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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4451/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4451/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Andrea e Umberto Violante, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rizzi Giuseppe e Borraccino Antonio giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 12.06.2025):
- Attrice: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione e comunque
a tutte le domande eccezioni, conclusioni e richieste, anche istruttorie, formulate nei verbali e atti di causa”
- Convenuta: “precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 10.9.2021 la ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la al fine di ivi sentir Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuto recesso unilaterale, da parte della dal contratto di CP_1 appalto intercorso tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della
Società attrice, dell'importo di € 291.179,18 a titolo di spese sostenute e lavori eseguiti, €
620.000,00 a titolo di mancato guadagno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a fondamento della propria domanda: i) che la cooperativa, assegnataria di un lotto di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del P.E.E.P del di Barletta, aveva commissionato all'attrice i lavori di realizzazione di due fabbricati, CP_2 giusta contratto di appalto del 10.6.2011, dietro il corrispettivo pari ad euro 6.200.000,00 oltre iva;
ii) che l'attrice, in favore della quale, su richiesta della committente, era stato rilasciato il permesso di costruire, aveva anticipato spese e costi pari ad euro 131.398,52, oltre ad aver stipulato polizza fideiussoria;
iii) che, allestito il cantiere ed iniziati i lavori, questi erano stati sospesi in ragione della presentazione, da parte della committente, di richiesta di variante progettuale in data 15.11.2017; iv) che, nelle more della sospensione, la convenuta aveva inopinatamente affidato i lavori ad altra impresa, giusta contratto del 17.11.2018, con ciò di fatto recedendo unilateralmente dal contratto stipulato con l'attrice; v) che, pertanto, quest'ultima avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., ad essere indennizzata delle spese e dei lavori eseguiti – pari ad € 291.179,18 – oltre che del mancato guadagno, pari alla “percentuale di utile di impresa stabilita dai listini ARIAP della in misura pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori” e dunque pari ad € CP_3
620.000,00.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Accertare e dichiarare che la
[...] ha receduto unilateralmente dal contratto di appalto stipulato con la Controparte_1 concluso il 10.6.2011 e, per l'effetto, 2) Condannare la medesima Parte_1 [...] al pagamento, in favore della Società attrice, dell'importo di € 291.179,18 a titolo Controparte_1 di spese sostenute e lavori eseguiti dalla Società attrice in relazione al predetto contratto di appalto, ed € 620.000,00 a titolo di mancato guadagno sulle opere previste in contratto, e così al pagamento dell'importo complessivo di € 911.179,18, o a quell'altra maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta spettante, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi dalla data di stipula del contratto ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. Con comparsa di risposta del 20.12.2021 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) che il permesso di costruire era stato rilasciato in favore della cooperativa, mentre l'attrice era stata semplicemente delegata al ritiro dello stesso;
ii) che, come emergerebbe dalla relazione tecnica illustrativa della variante presentata dal tecnico della CO IN. , in data 19/9/2017 la delegata alla titolarità Per_1 Parte_1 dell'istanza, otteneva il Permesso di costruire n. 54/2017 e tuttavia, pur inviando formale comunicazione di inizio lavori, non dava inizio agli stessi perché optava per la presentazione di una variante finalizzata alla sistemazione della volumetria del terziario della quale detta società era promittente acquirente, poi protocollata al Comune di Barletta a firma dell'attrice nel novembre
2017; iii) che l'attrice aveva manifestato “pubblicamente il suo disinteresse alla prosecuzione dell'appalto con PEC del 23/04/2018, indirizzata tra gli altri alla odierna convenuta e al CP_2
”, nell'ambito della quale sottolineava di non avere la disponibilità del cantiere;
iv) CP_4 che la convenuta aveva tentato invano di intercedere per far proseguire i lavori, intercedendo in merito alle problematiche intercorse con altra impresa Pronto Gru, che invocava la restituzione della gru, motivo per il quale, anche al fine di scongiurare i danni che tale disimpegno poteva produrre, aveva proceduto a comunicare al Comune “di assumere in proprio gli oneri ancora pendenti relativi al rilasciato permesso di costruire” e “con successiva nota del 24/11/2018 protocollata al n. 87899 del 26/11/2018” aveva “comunicato dalla che la fase Controparte_1 costruttiva in corso era stata affidata alla di Barletta”; v) che, Controparte_5 dunque, alcun recesso unilaterale si era verificato, avendo anzi l'attrice abbandonato il cantiere ed essendo risultata
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) rigettare in toto l'avversa domanda, perché infondata in Fatto e destituita in Diritto di ogni e qualsiasi fondamento;
2) il tutto, con vittoria di spese, Diritti, Onorari, rimborso forfettario, nonché CAP come per legge”.
L'attrice, nelle proprie memorie istruttorie, ha contestato l'eccepito abbandono del cantiere, deducendo che la missiva del 23.4.2018 era stata inviata ai difensori di una società terza, la pronto
Gru, con cui era insorta controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso per il noleggio di una gru di cantiere, al fine di contestare l'impossibilità di funzionamento della gru e dichiarare la disponibilità alla restituzione della stessa, mentre il cantiere era in quel momento chiuso e fermo a causa proprio del progetto di variante presentato dalla CO. Che l'interesse alla prosecuzione dell'appalto era documentalmente comprovato dalle missive successive intercorso tra le parti e il con le quali l'attrice contestava alla committente ritardi ed inerzie legati alla Controparte_6 richiesta di variante effettuata dalla cooperativa, che impedivano la prosecuzione dei lavori e, dall'altro, manifestava interesse alla ripresa dei lavori. Che il con nota prot. n. Controparte_6
12031 del 21.2.2019 aveva dunque sospeso i lavori ed il termine del pdc e assegnato 15 gg. alla
CO per rispondere “punto per punto” ai rilievi della Che, infine, la variante Parte_1 progettuale predisposta dall'Arch. era stata redatta a seguito delle “richieste dei soci della Per_1
stessa nonché, per quanto attiene le superfici terziarie, per adattarle alle esigenze degli CP_1 utenti interessati all'acquisto delle stesse”
Con la seconda memoria istruttoria la convenuta ha contestato la documentazione prodotta dall'attrice “perché in copia e priva di data certa e dei quali se ne disconosce il contenuto e le sottoscrizioni asseritamente riconducibili alla .” Controparte_1
In corso di causa l'attore ha presentato ricorso per sequestro conservativo (R.G. 335 -
1/2019), definito con ordinanza del 27.6.2023, di accoglimento della richiesta ed autorizzazione al sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 1.200.000,00-
La causa è stata istruita a mezzo documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.06.2025 previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
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La domanda è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare e di rito, deve dichiararsi l'ammissibilità e la rilevanza probatoria della documentazione allegata dall'attrice e disconosciuta dalla convenuta. Al riguardo, sia sufficiente rilevare che, in primo luogo, il disconoscimento effettuato dalla convenuta risulta tardivo, in quanto effettuato (non nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale, ai sensi dell'art. 215, n. 2, c.p.c., ma) soltanto nella seconda memoria istruttoria;
e che, in ogni caso, lo stesso appare genericamente formulato, in quanto formulato in modo generico e non circostanziato.
2. La domanda di accertamento del recesso.
Passando, dunque, all'esame meritorio della domanda, giova anzitutto rilevare che, nel caso di specie, deve senza dubbio ritenersi che la convenuta abbia sciolto unilateralmente e di fatto il vincolo contrattuale già intercorso con l'attrice, per effetto dell'affidamento dell'esecuzione dell'opera in favore di altra impresa (circostanza, quest'ultima, documentale e pacifica tra le parti in causa).
Ed infatti, da un lato, la convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale volta ad accertare o dichiarare la risoluzione contrattuale (giudiziale o di diritto) – eventualmente addebitabile all'inadempimento della controparte – e, dall'altro, è pacifico che il rapporto tra le parti abbia avuto una “frattura”, dal momento in cui l'esecuzione delle opere è stata affidata ad altra impresa.
Al riguardo, in punto di diritto, sia sufficiente richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che in tale ultima ipotesi sia ravvisabile un'ipotesi di recesso tacito della committente in quanto incompatibile con la prosecuzione del rapporto, con conseguente operatività del meccanismo indennitario di cui all'art. 1671 cod. civ. (v., in merito Cass. Civ. Sez. II,
29/05/2024, n.16346, Cass. Civ. Sez. II, n. 28948 del 04/12/2017).
Ne deriva che, accertata l'operatività del fenomeno di scioglimento ad nutum dal contratto da parte della committente, non v'è ragione in questa sede di vagliare le cause che hanno condotto al predetto recesso unilaterale.
Ed infatti, l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. da parte del committente prescinde dall'esistenza di una giusta causa di recesso e preclude l'esame della condotta eventualmente inadempiente dell'appaltatore e/o della gravità dell'inadempimento, costituendo esercizio di un diritto potestativo riconosciuto dalla legge in favore del committente (v. in senso similare, tra le tante, Cass. Civ. sez. II, 04/07/2017, n.16404; Cass. civ. n. 2130/2017).
Vero che il vaglio comparativo della condotta delle parti può esser “recuperato” laddove il committente rivendichi, nei confronti dell'appaltatore, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore, eventualmente da detrarre dall'indennizzo dovuto (v. in merito Cass. Civ. Sez. II, n. 421/2024), ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove la convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale (e, invero, nemmeno eccezione riconvenzionale) restitutori o risarcitoria, avendola soltanto riservata ad un futuro ed eventuale giudizio.
Ne deriva, dunque, che in questa sede deve limitarsi a prender atto, accertandolo e dichiarandolo, l'intervenuto recesso unilaterale ad opera della committente, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., con conseguente operatività del previsto meccanismo indennitario, senza che occorra procedere al vaglio dell'attribuibilità ed importanza dell'inadempimento, peraltro (ma ciò lo si rileva soltanto incidentalmente e ad abundantiam) non di certo ascrivile all'attrice, che si è vista sospendere i lavori ed esautorare dal rapporto (come evincibile dalla documentazione in atti, nella quale emerge l'interesse dell'appaltatrice alla prosecuzione dei lavori) non per fatti ascrivili o imputabili alla sua condotta.
3. La domanda indennitaria.
Passando al vaglio della domanda indennitaria, giova premettere, in punto di diritto, che per effetto dello scioglimento ex nunc del contratto, operante al momento del recesso del committente, sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione indennitaria c.d. di valore (v. Cass. civ. n.
5368/2018), volta a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare anche in via equitativa.
Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, in particolare, spetta all'appaltatore il ristoro delle spese sostenute e del corrispettivo dei lavori eseguiti (c.d. danno emergente), nonché il riconoscimento del lucro cessante, individuabile nel mancato guadagno relativo alle opere incompiute.
Quest'ultimo, in particolare, deve esser dimostrato dall'appaltatore, che dovrà provare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (v. Cass. civ. n. 28402/2017; n. 8853/2017; Cass. Sez. 6-2, 06/06/2012, n. 9132).
Orbene, al fine di determinare l'ammontare del danno subito, nel caso di specie, occorre avere riguardo alla documentazione in atti e a quanto accertato dal nominato ctu.
Questi, con analisi sufficientemente congrua e motivata, ha accertato e quantificato anzitutto i costi sostenuti dall'impresa nell'esecuzione parziale del rapporto, ravvisandoli nel pagamento delle prime due rate degli oneri concessori e nei costi documentati dalle fatture allegate al fascicolo di parte, e quantificandoli nella somma complessiva di €. 191.179,18 (e, precisamente,
“anno 2012: €. 5.382,10; anno 2013: €. 423.07; anno 2014: €. 13.876,38; anno 2015: €. 2.145,01; anno 2016: €. 10.631,00; anno 2017: €. 81.237,13; anno 2018: €. 77.484,49”).
I costi di nolo della gru e quelli del personale sono stati dal ctu computati nell'ambito del danno relativo al mancato pagamento delle opere eseguite. L'operazione è condivisibile, tenendo conto che nella valutazione del corrispettivo dell'appalto si tiene conto anche dei costi legati all'esecuzione dei lavori.
Il ctu, in secondo luogo, ha descritto i lavori effettuati dalla società attrice per l'esecuzione parziale del contratto di appalto – identificandoli, in sintesi, nell'apposizione di recinzione cantiere, scavo parziale (considerato all'80%) e nell'installazione della Gru a torre (a nolo) – e ne ha quantificato il corrispettivo, avvalendosi, in difetto di computo metrico, del listino Prezzi della anno 2017, riconoscendo l'importo di euro 65.367,93 oltre iva, come da dettaglio CP_3 analitico di cui alla pag. 35 della relazione.
La stima può esser condivisa, ad eccezione del costo per il nolo della gru, che risulta pattuito con la società noleggiatrice in euro 600/mensili e non in euro 1000,00 mensili;
sicché il costo, per mesi n. 24, deve essere rideterminato in euro 14.400,00 e non in euro 24.000,00; a tale costo deve aggiungersi quello di montaggio (e solo quello, essendo pacifico che, all'esito del contenzioso instaurato dall'attrice, la stessa si sia disinteressata dello smontaggio della gru), determinabile forfettariamente e anche avvalendosi del potere equitativo in euro 2.600,00, così da stimare il corrispettivo dovuto nella somma complessiva di euro 58.367,93.
Quanto, infine, al lucro cessante, il ctu ha quantificato lo stesso determinandolo nella misura del 10% rispetto al prezzo complessivo dell'appalto, sia pure rideterminato, rispetto a quello originariamente pattuito (pari ad euro 6.200.000,00), in forza della riduzione volumetrica effettuata a seguito della D.D. n. 575 del 23/04/2013, nella somma di €. 4.527.246,63 e così quantificato, dunque, nell'importo di euro 452.725,00-
Il Tribunale intende far propria la stima del ctu, anche avvalendosi del potere equitativo che costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (v. il secondo comma dell'art. 2056 c.c. e Cass. n. 5879/2017 nonché, con specifico riguardo all'applicazione della percentuale del
10%, Cass. civ. n. 16346 del 12 giugno 2024) e tenendo conto del fatto che nel caso di specie per l'impresa era assai difficoltoso fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto in termini di costi e spese prevedibili in relazione alle opere non compiute, atteso che l'appalto per cui è causa si trovava in fase iniziale e che erano state compiute sostanzialmente mere opere di cantierizzazione.
In conclusione, dunque, le somme spettanti all'attrice a titolo indennitario per il recesso operato dalla committente ammontano a complessivi euro 511.092,93.
Trattandosi di debito di valore, deve esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dal momento della produzione del danno (id est: per le spese, dal momento del sostenimento delle stesse, per il corrispettivo dei lavori eseguiti e per il mancato guadagno, dal mancato incameramento, divenuto esigibile con il recesso) e sino alla data odierna.
Su tali somme non possono esser riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, in quanto l'attrice non ha provato (e, invero, nemmeno allegato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355 e, di recente Cass.
Civ., Sez. I, 29/10/2024 , n. 27938).
Possono esser riconosciuti, viceversa, quelli corrispettivi – al saggio legale - dalla data di pubblicazione della presente decisione, per effetto della “trasformazione” dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta (art. 1282 cod. civ.)-
Né è possibile applicare al caso di specie il saggio ex art. 1284, comma 4° cod. civ., difettando esplicita domanda dell'attore (v. di recente Cass. Ord. n. 3499/2025), avendo questi in citazione richiesto gli interessi “ex art. 1284” genericamente indicati, dovendo di norma operare il saggio di cui al primo comma (v. anche Cass. SSUU. 2024, n. 12449) ed essendo tardiva la richiesta formulata soltanto in comparsa conclusionale.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (non essendovi soccombenza reciproca nell'ipotesi di accoglimento soltanto parziale dell'unica domanda proposta: v. Cass, S.U.
31 ottobre 2022 n. 32061) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in assenza di nota specifica, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro
260.000,00, ad euro 520.000,00 tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta in favore della parte vittoriosa: cfr. l'art. 4) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'istruttoria svolta e della complessità delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese del cautelare in corso di causa devono gravare sulla parte soccombente, potendo le stesse esser riconosciute in aderenza ai parametri predetti, ma con riduzione del 50% dei compensi medi, tenendo conto dell'attività concretamente espletata e dell'assenza di istruttoria e scritti conclusivi.
Anche le spese di ctu, infine, devono restare a carico del soccombente, nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4451/2021, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto accertato e dichiarato l'intervenuto recesso, ad opera della committente
[...]
dal contratto di appalto intercorso tra le parti, condanna quest'ultima Controparte_1 CP_1 al pagamento, in favore della a titolo di indennizzo ex art. 1671 cod. civ., del Parte_1 complessivo importo di euro 511.092,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti e con la decorrenza indicate in motivazione;
2. condanna al rimborso in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e in euro 28.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a. ove dovute;
3. pone le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa, a carico della convenuta soccombente.
4. rigetta ogni altra domanda;
Così è deciso in Trani, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4451/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Andrea e Umberto Violante, giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rizzi Giuseppe e Borraccino Antonio giusta procura rilasciata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 12.06.2025):
- Attrice: “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione e comunque
a tutte le domande eccezioni, conclusioni e richieste, anche istruttorie, formulate nei verbali e atti di causa”
- Convenuta: “precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 10.9.2021 la ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi a codesto Tribunale la al fine di ivi sentir Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuto recesso unilaterale, da parte della dal contratto di CP_1 appalto intercorso tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della
Società attrice, dell'importo di € 291.179,18 a titolo di spese sostenute e lavori eseguiti, €
620.000,00 a titolo di mancato guadagno, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a fondamento della propria domanda: i) che la cooperativa, assegnataria di un lotto di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del P.E.E.P del di Barletta, aveva commissionato all'attrice i lavori di realizzazione di due fabbricati, CP_2 giusta contratto di appalto del 10.6.2011, dietro il corrispettivo pari ad euro 6.200.000,00 oltre iva;
ii) che l'attrice, in favore della quale, su richiesta della committente, era stato rilasciato il permesso di costruire, aveva anticipato spese e costi pari ad euro 131.398,52, oltre ad aver stipulato polizza fideiussoria;
iii) che, allestito il cantiere ed iniziati i lavori, questi erano stati sospesi in ragione della presentazione, da parte della committente, di richiesta di variante progettuale in data 15.11.2017; iv) che, nelle more della sospensione, la convenuta aveva inopinatamente affidato i lavori ad altra impresa, giusta contratto del 17.11.2018, con ciò di fatto recedendo unilateralmente dal contratto stipulato con l'attrice; v) che, pertanto, quest'ultima avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., ad essere indennizzata delle spese e dei lavori eseguiti – pari ad € 291.179,18 – oltre che del mancato guadagno, pari alla “percentuale di utile di impresa stabilita dai listini ARIAP della in misura pari al 10% dell'importo complessivo dei lavori” e dunque pari ad € CP_3
620.000,00.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Accertare e dichiarare che la
[...] ha receduto unilateralmente dal contratto di appalto stipulato con la Controparte_1 concluso il 10.6.2011 e, per l'effetto, 2) Condannare la medesima Parte_1 [...] al pagamento, in favore della Società attrice, dell'importo di € 291.179,18 a titolo Controparte_1 di spese sostenute e lavori eseguiti dalla Società attrice in relazione al predetto contratto di appalto, ed € 620.000,00 a titolo di mancato guadagno sulle opere previste in contratto, e così al pagamento dell'importo complessivo di € 911.179,18, o a quell'altra maggiore o minor somma che dovesse essere ritenuta spettante, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi dalla data di stipula del contratto ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. Con comparsa di risposta del 20.12.2021 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: i) che il permesso di costruire era stato rilasciato in favore della cooperativa, mentre l'attrice era stata semplicemente delegata al ritiro dello stesso;
ii) che, come emergerebbe dalla relazione tecnica illustrativa della variante presentata dal tecnico della CO IN. , in data 19/9/2017 la delegata alla titolarità Per_1 Parte_1 dell'istanza, otteneva il Permesso di costruire n. 54/2017 e tuttavia, pur inviando formale comunicazione di inizio lavori, non dava inizio agli stessi perché optava per la presentazione di una variante finalizzata alla sistemazione della volumetria del terziario della quale detta società era promittente acquirente, poi protocollata al Comune di Barletta a firma dell'attrice nel novembre
2017; iii) che l'attrice aveva manifestato “pubblicamente il suo disinteresse alla prosecuzione dell'appalto con PEC del 23/04/2018, indirizzata tra gli altri alla odierna convenuta e al CP_2
”, nell'ambito della quale sottolineava di non avere la disponibilità del cantiere;
iv) CP_4 che la convenuta aveva tentato invano di intercedere per far proseguire i lavori, intercedendo in merito alle problematiche intercorse con altra impresa Pronto Gru, che invocava la restituzione della gru, motivo per il quale, anche al fine di scongiurare i danni che tale disimpegno poteva produrre, aveva proceduto a comunicare al Comune “di assumere in proprio gli oneri ancora pendenti relativi al rilasciato permesso di costruire” e “con successiva nota del 24/11/2018 protocollata al n. 87899 del 26/11/2018” aveva “comunicato dalla che la fase Controparte_1 costruttiva in corso era stata affidata alla di Barletta”; v) che, Controparte_5 dunque, alcun recesso unilaterale si era verificato, avendo anzi l'attrice abbandonato il cantiere ed essendo risultata
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) rigettare in toto l'avversa domanda, perché infondata in Fatto e destituita in Diritto di ogni e qualsiasi fondamento;
2) il tutto, con vittoria di spese, Diritti, Onorari, rimborso forfettario, nonché CAP come per legge”.
