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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 292/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 24/04/2025 e promossa in questo grado
DA
, nato ad [...] il [...] C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata ad [...] il [...] C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
< coniugi >, residenti in [...], rappresentati e difesi - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli avv.ti del Foro di Enna
AL LL e IM ZZ ed elettivamente domiciliati in
Enna Via Aidone n. 43, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di appello
- appellanti - CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente in Enna
Piazza Coppola n. 1, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv.to
FU AR presso il cui studio in Enna Viale Diaz n. 5 ha eletto domicilio
- appellato -
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc,
Per parte appellante: ”In ordine e relativamente alle ulteriori ragioni di parte appellata - che si contestano nella loro interezza - questa difesa insiste nelle proprie deduzioni, istanze, richieste e conclusioni reiterandone il contenuto in via pregiudiziale e cautelare, oltre che principale e nel merito, nonché in via istruttoria, da cui la richiesta di accoglimento dell'incoato atto d'appello. Salvo ogni altro diritto...”.
Per parte appellata: “Tenuto conto del provvedimento della Corte di
Appello di Caltanissetta emesso in data 27.03.2025 l' avv.to Viviana S.
Fonte, per il discute e conclude insistendo in tutto CP_1
quanto chiesto, eccepito, dedotto con gli atti di causa ed in particolare conclude per l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. Contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e concluso nel ricorso in appello e con i successivi atti di controparte in quanto erroneo e infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di pag. 2/11 giudizio chiedendo, trattandosi di avvocatura pubblica comunale, il riconoscimento dei compensi professionali e in sostituzione di IVA e CPA gli oneri riflessi nella misura e nelle voci come per legge. ( Cass. Sezioni
Unite Civili Ord. 06.02.2023 n. 3592 )...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/10/2022 - notificato ai resistenti il
08/11/2022 - il ricorrente evocava in giudizio, avanti al Tribunale adito, i predetti coniugi, esponendo: l'avvenuta collocazione della minore
[...]
presso la Comunità per Minori Arcobaleno con sede in Villarosa Per_1
disposta in dipendenza dell'intervento della Questura di Enna e dell' ciò ai sensi del R.D.L. 20/07/1934 n. 1404. che la Comunità ut CP_2
supra richiese al Comune di Enna: “ … l'anticipazione delle somme relative ai costi derivanti … “ dalla suddetta allocazione. che nel lasso temporale febbraio 2018/marzo 2019 interveniva tra le parti apposita corrispondenza. che il Comune di Enna erogava in favore della Comunità per Minori di Villarosa la somma di € 37.023,25 a titolo di “ Per_2
spese di mantenimento “ della minore nella struttura ( Determina
Dirigenziale n. 145 del 13/03/2019 ). che sussisteva il diritto al rimborso del Comune di Enna: “ … da parte dei convenuti in ordine alla spese anticipate e pagate alla per l'ospitalità della minore Parte_3
“. Chiedeva, conclusivamente, affermarsi il diritto al Persona_1
rimborso dell'Ente della somma di € 37.023,25 oltre interessi legali e rivalutazione e contestualmente produceva i documenti ivi allegati. Con decreto del 03/11/2022 - anch'esso notificato ai resistenti il 08/11/2022 -
pag. 3/11 il Giudice del Tribunale di Enna Dr.ssa Vincenza Maniaci fissava l'udienza di comparizione della parti del 07/02/2023 ed assegnava termine sino a dieci giorni prima della suindicata udienza: “ … per la costituzione [ in giudizio ] del convenuto ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/01/2023 e Parte_1
, già esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_2
, contestavano integralmente il contenuto del ricorso Persona_1
introduttivo deducendo: di vertersi in ambito di fattispecie cui risulta applicabile la diversa disciplina di cui all'art. 403 C.C. in luogo del disposto ex art. 25 R.D.L. 20/07/1934 n. 1404. di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione afferente la sussistenza di un onere economico ( a loro carico ) scaturente dal collocamento della minore presso la Comunità ed a titolo di spese di mantenimento della predetta in loco. di essere intervenuta la convalida ad opera del Tribunale per i Minori di
Caltanissetta in data successiva ( 06/03/2018 ) al procedimento di recupero delle somme già promosso dal ( 28/02/2018 ). CP_1
di sussistere il vizio che inficia l'excursus procedurale ( atto dell'autorità di polizia - Questura di Enna - del 23/04/2017 e Decreto Trib. Minori CL di convalida dell'inserimento in comunità della minore del 06/03/2018 ) non essendo stato fissato e determinato il lasso temporale di allontanamento della minore dal nucleo familiare. Formulavano, conclusivamente, la richiesta di integrale rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del
18/10/2022 proposto dal All'esito del giudizio, CP_1
articolatosi nelle due udienze del 28/03 - 30/maggio/2023, il Giudice Dr.
