Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5056/2024 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Nunziata Zagalolo Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'avv. Nunziata Zagalolo Controparte_1
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 30.09.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25.03.2017 ad Acquaviva delle Fonti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2017; dalla loro unione è nato il figlio il 24.09.2018; Per_1
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti tra i coniugi e la prole;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi ato ad Acquaviva delle Fonti il Parte_1
30.04.1979 e nata ad [...] il [...] che hanno contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile in data 25.03.2017 ad Acquaviva delle Fonti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, parte I, anno 2017 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato in data 30.09.2024 iscritto al n. 5056/2024 v.g.;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. spese interamente compensate tra le parti.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato