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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1116/2013
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Francesco Ferroni del Foro di Ferrara e dall'Avv.to Stefania Gaiba del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to
Maria Sole Casari, sito in Parma, Via Farini, n. 35;
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della memoria difensiva, dagli Avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via G. Mazzini, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che il ricorrente in epigrafe indicata, con atto del 2.08.2013, conveniva in giudizio la società dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Controparte_1 Giudice del Lavoro, proponendo ricorso ex art. 414 c.p.c. e chiedendo l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata;
- che, ritualmente evocata, con memoria del 5.10.2013, la società
i costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle Controparte_1
pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso;
- che, con ordinanza del 25.10.2013, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società convenuta;
- che, con decreto del 24.07.2020, veniva dichiarata la chiusura della procedura fallimentare, senza che il presente giudizio fosse riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico. Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1116/2013
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Francesco Ferroni del Foro di Ferrara e dall'Avv.to Stefania Gaiba del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to
Maria Sole Casari, sito in Parma, Via Farini, n. 35;
RICORRENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine della memoria difensiva, dagli Avv.ti Giorgio Conti e Paolo Damini del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via G. Mazzini, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che il ricorrente in epigrafe indicata, con atto del 2.08.2013, conveniva in giudizio la società dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Controparte_1 Giudice del Lavoro, proponendo ricorso ex art. 414 c.p.c. e chiedendo l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata;
- che, ritualmente evocata, con memoria del 5.10.2013, la società
i costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle Controparte_1
pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso;
- che, con ordinanza del 25.10.2013, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società convenuta;
- che, con decreto del 24.07.2020, veniva dichiarata la chiusura della procedura fallimentare, senza che il presente giudizio fosse riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del
Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico. Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma, il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).