piena prova - salvo querela di falso - unicamente con riferimento ai fatti accertati visivamente dagli operanti nella fase statica dell'evento (cfr. Cass., ord. n. 29320/2022).
Dunque, il rapporto di incidente stradale non assume valore probatorio in ordine alla dinamica del sinistro, trattandosi di circostanze non direttamente accertate dagli agenti verbalizzanti, non presenti sui luoghi al momento del sinistro.
A conferma di quanto detto, nel caso di specie gli agenti accertatori, giunti sui luoghi di causa, hanno riportato nel predetto verbale “Non è possibile riferire la dinamica del sinistro. Dalla dichiarazione resa dal soccorritore, presume di essere stato investito da un'auto Controparte_3 pirata senza fermarsi per prestare soccorso”.
Due degli agenti verbalizzanti sono stati anche escussi in corso di causa, ma non hanno potuto che confermare di non aver assistito all'incidente per cui è causa e di essere giunti sui luoghi quando il danneggiato non era già più presente.
In particolare, l'agente di Polizia Municipale, sentito nel Tes_2 corso dell'udienza del 24/05/2024 ha dichiarato “quando è avvenuto il sinistro oggetto di causa sono stato chiamato dalla mia centrale operativa per recarmi sui luoghi e verificare l'effettivo accadimento;
preciso che una volta contattato dalla centrale operativa mi sono recato direttamente presso
l'Ospedale San Paolo di Napoli dove era ricoverato il danneggiato e qui i medici mi dissero che lo stesso era in sala operatoria e non era possibile vederlo;
preciso che fui mandato direttamente in ospedale in quanto sul luogo del sinistro era già stata inviata un'altra pattuglia di altra unità operativa – unità territoriale di Soccavo…sono arrivato sul luogo del sinistro, in via
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Leonardi Cattolica, solo alle ore 1:00 dopo aver lasciato l'ospedale; sul luogo non ricordo di preciso se trovai i colleghi della Polizia Municipale di
Soccavo; ricordo delle macchie di sangue sull'asfalto all'altezza del civico138 e di aver fatto delle foto;
non c'erano segni di frenata sull'asfalto; né ho rilevato altri elementi riconducibili ad un'automobile”.
Del medesimo tenore anche le circostanze riferite dall'altro agente verbalizzante, , escussa all'udienza del 15/04/2025 la quale ha Tes_3 riferito “sono intervenuta sul luogo del sinistro oggetto di causa dopo il verificarsi dell'incidente; ricordo che era il 21 marzo del 2017; sono arrivata sul posto verso le ore 00:20 del 22 marzo…giunta sul posto riscontravo la presenza sui luoghi già di un'auto di intervento dell'Unità Operativa di
Soccavo che aveva escusso a sommarie informazioni un testimone che aveva notato nel percorrere la strada un uomo riverso al suolo in posizione supina e che si era fermato per soccorrerlo allertando il 118; tutto ciò mi è stato in un primo momento riferito dai miei colleghi dell'unità Operativa e poi ho anche acquisito la sommaria informazione che il passante, , aveva Testimone_1 rilasciato…Io sono giunta sul posto dopo l'intervento del 118 quindi non ho visto sul posto il danneggiato, né ho potuto personalmente acquisire informazioni dai presenti…riscontrammo una macchia ematica sull'asfalto; non ricordo se a terra vi fossero segni di franata”.
Dunque, le testimonianze rese nulla hanno potuto riferire in merito alla concreta dinamica del denunciato sinistro.
Né, tantomeno, posso trarsi elementi utili dalle dichiarazioni rilasciate dal primo soccorritore del , e riportate sempre nel Pt_1 Testimone_1 rapporto di incidente stradale in cui si legge che quest'ultimo riferiva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione “giunto all'altezza del civico n. 138 notavo riverso a terra in posizione supina, sul manto stradale, nella corsia di sx, une persona di sesso maschile…La persona che era stata investita riferiva di essere stata investita da un'autovettura che si era
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repentinamente allontanata dal posto. Non so riferire nulla circa la dinamica dell'investimento né notavo veicoli in transito”.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti per come riportata in citazione non ha trovato positivo riscontro in corso di causa;
anzi dall'istruttoria è emerso che sulla strada teatro del sinistro non vi fossero segni di frenata il che pone dubbi rispetto alla veridicità dei fatti denunciati dalla parte attrice.
A quanto sin qui argomentato va anche aggiunto che dalla lettura dell'annotazione di p.g. del 22 marzo 2017 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta) redatto dagli agenti del servizio autonomo di Polizia Locale – U.O. risulta che “ in prossimità del punto d'urto da circoscrivere Controparte_4 al punto in cui veniva rinvenuta la macchia ematica…venivano rinvenuti dei pezzi di plastica di colore grigio chiaro… riconducibili alla parte anteriore sinistra di un veicolo a due ruote, presumibilmente un , Controparte_5 probabile veicolo investitore”.
Dunque, gli unici frammenti rinvenuti sul manto stradale in prossimità del presunto punto di impatto sono risultati appartenere a un motociclo, un
Aprilia Sport City, e tale elemento rappresenta un altro, importante, punto di contrasto rispetto a quanto riferito dall'attore in citazione avendo lo stesso sostenuto di essere stato investito da un'automobile.
L'insieme di tutte le circostanze evidenziate impedisce al Tribunale di ritenere provato, con il grado di certezza richiesto, che il sinistro sia effettivamente avvenuto con la dinamica descritta dall'attore e che sia stato causato da un veicolo non identificato.
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (in tal caso indeterminabile – complessità media), nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri medi disciplinati dal Decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, ridotti del 30% stante l'assenza di questioni di fatto o giuridiche particolarmente complesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda la domanda di parte attrice;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
n.q. F.G.V.S., delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
7.602,00oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22050 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mauro Giuga presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Gino Doria
n. 130, è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti;
-ATTORE –
E
(P.IVA , in persona dei suoi Controparte_1 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Tuccillo, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino
n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 il procuratore di parte attrice “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive da ultimo depositate in data 15 maggio 2025; impugna le avverse conclusioni in quanto infondate e chiede che la causa sia decisa con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore di parte convenuta “si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive da ultimo depositate in data 15 maggio 2025; impugna le avverse conclusioni in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto chiede che la causa sia decisa con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data
26/09/2022, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, ai Parte_1 sensi dell'art. 283 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 209/2005, la condanna della
[...]
in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di CP_1 competenza del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a seguito al sinistro verificatosi in data 21/03/2017, intorno alle ore 23:00, allorquando, nel mentre percorreva a piedi via Pasquale
Leonardi Cattolica in Napoli veniva investito da un autoveicolo che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestargli soccorso.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto: - che sul luogo del sinistro sopraggiungeva la Polizia Municipale del che Controparte_2 redigeva apposito rapporto di incidente stradale raccogliendo, altresì, le dichiarazioni rese dal soccorritore, ; - di aver sporto, in data Testimone_1
3/05/2017, denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli;
- di aver in data 08/05/2018 e, poi, successivamente,
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in data 24/01/2022, inviato formale richiesta di risarcimento a Controparte_1
in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche
[...] alla Consap S.p.A., senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
In data 20/12/2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 145, 148, in relazione agli artt. 283 e ss. del dlgs. n. 209/2005, nonché la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ai sensi dell'art. 2947 comma II c.c.; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto dalla domanda in quanto infondata sia nell'an che nel quantum debeatur e, solo in via meramente gradata, ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa, vinte le spese di lite.
La causa istruita con sola prova testimoniale, all'udienza del
3/06/2025 è stata riservata in decisione previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
La convenuta compagnia assicuratrice ha, in via preliminare, eccepito che l'attore non avrebbe rispettato gli obblighi esplicitamente previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e in particolare, quanto disposto dagli artt.
145,148, comma 2 e 287 in combinato disposto tra loro.
L'eccezione è chiaramente infondata.
Va premesso che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il
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danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass. qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 19354/2016 nonché Tribunale di Nocera
Inferiore, Sentenza n. 1091 del 14/07/2022 secondo cui “la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno”).
Ciò chiarito, non è revocabile in dubbio che l'avanzata domanda risarcitoria sia proponibile, avendo l'odierno istante fornito, nelle pec inviate rispettivamente in data 8/05/2018 e in data 24/01/2022, all'impresa convenuta tutti gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, comma II, cod. ass: ed infatti, nelle missive in oggetto non solo venivano descritte le circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro unitamente alla dinamica dello stesso, ma erano indicate anche le lesioni dallo stesso riportate con allegazione del referto dell'ospedale presso cui il danneggiato riceveva le prime cure (cfr. all.n. 12 e 13 atto di citazione).
Sempre in punto di proponibilità della domanda rileva il Tribunale che tra la data di notifica della raccomandata di messa in mora (24/01/2021) e la data di notifica dell'atto di citazione alla (26/09/2022) Controparte_1 risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art 287 del citato decreto legislativo.
L'improponibilità della domanda va, pertanto, certamente esclusa.
Sempre in via preliminare va, anche, rigettata l'eccezione di prescrizione biennale del diritto azionato sollevata dalla convenuta compagnia ai sensi dell'art. 2947 co. II c.c.
Seppur è vero che il diritto al risarcimento dei danni provocati da circolazione dei veicoli si prescrive, di regola, in due anni ai sensi dell'art.2947 c.c., comma 2 c.c., ogniqualvolta il fatto sia previsto dalla legge
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come reato, la prescrizione si estende al termine previsto per il reato stesso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ. sent. n. 11775/2013:
“la prescrizione biennale del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli conosce, tuttavia, un'importante eccezione, rappresentata dalla circostanza che il fatto che lo ha cagionato sia considerato dalla legge come reato e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga di due anni. In tal caso, in forza del terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, all'azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali”).
Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 co. III c.c. in quanto il fatto generatore della pretesa risarcitoria è considerato dalla legge come reato. Dunque, tenuto conto dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione, pari a 6 anni per le lesioni colpose, e viste le lettere di messa in mora del maggio 2018 e del gennaio 2021, nonché la notifica dell'atto di citazione del 26/09/2022, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Passando, ora, al merito della domanda la stessa non può essere accolta per mancata prova del fatto storico dedotto a fondamento della pretesa attorea.
L'attore ha proposto azione di risarcimento ex art. 283 lett. a) del d.lgs.
n. 209/2005 nei confronti della quale impresa designata Controparte_1 alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., in quanto ha sostenuto che la responsabilità del sinistro che lo ha visto coinvolto, provocando allo stesso lesioni personali, sia addebitabile in via esclusiva al conducente dell'auto non identificata che lo ha investito nel mentre lo stesso stava attraversando la strada.
In tali fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr.
Cass. civ. n. 10484/2001 e Cass. civ. n. 12304/2005).
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In particolare, la Suprema Corte con la pronuncia n. 374/2015 ha specificato che nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato,
l'obbligo risarcitorio sorge allorquando l'identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.
E' evidente che il presupposto della non identificabilità del veicolo, siccome determinata da circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza del danneggiato, esclude che quest'ultimo - onerato della prova dell'anzidetto presupposto - possa far agio su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza adoperata dal danneggiato ed implicata dalla norma alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità; ossia alla stregua del bonus pater familias ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. ancora Cass.
n. 274 del 2015); ferma restando, ovviamente, l'impossibilità di esigere dalla vittima un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive o, comunque, un comportamento di onerosa e complessa attuazione, ad esempio mediante lo svolgimento di indagini particolarmente articolate e complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle.
Ciò posto, se certamente la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 11656/2022, Cass. civ. n.
24449/2005; Cass. civ. n. 23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va altresì ricordato che il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore, nelle circostanze di luogo e di tempo del caso concreto;
deduzione, quest'ultima, che dovrà essere supportata da un congruo ed appropriato corredo allegatorio e da prove certe e tranquillizzanti
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in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile tali da eliminare, così, qualsiasi dubbio in merito ad una eventuale condotta negligente posta in essere dallo stesso attore danneggiato.
Infatti, solo la veridicità di una simile prospettazione, ove quanto allegato trovi effettivo riscontro probatorio, è in grado di soddisfare il profilo delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo all'impresa designata per il F.G.V.S.
Inoltre, l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Tutto ciò chiarito, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, benché sia stata tempestivamente proposta querela contro ignoti che, si ribadisce, costituisce un mero indizio (cfr. Cass. n.11656/2022 secondo cui
“in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”), la valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto nel corso del
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giudizio non permette di ritenere fondata la domanda in quanto non è stata compiutamente provata la dinamica del sinistro così come prospettata in citazione.
Ed invero, quanto al rapporto redatto dalla Polizia Municipale è appena il caso di evidenziare che lo stesso ha efficacia di piena prova - salvo querela di falso - unicamente con riferimento ai fatti accertati visivamente dagli operanti nella fase statica dell'evento (cfr. Cass., ord. n. 29320/2022).
Dunque, il rapporto di incidente stradale non assume valore probatorio in ordine alla dinamica del sinistro, trattandosi di circostanze non direttamente accertate dagli agenti verbalizzanti, non presenti sui luoghi al momento del sinistro.
A conferma di quanto detto, nel caso di specie gli agenti accertatori, giunti sui luoghi di causa, hanno riportato nel predetto verbale “Non è possibile riferire la dinamica del sinistro. Dalla dichiarazione resa dal soccorritore, presume di essere stato investito da un'auto Controparte_3 pirata senza fermarsi per prestare soccorso”.
Due degli agenti verbalizzanti sono stati anche escussi in corso di causa, ma non hanno potuto che confermare di non aver assistito all'incidente per cui è causa e di essere giunti sui luoghi quando il danneggiato non era già più presente.
In particolare, l'agente di Polizia Municipale, sentito nel Tes_2 corso dell'udienza del 24/05/2024 ha dichiarato “quando è avvenuto il sinistro oggetto di causa sono stato chiamato dalla mia centrale operativa per recarmi sui luoghi e verificare l'effettivo accadimento;
preciso che una volta contattato dalla centrale operativa mi sono recato direttamente presso
l'Ospedale San Paolo di Napoli dove era ricoverato il danneggiato e qui i medici mi dissero che lo stesso era in sala operatoria e non era possibile vederlo;
preciso che fui mandato direttamente in ospedale in quanto sul luogo del sinistro era già stata inviata un'altra pattuglia di altra unità operativa – unità territoriale di Soccavo…sono arrivato sul luogo del sinistro, in via
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Leonardi Cattolica, solo alle ore 1:00 dopo aver lasciato l'ospedale; sul luogo non ricordo di preciso se trovai i colleghi della Polizia Municipale di
Soccavo; ricordo delle macchie di sangue sull'asfalto all'altezza del civico138 e di aver fatto delle foto;
non c'erano segni di frenata sull'asfalto; né ho rilevato altri elementi riconducibili ad un'automobile”.
Del medesimo tenore anche le circostanze riferite dall'altro agente verbalizzante, , escussa all'udienza del 15/04/2025 la quale ha Tes_3 riferito “sono intervenuta sul luogo del sinistro oggetto di causa dopo il verificarsi dell'incidente; ricordo che era il 21 marzo del 2017; sono arrivata sul posto verso le ore 00:20 del 22 marzo…giunta sul posto riscontravo la presenza sui luoghi già di un'auto di intervento dell'Unità Operativa di
Soccavo che aveva escusso a sommarie informazioni un testimone che aveva notato nel percorrere la strada un uomo riverso al suolo in posizione supina e che si era fermato per soccorrerlo allertando il 118; tutto ciò mi è stato in un primo momento riferito dai miei colleghi dell'unità Operativa e poi ho anche acquisito la sommaria informazione che il passante, , aveva Testimone_1 rilasciato…Io sono giunta sul posto dopo l'intervento del 118 quindi non ho visto sul posto il danneggiato, né ho potuto personalmente acquisire informazioni dai presenti…riscontrammo una macchia ematica sull'asfalto; non ricordo se a terra vi fossero segni di franata”.
Dunque, le testimonianze rese nulla hanno potuto riferire in merito alla concreta dinamica del denunciato sinistro.
Né, tantomeno, posso trarsi elementi utili dalle dichiarazioni rilasciate dal primo soccorritore del , e riportate sempre nel Pt_1 Testimone_1 rapporto di incidente stradale in cui si legge che quest'ultimo riferiva che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione “giunto all'altezza del civico n. 138 notavo riverso a terra in posizione supina, sul manto stradale, nella corsia di sx, une persona di sesso maschile…La persona che era stata investita riferiva di essere stata investita da un'autovettura che si era
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repentinamente allontanata dal posto. Non so riferire nulla circa la dinamica dell'investimento né notavo veicoli in transito”.
Ebbene, la ricostruzione dei fatti per come riportata in citazione non ha trovato positivo riscontro in corso di causa;
anzi dall'istruttoria è emerso che sulla strada teatro del sinistro non vi fossero segni di frenata il che pone dubbi rispetto alla veridicità dei fatti denunciati dalla parte attrice.
A quanto sin qui argomentato va anche aggiunto che dalla lettura dell'annotazione di p.g. del 22 marzo 2017 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta) redatto dagli agenti del servizio autonomo di Polizia Locale – U.O. risulta che “ in prossimità del punto d'urto da circoscrivere Controparte_4 al punto in cui veniva rinvenuta la macchia ematica…venivano rinvenuti dei pezzi di plastica di colore grigio chiaro… riconducibili alla parte anteriore sinistra di un veicolo a due ruote, presumibilmente un , Controparte_5 probabile veicolo investitore”.
Dunque, gli unici frammenti rinvenuti sul manto stradale in prossimità del presunto punto di impatto sono risultati appartenere a un motociclo, un
Aprilia Sport City, e tale elemento rappresenta un altro, importante, punto di contrasto rispetto a quanto riferito dall'attore in citazione avendo lo stesso sostenuto di essere stato investito da un'automobile.
L'insieme di tutte le circostanze evidenziate impedisce al Tribunale di ritenere provato, con il grado di certezza richiesto, che il sinistro sia effettivamente avvenuto con la dinamica descritta dall'attore e che sia stato causato da un veicolo non identificato.
A tanto consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (in tal caso indeterminabile – complessità media), nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri medi disciplinati dal Decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, ridotti del 30% stante l'assenza di questioni di fatto o giuridiche particolarmente complesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda la domanda di parte attrice;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
n.q. F.G.V.S., delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
7.602,00oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
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