TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa CA ZZ, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 15.10.2025, nella causa civile iscritta al n.770/2024 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in Nereto, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 Gabriele Strozzieri, elettivamente domiciliato in Nereto presso lo studio di quest'ultimo, alla via Rote 14, giusta procura allegata all'atto di opposizione del 25.3.2024- Opponente
contro
, con sede in Roma in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Cristina Di Nola come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 14.5.2024- Opposta Nonché
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato- Controparte_2 Opposto
nonché
– rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3 dello Stato- Opposta
OGGETTO: opposizione alla Cartella di Pagamento n.108 2023 0017727200000 del
25.1.2024, emessa dall' . Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 , proponeva opposizione con atto di citazione ex artt. 615-617 cpc, Parte_1 innanzi questo Tribunale, avverso la Cartella di Pagamento n.108 2023 0017727200000, notificata in data 25.1.2024, emessa dall , per il Controparte_4 mancato pagamento dell'importo di €.1.718,88, di cui €.1.686,00 per l'omesso pagamento del Contributo Unificato, dell'anno 2017, ed €.27,00, per l'omesso pagamento delle Spese
Forfettarie, Numero Partita di Credito: emesso su incarico del Tribunale di P.IVA_1
Ascoli Piceno per l'Ordinanza n.375/2016.
A sostegno della propria azione parte avversa eccepiva l'illegittima richiesta della pretesa, per inesistenza del debito, l'errata esclusione del sig. al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato poi riammesso con sentenza;
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituivano in giudizio le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente quello tributario.
L'eccezione va accolta.
Invero, la cartella di pagamento impugnata n.108 2023 0017727200000, ha ad oggetto l'omesso versamento del Contributo Unificato e delle Spese Forfettarie, che hanno natura tributaria.
La competenza a dirimere le controversie in tema di contributo unificato e oneri accessori è del giudice tributario. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza 16 aprile 2012, n. 5994.
La “natura tributaria del credito esattoriale azionato” ed in questa sede opposto, comporta la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, la predetta cartella impugnata, non può essere oggetto di esame da parte di questo Tribunale, ma bensì della Corte di Giustizia Tributaria, territorialmente competente ovvero la Corte di
Giustizia Tributaria di I° di Teramo.
Inoltre, la Corte di Cassazione, Pres. D'Ascola – Rel. Tricomi, con la sentenza n. 24191 del 8 agosto 2023 ha affermato: “In materia di pagamento del contributo unificato, le controversie concernenti l'impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell'Amministrazione alla corresponsione del relativo tributo rimasto inevaso rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, non del giudice amministrativo, attesa la natura tributaria del contributo”.
2 Ve pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e va indicato quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Fissa il termine di 3 mesi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
Si ritiene equo compensare integralmente te le spese di lite.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indica, quale giudice munito di giurisdizione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, fissando il termine di 3 mesi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 15 ottobre 2025.
LA IU NO
(CA ZZ)
3