Articolo 137 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
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15 maggio 1975
Art. 137.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975