L'attrice, nelle proprie memorie istruttorie, ha contestato l'eccepito abbandono del cantiere, deducendo che la missiva del 23.4.2018 era stata inviata ai difensori di una società terza, la pronto
Gru, con cui era insorta controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso per il noleggio di una gru di cantiere, al fine di contestare l'impossibilità di funzionamento della gru e dichiarare la disponibilità alla restituzione della stessa, mentre il cantiere era in quel momento chiuso e fermo a causa proprio del progetto di variante presentato dalla CO. Che l'interesse alla prosecuzione dell'appalto era documentalmente comprovato dalle missive successive intercorso tra le parti e il con le quali l'attrice contestava alla committente ritardi ed inerzie legati alla Controparte_6 richiesta di variante effettuata dalla cooperativa, che impedivano la prosecuzione dei lavori e, dall'altro, manifestava interesse alla ripresa dei lavori. Che il con nota prot. n. Controparte_6
12031 del 21.2.2019 aveva dunque sospeso i lavori ed il termine del pdc e assegnato 15 gg. alla
CO per rispondere “punto per punto” ai rilievi della Che, infine, la variante Parte_1 progettuale predisposta dall'Arch. era stata redatta a seguito delle “richieste dei soci della Per_1
stessa nonché, per quanto attiene le superfici terziarie, per adattarle alle esigenze degli CP_1 utenti interessati all'acquisto delle stesse”
Con la seconda memoria istruttoria la convenuta ha contestato la documentazione prodotta dall'attrice “perché in copia e priva di data certa e dei quali se ne disconosce il contenuto e le sottoscrizioni asseritamente riconducibili alla .” Controparte_1
In corso di causa l'attore ha presentato ricorso per sequestro conservativo (R.G. 335 -
1/2019), definito con ordinanza del 27.6.2023, di accoglimento della richiesta ed autorizzazione al sequestro sino alla concorrenza della somma di euro 1.200.000,00-
La causa è stata istruita a mezzo documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12.06.2025 previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
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La domanda è fondata soltanto in parte e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. In via preliminare e di rito, deve dichiararsi l'ammissibilità e la rilevanza probatoria della documentazione allegata dall'attrice e disconosciuta dalla convenuta. Al riguardo, sia sufficiente rilevare che, in primo luogo, il disconoscimento effettuato dalla convenuta risulta tardivo, in quanto effettuato (non nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale, ai sensi dell'art. 215, n. 2, c.p.c., ma) soltanto nella seconda memoria istruttoria;
e che, in ogni caso, lo stesso appare genericamente formulato, in quanto formulato in modo generico e non circostanziato.
2. La domanda di accertamento del recesso.
Passando, dunque, all'esame meritorio della domanda, giova anzitutto rilevare che, nel caso di specie, deve senza dubbio ritenersi che la convenuta abbia sciolto unilateralmente e di fatto il vincolo contrattuale già intercorso con l'attrice, per effetto dell'affidamento dell'esecuzione dell'opera in favore di altra impresa (circostanza, quest'ultima, documentale e pacifica tra le parti in causa).
Ed infatti, da un lato, la convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale volta ad accertare o dichiarare la risoluzione contrattuale (giudiziale o di diritto) – eventualmente addebitabile all'inadempimento della controparte – e, dall'altro, è pacifico che il rapporto tra le parti abbia avuto una “frattura”, dal momento in cui l'esecuzione delle opere è stata affidata ad altra impresa.
Al riguardo, in punto di diritto, sia sufficiente richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che in tale ultima ipotesi sia ravvisabile un'ipotesi di recesso tacito della committente in quanto incompatibile con la prosecuzione del rapporto, con conseguente operatività del meccanismo indennitario di cui all'art. 1671 cod. civ. (v., in merito Cass. Civ. Sez. II,
29/05/2024, n.16346, Cass. Civ. Sez. II, n. 28948 del 04/12/2017).
Ne deriva che, accertata l'operatività del fenomeno di scioglimento ad nutum dal contratto da parte della committente, non v'è ragione in questa sede di vagliare le cause che hanno condotto al predetto recesso unilaterale.
Ed infatti, l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. da parte del committente prescinde dall'esistenza di una giusta causa di recesso e preclude l'esame della condotta eventualmente inadempiente dell'appaltatore e/o della gravità dell'inadempimento, costituendo esercizio di un diritto potestativo riconosciuto dalla legge in favore del committente (v. in senso similare, tra le tante, Cass. Civ. sez. II, 04/07/2017, n.16404; Cass. civ. n. 2130/2017).
Vero che il vaglio comparativo della condotta delle parti può esser “recuperato” laddove il committente rivendichi, nei confronti dell'appaltatore, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore, eventualmente da detrarre dall'indennizzo dovuto (v. in merito Cass. Civ. Sez. II, n. 421/2024), ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, laddove la convenuta non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale (e, invero, nemmeno eccezione riconvenzionale) restitutori o risarcitoria, avendola soltanto riservata ad un futuro ed eventuale giudizio.
Ne deriva, dunque, che in questa sede deve limitarsi a prender atto, accertandolo e dichiarandolo, l'intervenuto recesso unilaterale ad opera della committente, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., con conseguente operatività del previsto meccanismo indennitario, senza che occorra procedere al vaglio dell'attribuibilità ed importanza dell'inadempimento, peraltro (ma ciò lo si rileva soltanto incidentalmente e ad abundantiam) non di certo ascrivile all'attrice, che si è vista sospendere i lavori ed esautorare dal rapporto (come evincibile dalla documentazione in atti, nella quale emerge l'interesse dell'appaltatrice alla prosecuzione dei lavori) non per fatti ascrivili o imputabili alla sua condotta.
3. La domanda indennitaria.
Passando al vaglio della domanda indennitaria, giova premettere, in punto di diritto, che per effetto dello scioglimento ex nunc del contratto, operante al momento del recesso del committente, sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione indennitaria c.d. di valore (v. Cass. civ. n.
5368/2018), volta a tenere indenne l'appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare anche in via equitativa.
Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, in particolare, spetta all'appaltatore il ristoro delle spese sostenute e del corrispettivo dei lavori eseguiti (c.d. danno emergente), nonché il riconoscimento del lucro cessante, individuabile nel mancato guadagno relativo alle opere incompiute.
Quest'ultimo, in particolare, deve esser dimostrato dall'appaltatore, che dovrà provare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (v. Cass. civ. n. 28402/2017; n. 8853/2017; Cass. Sez. 6-2, 06/06/2012, n. 9132).
Orbene, al fine di determinare l'ammontare del danno subito, nel caso di specie, occorre avere riguardo alla documentazione in atti e a quanto accertato dal nominato ctu.
Questi, con analisi sufficientemente congrua e motivata, ha accertato e quantificato anzitutto i costi sostenuti dall'impresa nell'esecuzione parziale del rapporto, ravvisandoli nel pagamento delle prime due rate degli oneri concessori e nei costi documentati dalle fatture allegate al fascicolo di parte, e quantificandoli nella somma complessiva di €. 191.179,18 (e, precisamente,
“anno 2012: €. 5.382,10; anno 2013: €. 423.07; anno 2014: €. 13.876,38; anno 2015: €. 2.145,01; anno 2016: €. 10.631,00; anno 2017: €. 81.237,13; anno 2018: €. 77.484,49”).
I costi di nolo della gru e quelli del personale sono stati dal ctu computati nell'ambito del danno relativo al mancato pagamento delle opere eseguite. L'operazione è condivisibile, tenendo conto che nella valutazione del corrispettivo dell'appalto si tiene conto anche dei costi legati all'esecuzione dei lavori.
Il ctu, in secondo luogo, ha descritto i lavori effettuati dalla società attrice per l'esecuzione parziale del contratto di appalto – identificandoli, in sintesi, nell'apposizione di recinzione cantiere, scavo parziale (considerato all'80%) e nell'installazione della Gru a torre (a nolo) – e ne ha quantificato il corrispettivo, avvalendosi, in difetto di computo metrico, del listino Prezzi della anno 2017, riconoscendo l'importo di euro 65.367,93 oltre iva, come da dettaglio CP_3 analitico di cui alla pag. 35 della relazione.
