Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 463
Articolo 2
Versione
11 maggio 1968
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.
Entrata in vigore il 11 maggio 1968