Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Decreto presidenziale 17 luglio 2023
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02616/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2023, proposto da
Spacelabs Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Bernascone, Laura Sommaruga, Francesca Andrea Cantone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Piacenza, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Parma, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Imola, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unita' Sanitaria Locale di Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
3 M.C.-Societa' per Azioni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità,
• della determinazione 12 dicembre 2022 n. 24300 emessa da Regione Emilia-Romagna-Direzione generale cura della persona, salute e welfare, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL''ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125”;
• del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251;
• del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216;
• nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) l''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
(ii) l''intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
(iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL''ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL''ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”;
(iv) l''accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
(vi) la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha avviato la ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell''art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(vii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Piacenza 6 settembre 2019 n. 284;
(viii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Parma 5 settembre 2019 n. 667;
(ix) la deliberazione dell''Azienda Usl di Reggio Emilia 20 settembre 2019 n. 334;
(x) la deliberazione dell''Azienda Usl di Modena 6 settembre 2019 n. 267;
(xi) la deliberazione dell''Azienda Usl di Bologna 4 settembre 2019 n. 325;
(xii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Imola 6 settembre 2019 n. 189;
(xiii) la deliberazione dell''Azienda Usl di Ferrara 6 settembre 2019 n. 183;
(xiv) la deliberazione dell''Azienda Usl della Romagna 18 settembre 2019 n. 295;
(xv) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Parma 3 settembre 2019 n. 969;
(xvi) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia 19 settembre 2019 n. 333;
(xvii) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Modena 5 settembre 2019, n. 137;
(xviii) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Bologna 4 settembre 2019 n. 212;
(xix) la deliberazione dell''Azienda Ospedaliera di Ferrara 5 settembre 2019 n. 202;
(xx) la deliberazione dell''Istituto Ortopedico Rizzoli 6 settembre 2019 n. 260;
(xxi) la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al MEF gli esiti della ricognizione dei fatturati passivi per dispositivi medici 2015-2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018;
- con memoria depositata in data 9 febbraio 2026, in previsione dell’udienza di discussione del merito, la medesima parte ricorrente ha dato atto di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata di cui al d.l. n. 75/2025, con conseguente carenza di interesse alla trattazione della controversia;
Ritenuto che il ricorso debba quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e degli sviluppi processuali, debbano essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA CH, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | VA CH |
IL SEGRETARIO