pag. 4/11 Davide Palazzo del Tribunale di Enna emetteva l'ordinanza del 31/05/2023 di accoglimento del suddetto atto introduttivo (ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/10/2022 proposto dal ). CP_1
Con ordinanza n. 4403/2023, del 30/05/2023, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1266/2022, accoglieva il ricorso spiegato dal condannando i resistenti al CP_1
pagamento in favore del della somma di €37.023,35 oltre CP_1
interessi legali sino al soddisfo. Compensava le spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza e , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - per le causali in narrativa e deducibili -: * in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto. * in via principale e nel merito, accogliere per le ragioni ut supra il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa il 31/05/2023 dal Tribunale di Enna
Giudice Dr. Davide Palazzo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1266/2022
R.G. - notificata il 31/luglio/2023 -, accogliere, altresì, tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riproposte e trascritte e conseguenzialmente disattendere tutte le eccezioni, deduzioni ed istanze dell'odierno appellato espresse avanti il Tribune di Enna;
ciò per i motivi di cui all'odierno gravame. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre oneri ex lege relativamente ai gradi di giudizio. In via pag. 5/11 istruttoria si formula richiesta di ammissione della nota ASP n. 4 di Enna
Reg. Uff.le n. 0054967 del 22/05/2023, documento che, in ogni caso, si produce. Salvo ogni altro diritto. .….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il CP_1
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...All'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello adita previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, in via preliminare - di ritenere e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità per tardività dell'appello e per l'effetto rigettarlo;
- di rigettare, in ogni caso integralmente l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il contenuto della sentenza impugnata con la correzione dell'errore materiale sostituendo a pag 1 della stessa “ ex art. 703 bis c.p.c. con “ art. 702 - ter “ . Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri accessori che trattandosi di avvocatura pubblica in sostituzione di IVA e CPA sono gli oneri riflessi nella misura di legge (Cass. Sez. Unite ordinanza 06.02.2023).
Salvis iuribus. ....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE occorre pronunciarsi sulla eccezione proposta dalla parte appellante, relativa alla inammissibilità del proposto appello per tardività dello stesso e decadenza dalla sua proposizione.
Parte appellata eccepisce la tardività del proposto appello in quanto benchè la ordinanza fosse stata comunicata alle parti a cura della cancelleria in data 01/06/2023, gli appellanti propongono appello oltre il pag. 6/11 termine di legge di gg 30 e precisamente dalla data di comunicazione della ordinanza medesima, per come prescritto dall'art 702 quater cpc. Già questa Corte di Appello, con provvedimento del 22/05/2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di inibitoria formulata dagli appellanti, aveva rilevato che la ordinanza appellata, emessa dal giudice del Tribunale di
Enna in data 01/06/2023, veniva comunicata dalla cancelleria del
Tribunale medesimo in data 01/06/2023 alle ore 12:26:58, mediante la casella pec: tribunale. tel.giustiziacert. all'indirizzo pec Email_1
dell'unico difensore degli appellanti avv. AL LL
( ; indirizzo pec indicato in Email_3
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, per ricevere le comunicazioni di rito. Il messaggio proveniente dalla cancelleria, veniva però rifiutato dal sistema con la dicitura “casella piena”. La Suprema Corte, in numerose sue statuizioni ha affermato che la comunicazione di cancelleria si perfeziona anche in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario. Infatti è onere del difensore garantire il corretto funzionamento della propria PEC, e il termine per impugnare decorre ugualmente, rendendo l'appello presentato oltre 30 giorni irrimediabilmente tardivo.
