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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO NT, EL
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2415/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12609/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 2013 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3908/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del signor Ricorrente_1 (accollando allo stesso le spese del giudizio per euro 2.000) avverso l'intimazione di pagamento n. 0972021 90069869 89/000, notificata il 09/04/2022, recante le cartelle di pagamento n.
09720140261012986000, n. 09720150046413853000, n. 09720160068740207000, n.
09720160126280923000, n. 09720170023047565000, n. 09720170101527538000,
09720180018305861000, relative al mancato pagamento di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2011, al diritto annuale della camera di commercio per gli anni
2012, 2013, 2014 e 2015, nonché alla tassa automobilistica relativa agli anni 2013 e 2014, per la somma complessiva di € 16.223,26. A tale statuizione addiveniva la CGT capitolina in considerazione della accertata per violazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in virtù della sussistenza di atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, ritenuti regolarmente notificati al contribuente, ma non oggetto a suo tempo di contestazione entro i termini di legge e che, quindi, sono divenuti definitivi.
Impugna la sentenza il contribuente per i seguenti motivi: 1 ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA LADDOVE HA ERRONEAMENTE RITENUTO REGOLARI EX ART. 140 CPC LE
NOTIFICHE DI TUTTE LE CARTELLE DI PAGAMENTO. Secondo l'appellante, per nessuna delle suddette cartelle di pagamento sottese all'ingiunzione impugnata potrà ritenersi perfezionato il procedimento di notifica che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si sostanzia di tre passaggi fondamentali i) deposito dell'atto presso la casa comunale;
ii) affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
iii) invio al destinatario della presunta raccomandata informativa, con avviso di ricevimento. 2 ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER SS
PRONUNCIA SULL'ILLEGITTIMITA' NEL CALCOLO DEGLI INTERESSI EFFETTUATI DALL'AGENTE
DELLA RISCOSSIONE , in quanto la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi e, ad ogni modo, non risulterebbe dettagliata l'applicazione di sanzioni ed interessi per il singolo anno né, inoltre, sarebbero precisati gli importi e la percentuale sul quale gli stessi vengono applicati. Con successiva memoria, anche in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio di cui appena appresso, il contribuente ha insistito sull'accoglimento dell'appello, all'uopo richiamando recentissima giurisprudenza nomofilattica
(Cass. . Ordinanza del 22 settembre 2025 n. 25817) ad asserito supporto delle proprie argomentazioni.
Si è costituito l'Ufficio con controdeduzioni (ed asserito “appello incidentale” che, peraltro, dal tenore del documento depositato non sembra sussistere). L'Ader., dopo aver eccepito la violazione da parte dell'appellante degli artt. 345 e 346 del cpc, ha chiesto la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di appello, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Vanno respinte le eccezioni di parte appellata relative ad una asserita violazione degli artt. 345 e 346 del cpc che, peraltro ( in disparte la scarsa motivazione che le accompagna), non trovano riscontro nell'atto di appello, il quale si appalesa assai argomentato, riproducendo, in alcuni casi pedissequamente e in altri no, quanto eccepito in primo grado, non essendo, del resto, tenuto l'appellante ad alcuna riproposizione
“pedissequa” dei motivi già esposti in primo grado, ai quali ha ampiamente dimostrato di non aver rinunciato. Né miglior sorte può aversi in relazione alla asserita violazione dell'art,.345 cpc, che sembra attingere ad una lettura non attenta della documentazione della controparte la quale, nel contestare la cartella n. 09720140261012986000 (soltanto sulla quale, nella lettura dell'Ader, si sarebbero appuntate le contestazioni dell'appellante) ha rilevato che “Analoghe considerazioni devono essere richiamate in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento n. 09720150046413853, 09720160068740207,
09720180018305861.Riguardo le altre cartelle di pagamento non vi è prova della notifica delle stesse”.
