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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/08/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in seguente composizione collegiale: Dott. Nicola Cosentino Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 159/2025 P.U.
PROMOSSO DA
C.F.: ], con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LORENZO ROSSI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata depositato dal debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 269 CCI.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il trasferimento della residenza dal Comune di Cavaria con CP_1
(rientrante nel circondario di Busto Arsizio) a Gavirate (rientrante nel circondario è avvenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda ed è quindi irrilevante ai sensi dell'art. 28 CCI.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto on risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore). TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. In particolare, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è pari ad euro 521.805,70, di cui euro 519.688,31 per debiti erariali e previdenziali affidati all' e derivanti dallo svolgimento di un'attività d'impresa in Controparte_2 forma individuale avviata nel 2001 e cessata nel 2002.
• Il patrimonio oggetto di liquidazione è ad oggi composto dal solo reddito da lavoro dipendente, detratto l'importo mensile di euro 1.300,00 occorrente per il fabbisogno economico del ricorrente.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[C.F. ]. C.F._1
NOMINA ott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Liquidatore il Dott. , con studio in Canegrate, via Este n. 2. Testimone_1
ORDINA a tro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non Parte_1 già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino all'11.11.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DETERMINA in euro 1.300,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.300,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 13/08/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Nicola Cosentino
Pagina n. 3
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in seguente composizione collegiale: Dott. Nicola Cosentino Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 159/2025 P.U.
PROMOSSO DA
C.F.: ], con domicilio telematico eletto presso Parte_1 C.F._1 l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LORENZO ROSSI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata depositato dal debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 269 CCI.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il trasferimento della residenza dal Comune di Cavaria con CP_1
(rientrante nel circondario di Busto Arsizio) a Gavirate (rientrante nel circondario è avvenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda ed è quindi irrilevante ai sensi dell'art. 28 CCI.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto on risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore). TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente. In particolare, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è pari ad euro 521.805,70, di cui euro 519.688,31 per debiti erariali e previdenziali affidati all' e derivanti dallo svolgimento di un'attività d'impresa in Controparte_2 forma individuale avviata nel 2001 e cessata nel 2002.
• Il patrimonio oggetto di liquidazione è ad oggi composto dal solo reddito da lavoro dipendente, detratto l'importo mensile di euro 1.300,00 occorrente per il fabbisogno economico del ricorrente.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI, DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
[C.F. ]. C.F._1
NOMINA ott. Nicolò Grimaudo. NOMINA Liquidatore il Dott. , con studio in Canegrate, via Este n. 2. Testimone_1
ORDINA a tro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non Parte_1 già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino all'11.11.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. DETERMINA in euro 1.300,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.300,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 13/08/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Nicola Cosentino
Pagina n. 3