Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.