Nel merito della causa, le notifiche delle cartelle risultano effettuate, per espressa ammissione dell'AdER
(vedasi controdeduzioni in primo grado) ai sensi dell'art. 140 cpc . Questo Collegio non può che prendere atto di tale affermazione ed evidenziare che, come è noto, la procedura notificatoria per la cd irreperibilità relativa - disciplinata dalla succitata disposizione – si articola e si dipana secondo rigorose scansioni, ormai consolidate da una ripetuta giurisprudenza nomofilattica (confermata anche dalla sentenza depositata dall'appellante).
La Suprema Corte, infatti, ha da tempo stabilito un principio consolidato, rafforzato dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 258/2012 e ribadito da Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012: se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica del provvedimento erariale va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(per il combinato disposto dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973). In questo schema, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD); per ritenere perfezionata la notifica, infatti, occorre che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento (ex plurimis: Cass. 30/01/2019, n. 2683 e, in linea con l'evoluzione recente, Cass.
11/10/2024, n. 26593), che armonizza la prassi con la giurisprudenza costituzionale e con la ratio garantista dell'art. 140 c.p.c. Nel caso in esame, l'Agenzia ha documentato soltanto la spedizione della
CAD ma non la sua ricezione (o, in subordine, il mancato ritiro della stessa entro i termini): manca quindi, nel presente giudizio, tra la pur ampia documentazione prodotta dall'AdER, la prova che la raccomandata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario oppure nella sua astratta disponibilità. Di qui l'invalidità della notifica asseritamente perfezionata ex art. 140 c.p.c, che non può essere sanata, come erroneamente ritenuto dall'AdER, ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc. Infatti, “nel caso in cui quindi l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell'atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione”. In sostanza La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto”.
Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass.
n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018). Nel caso in cui quindi l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto (come risulta ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate, a pagina 2, ove riporta il contenuto del ricorso avverso), il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva la nullità della notificazione dell'atto presupposto che non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione.
Assorbiti gli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
2.900,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 3.500,00 per il presente grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EO NT, EL
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2415/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12609/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 2013 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219006986989 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3908/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso del signor Ricorrente_1 (accollando allo stesso le spese del giudizio per euro 2.000) avverso l'intimazione di pagamento n. 0972021 90069869 89/000, notificata il 09/04/2022, recante le cartelle di pagamento n.
09720140261012986000, n. 09720150046413853000, n. 09720160068740207000, n.
09720160126280923000, n. 09720170023047565000, n. 09720170101527538000,
09720180018305861000, relative al mancato pagamento di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2011, al diritto annuale della camera di commercio per gli anni
2012, 2013, 2014 e 2015, nonché alla tassa automobilistica relativa agli anni 2013 e 2014, per la somma complessiva di € 16.223,26. A tale statuizione addiveniva la CGT capitolina in considerazione della accertata per violazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in virtù della sussistenza di atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, ritenuti regolarmente notificati al contribuente, ma non oggetto a suo tempo di contestazione entro i termini di legge e che, quindi, sono divenuti definitivi.
Impugna la sentenza il contribuente per i seguenti motivi: 1 ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA LADDOVE HA ERRONEAMENTE RITENUTO REGOLARI EX ART. 140 CPC LE
NOTIFICHE DI TUTTE LE CARTELLE DI PAGAMENTO. Secondo l'appellante, per nessuna delle suddette cartelle di pagamento sottese all'ingiunzione impugnata potrà ritenersi perfezionato il procedimento di notifica che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si sostanzia di tre passaggi fondamentali i) deposito dell'atto presso la casa comunale;
ii) affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
iii) invio al destinatario della presunta raccomandata informativa, con avviso di ricevimento. 2 ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER SS
PRONUNCIA SULL'ILLEGITTIMITA' NEL CALCOLO DEGLI INTERESSI EFFETTUATI DALL'AGENTE
DELLA RISCOSSIONE , in quanto la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi e, ad ogni modo, non risulterebbe dettagliata l'applicazione di sanzioni ed interessi per il singolo anno né, inoltre, sarebbero precisati gli importi e la percentuale sul quale gli stessi vengono applicati. Con successiva memoria, anche in replica alle controdeduzioni dell'Ufficio di cui appena appresso, il contribuente ha insistito sull'accoglimento dell'appello, all'uopo richiamando recentissima giurisprudenza nomofilattica
(Cass. . Ordinanza del 22 settembre 2025 n. 25817) ad asserito supporto delle proprie argomentazioni.
Si è costituito l'Ufficio con controdeduzioni (ed asserito “appello incidentale” che, peraltro, dal tenore del documento depositato non sembra sussistere). L'Ader., dopo aver eccepito la violazione da parte dell'appellante degli artt. 345 e 346 del cpc, ha chiesto la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di appello, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Vanno respinte le eccezioni di parte appellata relative ad una asserita violazione degli artt. 345 e 346 del cpc che, peraltro ( in disparte la scarsa motivazione che le accompagna), non trovano riscontro nell'atto di appello, il quale si appalesa assai argomentato, riproducendo, in alcuni casi pedissequamente e in altri no, quanto eccepito in primo grado, non essendo, del resto, tenuto l'appellante ad alcuna riproposizione
“pedissequa” dei motivi già esposti in primo grado, ai quali ha ampiamente dimostrato di non aver rinunciato. Né miglior sorte può aversi in relazione alla asserita violazione dell'art,.345 cpc, che sembra attingere ad una lettura non attenta della documentazione della controparte la quale, nel contestare la cartella n. 09720140261012986000 (soltanto sulla quale, nella lettura dell'Ader, si sarebbero appuntate le contestazioni dell'appellante) ha rilevato che “Analoghe considerazioni devono essere richiamate in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento n. 09720150046413853, 09720160068740207,
09720180018305861.Riguardo le altre cartelle di pagamento non vi è prova della notifica delle stesse”.
Nel merito della causa, le notifiche delle cartelle risultano effettuate, per espressa ammissione dell'AdER
(vedasi controdeduzioni in primo grado) ai sensi dell'art. 140 cpc . Questo Collegio non può che prendere atto di tale affermazione ed evidenziare che, come è noto, la procedura notificatoria per la cd irreperibilità relativa - disciplinata dalla succitata disposizione – si articola e si dipana secondo rigorose scansioni, ormai consolidate da una ripetuta giurisprudenza nomofilattica (confermata anche dalla sentenza depositata dall'appellante).
La Suprema Corte, infatti, ha da tempo stabilito un principio consolidato, rafforzato dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 258/2012 e ribadito da Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012: se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica del provvedimento erariale va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(per il combinato disposto dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973). In questo schema, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa (CAD); per ritenere perfezionata la notifica, infatti, occorre che la CAD sia effettivamente ricevuta dal destinatario, con produzione dell'avviso di ricevimento (ex plurimis: Cass. 30/01/2019, n. 2683 e, in linea con l'evoluzione recente, Cass.
11/10/2024, n. 26593), che armonizza la prassi con la giurisprudenza costituzionale e con la ratio garantista dell'art. 140 c.p.c. Nel caso in esame, l'Agenzia ha documentato soltanto la spedizione della
CAD ma non la sua ricezione (o, in subordine, il mancato ritiro della stessa entro i termini): manca quindi, nel presente giudizio, tra la pur ampia documentazione prodotta dall'AdER, la prova che la raccomandata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario oppure nella sua astratta disponibilità. Di qui l'invalidità della notifica asseritamente perfezionata ex art. 140 c.p.c, che non può essere sanata, come erroneamente ritenuto dall'AdER, ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc. Infatti, “nel caso in cui quindi l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva che la nullità della notificazione dell'atto presupposto non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione”. In sostanza La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto”.
Invero, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, «in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass.
n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018). Nel caso in cui quindi l'atto successivo sia impugnato esclusivamente deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto (come risulta ammesso dalla stessa Agenzia delle entrate, a pagina 2, ove riporta il contenuto del ricorso avverso), il principio della sanatoria risulta inapplicabile e ne deriva la nullità della notificazione dell'atto presupposto che non può dirsi sanata in forza della previsione dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per difetto di tempestiva impugnazione.
Assorbiti gli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
2.900,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 3.500,00 per il presente grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.