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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17365 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11921/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11921/2020
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Desiree Bonciarelli in sostituzione dell'avv. Ilario Maschietto, la quale insiste nelle conclusioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta;
per il Collegio Elettorale è presente la procuratrice dello Stato Paola Cardinale la quale precisa le conclusioni come in atti;
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i dott.ri , Persona_1 e . Persona_2 Persona_3 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 18,50, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 11921/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11921/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Ilario Maschietto ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Fondi (LT), Via 24 Maggio 3, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1 D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ingiunzione
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 10 dicembre 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2020, ha proposto Parte_1 opposizione, previa sospensione, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, notificata a mani proprie in data 17.01.2020, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00, per la violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, avendo omesso di depositare la dichiarazione relativa alle spese per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fondi con riferimento alle consultazioni svolte in data 31.05.2015. A sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la diffida di cui all'art. 15 co. 8 della L. 515/1993, con la quale l'Amministrazione consente al candidato il deposito tardivo della documentazione richiesta entro 15 giorni, da considerarsi presupposto necessario della successiva ordinanza-ingiunzione di pagamento;
la nullità dell'ordinanza per vizi formali;
la mancanza di responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 3 legge 1981 n. 689. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. Occorre premettere in via generale che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 6462/2007, 1180/2006, 11360/2005, 18385/2003), ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. è necessario accertare, se, in base alle prove dedotte, il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole. Nella fattispecie in esame risulta che la notifica della diffida a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7, comma VI della l. n. 515/1993 è stata una prima volta tentata, in data 11.03.2016, con esito negativo, non essendosi rinvenuta la destinataria nel luogo della residenza anagrafica, sita in Fondi (LT) , Via Agostino De Pretis 4, ed una seconda volta, dopo aver svolto nuove ricerche anagrafiche, come emerge dal certificato di residenza del 16.06.2016, in data 13.07.2016, mediante accesso presso il medesimo indirizzo, da cui, tuttavia, la ricorrente risultava trasferita, come da relata dell'ufficiale giudiziario: "trasferita altrove come dichiaratomi in loco “. Di conseguenza, in data 18.07.2016, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Fondi, ultima residenza conosciuta. Da quanto esposto, appare indubbio che l'ufficiale giudiziario abbia agito con la dovuta diligenza, essendosi premurato di acquisire un certificato di residenza aggiornato all'epoca della seconda notifica, ex art. 143 c.p.c.. Del pari vanno disattese le eccezioni relative ai vizi formali del provvedimento impugnato. In primo luogo, la mancanza della data non comporta invalidità dell'atto amministrativo quando, come in questo caso, la decorrenza degli effetti può essere
2 desunta altrimenti (nella specie, dalla data di notificazione all'interessata del provvedimento). Quanto alla lamentata assenza degli altri elementi formali, si osserva, come correttamente rilevato dalla convenuta, che sia il numero di protocollo che la sottoscrizione autografa sono presenti nell'ordinanza; con riguardo invece al codice fiscale, la mancata specificazione nell'atto non impedisce di risalire all'identità del soggetto intimato e comunque non è prescritta dalla legge a pena di nullità. Quanto infine alla scusabilità dell'errore, si osserva che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile solo allorquando l'errore non è determinato da sua colpa, ed in caso di error iuris, l'esclusione della responsabilità è ravvisabile solo quando risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge. Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente non sia stata informata dallo staff che ha curato la lista civica in cui si era candidata della necessità di comunicare le spese sostenute anche in caso di mancata elezione e di assenza di spese, non è idonea ad esonerarla dall'obbligo personale di osservare il precetto violato, e non consente di affermare che abbia agito senza colpa. Quanto, alla contestazione relativa alla quantificazione della sanzione irrogata, deve rilevarsi che la sanzione è stata determinata in un importo pari al minimo edittale, pertanto non possono costituire oggetto di valutazione le deduzioni relative ad una riduzione della somma ingiunta. Infine, deve essere rigettata anche la domanda di rateizzazione della sanzione, in quanto competente a decidere su tale richiesta è, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria e non il Giudice dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1 2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11921/2020
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Desiree Bonciarelli in sostituzione dell'avv. Ilario Maschietto, la quale insiste nelle conclusioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta;
per il Collegio Elettorale è presente la procuratrice dello Stato Paola Cardinale la quale precisa le conclusioni come in atti;
Sono altresì presente ai fini della pratica forense i dott.ri , Persona_1 e . Persona_2 Persona_3 Il Giudice trattiene la causa in decisione. Alle ore 18,50, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 11921/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11921/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Ilario Maschietto ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Fondi (LT), Via 24 Maggio 3, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1 D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ingiunzione
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 10 dicembre 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2020, ha proposto Parte_1 opposizione, previa sospensione, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma, notificata a mani proprie in data 17.01.2020, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00, per la violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, avendo omesso di depositare la dichiarazione relativa alle spese per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Fondi con riferimento alle consultazioni svolte in data 31.05.2015. A sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la diffida di cui all'art. 15 co. 8 della L. 515/1993, con la quale l'Amministrazione consente al candidato il deposito tardivo della documentazione richiesta entro 15 giorni, da considerarsi presupposto necessario della successiva ordinanza-ingiunzione di pagamento;
la nullità dell'ordinanza per vizi formali;
la mancanza di responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 3 legge 1981 n. 689. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato. Occorre premettere in via generale che, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 6462/2007, 1180/2006, 11360/2005, 18385/2003), ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. è necessario accertare, se, in base alle prove dedotte, il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole. Nella fattispecie in esame risulta che la notifica della diffida a depositare la dichiarazione di cui all'art. 7, comma VI della l. n. 515/1993 è stata una prima volta tentata, in data 11.03.2016, con esito negativo, non essendosi rinvenuta la destinataria nel luogo della residenza anagrafica, sita in Fondi (LT) , Via Agostino De Pretis 4, ed una seconda volta, dopo aver svolto nuove ricerche anagrafiche, come emerge dal certificato di residenza del 16.06.2016, in data 13.07.2016, mediante accesso presso il medesimo indirizzo, da cui, tuttavia, la ricorrente risultava trasferita, come da relata dell'ufficiale giudiziario: "trasferita altrove come dichiaratomi in loco “. Di conseguenza, in data 18.07.2016, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Fondi, ultima residenza conosciuta. Da quanto esposto, appare indubbio che l'ufficiale giudiziario abbia agito con la dovuta diligenza, essendosi premurato di acquisire un certificato di residenza aggiornato all'epoca della seconda notifica, ex art. 143 c.p.c.. Del pari vanno disattese le eccezioni relative ai vizi formali del provvedimento impugnato. In primo luogo, la mancanza della data non comporta invalidità dell'atto amministrativo quando, come in questo caso, la decorrenza degli effetti può essere
2 desunta altrimenti (nella specie, dalla data di notificazione all'interessata del provvedimento). Quanto alla lamentata assenza degli altri elementi formali, si osserva, come correttamente rilevato dalla convenuta, che sia il numero di protocollo che la sottoscrizione autografa sono presenti nell'ordinanza; con riguardo invece al codice fiscale, la mancata specificazione nell'atto non impedisce di risalire all'identità del soggetto intimato e comunque non è prescritta dalla legge a pena di nullità. Quanto infine alla scusabilità dell'errore, si osserva che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile solo allorquando l'errore non è determinato da sua colpa, ed in caso di error iuris, l'esclusione della responsabilità è ravvisabile solo quando risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge. Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente non sia stata informata dallo staff che ha curato la lista civica in cui si era candidata della necessità di comunicare le spese sostenute anche in caso di mancata elezione e di assenza di spese, non è idonea ad esonerarla dall'obbligo personale di osservare il precetto violato, e non consente di affermare che abbia agito senza colpa. Quanto, alla contestazione relativa alla quantificazione della sanzione irrogata, deve rilevarsi che la sanzione è stata determinata in un importo pari al minimo edittale, pertanto non possono costituire oggetto di valutazione le deduzioni relative ad una riduzione della somma ingiunta. Infine, deve essere rigettata anche la domanda di rateizzazione della sanzione, in quanto competente a decidere su tale richiesta è, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria e non il Giudice dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Parte_1 2.540,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come previsti per legge.
Così deciso in Roma, in data 10/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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