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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/09/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1318/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 30 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Tommaso Mondello in sostituzione dell'avv. Giuseppe
Bergamaschi;
- per parte opposta: l'avv. Diletta Ghelardini in sostituzione dell'avv. Bognanni Simona e dell'avv. Raffaella Greco;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1318/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bergamaschi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze, Via Marenzio n. 24, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. ; P.IVA ) in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratori speciali e rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Simona Bognanni del Foro di
Milano e dall'avv. Raffaella Greco del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diletta Elena Ghelardini sito in Pistoia, Via Cavour n. 37, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.
975/2022 del 13/09/2022; contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025:
“Si conclude
2 R.G. 1318/2024 Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa: dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_1 individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
ed in particolare:
- ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati in atti nei rapporti contrattuali in forza del contratto di finanziamento, stipulato in data 27.03.2014;
- per l'effetto, DICHIARARE l'annullamento parziale del contratto di mutuo sopra indicato ed in particolar modo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., 1346 c.c. e 1284 c.c., la nullità e/o
l'annullabilità della clausola dell'interesse ultralegale e/o illecito e/o usurario nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto;
- in ogni caso, dichiarare essere violato il principio di determinatezza ai sensi dell'Art.
117 TUB e norme conseguenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/07/2025:
“Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo;
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per l'importo di € 8.733,11, oltre gli interessi legali ex art 1284 c.c. dal 31/07/2016 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto
3 R.G. 1318/2024 importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletata trattazione/istruttoria, e comunque, valutata d'ufficio la sussistenza della responsabilità in capo all'opponente, ai sensi del predetto art. 96, comma 3 c.p.c., e condannare altresì il sig. al Parte_1 pagamento, in favore di di una somma equitativamente Controparte_1 determinata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 975/2022 del 13/09/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 22/10/2022 veniva notificato all'attore il decreto ingiuntivo n. 975/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia in favore di per l'importo di € 8.733,11 oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura quale credito maturato in forza di contratto di finanziamento;
- in forza del predetto decreto, l'istituto bancario procedeva con atto di pignoramento presso terzi iscritto avanti al Tribunale di Pistoia al n. 228/2024;
- in tale sede si costituiva l'odierno opponente rilevando di essere consumatore e chiedendo, pertanto, di essere autorizzato ad esperire opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.-;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20/05/2024, rilevata la qualità di consumatore della persona fisica esecutata e la natura del contratto concluso tra le parti – avente ad oggetto credito al consumo – rimetteva in termini parte opponente al fine di potere esperire opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.-.
Tanto premesso, a fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha dedotto preliminarmente il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ha rilevato: a) la sussistenza di irregolarità nel calcolo degli interessi;
b) la violazione del principio di determinatezza per mancata allegazione del piano di
4 R.G. 1318/2024 ammortamento, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB;
c) la presenza di un piano di ammortamento “alla francese” privo di indicazioni in ordine alla selezione del metodo di calcolo – semplice o composto – applicato;
d) il superamento delle soglie di usura;
pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/10/2024 si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 argomentato, in particolare rilevando la mancata specifica indicazione delle clausole ritenute abusive e vessatorie;
dunque, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice assegnava alle parti i termini per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione tardiva proposta dal sig. è infondata e, pertanto, deve essere Parte_1 rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che il presente giudizio è stato instaurato a seguito del termine concesso all'odierno opponente dal Giudice dell'esecuzione in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9479/2023 resa a
Sez. unite, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore
“il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; all'uopo, quindi, il Giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto affinché possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in modo tale da
5 R.G. 1318/2024 provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità delle clausole del contratto i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Pertanto, la sopra citata giurisprudenza legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 650
c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva delle sole clausole ritenute vessatorie i cui effetti influiscano sull'esistenza e sulla entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non opposto nei termini;
con riferimento, invece, a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria che non siano attinenti o non dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, operando l'effetto proprio della cosa giudicata scaturente dalla mancata tempestiva opposizione.
Nel caso di specie, parte opponente non impugna in modo chiaro, specifico e determinato alcuna clausola del contratto di finanziamento evidenziandone profili di vessatorietà e/o abusività tali da incidere direttamente sull'esistenza stessa o sull'entità del credito di cui al decreto ingiuntivo.
Invero, il primo motivo di opposizione tardiva concerne la sussistenza di “errori nell'applicazione del calcolo degli interessi” (cfr. punto 2. dell'atto di citazione), doglianza, quest'ultima, che non attiene all'abusività della clausola indicativa degli interessi stessi, ma ad un asserito errato conteggio e, come tale, non può che ritenersi preclusa in questa sede.
Parimenti infondata è la contestazione concernente la mancata allegazione del piano di ammortamento, con conseguente violazione del principio di determinatezza e applicazione dell'art. 117 TUB.
Difatti, come correttamente osservato da parte opposta, l'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento prevede espressamente che il cliente “ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi” (cfr. contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio di parte opposta).
6 R.G. 1318/2024 Ora, premesso, innanzitutto, che la questione circa la mancata allegazione del piano di ammortamento non appare incidere direttamente sull'esistenza e/o entità del credito azionato in via monitoria e, come tale, quindi, dovrebbe escludersi dalle eccezioni ammissibili in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.-, la stessa appare in ogni caso destituita di fondamento e ciò alla luce della chiara formulazione della clausola contrattuale sopra citata, la quale attribuisce a parte opponente la facoltà di richiedere in ogni momento la tabella riepilogativa del piano di ammortamento con l'esatta indicazione dei diversi importi dovuti.
Quale ultimo motivo di opposizione parte opponente deduce che il piano di ammortamento alla francese previsto dal contratto di finanziamento risulterebbe privo dell'indicazione del metodo di calcolo applicato - semplice o composto - con conseguente ulteriore violazione del dovere di determinatezza e informazione.
Anche tale eccezione, tuttavia, deve essere respinta in quanto formulata in modo del tutto generico e non aderente ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ciò in quanto parte opponente omette qualunque riferimento alle clausole contrattuali ipoteticamente affette da vessatorietà e/o abusività e tali da incidere sulla stessa esistenza o entità del credito azionato in via monitoria.
Si ribadisce, difatti, che può ammettersi un'opposizione tardiva solo ed esclusivamente in punto di eventuale vessatorietà delle clausole nei confronti dei consumatori, rimanendo preclusa ogni ulteriore contestazione, non potendo il rispetto del principio di effettività delle tutele consumeristiche supplire alla completa passività del consumatore interessato e superare, dunque, il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente appare destituita di fondamento anche alla luce dei principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia di piani di ammortamento c.d. “alla francese”; in particolare, con la sentenza n. 15130/2024 resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha osservato quanto segue:
(i) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza
7 R.G. 1318/2024 tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
(ii) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito;
la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
(iii) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ora, con la recente sentenza n. 8322/2025 la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che i suddetti principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile;
anche in tale ipotesi, difatti, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
inoltre, se il piano di ammortamento riporta
8 R.G. 1318/2024 la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (i quali avrebbero potuto essere conosciuti dall'opponente semplicemente richiedendo il piano di ammortamento) non sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, dal momento che il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (cfr. Cass.
Civ. n. 8322/2025).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata e, dunque, deve essere confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 975/2022 del
13/09/2022 del Tribunale di Pistoia.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 8.733,11) ridotto del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria, dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto, altresì, del
30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la fase di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 975/2022 del 13/09/2022;
9 R.G. 1318/2024 condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in €
5.049,70 (€ 3.726,70 per compensi + € 1.323,00 per mediazione) oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 1318/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 30 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Tommaso Mondello in sostituzione dell'avv. Giuseppe
Bergamaschi;
- per parte opposta: l'avv. Diletta Ghelardini in sostituzione dell'avv. Bognanni Simona e dell'avv. Raffaella Greco;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1318/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bergamaschi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze, Via Marenzio n. 24, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. ; P.IVA ) in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 procuratori speciali e rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Simona Bognanni del Foro di
Milano e dall'avv. Raffaella Greco del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diletta Elena Ghelardini sito in Pistoia, Via Cavour n. 37, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.
975/2022 del 13/09/2022; contratti bancari.
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Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 22/07/2025:
“Si conclude
2 R.G. 1318/2024 Perché piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa: dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente CP_1 individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
ed in particolare:
- ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza degli illeciti evidenziati in atti nei rapporti contrattuali in forza del contratto di finanziamento, stipulato in data 27.03.2014;
- per l'effetto, DICHIARARE l'annullamento parziale del contratto di mutuo sopra indicato ed in particolar modo, ai sensi dell'art. 1815 c.c., 1346 c.c. e 1284 c.c., la nullità e/o
l'annullabilità della clausola dell'interesse ultralegale e/o illecito e/o usurario nella parte in cui vi è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento allegato al medesimo contratto;
- in ogni caso, dichiarare essere violato il principio di determinatezza ai sensi dell'Art.
117 TUB e norme conseguenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 18/07/2025:
“Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo;
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per l'importo di € 8.733,11, oltre gli interessi legali ex art 1284 c.c. dal 31/07/2016 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto
3 R.G. 1318/2024 importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletata trattazione/istruttoria, e comunque, valutata d'ufficio la sussistenza della responsabilità in capo all'opponente, ai sensi del predetto art. 96, comma 3 c.p.c., e condannare altresì il sig. al Parte_1 pagamento, in favore di di una somma equitativamente Controparte_1 determinata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 975/2022 del 13/09/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue:
- in data 22/10/2022 veniva notificato all'attore il decreto ingiuntivo n. 975/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia in favore di per l'importo di € 8.733,11 oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura quale credito maturato in forza di contratto di finanziamento;
- in forza del predetto decreto, l'istituto bancario procedeva con atto di pignoramento presso terzi iscritto avanti al Tribunale di Pistoia al n. 228/2024;
- in tale sede si costituiva l'odierno opponente rilevando di essere consumatore e chiedendo, pertanto, di essere autorizzato ad esperire opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.-;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20/05/2024, rilevata la qualità di consumatore della persona fisica esecutata e la natura del contratto concluso tra le parti – avente ad oggetto credito al consumo – rimetteva in termini parte opponente al fine di potere esperire opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.-.
Tanto premesso, a fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha dedotto preliminarmente il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito ha rilevato: a) la sussistenza di irregolarità nel calcolo degli interessi;
b) la violazione del principio di determinatezza per mancata allegazione del piano di
4 R.G. 1318/2024 ammortamento, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB;
c) la presenza di un piano di ammortamento “alla francese” privo di indicazioni in ordine alla selezione del metodo di calcolo – semplice o composto – applicato;
d) il superamento delle soglie di usura;
pertanto, ha insistito per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/10/2024 si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 argomentato, in particolare rilevando la mancata specifica indicazione delle clausole ritenute abusive e vessatorie;
dunque, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice assegnava alle parti i termini per l'avvio della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione tardiva proposta dal sig. è infondata e, pertanto, deve essere Parte_1 rigettata.
Occorre preliminarmente ricordare che il presente giudizio è stato instaurato a seguito del termine concesso all'odierno opponente dal Giudice dell'esecuzione in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9479/2023 resa a
Sez. unite, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore
“il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; all'uopo, quindi, il Giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto affinché possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in modo tale da
5 R.G. 1318/2024 provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità delle clausole del contratto i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Pertanto, la sopra citata giurisprudenza legittima il ricorso al rimedio di cui all'art. 650
c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva delle sole clausole ritenute vessatorie i cui effetti influiscano sull'esistenza e sulla entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non opposto nei termini;
con riferimento, invece, a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria che non siano attinenti o non dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile, operando l'effetto proprio della cosa giudicata scaturente dalla mancata tempestiva opposizione.
Nel caso di specie, parte opponente non impugna in modo chiaro, specifico e determinato alcuna clausola del contratto di finanziamento evidenziandone profili di vessatorietà e/o abusività tali da incidere direttamente sull'esistenza stessa o sull'entità del credito di cui al decreto ingiuntivo.
Invero, il primo motivo di opposizione tardiva concerne la sussistenza di “errori nell'applicazione del calcolo degli interessi” (cfr. punto 2. dell'atto di citazione), doglianza, quest'ultima, che non attiene all'abusività della clausola indicativa degli interessi stessi, ma ad un asserito errato conteggio e, come tale, non può che ritenersi preclusa in questa sede.
Parimenti infondata è la contestazione concernente la mancata allegazione del piano di ammortamento, con conseguente violazione del principio di determinatezza e applicazione dell'art. 117 TUB.
Difatti, come correttamente osservato da parte opposta, l'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di finanziamento prevede espressamente che il cliente “ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi” (cfr. contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio di parte opposta).
6 R.G. 1318/2024 Ora, premesso, innanzitutto, che la questione circa la mancata allegazione del piano di ammortamento non appare incidere direttamente sull'esistenza e/o entità del credito azionato in via monitoria e, come tale, quindi, dovrebbe escludersi dalle eccezioni ammissibili in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.-, la stessa appare in ogni caso destituita di fondamento e ciò alla luce della chiara formulazione della clausola contrattuale sopra citata, la quale attribuisce a parte opponente la facoltà di richiedere in ogni momento la tabella riepilogativa del piano di ammortamento con l'esatta indicazione dei diversi importi dovuti.
Quale ultimo motivo di opposizione parte opponente deduce che il piano di ammortamento alla francese previsto dal contratto di finanziamento risulterebbe privo dell'indicazione del metodo di calcolo applicato - semplice o composto - con conseguente ulteriore violazione del dovere di determinatezza e informazione.
Anche tale eccezione, tuttavia, deve essere respinta in quanto formulata in modo del tutto generico e non aderente ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ciò in quanto parte opponente omette qualunque riferimento alle clausole contrattuali ipoteticamente affette da vessatorietà e/o abusività e tali da incidere sulla stessa esistenza o entità del credito azionato in via monitoria.
Si ribadisce, difatti, che può ammettersi un'opposizione tardiva solo ed esclusivamente in punto di eventuale vessatorietà delle clausole nei confronti dei consumatori, rimanendo preclusa ogni ulteriore contestazione, non potendo il rispetto del principio di effettività delle tutele consumeristiche supplire alla completa passività del consumatore interessato e superare, dunque, il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente appare destituita di fondamento anche alla luce dei principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia di piani di ammortamento c.d. “alla francese”; in particolare, con la sentenza n. 15130/2024 resa a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha osservato quanto segue:
(i) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza
7 R.G. 1318/2024 tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
(ii) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito;
la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
(iii) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ora, con la recente sentenza n. 8322/2025 la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che i suddetti principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile;
anche in tale ipotesi, difatti, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
inoltre, se il piano di ammortamento riporta
8 R.G. 1318/2024 la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (i quali avrebbero potuto essere conosciuti dall'opponente semplicemente richiedendo il piano di ammortamento) non sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, dal momento che il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (cfr. Cass.
Civ. n. 8322/2025).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata e, dunque, deve essere confermato integralmente il decreto ingiuntivo n. 975/2022 del
13/09/2022 del Tribunale di Pistoia.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte opponente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 8.733,11) ridotto del 50% il compenso previsto per la fase istruttoria, dato che al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto, altresì, del
30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per la liquidazione del compenso per la fase di mediazione, esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 975/2022 del 13/09/2022;
9 R.G. 1318/2024 condanna
l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società opposta liquidate in €
5.049,70 (€ 3.726,70 per compensi + € 1.323,00 per mediazione) oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 1318/2024