Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2002, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA095 1 6 /02 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Thconficio;
SEZIONE SE O DA NIVIE Composta dagli Ill.mi gg Magistrat ز Im Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 19314/98 ELEFANTE Consigliere Cron.25579 Dott. Antonino DE JULIO Rel. Consigliere Rep. 1932 Dott. Rosario Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente 37 SE N TENZA Melfilm Rossi, est sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ICE DI IO CC s.n.c. di IO TO & C. UFFICIO COPIE nella persona del legale rapp.te e socio Amm.re Sig.ra Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE per diriyi UG. 2002€ 155 IO RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato RZ MASSIMO, che la difende unitamente all'avvocato MAIOLINO ANGELO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente e 69746515 STUDIO TECNICO ARCH. BROTTO TODESCO nella persona architetti TODESCO VENANZIO, BROTTO IO, degli elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 35, 2001 1285 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO RZ, che li -1- difende, giusta delega in atti;
ricorrenti adesivi per integrazione del contraddittorio- nonché contrononché FINCO S.p.A. in persona del legale CONCERIA BERNARDO rapp.te p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 409/98 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 28/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
uditi gli Avvocati Angelo MAIOLINO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso nonchè SS RZ, difensore dei ricorrenti adesivi, che si associa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso ICE, l'inammissibilità del ricorso incidentale O-, in subordine per il rigetto di entrambi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il 3 - Con atto di citazione notificato S.p.A.
9.10.1995 la IA NA FI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bassano del Grappa 1'I.C.E. di IO RI S.n.c., quale impresa edile, e gli architetti Venanzio quali direttori dei DE e GI TT, lavori, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della rovina di un edificio di sua proprietà, pari a lire 5.628.700, oltre accessori. Esponeva l'attore che in data 28.3.95, a causa del cattivo ancoraggio a suo tempo effettuato dall'impresa costruttrice, alcune lastre di cemento di copertura del manufatto, staccatesi dal soffitto, erano precipitate al suolo. Contumace la direzione lavori, si costituiva la I.C.E. contestando la domanda attorea sul presupposto del carattere fortuito dell'accaduto, causato da un fortunale di notevole intensità. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione offerta, prove orali e c.t.u. Il Pretore con sentenza n. 172/97 accoglieva la domanda dell'attore, ritenendo l'applicabilità dell'art. 1669 C.C. ed il mancato superamento da 3 parte dell'impresa costruttrice della presunzione di colpa prevista da detta norma, ed i danni, quantificati in L. 3.000.000, venivano posti in via solidale a carico di tutti e tre i convenuti, soccombenti anche in ordine alle spese di lite. La I.C.E., con atto di citazione notificato la1'11.11.1997, proponeva appello avverso decisione pretorile, ribadendo che la causa della caduta delle lastre andava individuata esclusivamente nel caso fortuito, concludendo per il rigetto delle domande della IA NA FI S.p.A., con condanna della stessa a restituire l'importo di L. 7.476.611, versato dall'appellante in forza dell'esecutività della sentenza impugnata;
con condanna alle spese di I e II grado di giudizio. Si costituiva la CO NA FI S.p.A. contestando l'appello avversario e chiedendo in via incidentale il riconoscimento dei danni nella misura complessiva di L.
5.628.700. Con sentenza in data 19.6 - 28.8.1998 il tribunale di Bassano del Grappa respingeva l'appello proposto dalla società I.C.E. ed, in accoglimento dell'appello incidentale, a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la 4 società I.C.E., DE Venanzio e TT GI, in via solidale, a pagare alla IA NA FI la somma di £. 5.628.700, rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre agli interessi legali dall'evento al saldo. Avverso la sentenza del tribunale ricorre per cassazione l'I.C.E. di IO RI S.n.c. di IO ON e C., nella persona del legale rappresentante e socio amministratore, IO AT, con due motivi di gravame, illustrati con memoria. Nel corso del giudizio veniva disposta da questa Corte l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli architetti Venanzio DE e GI IO, che erano stati parti del giudizio di merito. A cura della ricorrente avveniva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detti due architetti nel termine stabilito. Venanzio DE e GI TT hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale. La IA NA FI S.p.A. non ha preso parte al presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione sulla irregolarità sollevata dai controricorrenti 5 della procura apposta in calce al ricorso notificato, perché firmata da IO AT senza specificare la sua qualità di legale rappresentante della società ricorrente. L'eccezione è infondata, perché nell'epigrafe del ricorso vi è riferimento alla società rappresentata ed alla qualità di legale rappresentante della società ricorrente di IO AT. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. e artt. 40 e 41 cod. penale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce la ricorrente che la c.t.u. era l'unico elemento probatorio su cui basare l'indagine sul nesso causale;
che tale consulenza aveva formulato due ipotesi alternative in ordine alla caduta delle lastre di copertura;
che la prima ipotesi prospettava, come causa del danno, che le lastre del controsoffitto, non perfettamente ancorate, erano state sospinte verso l'alto, determinando il successivo distacco e la caduta di quelle di copertura;
che tale ipotesi presupponeva un vizio di costruzione da individuare nel difettoso ancoraggio delle travi del controsoffitto;
che la seconda ipotesi riteneva che erano state le lastre di copertura ad essere sollevate dalla forza del vento con conseguente successiva caduta sopra quelle del controsoffitto, che inevitabilmente, comunque ancorate, sarebbero state danneggiate dalla caduta di quelle di copertura;
che in tale ipotesi il danno non si era verificato per vizio di costruzione, perché la caduta delle lastre di copertura sarebbe avvenuta esclusivamente per l'inusitata violenza del vento;
che la dimostrazione del nesso di causalità tra condotta colposa e danno incombeva al danneggiato, con la conseguenza che ambiguità ed incertezze degli elementi di fatto posti a base della pretesa, specie in ordine al rapporto di causalità, non potevano risolversi in danno della parte che non era tenuta all'onere della prova. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il c.t.u. non ha proposto due spiegazioni alternative, una legata al nesso di causalità e l'altra al caso fortuito, ma in entrambe le ipotesi ha individuato come fattore determinante del crollo del controsoffitto il suo insufficiente fissaggio. 7 La considerazione che il distacco di parte del manto sovrastante avrebbe potuto determinare in ogni caso la rottura parziale del controsoffitto è una mera deduzione ed è limitata alla rottura del controsoffitto e non al suo crollo, come verificatosi nella specie. Il motivo, in definitiva, prospetta censure di merito inammissibili sulla valutazione ed utilizzazione delle risultanze processuali ed in particolare della c.t.u., con contrapposizione di altra valutazione di merito ritenuta preferibile. Col secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ○ contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.). Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe operato una inversione logica nel ragionamento, valutando la mancanza di prova liberatoria della colpa dell'appaltatore prima di valutare il nesso di causalità, il cui onere probatorio era a carico dell'attore. Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata si evince che è stato approfonditamente esaminata prima proprio la prova nesso causale, risolvendo la questione sulla del come si è già base della c.t.u., detto 8 ( nell'esaminare il primo motivo. 0 1 controricorso di TT GI e DE Il Venanzio, contenente un ricorso incidentale, è da considerarsi inammissibile perché non contiene l'esposizione del fatto, limitandosi solo a riportare le conclusioni del c.t.u., che non illustrano a sufficienza il fatto e soprattutto la natura ed il titolo delle singole responsabilità. Il ricorso è poi anche tardivo, perché nei confronti dei ricorrenti incidentali si è formato il giudicato sin dalla fase di appello, non avendo i ricorrenti incidentali a loro volta appellato la sentenza di primo grado. 1027129.11 necessario nei Né ricorre litisconsorzio 3099 456T Sess confronti della società ricorrente, trattandosi di тот. 160,10 coobbligati solidali. Rigettati il ricorso principale e quello incidentale, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta;
spese лепти compensate. Così deciso in Roma il 2.10.2001. He Conmiglie est N IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA horan Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 1 LUG. 2002 9 IL CANCELLIERE C1-CANCELLIERE