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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2884/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 21/10/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Salvi Marzio e per l'avv. Laura Schermi, in CP_1 sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 21/10/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2884/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvi Marzio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/09/2023 la SI titolare di pensione Parte_1 categoria VOCTPS Certificato 09855963 – Iscrizione 50421168, deduceva di essersi accorta dalla lettura dei propri cedolini di pensione che dal mese di febbraio 2023 l' tratteneva CP_1 delle somme sui ratei di pensione a lei erogata;
che solo consultando il proprio cassetto fiscale era venuta a conoscenza di una nota dell' recante data 14/11/2022, a lei non CP_1 notificata, con la quale l' comunicava che avrebbe proceduto al recupero mediante CP_2 trattenute sulla pensione dell'importo lordo di € 4.681,26 (pari ad € 3.878,37 nette) per somme asseritamente corrisposte in misura superiore al dovuto per pensione e tredicesima mensilità in relazione al periodo 31/01/2020 – 30/11/2022.
2 Ciò dedotto, ritenendo di non dover restituire nulla all' , e non avendo l' dato CP_1 CP_2 riscontro nei termini di legge al proposto ricorso amministrativo, si rivolgeva al tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito stante la sua buona fede e CP_ l'addebitabilità all' dell'errore di calcolo nella erogazione della pensione e chiedendo la condanna di al pagamento di quanto trattenuto a titolo di indebito sui ratei di pensione. CP_1
CP_ Costituitosi ritualmente l' nel merito sosteneva la legittimità della richiesta restitutoria, la ripetibilità di quanto indebitamente erogato e la inapplicabilità dei principi di buona fede e di affidamento incolpevole al caso in esame. Evidenziava che, al fine di consentire al lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro di beneficiare del relativo trattamento previdenziale, l' elabora la pensione provvisoria inserendo la retribuzione risultante CP_2 dai dati pregressi, (l'”ultimo miglio” non è infatti presente nella posizione assicurativa dei pensionandi della scuola), in attesa che l'amministrazione datrice di lavoro provveda alla corretta indicazione della retribuzione pensionabile alla cessazione (c.d. “ultimo miglio”) CP_ tramite l'apposita procedura informatica. L' dunque, provvede a garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione, corrispondendogli sin da subito una pensione provvisoria, che può poi subire una modifica sulla scorta dei dati implementati dall'Amministrazione di appartenenza. Con riferimento alla posizione specifica del ricorrente deduceva che in data
23.12.2019 era stato elaborato il trattamento pensionistico provvisorio, che in data
29.09.2022 in sede di riliquidazione, dovuta all'applicazione del CCLN triennio 2019/2021 CP_ come da comunicazione inviata via pec dal all' il 23.09.2022, era stata applicata CP_3 una retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio (c.d. “ultimo miglio”) inferiore rispetto a quella considerata in sede di prima liquidazione (provvisoria) del trattamento pensionistico. Da qui la differenza tra quanto provvisoriamente erogato alla ricorrente dal momento della cessazione dal servizio e quanto effettivamente dovuto, con conseguente sorgere dell'indebito richiesto legittimamente in restituzione. La differenza tra i due importi
è verificabile confrontando la voce “retribuzione pensionabile alla cessazione” presente nella prima determina ed in quella relativa alla riliquidazione.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3 Dall'istruttoria espletata è emerso che la SI , dipendente pubblico, Parte_1 al momento della cessazione del servizio ha ottenuto una pensione provvisoria dall' i CP_1 cui ratei sono stati calcolati dall'Istituto sulla base dei dati a sua conoscenza, comunicati alla CP_ SI ( documento allegato da e non contestato dalla ricorrente) e provvisoriamente erogati in attesa della corretta indicazione della retribuzione pensionabile alla cessazione
(c.d. “ultimo miglio”) da parte del datore di lavoro. I dati relativi alla retribuzione pensionabile alla cessazione (c.d. ultimo miglio) della ricorrente sono stati comunicati CP_ all' dal datore di lavoro con pec del 23.09.2022. Conseguentemente l' , in data CP_1
14.11.2022 ha provveduto alla riliquidazione della pensione. Dalla riliquidazione è emersa una differenza tra quanto provvisoriamente erogato e quanto spettante e l'Istituito ha provveduto a richiedere la restituzione dell'indebito, come per legge, e a recuperare le somme mediante trattenute sui ratei di pensione corrisposti . CP_ La ricorrente ha affermato di non avere ricevuto la comunicazione dell' relativa alla riliquidazione e al calcolo della somma indebitamente erogata, e la circostanza è stata confermata da che ha ammesso la mancata consegna della raccomandata contenente la CP_1 comunicazione per irreperibilità della destinataria. Tuttavia, la SI era Pt_1 perfettamente consapevole che la pensione le veniva erogata a titolo provvisorio ed in attesa della riliquidazione.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso non possono venire in considerazione i principi dell'affidamento e non vi è stato alcun “errore di calcolo” dell'Ente.
Risulta documentato e incontestato che la somma percepita a titolo di pensione provvisoria
è superiore a quella aspettante. La ricorrente, infatti non ha contestato la sussistenza dell'indebito ma ha soltanto eccepito la irripetibilità in applicazione del principio dell'affidamento incolpevole nella percezione di somme per errore addebitabile all'istituto.
La eccezione non è calzante al caso in esame stante che l'indebito non è dovuto ad un errore l' previdenziale non è incorso in “errore di calcolo” ma ha calcolato la pensione CP_2 provvisoria da erogare in attesa di ricevere i dati necessari alla riliquidazione della pensione definitiva e che, comunque, la ricorrente percependo una pensione provvisoriamente determinata non può avere fatto affidamento sul diritto a percepire l'importo erogato.
La circolare n. 47 del 16/03/2018, di riepilogo delle indicazioni di diritto sostanziale e CP_1 procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, recita in premessa che “Il recupero delle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dall' ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi della normativa civilistica CP_1
4 nonché di settore, di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme non erogabili o comunque erogate in eccedenza”.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza esse sono tuttavia irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c. stante la dichiarazione di cui all'art. 42 comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 resa dalla parte ricorrente e firmata in calce al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna pedalino
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