Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da
De AS CI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Aucelli e Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Ordinario di Urbino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 48/2024 (n. 147/2023 rg), pubblicata il 29 maggio 2025, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa ON De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la nota depositata in data 10 marzo 2026, ha allegato e documentato che l’Amministrazione, nelle more del giudizio, ha comunicato l’avvenuto avvio dell’ iter procedimentale per il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza in epigrafe;
- la circostanza non è stata contestata dalla parte resistente;
- sulla scorta di ciò, la ricorrente ha dichiarato la sopravenuta carenza di interesse al ricorso, non ravvisando ragioni per dubitare della piena soddisfazione della sua pretesa, con richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’udienza camerale del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, sulla base delle suindicate circostanze, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo, con la precisazione che la liquidazione tiene conto del fatto che, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, quest’ultima si è attivata per l’adempimento, evitando ulteriori aggravi di spesa e di attività giudiziaria; dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
ON De MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De MA | Renata MM RO |
IL SEGRETARIO