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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 67 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
rappresentata e difesa, giusto mandato allegato al Parte_1
ricorso, dall'avv.to Mauro Beltrami
nei confronti di con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 50/6 AR CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2025 la società chiedeva Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di cui è creditrice CP_1
della somma di € 60.940,11 oltre interessi dall'1/09/2015 ed accessori di leggein virtù
di decreto ingiuntivo esecutivo.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio con notifica a mezzo pec della cancelleria in data 20/05/205, la resistente non si è costituita né è comparsa all'udienza del
26/06/2025.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità
l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì
“uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez.
I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del
11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale;
e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del
30/09/2004). Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni”, eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”, con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006). rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:
- che la resistente è prima di un patrimonio debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società
debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità; - che la resistente è prima di un patrimonio immobiliare e che la stessa presenta,
come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria
superiori a 230.000,00 euro per i quali non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;
- che l'ultimo bilancio è quello relativo all'esercizio 2013;
considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 50/6 AR (C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice la dott.sa Federica Colantonio e Curatore
la Dott.ssa (C.F. ), con studio in Montesilvano, Parte_2 C.F._1
Via G. Verrotti 188, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 16/12/2025 ore 10:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1;
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
rappresentata e difesa, giusto mandato allegato al Parte_1
ricorso, dall'avv.to Mauro Beltrami
nei confronti di con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 50/6 AR CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/05/2025 la società chiedeva Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della società di cui è creditrice CP_1
della somma di € 60.940,11 oltre interessi dall'1/09/2015 ed accessori di leggein virtù
di decreto ingiuntivo esecutivo.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio con notifica a mezzo pec della cancelleria in data 20/05/205, la resistente non si è costituita né è comparsa all'udienza del
26/06/2025.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende
“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità
l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì
“uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez.
I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del
11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale;
e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del
30/09/2004). Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni”, eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”, con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006). rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:
- che la resistente è prima di un patrimonio debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società
debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità; - che la resistente è prima di un patrimonio immobiliare e che la stessa presenta,
come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria
superiori a 230.000,00 euro per i quali non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;
- che l'ultimo bilancio è quello relativo all'esercizio 2013;
considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
con sede in PIAZZA DELLA RINASCITA 50/6 AR (C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice la dott.sa Federica Colantonio e Curatore
la Dott.ssa (C.F. ), con studio in Montesilvano, Parte_2 C.F._1
Via G. Verrotti 188, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 16/12/2025 ore 10:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1;
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio