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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2310/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 31 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Lorenzo Il Magnifico n. 83, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.6.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di CP_1 merito: dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia percepita dall con decorrenza 1/3/2023 mediante l'inclusione nel montante contributivo utile per il CP_1 diritto e per la misura della pensione, dei contributi versati all dal Intersettoriale di CP_1 CP_2 solidarietà di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17/1/2014 durante il periodo nel quale il ricorrente ha percepito l'assegno straordinario, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) di detto Decreto, dall'1/8/2018 al 30/12/2023. Con vittoria di compenso e spese da liquidarsi in favore dell'avvocata antistataria.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché infondate e non provate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Come specificamente allegato e comprovato dall convenuto, in data 2/12/22 il ricorrente, CP_1 tramite Patronato Inca di Figline V.no, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia, definita in via provvisoria in data 01/03/2023 con decorrenza 03/2023 e poi trasformata in definitiva in data 8/8/23 (doc. 1); e in entrambe le liquidazioni è stato tenuto conto della contribuzione versata all'interessato e pagina 1 di 2 risultante dall'estratto conto previdenziale allegato sub doc. 2, ivi compresa la contribuzione versata dal 1/8/18 fino al 28/2/23. 6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda dichiarato in ricorso indeterminato (cause di previdenza) e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte ricorrente, atteso che l'infondatezza della pretesa era verificabile sulla base di documenti nella sua disponibilità o, comunque, dalla stessa conoscibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 1.453,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Firenze, 31.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 31 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Lorenzo Il Magnifico n. 83, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.3.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.6.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di CP_1 merito: dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia percepita dall con decorrenza 1/3/2023 mediante l'inclusione nel montante contributivo utile per il CP_1 diritto e per la misura della pensione, dei contributi versati all dal Intersettoriale di CP_1 CP_2 solidarietà di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17/1/2014 durante il periodo nel quale il ricorrente ha percepito l'assegno straordinario, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) di detto Decreto, dall'1/8/2018 al 30/12/2023. Con vittoria di compenso e spese da liquidarsi in favore dell'avvocata antistataria.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché infondate e non provate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Come specificamente allegato e comprovato dall convenuto, in data 2/12/22 il ricorrente, CP_1 tramite Patronato Inca di Figline V.no, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia, definita in via provvisoria in data 01/03/2023 con decorrenza 03/2023 e poi trasformata in definitiva in data 8/8/23 (doc. 1); e in entrambe le liquidazioni è stato tenuto conto della contribuzione versata all'interessato e pagina 1 di 2 risultante dall'estratto conto previdenziale allegato sub doc. 2, ivi compresa la contribuzione versata dal 1/8/18 fino al 28/2/23. 6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda dichiarato in ricorso indeterminato (cause di previdenza) e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte ricorrente, atteso che l'infondatezza della pretesa era verificabile sulla base di documenti nella sua disponibilità o, comunque, dalla stessa conoscibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere all le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 1.453,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.
Firenze, 31.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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