Recentemente la Corte di Cassazione (vedesi Ordinanza 27724 Anno
2025), ha ulteriormente ribadito il principio in base al quale la comunicazione di cancelleria inviata a una PEC “piena”, è da considerarsi valida, facendo decorrere i termini perentori per l'impugnazione. Parte appellante infatti, per come ribadito dalla Suprema
pag. 7/11 Corte in altri casi simili, è incorsa in un fondamentale errore e cioè quello di confondere due istituti giuridici distinti: da una parte quello relativo alla notificazione tra le parti (ad esempio, tra due avvocati) e dall'altro quello relativo alle comunicazioni di cancelleria. Infatti mentre la prima è soggetta a regole che richiedono la prova dell'effettiva consegna per il suo perfezionamento, la seconda (comunicazioni cancelleria), segue una disciplina completamente differente, specificamente studiata per le comunicazioni provenienti dall'ufficio giudiziario. La Corte ha chiarito che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria non è una notifica tra privati, ma un atto dell'ufficio, regolato da norme speciali del processo telematico. Il difensore ha un preciso onere, quello di assicurare il corretto funzionamento della propria casella PEC e controllarne periodicamente la capienza. La circostanza della “casella piena” è pertanto un evento imputabile solo ed esclusivamente al destinatario della comunicazione, non ad un malfunzionamento del sistema di giustizia.
Relativamente poi al perfezionamento alternativo, cui fanno riferiomento gli appellanti nella comparsa conclusionale, la normativa di riferimento
(art. 16 del D.L. 179/2012), prevede una specifica procedura per i casi in cui la comunicazione telematica non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario. In tale ipotesi la comunicazione si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria. Il sistema, infatti, genera un avviso automatico di avvenuto deposito sul portale dei servizi telematici, mettendo il difensore nella condizione di prendere comunque conoscenza dell'atto pag. 8/11 (Cass 3965/2020). Infatti, ai sensi del D.M. numero 44 del 2011, articolo
16, comma 4 “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata…. viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente gli elementi identificativi del procedimento e delle parti e dei loro patrocinatori.” Da tale disposizione si evince che, in caso di mancata consegna la comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è generata automaticamente, conformemente alle previsioni del DGSIA, altrimenti l'avviso pubblicato nel portale dei servizi telematici non potrebbe dare per avvenuta detta comunicazione o notificazione. Né gli appellanti hanno allegato e dato prova di non aver potuto avere conoscenza del provvedimento per mancata pubblicazione dell'avviso sul portale dei servizi informatici e/o per impossibilità di estrarre copia presso la cancelleria dell'ufficio (cfr Cass. n. 3965 del 2020).
Di conseguenza, anche senza una ricevuta di avvenuta consegna, la comunicazione si considera legalmente avvenuta nel momento in cui la cancelleria ha effettuato il tentativo di invio e, a seguito del fallimento per causa imputabile al destinatario, ha proceduto al deposito. Da quel momento inizia a decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione .
pag. 9/11 Nel caso di specie la ordinanza appellata veniva comunicata in data
01/06/2023, e l'appello notificato il 02/10/2023, oltre il termine di giorni trenta previsti dall'art 702 quater cpc, oggi abrogato dal Dlgs 10/10//2022n.
149 (Rif. Cartabia), e invece applicabile ratione temporis alla presente impugnazione.
Rebus sic stantibus l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
va dichiarato inammissibile.
§§§§§§§§§§§§
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti censurano la ordinanza del Tribunale di Enna del 31/05/2023 RG 1266/2022 notificata il
31/07/2023 ex art 156 e ss cpc nonché il secondo motivo con il quale i medesimi censurano la ordinanza per erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dalla ordinanza impugnata, non vengono trattati essendo gli stessi assorbiti dalla statuizione di tardività del proposto appello per come sopra esposta .
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento considerata la materia trattata e la non difficoltà della materia trattata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pag. 10/11 la Corte definitivamente pronunciando, dichiara la inammissibilità del proposto appello per tardività dello stesso.
Condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del grado in favore del in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, che liquida nella misura di € 2.906,00, (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 292/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 24/04/2025 e promossa in questo grado
DA
, nato ad [...] il [...] C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata ad [...] il [...] C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
< coniugi >, residenti in [...], rappresentati e difesi - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli avv.ti del Foro di Enna
AL LL e IM ZZ ed elettivamente domiciliati in
Enna Via Aidone n. 43, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di appello
- appellanti - CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente in Enna
Piazza Coppola n. 1, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv.to
FU AR presso il cui studio in Enna Viale Diaz n. 5 ha eletto domicilio
- appellato -
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc,
Per parte appellante: ”In ordine e relativamente alle ulteriori ragioni di parte appellata - che si contestano nella loro interezza - questa difesa insiste nelle proprie deduzioni, istanze, richieste e conclusioni reiterandone il contenuto in via pregiudiziale e cautelare, oltre che principale e nel merito, nonché in via istruttoria, da cui la richiesta di accoglimento dell'incoato atto d'appello. Salvo ogni altro diritto...”.
Per parte appellata: “Tenuto conto del provvedimento della Corte di
Appello di Caltanissetta emesso in data 27.03.2025 l' avv.to Viviana S.
Fonte, per il discute e conclude insistendo in tutto CP_1
quanto chiesto, eccepito, dedotto con gli atti di causa ed in particolare conclude per l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. Contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e concluso nel ricorso in appello e con i successivi atti di controparte in quanto erroneo e infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di pag. 2/11 giudizio chiedendo, trattandosi di avvocatura pubblica comunale, il riconoscimento dei compensi professionali e in sostituzione di IVA e CPA gli oneri riflessi nella misura e nelle voci come per legge. ( Cass. Sezioni
Unite Civili Ord. 06.02.2023 n. 3592 )...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/10/2022 - notificato ai resistenti il
08/11/2022 - il ricorrente evocava in giudizio, avanti al Tribunale adito, i predetti coniugi, esponendo: l'avvenuta collocazione della minore
[...]
presso la Comunità per Minori Arcobaleno con sede in Villarosa Per_1
disposta in dipendenza dell'intervento della Questura di Enna e dell' ciò ai sensi del R.D.L. 20/07/1934 n. 1404. che la Comunità ut CP_2
supra richiese al Comune di Enna: “ … l'anticipazione delle somme relative ai costi derivanti … “ dalla suddetta allocazione. che nel lasso temporale febbraio 2018/marzo 2019 interveniva tra le parti apposita corrispondenza. che il Comune di Enna erogava in favore della Comunità per Minori di Villarosa la somma di € 37.023,25 a titolo di “ Per_2
spese di mantenimento “ della minore nella struttura ( Determina
Dirigenziale n. 145 del 13/03/2019 ). che sussisteva il diritto al rimborso del Comune di Enna: “ … da parte dei convenuti in ordine alla spese anticipate e pagate alla per l'ospitalità della minore Parte_3
“. Chiedeva, conclusivamente, affermarsi il diritto al Persona_1
rimborso dell'Ente della somma di € 37.023,25 oltre interessi legali e rivalutazione e contestualmente produceva i documenti ivi allegati. Con decreto del 03/11/2022 - anch'esso notificato ai resistenti il 08/11/2022 -
pag. 3/11 il Giudice del Tribunale di Enna Dr.ssa Vincenza Maniaci fissava l'udienza di comparizione della parti del 07/02/2023 ed assegnava termine sino a dieci giorni prima della suindicata udienza: “ … per la costituzione [ in giudizio ] del convenuto ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/01/2023 e Parte_1
, già esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_2
, contestavano integralmente il contenuto del ricorso Persona_1
introduttivo deducendo: di vertersi in ambito di fattispecie cui risulta applicabile la diversa disciplina di cui all'art. 403 C.C. in luogo del disposto ex art. 25 R.D.L. 20/07/1934 n. 1404. di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione afferente la sussistenza di un onere economico ( a loro carico ) scaturente dal collocamento della minore presso la Comunità ed a titolo di spese di mantenimento della predetta in loco. di essere intervenuta la convalida ad opera del Tribunale per i Minori di
Caltanissetta in data successiva ( 06/03/2018 ) al procedimento di recupero delle somme già promosso dal ( 28/02/2018 ). CP_1
di sussistere il vizio che inficia l'excursus procedurale ( atto dell'autorità di polizia - Questura di Enna - del 23/04/2017 e Decreto Trib. Minori CL di convalida dell'inserimento in comunità della minore del 06/03/2018 ) non essendo stato fissato e determinato il lasso temporale di allontanamento della minore dal nucleo familiare. Formulavano, conclusivamente, la richiesta di integrale rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del
18/10/2022 proposto dal All'esito del giudizio, CP_1
articolatosi nelle due udienze del 28/03 - 30/maggio/2023, il Giudice Dr.
pag. 4/11 Davide Palazzo del Tribunale di Enna emetteva l'ordinanza del 31/05/2023 di accoglimento del suddetto atto introduttivo (ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18/10/2022 proposto dal ). CP_1
Con ordinanza n. 4403/2023, del 30/05/2023, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1266/2022, accoglieva il ricorso spiegato dal condannando i resistenti al CP_1
pagamento in favore del della somma di €37.023,35 oltre CP_1
interessi legali sino al soddisfo. Compensava le spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza e , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - per le causali in narrativa e deducibili -: * in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto. * in via principale e nel merito, accogliere per le ragioni ut supra il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza emessa il 31/05/2023 dal Tribunale di Enna
Giudice Dr. Davide Palazzo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1266/2022
R.G. - notificata il 31/luglio/2023 -, accogliere, altresì, tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui si intendono riproposte e trascritte e conseguenzialmente disattendere tutte le eccezioni, deduzioni ed istanze dell'odierno appellato espresse avanti il Tribune di Enna;
ciò per i motivi di cui all'odierno gravame. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre oneri ex lege relativamente ai gradi di giudizio. In via pag. 5/11 istruttoria si formula richiesta di ammissione della nota ASP n. 4 di Enna
Reg. Uff.le n. 0054967 del 22/05/2023, documento che, in ogni caso, si produce. Salvo ogni altro diritto. .….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il CP_1
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...All'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello adita previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, in via preliminare - di ritenere e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità per tardività dell'appello e per l'effetto rigettarlo;
- di rigettare, in ogni caso integralmente l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il contenuto della sentenza impugnata con la correzione dell'errore materiale sostituendo a pag 1 della stessa “ ex art. 703 bis c.p.c. con “ art. 702 - ter “ . Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri accessori che trattandosi di avvocatura pubblica in sostituzione di IVA e CPA sono gli oneri riflessi nella misura di legge (Cass. Sez. Unite ordinanza 06.02.2023).
Salvis iuribus. ....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE occorre pronunciarsi sulla eccezione proposta dalla parte appellante, relativa alla inammissibilità del proposto appello per tardività dello stesso e decadenza dalla sua proposizione.
Parte appellata eccepisce la tardività del proposto appello in quanto benchè la ordinanza fosse stata comunicata alle parti a cura della cancelleria in data 01/06/2023, gli appellanti propongono appello oltre il pag. 6/11 termine di legge di gg 30 e precisamente dalla data di comunicazione della ordinanza medesima, per come prescritto dall'art 702 quater cpc. Già questa Corte di Appello, con provvedimento del 22/05/2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di inibitoria formulata dagli appellanti, aveva rilevato che la ordinanza appellata, emessa dal giudice del Tribunale di
Enna in data 01/06/2023, veniva comunicata dalla cancelleria del
Tribunale medesimo in data 01/06/2023 alle ore 12:26:58, mediante la casella pec: tribunale. tel.giustiziacert. all'indirizzo pec Email_1
dell'unico difensore degli appellanti avv. AL LL
( ; indirizzo pec indicato in Email_3
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, per ricevere le comunicazioni di rito. Il messaggio proveniente dalla cancelleria, veniva però rifiutato dal sistema con la dicitura “casella piena”. La Suprema Corte, in numerose sue statuizioni ha affermato che la comunicazione di cancelleria si perfeziona anche in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario. Infatti è onere del difensore garantire il corretto funzionamento della propria PEC, e il termine per impugnare decorre ugualmente, rendendo l'appello presentato oltre 30 giorni irrimediabilmente tardivo.
Recentemente la Corte di Cassazione (vedesi Ordinanza 27724 Anno
2025), ha ulteriormente ribadito il principio in base al quale la comunicazione di cancelleria inviata a una PEC “piena”, è da considerarsi valida, facendo decorrere i termini perentori per l'impugnazione. Parte appellante infatti, per come ribadito dalla Suprema
pag. 7/11 Corte in altri casi simili, è incorsa in un fondamentale errore e cioè quello di confondere due istituti giuridici distinti: da una parte quello relativo alla notificazione tra le parti (ad esempio, tra due avvocati) e dall'altro quello relativo alle comunicazioni di cancelleria. Infatti mentre la prima è soggetta a regole che richiedono la prova dell'effettiva consegna per il suo perfezionamento, la seconda (comunicazioni cancelleria), segue una disciplina completamente differente, specificamente studiata per le comunicazioni provenienti dall'ufficio giudiziario. La Corte ha chiarito che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria non è una notifica tra privati, ma un atto dell'ufficio, regolato da norme speciali del processo telematico. Il difensore ha un preciso onere, quello di assicurare il corretto funzionamento della propria casella PEC e controllarne periodicamente la capienza. La circostanza della “casella piena” è pertanto un evento imputabile solo ed esclusivamente al destinatario della comunicazione, non ad un malfunzionamento del sistema di giustizia.
Relativamente poi al perfezionamento alternativo, cui fanno riferiomento gli appellanti nella comparsa conclusionale, la normativa di riferimento
(art. 16 del D.L. 179/2012), prevede una specifica procedura per i casi in cui la comunicazione telematica non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario. In tale ipotesi la comunicazione si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria. Il sistema, infatti, genera un avviso automatico di avvenuto deposito sul portale dei servizi telematici, mettendo il difensore nella condizione di prendere comunque conoscenza dell'atto pag. 8/11 (Cass 3965/2020). Infatti, ai sensi del D.M. numero 44 del 2011, articolo
16, comma 4 “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata…. viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente gli elementi identificativi del procedimento e delle parti e dei loro patrocinatori.” Da tale disposizione si evince che, in caso di mancata consegna la comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è generata automaticamente, conformemente alle previsioni del DGSIA, altrimenti l'avviso pubblicato nel portale dei servizi telematici non potrebbe dare per avvenuta detta comunicazione o notificazione. Né gli appellanti hanno allegato e dato prova di non aver potuto avere conoscenza del provvedimento per mancata pubblicazione dell'avviso sul portale dei servizi informatici e/o per impossibilità di estrarre copia presso la cancelleria dell'ufficio (cfr Cass. n. 3965 del 2020).
Di conseguenza, anche senza una ricevuta di avvenuta consegna, la comunicazione si considera legalmente avvenuta nel momento in cui la cancelleria ha effettuato il tentativo di invio e, a seguito del fallimento per causa imputabile al destinatario, ha proceduto al deposito. Da quel momento inizia a decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione .
pag. 9/11 Nel caso di specie la ordinanza appellata veniva comunicata in data
01/06/2023, e l'appello notificato il 02/10/2023, oltre il termine di giorni trenta previsti dall'art 702 quater cpc, oggi abrogato dal Dlgs 10/10//2022n.
149 (Rif. Cartabia), e invece applicabile ratione temporis alla presente impugnazione.
Rebus sic stantibus l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
va dichiarato inammissibile.
§§§§§§§§§§§§
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti censurano la ordinanza del Tribunale di Enna del 31/05/2023 RG 1266/2022 notificata il
31/07/2023 ex art 156 e ss cpc nonché il secondo motivo con il quale i medesimi censurano la ordinanza per erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dalla ordinanza impugnata, non vengono trattati essendo gli stessi assorbiti dalla statuizione di tardività del proposto appello per come sopra esposta .
Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento considerata la materia trattata e la non difficoltà della materia trattata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pag. 10/11 la Corte definitivamente pronunciando, dichiara la inammissibilità del proposto appello per tardività dello stesso.
Condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
del grado in favore del in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, che liquida nella misura di € 2.906,00, (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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