La stima può esser condivisa, ad eccezione del costo per il nolo della gru, che risulta pattuito con la società noleggiatrice in euro 600/mensili e non in euro 1000,00 mensili;
sicché il costo, per mesi n. 24, deve essere rideterminato in euro 14.400,00 e non in euro 24.000,00; a tale costo deve aggiungersi quello di montaggio (e solo quello, essendo pacifico che, all'esito del contenzioso instaurato dall'attrice, la stessa si sia disinteressata dello smontaggio della gru), determinabile forfettariamente e anche avvalendosi del potere equitativo in euro 2.600,00, così da stimare il corrispettivo dovuto nella somma complessiva di euro 58.367,93.
Quanto, infine, al lucro cessante, il ctu ha quantificato lo stesso determinandolo nella misura del 10% rispetto al prezzo complessivo dell'appalto, sia pure rideterminato, rispetto a quello originariamente pattuito (pari ad euro 6.200.000,00), in forza della riduzione volumetrica effettuata a seguito della D.D. n. 575 del 23/04/2013, nella somma di €. 4.527.246,63 e così quantificato, dunque, nell'importo di euro 452.725,00-
Il Tribunale intende far propria la stima del ctu, anche avvalendosi del potere equitativo che costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante (v. il secondo comma dell'art. 2056 c.c. e Cass. n. 5879/2017 nonché, con specifico riguardo all'applicazione della percentuale del
10%, Cass. civ. n. 16346 del 12 giugno 2024) e tenendo conto del fatto che nel caso di specie per l'impresa era assai difficoltoso fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto in termini di costi e spese prevedibili in relazione alle opere non compiute, atteso che l'appalto per cui è causa si trovava in fase iniziale e che erano state compiute sostanzialmente mere opere di cantierizzazione.
In conclusione, dunque, le somme spettanti all'attrice a titolo indennitario per il recesso operato dalla committente ammontano a complessivi euro 511.092,93.
Trattandosi di debito di valore, deve esser riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dal momento della produzione del danno (id est: per le spese, dal momento del sostenimento delle stesse, per il corrispettivo dei lavori eseguiti e per il mancato guadagno, dal mancato incameramento, divenuto esigibile con il recesso) e sino alla data odierna.
Su tali somme non possono esser riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, in quanto l'attrice non ha provato (e, invero, nemmeno allegato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355 e, di recente Cass.
Civ., Sez. I, 29/10/2024 , n. 27938).
Possono esser riconosciuti, viceversa, quelli corrispettivi – al saggio legale - dalla data di pubblicazione della presente decisione, per effetto della “trasformazione” dell'obbligazione di valore in obbligazione di valuta (art. 1282 cod. civ.)-
Né è possibile applicare al caso di specie il saggio ex art. 1284, comma 4° cod. civ., difettando esplicita domanda dell'attore (v. di recente Cass. Ord. n. 3499/2025), avendo questi in citazione richiesto gli interessi “ex art. 1284” genericamente indicati, dovendo di norma operare il saggio di cui al primo comma (v. anche Cass. SSUU. 2024, n. 12449) ed essendo tardiva la richiesta formulata soltanto in comparsa conclusionale.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta (non essendovi soccombenza reciproca nell'ipotesi di accoglimento soltanto parziale dell'unica domanda proposta: v. Cass, S.U.
31 ottobre 2022 n. 32061) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in assenza di nota specifica, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro
260.000,00, ad euro 520.000,00 tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta in favore della parte vittoriosa: cfr. l'art. 4) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, dell'istruttoria svolta e della complessità delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese del cautelare in corso di causa devono gravare sulla parte soccombente, potendo le stesse esser riconosciute in aderenza ai parametri predetti, ma con riduzione del 50% dei compensi medi, tenendo conto dell'attività concretamente espletata e dell'assenza di istruttoria e scritti conclusivi.
Anche le spese di ctu, infine, devono restare a carico del soccombente, nella misura liquidata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 4451/2021, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto accertato e dichiarato l'intervenuto recesso, ad opera della committente
[...]
dal contratto di appalto intercorso tra le parti, condanna quest'ultima Controparte_1 CP_1 al pagamento, in favore della a titolo di indennizzo ex art. 1671 cod. civ., del Parte_1 complessivo importo di euro 511.092,93, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti e con la decorrenza indicate in motivazione;
2. condanna al rimborso in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi e in euro 28.000,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%, IVA e c.p.a. ove dovute;
3. pone le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa, a carico della convenuta soccombente.
4. rigetta ogni altra domanda;
Così è deciso in Trani, il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto