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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/02/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 985/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 985 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 con termine per deposito documenti e vertente tra
(c.f. , nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Di Bernardo ed elettivamente domiciliati in Carsoli presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora provvederà, nelle more dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti, a Pt_2 lasciare l'abitazione coniugale di comune accordo con il marito, e a trasferirsi, insieme con il figlio presso l'abitazione, in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6, di proprietà dei suoi genitori, Per_1
i quali a titolo gratuito consentono di abitare nell'immobile. In tale immobile, Parte_2 provvederà a trasferire la propria residenza, nonché quella del figlio nei tempi tecnici Per_1 necessari agli uffici del Comune per il perfezionamento della procedura. La si impegna, Pt_2 inoltre, a provvedere al ritiro di tutti gli effetti personali dall'abitazione in via Dei Marsi, entro e non oltre la data dell'udienza Presidenziale, fissata per la comparizione personale dei coniugi.
3. L'abitazione coniugale in Carsoli Via Dei Marsi n. 59, già di proprietà del resta di Parte_1 sua esclusiva proprietà e continuerà ad essere abitata dallo stesso, che provvederà al pagamento delle relative utenze come per legge.
4. I coniugi dispongono di separati conti correnti (doc.5 e doc.6), sui quali rispettivamente accreditano i propri stipendi, senza necessità pertanto di procedere a divisioni.
5. dà atto inoltre, di aver accesso presso di Carsoli, a nome e Parte_2 Org_1 nell'interesse del figlio un fondo, denominiato “ , nel quale fondo, ad oggi ha Per_1 Org_2 versato € 2.000,00 circa, la cui somma è destinata al figlio Il fondo continuerà a restare Per_1 accesso e la madre continuerà, all'occorenza, ad accantonare somme per il figlio. Pt_2
6. Le vetture targate BL440FY e CR871XF, entrambi, intestate al restano di sua Parte_1 esclusiva proprietà e disponibilità, mentre la proprietà della vettura Fiat 500 targata ED794 AW, intestata a , verrà trasferita a che corrisponderà la somma Parte_2 Parte_1 di € 2.500,00, oltre a provvedere al pagamento del passaggio di proprietà, il tutto entro il 30/9/2023.
I coniugi si impegnano a pagare il bollo relativo all'anno 2023, di quest'ultima vettura, ognuno per il 50%. Il concede in comodato d'uso gratuito la vettura Fiat 500 targata ED794AW, Parte_1
a , fino a quando quest'ultima non acquisterà una nuova vettura, comunque, entro Parte_2
6 mesi dalla data dell'omologa della separazione (doc.7).
7. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Per_1 all'educazione e all'istruzione dello stesso, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del bambino.
8. La collocazione prevalente del figlio è stabilita presso la madre nell'abitazione sita in Civita di
Oricola, Via Colle Fiorito, n.6.
9. Il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì, sino alle ore 20.00 della domenica, per l'intero anno ad eccezione dei periodi per i quali i coniugi stabiliranno voler adottare, di volta in volta, differenti accordi.
10. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per un pomeriggio a settimana, nelle settimane in cui trascorrerà con lo stesso anche il weekend, indicativamente, dall'uscita di scuola sino alle ore
20:00, allorquando il Sig. riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre, Parte_1 mentre nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana, negli stessi orari sopra indicati. I giorni di visita verranno concordati di volta in volta con preavviso di almeno un giorno.
11. Entrambi i coniugi si impegnano a mostrare flessibilità negli orari concordati, per consentire eventuali modifiche dei giorni di visita, anche compatibilmente a sopravvenente esigenze di lavoro degli stessi e a necessità del bambino, accordando che al padre siano garantiti, quale contenuto minimo del diritto di visita, due pomeriggi a settimana;
12. Per quanto concerne le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; la vigilia di Capodanno con un genitore e Capodanno con l'altro.
13. Stessa modalità verrà osservata per le vacanze Pasquali, nello specifico il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per l'anno in corso, i Sig.ri Parte_1 stabiliscono che il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale 2022 con il padre ed il giorno Pt_2 di Natale con la madre, la vigilia di Capodanno col padre ed il giorno di Capodanno con la madre;
il giorno di Pasqua (2024) con la madre e il giorno del Lunedì dell'Angelo (2024) col padre, e così ad anni alterni. Le parti si impegnano a gestire i predetti periodi senza arrecare turbamenti al minore e sin da ora dichiarano che le singole statuizione concordate possano essere modificate (previo accordo tra loro) al verificarsi di necessità di volta in volta da valutare;
14. Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà una settimana di vacanza con la madre e Per_1 una settimana di vacanza con il padre.
15. I ricorrenti si impegnano a confermare e definire tale periodo, di anno in anno, entro e non oltre il 31 del mese di maggio, e comunque compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
16. Nel caso di malattie e/o impedimenti fisici che costringeranno il figlio a stare a casa, la madre consentirà al padre il diritto di visita e/o comunque consentirà al padre recuperare i giorni perduti.
Lo stesso farà il padre, nel caso in cui il figlio si dovessero ammalare allorquando si trovasse presso di lui.
17. Il a titolo di mantenimento del figlio stabilitosi con la madre, verserà Parte_1 Per_1 alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, alle Pt_2 seguenti coordinate [...] la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale;
18. I conigi entrambi lavoratori e con proprio stipendio, pertanto economicamente indipendenti, rinunciano ciascuno in favore dell'altro, a qualsiasi mantenimento economico, fatto salvo in contributo al mentenimento del figlio come stabilito ne punto n.9 delle predette condizioni;
Per_1
19. Entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate, nonché, debitamente documentate ed approvate, del figlio, (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal
SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.
20. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
21. Rilasciano sin da ora ampio consenso al rilascio del passaporto.”, in parte modificate ed integrate dal verbale di udienza del 4.12.2023:
“la condizione di cui al punto 6) del ricorso verrà modificata, indicando la data del 31.1.24, in sostituzione del 30.9.23, fissata per il trasferimento dell'autovettura Fiat 500”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, e hanno adito Parte_2 Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a 24.6.2017 a Carsoli alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 4.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento, ed il presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 17.1.24, rilevata l'assenza del piano genitoriale, il Presidente ha assegnato termine alle parti per deposito del documento mancante e, all'esito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse della prole.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_2
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui Parte_1
al ricorso
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo come sopra riportate e come precisate nel verbale di udienza del 4.12.23.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte II, S. A, uff. 1 dell'anno 2017.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21.2.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 985 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2023 con termine per deposito documenti e vertente tra
(c.f. , nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Di Bernardo ed elettivamente domiciliati in Carsoli presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La signora provvederà, nelle more dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti, a Pt_2 lasciare l'abitazione coniugale di comune accordo con il marito, e a trasferirsi, insieme con il figlio presso l'abitazione, in Civita di Oricola, via Colle Fiorito n.6, di proprietà dei suoi genitori, Per_1
i quali a titolo gratuito consentono di abitare nell'immobile. In tale immobile, Parte_2 provvederà a trasferire la propria residenza, nonché quella del figlio nei tempi tecnici Per_1 necessari agli uffici del Comune per il perfezionamento della procedura. La si impegna, Pt_2 inoltre, a provvedere al ritiro di tutti gli effetti personali dall'abitazione in via Dei Marsi, entro e non oltre la data dell'udienza Presidenziale, fissata per la comparizione personale dei coniugi.
3. L'abitazione coniugale in Carsoli Via Dei Marsi n. 59, già di proprietà del resta di Parte_1 sua esclusiva proprietà e continuerà ad essere abitata dallo stesso, che provvederà al pagamento delle relative utenze come per legge.
4. I coniugi dispongono di separati conti correnti (doc.5 e doc.6), sui quali rispettivamente accreditano i propri stipendi, senza necessità pertanto di procedere a divisioni.
5. dà atto inoltre, di aver accesso presso di Carsoli, a nome e Parte_2 Org_1 nell'interesse del figlio un fondo, denominiato “ , nel quale fondo, ad oggi ha Per_1 Org_2 versato € 2.000,00 circa, la cui somma è destinata al figlio Il fondo continuerà a restare Per_1 accesso e la madre continuerà, all'occorenza, ad accantonare somme per il figlio. Pt_2
6. Le vetture targate BL440FY e CR871XF, entrambi, intestate al restano di sua Parte_1 esclusiva proprietà e disponibilità, mentre la proprietà della vettura Fiat 500 targata ED794 AW, intestata a , verrà trasferita a che corrisponderà la somma Parte_2 Parte_1 di € 2.500,00, oltre a provvedere al pagamento del passaggio di proprietà, il tutto entro il 30/9/2023.
I coniugi si impegnano a pagare il bollo relativo all'anno 2023, di quest'ultima vettura, ognuno per il 50%. Il concede in comodato d'uso gratuito la vettura Fiat 500 targata ED794AW, Parte_1
a , fino a quando quest'ultima non acquisterà una nuova vettura, comunque, entro Parte_2
6 mesi dalla data dell'omologa della separazione (doc.7).
7. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno Per_1 all'educazione e all'istruzione dello stesso, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del bambino.
8. La collocazione prevalente del figlio è stabilita presso la madre nell'abitazione sita in Civita di
Oricola, Via Colle Fiorito, n.6.
9. Il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 20.00 del venerdì, sino alle ore 20.00 della domenica, per l'intero anno ad eccezione dei periodi per i quali i coniugi stabiliranno voler adottare, di volta in volta, differenti accordi.
10. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio per un pomeriggio a settimana, nelle settimane in cui trascorrerà con lo stesso anche il weekend, indicativamente, dall'uscita di scuola sino alle ore
20:00, allorquando il Sig. riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre, Parte_1 mentre nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana, negli stessi orari sopra indicati. I giorni di visita verranno concordati di volta in volta con preavviso di almeno un giorno.
11. Entrambi i coniugi si impegnano a mostrare flessibilità negli orari concordati, per consentire eventuali modifiche dei giorni di visita, anche compatibilmente a sopravvenente esigenze di lavoro degli stessi e a necessità del bambino, accordando che al padre siano garantiti, quale contenuto minimo del diritto di visita, due pomeriggi a settimana;
12. Per quanto concerne le vacanze natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; la vigilia di Capodanno con un genitore e Capodanno con l'altro.
13. Stessa modalità verrà osservata per le vacanze Pasquali, nello specifico il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per l'anno in corso, i Sig.ri Parte_1 stabiliscono che il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale 2022 con il padre ed il giorno Pt_2 di Natale con la madre, la vigilia di Capodanno col padre ed il giorno di Capodanno con la madre;
il giorno di Pasqua (2024) con la madre e il giorno del Lunedì dell'Angelo (2024) col padre, e così ad anni alterni. Le parti si impegnano a gestire i predetti periodi senza arrecare turbamenti al minore e sin da ora dichiarano che le singole statuizione concordate possano essere modificate (previo accordo tra loro) al verificarsi di necessità di volta in volta da valutare;
14. Durante il periodo estivo il figlio trascorrerà una settimana di vacanza con la madre e Per_1 una settimana di vacanza con il padre.
15. I ricorrenti si impegnano a confermare e definire tale periodo, di anno in anno, entro e non oltre il 31 del mese di maggio, e comunque compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
16. Nel caso di malattie e/o impedimenti fisici che costringeranno il figlio a stare a casa, la madre consentirà al padre il diritto di visita e/o comunque consentirà al padre recuperare i giorni perduti.
Lo stesso farà il padre, nel caso in cui il figlio si dovessero ammalare allorquando si trovasse presso di lui.
17. Il a titolo di mantenimento del figlio stabilitosi con la madre, verserà Parte_1 Per_1 alla entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, alle Pt_2 seguenti coordinate [...] la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale;
18. I conigi entrambi lavoratori e con proprio stipendio, pertanto economicamente indipendenti, rinunciano ciascuno in favore dell'altro, a qualsiasi mantenimento economico, fatto salvo in contributo al mentenimento del figlio come stabilito ne punto n.9 delle predette condizioni;
Per_1
19. Entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50%, ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate, nonché, debitamente documentate ed approvate, del figlio, (elencate in protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano), tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: quelle mediche, per interventi chirurgici, fisioterapia, per le spese dentistiche e quelle non coperte dal
SSNL, allorquando si rendano necessarie per tempi di attesa non consoni con la salute dei minori, per gli occhiali da vista, quelle sportive, quelle per lezioni private, quelle di svago ludico ricreativo ivi comprese le gite scolastiche.
20. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
21. Rilasciano sin da ora ampio consenso al rilascio del passaporto.”, in parte modificate ed integrate dal verbale di udienza del 4.12.2023:
“la condizione di cui al punto 6) del ricorso verrà modificata, indicando la data del 31.1.24, in sostituzione del 30.9.23, fissata per il trasferimento dell'autovettura Fiat 500”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2023, e hanno adito Parte_2 Parte_1
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a 24.6.2017 a Carsoli alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 4.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento, ed il presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 17.1.24, rilevata l'assenza del piano genitoriale, il Presidente ha assegnato termine alle parti per deposito del documento mancante e, all'esito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti in quanto corrispondenti all'interesse della prole.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_2
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui Parte_1
al ricorso
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo come sopra riportate e come precisate nel verbale di udienza del 4.12.23.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte II, S. A, uff. 1 dell'anno 2017.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21.2.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia