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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
4) dott.ssa Monica Micheli Consigliere on.
5) dott. Francesco Marchianò Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 1090/2025 V.G. su ricorso di cittadina inglese, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
RO ES (c.f. e MA ST (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Viale C.F._3
Mazzini 4, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RECLAMANTE nei confronti di nato il [...] a [...] e residente negli USA, Controparte_1
18911 EN LA TE rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Giuseppe Libutti (c.f. ) e (c.f. C.F._4 CP_2
giusta procura in allegato alla busta di deposito della memoria di C.F._5 costituzione, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale degli avvocati Libutti e sito in Roma, Via della Giuliana n. 73 CP_2
Avv. Maria Cristina Fratto (c.f. ), nella qualità di Curatore speciale C.F._6 della minore nata a [...], Palm Beach Country Persona_1
(Florida – USA) il 17.09.2021 - giusta provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma del 6 novembre 2024 - rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n. 2
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATI
Nonché
1 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 141/2025 emessa l'11 febbraio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento iscritto al n. 937/24/RG fatto e motivi della decisione cittadina del Regno Unito, nel 2017 si era stabilita con la propria Parte_1 famiglia (madre, padre e due fratelli) in Florida, dove il padre aveva avviato una piccola attività imprenditoriale, poi fallita a causa delle restrizioni imposte dalla nota pandemia da COVID-19. Il fallimento dell'attività imprenditoriale del genitore aveva determinato, nel luglio del 2022, anche l'interruzione della pratica per l'ottenimento del visto di residenza per gli Stati Uniti per tutti i componenti del nucleo familiare in questione. Durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, la aveva intrattenuto una relazione Pt_1 sentimentale con , cittadino statunitense residente in Florida, dalla Controparte_1 quale in data 17.09.21 era nata la minore riconosciuta alla Persona_1 nascita solo dalla madre, che all'epoca aveva interrotto i rapporti con il . Nel mese CP_1 di novembre 2021 il aveva avviato un procedimento innanzi al Tribunale di Palm CP_1
Beach, negli USA, iscritto al n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale di paternità nei confronti della suddetta minore. Successivamente, il e la vevano ripreso i rapporti e in data 11 gennaio CP_1 Pt_1
2022 avevano sottoscritto innanzi a un Notaio pubblico della Florida un “Piano Genitoriale” con il quale le parti si riconoscevano reciprocamente come genitori della piccola , si davano reciprocamente atto della applicabilità della legge della Per_1
Florida e della giurisdizione del Tribunale del 15° Circuito Giudiziario della Contea di Palm Beach, stabilivano la condivisione della responsabilità genitoriale sulla bambina, il collocamento della stessa presso la madre con possibilità per il di visitarla e CP_1 frequentarla secondo il calendario stabilito, l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre, il necessario consenso del padre in caso di allontanamento della bambina a una distanza di oltre 50 miglia dalla sua residenza abituale. Detto Piano Genitoriale era stato depositato in via telematica, lo stesso giorno della sua sottoscrizione, presso il Tribunale di Palm Beach, nell'ambito del procedimento di riconoscimento giudiziale della paternità del già pendente in quella sede. Poco dopo la sottoscrizione del CP_1
Piano Genitoriale, la relazione fra le parti era nuovamente naufragata. Inoltre, essendo ormai prossima la scadenza del permesso di soggiorno per la senza possibilità Pt_1 di rinnovo, in data 22 giugno 2022 la donna aveva presentato alla Corte della Florida, sempre nell'ambito del procedimento n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, una richiesta urgente di autorizzazione a trasferirsi in Italia con la bambina, presso l'abitazione della nonna paterna della richiedente. In data 25 luglio 2022 la Corte della Florida aveva negato alla sig.ra l permesso di trasferirsi in Italia in modo permanente con la Pt_1 minore, per non interrompere il rapporto di quest'ultima con il , per il quale dal 18 CP_1 luglio 2022 il diritto di visita nei confronti della bambina era stato interrotto di comune accordo tra le parti. In seguito al rigetto dell'istanza di trasferimento, in data 16 agosto 2022 la i era recata in Italia con la bambina, per raggiungere il padre e i suoi due Pt_1 fratelli, i quali erano andati lì per visitare il nonno paterno, gravemente malato e poi deceduto a novembre 2022, e per portare supporto alla nonna paterna in quel difficile momento. Allorquando la veva tentato di rientrare negli USA con la figlioletta, Pt_1 non le era stato, però, consentito di farlo, in ragione del diniego del rinnovo del visto. A
2 quel punto anche la madre della in un primo momento rimasta negli USA, aveva Pt_1 raggiunto in Italia il resto della famiglia, che essendo ormai impossibilitata a rientrare negli Stati Uniti, si era stabilita a Villa Latina (FR), vicino ai parenti paterni, in un immobile preso in locazione. Immediatamente dopo la partenza di madre e figlia per l'Italia, il
, con ricorso del 17 agosto 2022, aveva chiesto al Tribunale di Palm Beach, sempre CP_1 nell'ambito del procedimento n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, di emettere un provvedimento di rimpatrio della bambina. Il Tribunale, con provvedimento del 6 ottobre 2022, aveva accolto la richiesta, ritenendo illegittimo il trasferimento della minore in Italia, in quanto avvenuto in violazione del diniego dello stesso Tribunale e senza il consenso del padre, e pertanto aveva ordinato “il rintraccio della minore con contestuale affidamento fisico” al o al nonno paterno, e aveva inoltre disposto CP_1
l'affidamento esclusivo della bambina al padre. In seguito alla emissione di quest'ultimo provvedimento, il aveva presentato innanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni di Roma istanza di rimpatrio della minore, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980. Il Tribunale, all'esito del giudizio iscritto al n. RG 223/23, con decreto del 17 aprile 2023 aveva disposto l'immediato rimpatrio della minore nel suo luogo Per_1 di residenza negli USA, presso il . Detto provvedimento non era stato tuttavia CP_1 eseguito, in quanto la si era allontanata dal suo domicilio con la bambina e, Pt_1 come testualmente dichiarato dai suoi procuratori nel ricorso introduttivo del presente grado, “non è a tutt'oggi noto dove madre e figlia si trovino”. In conseguenza di tale allontanamento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, su denuncia del , aveva instaurato nei confronti della un procedimento penale per il CP_1 Pt_1 reato di sequestro di persona (R.G.-N.R. n. 1761/2023). Successivamente, con sentenza del 30 maggio 2023, divenuta irrevocabile perché non impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Roma, su ricorso del P.M.M., aveva dichiarato la decaduta dalla Pt_1 responsabilità genitoriale sulla figlia (procedimento n. R.G. 351/23). Avverso quest'ultima sentenza la veva proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Pt_1
Corte, con sentenza n. 32526/2023 del 23 novembre 2023, accogliendo quattro dei cinque motivi di ricorso, aveva annullato il provvedimento di rimpatrio della minore in USA, rinviando al Tribunale per i Minorenni di Napoli che in seguito a riassunzione da parte del , in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, con CP_1 provvedimento del 17.07.24 aveva respinto la richiesta di rimpatrio della minore negli USA. Il aveva impugnato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli CP_1 ed il relativo procedimento era stato definito dalla Suprema Corte con sentenza del 17 maggio 2025, con la quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Nelle more della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli il P.M.M., con ricorso del 28 febbraio 2024, preso atto della intervenuta sentenza della Suprema Corte, con la quale era stato annullato il provvedimento di rimpatrio della minore, aveva formulato istanza al Tribunale per i Minorenni di Roma “per le valutazioni e determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 332 c.p.c.”.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 141/2025 dell'11 febbraio 2025 pubblicata il 14 febbraio 2025, impugnata in questa sede, aveva, infine, rigettato il ricorso, confermando la decadenza di dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore . Per_1
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 26 febbraio 2025 proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
3 1. Omesso esame dello “stato di necessità” in relazione alle condotte della madre.
Al riguardo, la lamentava che con la sentenza impugnata, pronunciata dallo Pt_1 stesso Presidente che aveva emesso il decreto di rimpatrio della minore, successivamente cassato, il Tribunale aveva voluto “difendere” il proprio precedente provvedimento, senza cogliere nel segno quanto all'interesse della minore e insistendo in un atteggiamento ingiustamente punitivo nei confronti della appellante. Quest'ultima, a sostegno del proprio assunto, deduceva che allorquando il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva ordinato il rimpatrio di negli USA, la madre si era trovata di fronte Per_1 alla “aberrante prospettiva”, come ordinato dal Tribunale, “di consegnare la bambina di appena 20 masi al , che la conosceva a malapena, affinché si trasferisse con lui in CP_1
USA, Paese nel quale la sig.ra on poteva rientrare per 10 anni per le indicate Pt_1 questioni di immigrazione”, sicché ella, trovandosi in “gravissimo e impellente stato di necessità”, era stata costretta a trasferirsi in luogo sconosciuto con la figlioletta, al fine di sottrarre quest'ultima al pregiudizio grave e irreparabile che le sarebbe derivato dal rimpatrio. In sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, nessuna condotta pregiudizievole per la minore sarebbe stata realizzata dalla madre, la quale con il suo agire avrebbe evitato, nell'esclusivo interesse della figlia, che la errata pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma, poi riconosciuta come tale sia dalla Suprema Corte che dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in sede di rinvio, causasse a a un Per_1 danno irreparabile. Lamentava, inoltre, la appellante che il primo giudice con il provvedimento impugnato aveva voluto ignorare l'incisivo intervento della Corte di Cassazione e legittimare “quell'aberrante e censurato provvedimento di rimpatrio originariamente emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha dato origine all'odierno stato dei fatti”, con la conseguenza che la sebbene incolpevole, si Pt_1 trovava ora ingiustamente esposta al rischio di vedersi comunque separata dalla minore, a causa della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
2. Mancato bilanciamento del diritto alla genitorialità del padre rispetto a quello della madre. Mancato esame del superiore interesse della minore.
Sul punto, la appellante rilevava che il primo giudice, nell'affermare la gravità del comportamento posto in essere dalla avrebbe del tutto omesso di considerare Pt_1 che nel mese di maggio del 2023, epoca dell'allontanamento dal domicilio italiano, unico punito di riferimento della minore era la madre, avendo il riconosciuto la CP_1 figlia solo nel mese di aprile 2023 e non avendo egli mai esercitato sulla minore, fino ad allora, la responsabilità genitoriale. In ogni caso, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, la compressione dell'interesse del all'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale avrebbe dovuto essere parametrata e bilanciata con il gravissimo pregiudizio che alla bambina sarebbe derivato dall'allontanamento dalla madre, unico punto di riferimento per . Sottolineava, poi, che l'apertura del Per_1 procedimento penale a carico della e il provvedimento di decadenza della Pt_1 stessa dalla responsabilità genitoriale “continua a riverberare i propri effetti impedendo ad oggi alla sig.ra i palesarsi e venire allo scoperto”, deducendo che in caso di Pt_1 ricomparsa, l'appellante sarebbe sottoposta alle misure cautelari disposte nei suoi confronti nel procedimento penale ancora pendente e si vedrebbe così sottratta la figlioletta, la quale in tal modo subirebbe così un significativo stravolgimento della propria esistenza. In ogni caso, rilevava che senza pervenire “all'abnorme pronuncia di rimpatrio della minore in USA, il diritto alla genitorialità del padre avrebbe potuto essere garantito con una pronuncia di merito, con adeguati diritti di visita padre-figlia, che
4 avrebbero consentito alla minore, rimasta in Italia con la madre, di avere accesso ad entrambi i genitori, tutelando così la bigenitorialità della minore e non solo la genitorialità del padre”.
3. Omesso esame di documenti decisivi. La Cassazione ha escluso la volontarietà della sottrazione della minore. La sig.ra on ha violato i provvedimenti americani. Pt_1
Al riguardo, la appellante rilevava che il primo giudice, nell'affermare che la i Pt_1 era sottratta alle decisioni dei giudici americani e italiani, aveva reso manifesta la mancata lettura della sentenza della Suprema Corte, la quale, nell'accogliere il quarto motivo di reclamo, aveva escluso che la avesse violato i provvedimenti dei Pt_1 giudici americani, non intendendo ella sottrarre la minore al padre, allorquando era partita per l'Italia. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Cassazione, il primo giudice non aveva svolto le dovute indagini sull'ambiente di vita paterno, al fine di scongiurare l'esistenza di un concreto pericolo per la minore. Infine, lamentava la lacunosità dell'esame compiuto dal primo giudice, il quale senza alcuna attività istruttoria si era limitato ad apprezzare comportamenti della ritenuti dalla Suprema Corte non Pt_1 pregiudizievoli per la minore.
Concludeva chiedendo la reintegra nella responsabilità genitoriale sulla figlia.
Con decreto del 24 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4 novembre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 10 giugno 2025 per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti e al P.M.M., e fissando termine fino al 30 settembre 2025 per la costituzione dei resistenti.
Con memoria depositata telematicamente il 28 settembre 2025 si costituiva in giudizio l'avv. Maria Cristina Fratto, Curatore Speciale della minore, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando che fino ad oggi non è ancora dato sapere dove si trovi la minore, resa irreperibile da oltre due anni ad opera della madre, la quale con il suo agire sta ledendo il diritto della bambina alla bigenitorialità e nel contempo sta esponendo la piccola ai rischi psico-evolutivi connessi a “una vita in fuga”.
Con memoria depositata telematicamente il 30 luglio 2025 si costituiva CP_1
padre della minore, il quale in via preliminare sottolineava che oggetto della
[...] domanda di cui al ricorso proposto dal P.M.M. ai sensi dell'art. 332 c.c., era la valutazione della persistenza di quelle condizioni che avevano portato alla declaratoria di decadenza della dalla responsabilità genitoriale, dichiarata con sentenza n. Pt_1
202/2023 passata in giudicato, evidenziando che rispetto a tale domanda la decisione del primo giudice era del tutto corretta, in quanto fondata sulla persistente irreperibilità della controparte e sulla perdurante negazione di ogni possibilità di contatto tra la minore e il padre. Per_1
L'appellato contestava, poi, espressamente alcune affermazioni della Pt_1 chiedendone lo stralcio, in quanto a suo dire mai dedotte in primo grado e, in ogni caso, infondate. In particolare, deduceva che:
- le affermazioni “non ha mai voluto contribuire al mantenimento… né ha provveduto all'assicurazione medica…” e “visitava molto saltuariamente la minore senza attenersi alle regole del Piano Genitoriale…” erano anzitutto inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in appello, e in ogni caso inconferenti, in quanto ultronee rispetto al
5 petitum (decadenza della dalla responsabilità genitoriale), ma soprattutto Pt_1 infondate, alla luce della documentazione in atti;
- l'appellante aveva affermato che il : “minacciava di denunciare la sig.ra CP_1 CP_3
e di tenere con sé la bambina in forza del Piano Genitoriale” ma tale argomentazione era anzitutto inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in appello, e in ogni caso inconferente, in quanto ultronea rispetto al petitum, ma soprattutto infondata, avendo le parti siglato un piano genitoriale con cui era stato stabilito l'affidamento congiunto della minore;
- l'appellante aveva contestato al di aver “Riconosciuto solo ad aprile 2023” la CP_1 bambina, ma anche tale affermazione non trovava alcun riscontro in atti, essendo stato ammesso da entrambe le parti, nonché accertato dalla sentenza della Cassazione e dal decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli, che il aveva instaurato un giudizio CP_1 per il riconoscimento della propria paternità appena dopo la nascita della bambina, essendosi la madre sempre rifiutata di consentire esami genetici sulla minore. Risultava inoltre confermato che l'appellante aveva riconosciuto la paternità del con la CP_1 sottoscrizione del Piano genitoriale del gennaio 2022, salvo poi ritrattare più volte tale assunto, al fine di mettere in dubbio la legittimazione attiva di quest'ultimo nell'ambito dei numerosi procedimenti giudiziari che lo stesso era stato costretto a instaurare;
- l'appello conteneva illazioni relative all' “ambiente di vita paterno” richiamando asseriti precedenti penali riguardanti persone vicine all'appellato, ma non era statadimostrata l'esistenza di precedenti penali per (i docc. 6.12-6.26 erano stati prodotti CP_1 per la prima volta in appello ed erano dunque inammissibili. In ogni caso, essi si riferivano in gran parte a contravvenzioni e al più riguardavano soggetti diversi dall'appellato, non residenti con lo stesso).
L'appellato contestava poi alcune circostanze di fatto dedotte dalla e Pt_1 specificamente:
- il fatto che “la madre non aveva intenzione di sottrarsi o di trattenere stabilmente la minore”, deducendo che nel giugno del 2022 l'appellante aveva formulato dinanzi al Giudice della Florida un'istanza di trasferimento definitivo in Italia con la bambina, rigettata con provvedimento del 25.07.2022 , e che nonostante l'opposizione del Magistrato competente, e in violazione degli accordi parentali siglati solamente alcuni mesi prima, nell'agosto 2022 la veva lasciato gli USA con la minore e non vi era Pt_1 più rientrata, interrompendo ogni contatto con il padre della bambina;
- l'allegazione secondo cui “il sig. non era ancora padre legale al momento della CP_1 partenza” essendo tale deduzione smentita dalla Cassazione, che aveva accertato la validità del riconoscimento concordato nel piano parentale del gennaio 2022 firmato dalla dal;
Pt_1 CP_1
- l'assunto secondo cui “la madre è stata costretta a partire perché il visto era scaduto e non aveva alternative”, posto che la documentazione di provenienza avversaria riportava che nel luglio 2022 la madre aveva ricevuto solo un preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno negli USA, ma la stessa, preso atto del diniego del Giudice americano, invece di attivare i rimedi previsti dalla legge, aveva lasciato gli USA con la figlia, senza alcun preavviso;
6 - l'ulteriore deduzione secondo cui “La madre si è allontanata solo per proteggere la figlia dopo il decreto Aja del 17.04.2023”, avendo la ortato la bambina in Italia senza Pt_1 autorizzazione già il 16 agosto 2022.
Nel merito, l'appellato contestava punto per punto tutti i motivi di gravame, rilevando che la giurisprudenza di legittimità distingue il giudizio sull'applicazione della Convenzione dell'Aja (sul ritorno del minore, con valutazioni limitate e provvisorie) dal giudizio sullo status genitoriale (artt. 330–332 c.c.), vertente sull'idoneità e sulla capacità di garantire i bisogni primari del minore, nonché sul rispetto del diritto alla bigenitorialità, laddove nel caso in esame, la decadenza della madre era stata confermata sulla base dell'accertamento di condotte attuali e persistenti (irreperibilità; elusione delle decisioni dei giudici italiani;
negazione strutturale dell'altro genitore confermata dall'atto di appello, in cui la continuava a mettere in dubbio la Pt_1 paternità del . CP_1
Concludeva chiedendo di:
1. Rigettare integralmente l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
141/2025 del Tribunale per i minorenni di Roma (pubbl. 14.02.2025, RG 937/2024), confermandola in ogni sua parte.
2. Dare atto che la perdurante irreperibilità della madre e la conseguente negazione del diritto della minore alla bigenitorialità integrano condotte attuali e gravi ai sensi degli artt. 330–332 c.c., che giustificano la conferma della decadenza e per l'effetto rendere noto al padre il luogo di residenza della figlia al fine di rendere effettive le frequentazioni padre figlia.
3. Vittoria di spese del grado.
In data 20 ottobre 2025 veniva inserito nel fascicolo telematico il parere favorevole all'accoglimento dell'appello espresso dal P.G. il 17 ottobre 2025, al quale il rappresentante della Procura Generale si è poi riportato in udienza. Sul punto, va precisato che essendo stato tale parere inserito nel fascicolo telematico visibile alle parti costituite, non può trovare accoglimento l'istanza formulata in data 5 novembre 2025 dai difensori dell'appellante, con la quale veniva sollecitato il deposito del parere del P.G. già risultante agli atti del fascicolo telematico.
Alla udienza del 4 novembre 2025, in cui era presente personalmente il , le parti CP_1 concludevano riportandosi ciascuna ai propri atti, e questa Corte riservava la decisione.
***
Ciò posto, quanto alla richiesta di stralcio di alcune argomentazioni e circostanze di fatto specificamente contestate dall'appellato, rileva questa Corte che sul punto quest'ultimo lamenta sostanzialmente la inammissibilità delle deduzioni “nuove”, in quanto mai formulate in precedenza, e la infondatezza nel merito delle affermazioni stesse e delle circostanze di fatto in contestazione, il che, evidentemente, non ne consente lo “stralcio”, richiedendo, invece, eventualmente, una dichiarazione di inammissibilità delle nuove deduzioni o il rigetto nel merito delle affermazioni infondate.
Nel merito, rileva questa Corte che, secondo quanto sopra più dettagliatamente ricostruito riguardo al lungo e complesso iter processuale che nell'arco di circa quattro anni ha caratterizzato la vicenda oggetto di causa presso diversi giudici, italiani e
7 stranieri, in più gradi e fasi, il procedimento che ha dato luogo all'emissione della sentenza appellata, svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G. 937/24), trae origine da un ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 28 febbraio 2024, con il quale, in seguito alla cassazione del provvedimento n. cron. 5055/2023 emesso il 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale era stato disposto il rimpatrio negli USA della minore
[...]
si chiedeva allo stesso Tribunale per i Minori la riapertura del Persona_1 procedimento n. 351/2023 (ormai definito) “per le valutazioni e determinazioni di competenza ex art. 332 c.c.”.
Va sottolineato che nell'ambito del procedimento n. 351/2023, instaurato su ricorso del PMM in seguito alla mancata esecuzione del provvedimento di rimpatrio emesso dal TMM a causa del volontario allontanamento della on la figlia minore per ignota Pt_1 destinazione e all'apertura di un procedimento penale nei confronti della da Pt_1 parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 maggio 2023, aveva dichiarato Parte_1 ecaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia .
[...] Per_1
In particolare, con il ricorso che aveva dato luogo all'apertura del procedimento de responsabilitate la aveva chiesto l'emissione di un Parte_2 provvedimento indifferibile e urgente, ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc e degli articoli, 330 e segg. c.c., rappresentando che, con nota pervenuta in data 4 maggio 2023, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora aveva comunicato che, a far data dal pomeriggio dell'11 maggio 2023, la madre, unitamente alla piccola e alla nonna della stessa, si era allontanata dall'abitazione dove domiciliava, rendendosi irreperibile, come da dichiarazioni rese dal nonno paterno della minore, e inoltre che Persona_2 la on aveva partecipato al primo incontro preliminare stabilito per il giorno 12 Pt_1 maggio 2023 al fine di organizzare, pianificare e facilitare l'attuazione del decreto di rientro immediato della minore presso il padre. Scriveva il PMM a sostegno della sua domanda che la condotta materna di sottrazione della figlia era da ritenersi sintomatica di una inadeguata responsabilità genitoriale, idonea a determinare alla bambina un pregiudizio immediato e irreparabile. Il Tribunale, con provvedimento indifferibile e urgente, aveva disposto inaudita altera parte la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, ritenendo sussistente il concreto pericolo della definitiva sottrazione della bambina al padre. Con la sentenza definitiva il Tribunale, ritenuto che la condotta della (allontanatasi dal proprio domicilio in pendenza delle Pt_1 decisioni sul rimpatrio e resasi irreperibile e irraggiungibile telefonicamente) non fosse compatibile con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, e ritenuto che tale condotta potesse arrecare alla bambina un importante pregiudizio, aveva dichiarato la decadenza della odierna appellante dalla responsabilità genitoriale, con conseguente affidamento esclusivo della minore al padre, e aveva disposto il rintraccio della minore, con inserimento nella banca dati delle forze di polizia (SDI) ed estensione delle ricerche a tutto il territorio nazionale.
Con il successivo provvedimento dell'11 febbraio 2025, impugnato in questa sede (sentenza n. 141/2025) lo stesso Tribunale, nuovamente adito dal PMM ai sensi dell'articolo 332 c.c., ha ribadito la gravità del comportamento della madre, la quale, rendendosi irreperibile insieme alla figlia, continuava a impedire al padre di svolgere le sue funzioni genitoriali, e ha sottolineato la persistenza di una condotta materna incompatibile con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Il Tribunale ha
8 poi sottolineato la permanenza del pregiudizio per la bambina, esposta dalla condotta materna alle conseguenze psico-evolutive legate all'allontanamento dalla figura paterna. Il TMM ha inoltre ribadito la inadeguatezza della madre, in quanto incapace di rispettare il criterio dell'accesso all'altro genitore e interessata da tratti di funzionamento antisociale e di disfunzionalità nella relazione con la figlia.
In definitiva, con la sentenza oggetto di appello il primo giudice ha affermato la persistenza delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di decadenza, non essendo stati all'epoca ancora ripresi i contatti della minore con il padre e non essendo ancora possibile sapere dove fosse la bambina, che tipo di vita conducesse, se fosse adeguatamente accudita, anche dal punto di vista sanitario, tanto che la Procura della Repubblica aveva chiesto il rintraccio della piccola , anche a mezzo di P.G. . Per_1
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha quindi confermato la decadenza di Parte_1 alla responsabilità genitoriale.
[...]
Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia corretta e vada integralmente confermata, non risultando fondati i motivi di gravame formulati dall'appellante.
Con il primo motivo, la amenta la omessa considerazione, da parte del primo Pt_1 giudice, dello “stato di necessità” che avrebbe caratterizzato la condotta materna. Deduce, al riguardo, la appellante che allorquando era stato emesso l'ordine di rimpatrio della piccola , successivamente annullato dalla Suprema Corte, la madre si Per_1 sarebbe trovata davanti alla prospettiva di consegnare la figlioletta di appena venti mesi al padre, a malapena conosciuto dalla piccola, affinché la conducesse negli Stati Uniti, Paese ove la a causa del mancato rinnovo del visto di soggiorno, non avrebbe Pt_1 potuto fare ingresso per dieci anni, con conseguente pregiudizio irreparabile per la minore. Al riguardo, l'appellante ha rilevato che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza che aveva cassato l'ordine di rimpatrio: la piccola non aveva la residenza abituale negli USA e in caso di rimpatrio sarebbe stata trasferita in una località a lei sconosciuta;
il non aveva esercitato la responsabilità genitoriale CP_1 sulla figlia prima della sottrazione;
la bambina sarebbe stata allontanata con violenza dalla madre, suo unico punto di riferimento, e affidata a un estraneo;
non era stata adeguatamente indagata la situazione familiare del padre;
la madre non aveva sottratto volontariamente la minore, essendosi ella recata in Italia per far visita al nonno, gravemente ammalato, senza poter poi fare ritorno negli USA, a causa del mancato rinnovo del visto. Secondo la prospettazione dell'appellante, la condotta materna non avrebbe quindi arrecato alcun pregiudizio alla minore ma, al contrario, avrebbe evitato a quest'ultima il danno irreparabile che l'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni le avrebbe certamente arrecato, il che, a dire della configurerebbe Pt_1
l'ipotesi di cui all'articolo 2045 c.c..
Va ricordato che quest'ultimo articolo, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, scrimina la condotta di colui il quale abbia compiuto il fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Perché operi la scriminante in questione, occorre che sussista un pericolo alla vita, alla salute, all'integrità fisica o ai diritti fondamentali della persona del danneggiato o di un terzo;
è inoltre richiesta la serietà, l'attualità, la inevitabilità e la involontarietà del pericolo e, infine, la proporzionalità del fatto dannoso rispetto al pericolo stesso. Diversamente da quanto accade nella ipotesi della legittima difesa, in caso di stato di necessità il danno viene arrecato a un terzo “innocente”.
9 Con riferimento al caso di specie, rileva in primo luogo questa Corte che trattandosi di una ipotesi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, non risulta invocabile la scriminante dello stato di necessità, prevista in tema di responsabilità extracontrattuale e non estensibile analogicamente ai provvedimenti de potestate, non aventi carattere sanzionatorio o risarcitorio, bensì esclusivamente finalità di protezione dei minori. Al riguardo, giova invero sottolineare che per interpretazione pressoché unanime della giurisprudenza, la sospensione e la decadenza dalla responsabilità genitoriale hanno finalità preventive, volte a scongiurare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, nel superiore interesse dello stesso, esulando, pertanto, qualunque finalità repressiva o sanzionatoria nei confronti dei genitori.
In ogni caso, ritiene questa Corte che con riferimento al caso concreto il pericolo prospettato dalla non sarebbe comunque idoneo a giustificare la condotta Pt_1 tenuta dalla donna, la quale per evitare il paventato danno che sarebbe derivato alla minore dall'esecuzione di un provvedimento di rimpatrio da lei ritenuto erroneo e ingiusto, anziché ricorrere agli ordinari strumenti di tutela offerti dall'ordinamento (quali, ad esempio, la richiesta di regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia sul territorio italiano) si è resa, invece, irreperibile unitamente alla figlioletta, all'epoca di appena venti mesi, in tal modo ponendo in essere un comportamento antigiuridico ed esponendo la minore a grave pregiudizio.
Va in proposito rilevato che sottraendo la minore all'altro genitore, la a arrecato Pt_1 un indubbio pregiudizio non già a un soggetto estraneo alla situazione pregiudizievole prospettata, come previsto dall'articolo 2045 c.c., bensì alla stessa beneficiaria della pronuncia di primo grado, dalla cui esecuzione sarebbe derivato il danno irreparabile prospettato dall'appellante, il che contribuisce a escludere la riconducibilità della condotta in esame alla esimente invocata in questa sede, difettandone del tutto i presupposti.
Il motivo si rivela, pertanto, del tutto privo di fondamento e non può essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nell'affermare la gravità del comportamento della madre per aver continuato a impedire al padre di esercitare la responsabilità sulla figlia minore, non avrebbe adeguatamente tenuto conto del gravissimo pregiudizio che sarebbe derivato alla bambina dall'allontanamento dalla genitrice, soprattutto alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dalla Suprema Corte (il non aveva esercitato la responsabilità nel CP_1 primo anno di vita della minore, non l'aveva riconosciuta, non viveva con madre e figlia, visitava la bambina sporadicamente e non contribuiva al relativo mantenimento, né aveva provveduto a garantirle l'assicurazione sulla salute).
Osserva questa Corte che, come correttamente rilevato dall'appellato, alcune delle affermazioni richiamate dalla a sostegno del motivo in esame non Pt_1 corrispondono esattamente al contenuto della sentenza che ha cassato il provvedimento di rimpatrio, mentre altre trovano smentita nelle emergenze documentali e nelle ammissioni delle stesse parti. In ogni caso, prescindendo dall'entrare nel dettaglio delle singole affermazioni, non può in questa sede non rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risulta documentato in atti che: il
, appena due mesi dopo la nascita della figlioletta, nel novembre del 2021, aveva CP_1 instaurato innanzi al Tribunale di Palm Beach un procedimento per il riconoscimento giudiziale della paternità, iscritto al n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB; con il Piano
10 Genitoriale sottoscritto dalle parti l'11 gennaio 2022 innanzi a un Notaio e inserito nello stesso giorno negli atti del suddetto procedimento (piano ritenuto dalla Suprema Corte valido ed efficace nella parte in cui contiene il riconoscimento della genitorialità paterna), il e la si erano reciprocamente riconosciuti genitori della minore CP_1 Pt_1
e avevano concordato la condivisione della responsabilità, il collocamento della bambina, le modalità di visita e di frequentazione con il padre, l'aggiunta del cognome paterno e le condizioni previste per un eventuale trasferimento della minore;
il Tribunale di Palm Beach, nel negare alla madre l'autorizzazione a trasferirsi in Italia con la bambina, aveva dato atto delle elargizioni in natura fatte dal in favore della figlia. CP_1
Ciò posto, ai fini che in questa sede rilevano giova in primo luogo evidenziare che il provvedimento sul rimpatrio della minore e le successive pronunce della Suprema Corte e del Tribunale per i Minorenni di Napoli fanno leva sulla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 13 coma della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e delle eventuali condizioni ostative al rientro, laddove, invece, il provvedimento di conferma della decadenza materna, in ordine al quale si controverte nella presente sede, è fondato sulla verifica della persistenza delle condizioni che a suo tempo avevano giustificato l'ablazione della responsabilità nei confronti della Pt_1
Essendo i presupposti dell'uno e dell'altro procedimento (rimpatrio e decadenza) del tutto diversi e non coincidendo le valutazioni richieste al giudice nelle due distinte sedi, non è possibile ritenere che l'esito del giudizio relativo alla domanda di rimpatrio ai sensi della Convenziona di Ginevra possa significativamente incidere sulla valutazione della persistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza, tanto che lo stesso Tribunale per i Minorenni di Napoli, a pagina 15 della sua sentenza, ha affermato la non incidenza su quel giudizio della dichiarata decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e della formulazione da parte del P.M.M. di Roma di altro ricorso, ai sensi dell'articolo 332 c.c..
Ciò comporta che il fatto che il Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal , attenendosi CP_1 ai principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento dl provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, abbia rigettato la domanda di emissione di ordine di immediato rientro della minore negli USA non potrebbe, di per sé solo, legittimare la revoca della dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, in difetto dei presupposti di cui all'articolo 332 c.c..
Giova brevemente osservare che l'articolo 330 c.c. dispone che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio". Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare il prevalente interesse del minore. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta
11 della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 09/05/2023, n.12237).
Sulla base dell'illustrato paradigma normativo e dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, deve quindi ritenersi che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale richieda l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore, derivante da una condotta del genitore (isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali) tale da impedire o ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio.
Con riferimento al caso in esame, osserva questa Corte che il provvedimento con il quale era stata disposta la decadenza della dalla responsabilità genitoriale, Pt_1 divenuto irrevocabile in quanto a suo tempo non impugnato dall'interessata, era fondato sia sul grave comportamento della madre, la quale al fine di sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di rimpatrio emesso dal Tribunale per i Minori si era resa irreperibile insieme alla figlioletta, all'epoca di appena venti mesi, sia sulla violazione del diritto della minore alla bigenitorialità, avendo il comportamento della madre del tutto privato la piccola della figura paterna, con prevedibili conseguenze psico-evolutive sulla piccola.
Ritiene questa Corte che la sequenza delle condotte poste in essere dalla in Pt_1 dalla nascita della piccola (settembre 2021), in un crescendo culminato nell'essersi la donna resa assolutamente irreperibile con la figlioletta, a partire dal mese di maggio del 2023 fino a all'attualità, così come emergente in maniera chiara, obiettiva, concreta e inequivocabile dalla complessa attività istruttoria svolta e dalla pluralità di provvedimenti emessi nel corso del tempo, consenta senza ombra di dubbio di configurare una condotta materna gravemente pregiudizievole per la figlia, in quanto evidentemente finalizzata a sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e a privare la minore della presenza della figura paterna, in un'età fondamentale al sano sviluppo psico-fisico dell'individuo.
Tale complessivo comportamento, attualmente ancora perdurante, costituisce un fatto obiettivamente valutabile, che non necessita di particolari specificazioni né riguardo alle cause e alle concrete modalità di manifestazione, né riguardo al pregiudizio che esso comporta per la minore, essendo tale pregiudizio insito nella avvenuta sottrazione di quest'ultima non soltanto al padre e alla famiglia paterna, ma anche al contesto familiare, particolarmente valorizzato dalla Suprema Corte, nel quale la stessa era inserita fino all'allontanamento, oltre che alle competenti autorità e alla società in generale. Va al riguardo osservato che costituisce grave violazione dei doveri genitoriali il solo fatto di privare consapevolmente il figlio del suo diritto alla piena bi-genitorialità, cosa che nel caso di specie si è inequivocabilmente e incontrovertibilmente realizzata ad opera della la quale si è resa irreperibile, unitamente alla piccola , Pt_1 Per_1 ormai da oltre due anni e mezzo (il , interrogato da questa Corte all'udienza del 4 CP_1 novembre 2025, ha dichiarato che non vede sua figlia dal 13 aprile 2023).
In tale contesto, le giustificazioni offerte dalla genitrice a sostegno della propria posizione difensiva non valgono certamente a escludere il disvalore delle condotte reiteratamente da lei poste in essere in un periodo fondamentale per la crescita del minore. Ed invero, come si è detto nel corso della disamina del primo motivo di gravame, non può ritenersi configurabile, in favore della la invocata esimente di cui Pt_1 all'articolo 2045 c.c., né può ritenersi dirimente che il fatto che all'epoca
12 dell'allontanamento della donna dagli Stati Uniti il padre, riconosciuto come tale dalla el Piano Genitoriale stipulato l'11 gennaio 2022, non risultasse ancora indicato Pt_1 nell'atto di nascita della bambina, né che lo stesso genitore durante il primo anno di vita di non avesse intrattenuto con la figlioletta rapporti significativi, continuativi e Per_1 intensi. Sul punto, si ritiene che il diritto della minore alla bigenitorialità, ai fini che rilevano nella presente sede, sia tutelabile sulla base del solo riconoscimento avvenuto nelle forme previste dall'ordinamento dello Stato della Florida (la cui validità ed efficacia è stata incontrovertibilmente affermata anche dalla Suprema Corte). Inoltre, il diritto del genitore che ha effettuato il riconoscimento in un momento successivo non potrebbe ritenersi escluso o ridotto rispetto a quello dell'altro genitore, per il sol fatto che non vi sia stato in concreto l'esercizio della responsabilità, potendo tale situazione incidere ai soli fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja, ma non con riferimento alla diversa ipotesi della tutela del diritto del minore alla bigenitorialità. Infine, il comportamento tenuto dalla on può essere giustificato neppure dal fatto che il provvedimento Pt_1 di rimpatrio è stato poi annullato dalla Cassazione. Al riguardo, giova ribadire che non è consentito al privato di ricorrere a condotte antigiuridiche a tutela delle proprie ragioni, soprattutto laddove tali condotte compromettano gravemente diritti altrui.
Non è pertanto assolutamente invocabile, da parte della odierna appellata, un diritto all'esercizio della genitorialità in contrasto con l'interesse della minore alla piena bigenitorialità.
La Suprema Corte ha, invero, costantemente affermato che “nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9691 del 2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; ; Cass. n. 11412 del 2014).
Come correttamente affermato dal primo giudice, nel caso in esame persiste il grave comportamento della madre, che per sua stessa ammissione “si è allontanata da casa con la bambina e non è a tutt'oggi noto dove madre e figlia si trovino”, il che, oltre a confermare la sussistenza del grave pregiudizio richiesto dall'articolo 330 c.c., ha impedito al Tribunale per i Minorenni e impedisce tuttora anche a questa Corte di verificare le attuali condizioni di vita della bambina.
L'articolo 332 c.c. stabilisce che il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Tale situazione non è, tuttavia, assolutamente configurabile con riferimento al caso di specie, in cui il perdurare della situazione pregiudizievole è insito nella ostinata volontà dell'appellante di non palesarsi.
Nell'atto di appello, invero, è stato chiaramente affermato che non si sa dove attualmente madre e figlia si trovino e inoltre che l'apertura di un procedimento penale e la prevedibile applicazioni di misure cautelari nei confronti della madre, nel caso in cui quest'ultima venisse allo scoperto, priverebbe comunque la piccola della presenza materna, il che conferma l'intenzione della donna di proseguire nella sua “vita in fuga”, alla quale ha purtroppo da oltre due anni e mezzo e fino ad oggi sottoposto anche la figlioletta, di appena quattro anni.
13 Il perdurante atteggiamento della ostruzionistico e contrario a una leale Pt_1 collaborazione con l'altro genitore e con le autorità competenti, costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali che mal si concilia con la pretesa reintegra nella responsabilità genitoriale, giustificando ampiamente la conferma della decadenza della odierna appellante dalla responsabilità genitoriale.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, di documenti decisivi, e in particolare della sentenza della Suprema Corte, la quale aveva affermato che la on avrebbe violato i provvedimenti del Pt_1 giudice americano, non intendendo ella sottrarre la minore al padre allorquando è partita per l'Italia, e, inoltre, che non erano state adeguatamente verificate dal primo giudice le condizioni di vita del nucleo familiare paterno.
Anche quest'ultimo motivo è infondato e non può essere accolto. Sul punto, va innanzitutto richiamata la già delineata differenza tra i presupposti richiesti per l'applicazione della Convenzione dell'Aja e quelli per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nel presente contesto, giova aggiungere che la Cassazione con la sentenza n. 32526/2023 del 15.11.2023 non si è certamente espressa in punto di responsabilità genitoriale, sicché i rilievi della Suprema Corte in ordine alla volontarietà dell'allontanamento e al rischio connesso al distacco della minore dalla figura materna non possono in alcun modo incidere sulla valutazione richiesta nella presente sede, ove si controverte sul grave pregiudizio derivante alla minore dal persistente comportamento antigiuridico della sua genitrice. Inoltre, anche le allegazioni sull'asserita inidoneità ambientale paterna restano estranee alla presente indagine, avente ad oggetto, come si è detto, la sola verifica della persistenza dei presupposti per la conferma della decadenza materna.
L'appello non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di e dell'Erario, essendo la minore ammessa Controparte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
p. q. m.
- rigetta l'appello proposto da on ricorso depositato il 26 febbraio Parte_1
2025, avverso la sentenza n. 141/2025 emessa l'11 febbraio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, nel procedimento iscritto al n. 937/2024 R.G. ;
- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di e dell'Erario, Controparte_1 essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
4) dott.ssa Monica Micheli Consigliere on.
5) dott. Francesco Marchianò Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 1090/2025 V.G. su ricorso di cittadina inglese, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
RO ES (c.f. e MA ST (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Viale C.F._3
Mazzini 4, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RECLAMANTE nei confronti di nato il [...] a [...] e residente negli USA, Controparte_1
18911 EN LA TE rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Giuseppe Libutti (c.f. ) e (c.f. C.F._4 CP_2
giusta procura in allegato alla busta di deposito della memoria di C.F._5 costituzione, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale degli avvocati Libutti e sito in Roma, Via della Giuliana n. 73 CP_2
Avv. Maria Cristina Fratto (c.f. ), nella qualità di Curatore speciale C.F._6 della minore nata a [...], Palm Beach Country Persona_1
(Florida – USA) il 17.09.2021 - giusta provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma del 6 novembre 2024 - rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Giuseppe Pisanelli, n. 2
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATI
Nonché
1 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 141/2025 emessa l'11 febbraio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento iscritto al n. 937/24/RG fatto e motivi della decisione cittadina del Regno Unito, nel 2017 si era stabilita con la propria Parte_1 famiglia (madre, padre e due fratelli) in Florida, dove il padre aveva avviato una piccola attività imprenditoriale, poi fallita a causa delle restrizioni imposte dalla nota pandemia da COVID-19. Il fallimento dell'attività imprenditoriale del genitore aveva determinato, nel luglio del 2022, anche l'interruzione della pratica per l'ottenimento del visto di residenza per gli Stati Uniti per tutti i componenti del nucleo familiare in questione. Durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, la aveva intrattenuto una relazione Pt_1 sentimentale con , cittadino statunitense residente in Florida, dalla Controparte_1 quale in data 17.09.21 era nata la minore riconosciuta alla Persona_1 nascita solo dalla madre, che all'epoca aveva interrotto i rapporti con il . Nel mese CP_1 di novembre 2021 il aveva avviato un procedimento innanzi al Tribunale di Palm CP_1
Beach, negli USA, iscritto al n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale di paternità nei confronti della suddetta minore. Successivamente, il e la vevano ripreso i rapporti e in data 11 gennaio CP_1 Pt_1
2022 avevano sottoscritto innanzi a un Notaio pubblico della Florida un “Piano Genitoriale” con il quale le parti si riconoscevano reciprocamente come genitori della piccola , si davano reciprocamente atto della applicabilità della legge della Per_1
Florida e della giurisdizione del Tribunale del 15° Circuito Giudiziario della Contea di Palm Beach, stabilivano la condivisione della responsabilità genitoriale sulla bambina, il collocamento della stessa presso la madre con possibilità per il di visitarla e CP_1 frequentarla secondo il calendario stabilito, l'aggiunta del cognome del padre a quello della madre, il necessario consenso del padre in caso di allontanamento della bambina a una distanza di oltre 50 miglia dalla sua residenza abituale. Detto Piano Genitoriale era stato depositato in via telematica, lo stesso giorno della sua sottoscrizione, presso il Tribunale di Palm Beach, nell'ambito del procedimento di riconoscimento giudiziale della paternità del già pendente in quella sede. Poco dopo la sottoscrizione del CP_1
Piano Genitoriale, la relazione fra le parti era nuovamente naufragata. Inoltre, essendo ormai prossima la scadenza del permesso di soggiorno per la senza possibilità Pt_1 di rinnovo, in data 22 giugno 2022 la donna aveva presentato alla Corte della Florida, sempre nell'ambito del procedimento n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, una richiesta urgente di autorizzazione a trasferirsi in Italia con la bambina, presso l'abitazione della nonna paterna della richiedente. In data 25 luglio 2022 la Corte della Florida aveva negato alla sig.ra l permesso di trasferirsi in Italia in modo permanente con la Pt_1 minore, per non interrompere il rapporto di quest'ultima con il , per il quale dal 18 CP_1 luglio 2022 il diritto di visita nei confronti della bambina era stato interrotto di comune accordo tra le parti. In seguito al rigetto dell'istanza di trasferimento, in data 16 agosto 2022 la i era recata in Italia con la bambina, per raggiungere il padre e i suoi due Pt_1 fratelli, i quali erano andati lì per visitare il nonno paterno, gravemente malato e poi deceduto a novembre 2022, e per portare supporto alla nonna paterna in quel difficile momento. Allorquando la veva tentato di rientrare negli USA con la figlioletta, Pt_1 non le era stato, però, consentito di farlo, in ragione del diniego del rinnovo del visto. A
2 quel punto anche la madre della in un primo momento rimasta negli USA, aveva Pt_1 raggiunto in Italia il resto della famiglia, che essendo ormai impossibilitata a rientrare negli Stati Uniti, si era stabilita a Villa Latina (FR), vicino ai parenti paterni, in un immobile preso in locazione. Immediatamente dopo la partenza di madre e figlia per l'Italia, il
, con ricorso del 17 agosto 2022, aveva chiesto al Tribunale di Palm Beach, sempre CP_1 nell'ambito del procedimento n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB, di emettere un provvedimento di rimpatrio della bambina. Il Tribunale, con provvedimento del 6 ottobre 2022, aveva accolto la richiesta, ritenendo illegittimo il trasferimento della minore in Italia, in quanto avvenuto in violazione del diniego dello stesso Tribunale e senza il consenso del padre, e pertanto aveva ordinato “il rintraccio della minore con contestuale affidamento fisico” al o al nonno paterno, e aveva inoltre disposto CP_1
l'affidamento esclusivo della bambina al padre. In seguito alla emissione di quest'ultimo provvedimento, il aveva presentato innanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni di Roma istanza di rimpatrio della minore, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980. Il Tribunale, all'esito del giudizio iscritto al n. RG 223/23, con decreto del 17 aprile 2023 aveva disposto l'immediato rimpatrio della minore nel suo luogo Per_1 di residenza negli USA, presso il . Detto provvedimento non era stato tuttavia CP_1 eseguito, in quanto la si era allontanata dal suo domicilio con la bambina e, Pt_1 come testualmente dichiarato dai suoi procuratori nel ricorso introduttivo del presente grado, “non è a tutt'oggi noto dove madre e figlia si trovino”. In conseguenza di tale allontanamento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, su denuncia del , aveva instaurato nei confronti della un procedimento penale per il CP_1 Pt_1 reato di sequestro di persona (R.G.-N.R. n. 1761/2023). Successivamente, con sentenza del 30 maggio 2023, divenuta irrevocabile perché non impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Roma, su ricorso del P.M.M., aveva dichiarato la decaduta dalla Pt_1 responsabilità genitoriale sulla figlia (procedimento n. R.G. 351/23). Avverso quest'ultima sentenza la veva proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Pt_1
Corte, con sentenza n. 32526/2023 del 23 novembre 2023, accogliendo quattro dei cinque motivi di ricorso, aveva annullato il provvedimento di rimpatrio della minore in USA, rinviando al Tribunale per i Minorenni di Napoli che in seguito a riassunzione da parte del , in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, con CP_1 provvedimento del 17.07.24 aveva respinto la richiesta di rimpatrio della minore negli USA. Il aveva impugnato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli CP_1 ed il relativo procedimento era stato definito dalla Suprema Corte con sentenza del 17 maggio 2025, con la quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Nelle more della riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli il P.M.M., con ricorso del 28 febbraio 2024, preso atto della intervenuta sentenza della Suprema Corte, con la quale era stato annullato il provvedimento di rimpatrio della minore, aveva formulato istanza al Tribunale per i Minorenni di Roma “per le valutazioni e determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 332 c.p.c.”.
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 141/2025 dell'11 febbraio 2025 pubblicata il 14 febbraio 2025, impugnata in questa sede, aveva, infine, rigettato il ricorso, confermando la decadenza di dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore . Per_1
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 26 febbraio 2025 proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
3 1. Omesso esame dello “stato di necessità” in relazione alle condotte della madre.
Al riguardo, la lamentava che con la sentenza impugnata, pronunciata dallo Pt_1 stesso Presidente che aveva emesso il decreto di rimpatrio della minore, successivamente cassato, il Tribunale aveva voluto “difendere” il proprio precedente provvedimento, senza cogliere nel segno quanto all'interesse della minore e insistendo in un atteggiamento ingiustamente punitivo nei confronti della appellante. Quest'ultima, a sostegno del proprio assunto, deduceva che allorquando il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva ordinato il rimpatrio di negli USA, la madre si era trovata di fronte Per_1 alla “aberrante prospettiva”, come ordinato dal Tribunale, “di consegnare la bambina di appena 20 masi al , che la conosceva a malapena, affinché si trasferisse con lui in CP_1
USA, Paese nel quale la sig.ra on poteva rientrare per 10 anni per le indicate Pt_1 questioni di immigrazione”, sicché ella, trovandosi in “gravissimo e impellente stato di necessità”, era stata costretta a trasferirsi in luogo sconosciuto con la figlioletta, al fine di sottrarre quest'ultima al pregiudizio grave e irreparabile che le sarebbe derivato dal rimpatrio. In sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, nessuna condotta pregiudizievole per la minore sarebbe stata realizzata dalla madre, la quale con il suo agire avrebbe evitato, nell'esclusivo interesse della figlia, che la errata pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma, poi riconosciuta come tale sia dalla Suprema Corte che dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in sede di rinvio, causasse a a un Per_1 danno irreparabile. Lamentava, inoltre, la appellante che il primo giudice con il provvedimento impugnato aveva voluto ignorare l'incisivo intervento della Corte di Cassazione e legittimare “quell'aberrante e censurato provvedimento di rimpatrio originariamente emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha dato origine all'odierno stato dei fatti”, con la conseguenza che la sebbene incolpevole, si Pt_1 trovava ora ingiustamente esposta al rischio di vedersi comunque separata dalla minore, a causa della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
2. Mancato bilanciamento del diritto alla genitorialità del padre rispetto a quello della madre. Mancato esame del superiore interesse della minore.
Sul punto, la appellante rilevava che il primo giudice, nell'affermare la gravità del comportamento posto in essere dalla avrebbe del tutto omesso di considerare Pt_1 che nel mese di maggio del 2023, epoca dell'allontanamento dal domicilio italiano, unico punito di riferimento della minore era la madre, avendo il riconosciuto la CP_1 figlia solo nel mese di aprile 2023 e non avendo egli mai esercitato sulla minore, fino ad allora, la responsabilità genitoriale. In ogni caso, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, la compressione dell'interesse del all'esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale avrebbe dovuto essere parametrata e bilanciata con il gravissimo pregiudizio che alla bambina sarebbe derivato dall'allontanamento dalla madre, unico punto di riferimento per . Sottolineava, poi, che l'apertura del Per_1 procedimento penale a carico della e il provvedimento di decadenza della Pt_1 stessa dalla responsabilità genitoriale “continua a riverberare i propri effetti impedendo ad oggi alla sig.ra i palesarsi e venire allo scoperto”, deducendo che in caso di Pt_1 ricomparsa, l'appellante sarebbe sottoposta alle misure cautelari disposte nei suoi confronti nel procedimento penale ancora pendente e si vedrebbe così sottratta la figlioletta, la quale in tal modo subirebbe così un significativo stravolgimento della propria esistenza. In ogni caso, rilevava che senza pervenire “all'abnorme pronuncia di rimpatrio della minore in USA, il diritto alla genitorialità del padre avrebbe potuto essere garantito con una pronuncia di merito, con adeguati diritti di visita padre-figlia, che
4 avrebbero consentito alla minore, rimasta in Italia con la madre, di avere accesso ad entrambi i genitori, tutelando così la bigenitorialità della minore e non solo la genitorialità del padre”.
3. Omesso esame di documenti decisivi. La Cassazione ha escluso la volontarietà della sottrazione della minore. La sig.ra on ha violato i provvedimenti americani. Pt_1
Al riguardo, la appellante rilevava che il primo giudice, nell'affermare che la i Pt_1 era sottratta alle decisioni dei giudici americani e italiani, aveva reso manifesta la mancata lettura della sentenza della Suprema Corte, la quale, nell'accogliere il quarto motivo di reclamo, aveva escluso che la avesse violato i provvedimenti dei Pt_1 giudici americani, non intendendo ella sottrarre la minore al padre, allorquando era partita per l'Italia. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Cassazione, il primo giudice non aveva svolto le dovute indagini sull'ambiente di vita paterno, al fine di scongiurare l'esistenza di un concreto pericolo per la minore. Infine, lamentava la lacunosità dell'esame compiuto dal primo giudice, il quale senza alcuna attività istruttoria si era limitato ad apprezzare comportamenti della ritenuti dalla Suprema Corte non Pt_1 pregiudizievoli per la minore.
Concludeva chiedendo la reintegra nella responsabilità genitoriale sulla figlia.
Con decreto del 24 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4 novembre 2025, assegnando all'appellante termine fino al 10 giugno 2025 per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alle controparti e al P.M.M., e fissando termine fino al 30 settembre 2025 per la costituzione dei resistenti.
Con memoria depositata telematicamente il 28 settembre 2025 si costituiva in giudizio l'avv. Maria Cristina Fratto, Curatore Speciale della minore, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, evidenziando che fino ad oggi non è ancora dato sapere dove si trovi la minore, resa irreperibile da oltre due anni ad opera della madre, la quale con il suo agire sta ledendo il diritto della bambina alla bigenitorialità e nel contempo sta esponendo la piccola ai rischi psico-evolutivi connessi a “una vita in fuga”.
Con memoria depositata telematicamente il 30 luglio 2025 si costituiva CP_1
padre della minore, il quale in via preliminare sottolineava che oggetto della
[...] domanda di cui al ricorso proposto dal P.M.M. ai sensi dell'art. 332 c.c., era la valutazione della persistenza di quelle condizioni che avevano portato alla declaratoria di decadenza della dalla responsabilità genitoriale, dichiarata con sentenza n. Pt_1
202/2023 passata in giudicato, evidenziando che rispetto a tale domanda la decisione del primo giudice era del tutto corretta, in quanto fondata sulla persistente irreperibilità della controparte e sulla perdurante negazione di ogni possibilità di contatto tra la minore e il padre. Per_1
L'appellato contestava, poi, espressamente alcune affermazioni della Pt_1 chiedendone lo stralcio, in quanto a suo dire mai dedotte in primo grado e, in ogni caso, infondate. In particolare, deduceva che:
- le affermazioni “non ha mai voluto contribuire al mantenimento… né ha provveduto all'assicurazione medica…” e “visitava molto saltuariamente la minore senza attenersi alle regole del Piano Genitoriale…” erano anzitutto inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in appello, e in ogni caso inconferenti, in quanto ultronee rispetto al
5 petitum (decadenza della dalla responsabilità genitoriale), ma soprattutto Pt_1 infondate, alla luce della documentazione in atti;
- l'appellante aveva affermato che il : “minacciava di denunciare la sig.ra CP_1 CP_3
e di tenere con sé la bambina in forza del Piano Genitoriale” ma tale argomentazione era anzitutto inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in appello, e in ogni caso inconferente, in quanto ultronea rispetto al petitum, ma soprattutto infondata, avendo le parti siglato un piano genitoriale con cui era stato stabilito l'affidamento congiunto della minore;
- l'appellante aveva contestato al di aver “Riconosciuto solo ad aprile 2023” la CP_1 bambina, ma anche tale affermazione non trovava alcun riscontro in atti, essendo stato ammesso da entrambe le parti, nonché accertato dalla sentenza della Cassazione e dal decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli, che il aveva instaurato un giudizio CP_1 per il riconoscimento della propria paternità appena dopo la nascita della bambina, essendosi la madre sempre rifiutata di consentire esami genetici sulla minore. Risultava inoltre confermato che l'appellante aveva riconosciuto la paternità del con la CP_1 sottoscrizione del Piano genitoriale del gennaio 2022, salvo poi ritrattare più volte tale assunto, al fine di mettere in dubbio la legittimazione attiva di quest'ultimo nell'ambito dei numerosi procedimenti giudiziari che lo stesso era stato costretto a instaurare;
- l'appello conteneva illazioni relative all' “ambiente di vita paterno” richiamando asseriti precedenti penali riguardanti persone vicine all'appellato, ma non era statadimostrata l'esistenza di precedenti penali per (i docc. 6.12-6.26 erano stati prodotti CP_1 per la prima volta in appello ed erano dunque inammissibili. In ogni caso, essi si riferivano in gran parte a contravvenzioni e al più riguardavano soggetti diversi dall'appellato, non residenti con lo stesso).
L'appellato contestava poi alcune circostanze di fatto dedotte dalla e Pt_1 specificamente:
- il fatto che “la madre non aveva intenzione di sottrarsi o di trattenere stabilmente la minore”, deducendo che nel giugno del 2022 l'appellante aveva formulato dinanzi al Giudice della Florida un'istanza di trasferimento definitivo in Italia con la bambina, rigettata con provvedimento del 25.07.2022 , e che nonostante l'opposizione del Magistrato competente, e in violazione degli accordi parentali siglati solamente alcuni mesi prima, nell'agosto 2022 la veva lasciato gli USA con la minore e non vi era Pt_1 più rientrata, interrompendo ogni contatto con il padre della bambina;
- l'allegazione secondo cui “il sig. non era ancora padre legale al momento della CP_1 partenza” essendo tale deduzione smentita dalla Cassazione, che aveva accertato la validità del riconoscimento concordato nel piano parentale del gennaio 2022 firmato dalla dal;
Pt_1 CP_1
- l'assunto secondo cui “la madre è stata costretta a partire perché il visto era scaduto e non aveva alternative”, posto che la documentazione di provenienza avversaria riportava che nel luglio 2022 la madre aveva ricevuto solo un preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno negli USA, ma la stessa, preso atto del diniego del Giudice americano, invece di attivare i rimedi previsti dalla legge, aveva lasciato gli USA con la figlia, senza alcun preavviso;
6 - l'ulteriore deduzione secondo cui “La madre si è allontanata solo per proteggere la figlia dopo il decreto Aja del 17.04.2023”, avendo la ortato la bambina in Italia senza Pt_1 autorizzazione già il 16 agosto 2022.
Nel merito, l'appellato contestava punto per punto tutti i motivi di gravame, rilevando che la giurisprudenza di legittimità distingue il giudizio sull'applicazione della Convenzione dell'Aja (sul ritorno del minore, con valutazioni limitate e provvisorie) dal giudizio sullo status genitoriale (artt. 330–332 c.c.), vertente sull'idoneità e sulla capacità di garantire i bisogni primari del minore, nonché sul rispetto del diritto alla bigenitorialità, laddove nel caso in esame, la decadenza della madre era stata confermata sulla base dell'accertamento di condotte attuali e persistenti (irreperibilità; elusione delle decisioni dei giudici italiani;
negazione strutturale dell'altro genitore confermata dall'atto di appello, in cui la continuava a mettere in dubbio la Pt_1 paternità del . CP_1
Concludeva chiedendo di:
1. Rigettare integralmente l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
141/2025 del Tribunale per i minorenni di Roma (pubbl. 14.02.2025, RG 937/2024), confermandola in ogni sua parte.
2. Dare atto che la perdurante irreperibilità della madre e la conseguente negazione del diritto della minore alla bigenitorialità integrano condotte attuali e gravi ai sensi degli artt. 330–332 c.c., che giustificano la conferma della decadenza e per l'effetto rendere noto al padre il luogo di residenza della figlia al fine di rendere effettive le frequentazioni padre figlia.
3. Vittoria di spese del grado.
In data 20 ottobre 2025 veniva inserito nel fascicolo telematico il parere favorevole all'accoglimento dell'appello espresso dal P.G. il 17 ottobre 2025, al quale il rappresentante della Procura Generale si è poi riportato in udienza. Sul punto, va precisato che essendo stato tale parere inserito nel fascicolo telematico visibile alle parti costituite, non può trovare accoglimento l'istanza formulata in data 5 novembre 2025 dai difensori dell'appellante, con la quale veniva sollecitato il deposito del parere del P.G. già risultante agli atti del fascicolo telematico.
Alla udienza del 4 novembre 2025, in cui era presente personalmente il , le parti CP_1 concludevano riportandosi ciascuna ai propri atti, e questa Corte riservava la decisione.
***
Ciò posto, quanto alla richiesta di stralcio di alcune argomentazioni e circostanze di fatto specificamente contestate dall'appellato, rileva questa Corte che sul punto quest'ultimo lamenta sostanzialmente la inammissibilità delle deduzioni “nuove”, in quanto mai formulate in precedenza, e la infondatezza nel merito delle affermazioni stesse e delle circostanze di fatto in contestazione, il che, evidentemente, non ne consente lo “stralcio”, richiedendo, invece, eventualmente, una dichiarazione di inammissibilità delle nuove deduzioni o il rigetto nel merito delle affermazioni infondate.
Nel merito, rileva questa Corte che, secondo quanto sopra più dettagliatamente ricostruito riguardo al lungo e complesso iter processuale che nell'arco di circa quattro anni ha caratterizzato la vicenda oggetto di causa presso diversi giudici, italiani e
7 stranieri, in più gradi e fasi, il procedimento che ha dato luogo all'emissione della sentenza appellata, svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni (n. R.G. 937/24), trae origine da un ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 28 febbraio 2024, con il quale, in seguito alla cassazione del provvedimento n. cron. 5055/2023 emesso il 17 aprile 2023 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con il quale era stato disposto il rimpatrio negli USA della minore
[...]
si chiedeva allo stesso Tribunale per i Minori la riapertura del Persona_1 procedimento n. 351/2023 (ormai definito) “per le valutazioni e determinazioni di competenza ex art. 332 c.c.”.
Va sottolineato che nell'ambito del procedimento n. 351/2023, instaurato su ricorso del PMM in seguito alla mancata esecuzione del provvedimento di rimpatrio emesso dal TMM a causa del volontario allontanamento della on la figlia minore per ignota Pt_1 destinazione e all'apertura di un procedimento penale nei confronti della da Pt_1 parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 maggio 2023, aveva dichiarato Parte_1 ecaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia .
[...] Per_1
In particolare, con il ricorso che aveva dato luogo all'apertura del procedimento de responsabilitate la aveva chiesto l'emissione di un Parte_2 provvedimento indifferibile e urgente, ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc e degli articoli, 330 e segg. c.c., rappresentando che, con nota pervenuta in data 4 maggio 2023, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora aveva comunicato che, a far data dal pomeriggio dell'11 maggio 2023, la madre, unitamente alla piccola e alla nonna della stessa, si era allontanata dall'abitazione dove domiciliava, rendendosi irreperibile, come da dichiarazioni rese dal nonno paterno della minore, e inoltre che Persona_2 la on aveva partecipato al primo incontro preliminare stabilito per il giorno 12 Pt_1 maggio 2023 al fine di organizzare, pianificare e facilitare l'attuazione del decreto di rientro immediato della minore presso il padre. Scriveva il PMM a sostegno della sua domanda che la condotta materna di sottrazione della figlia era da ritenersi sintomatica di una inadeguata responsabilità genitoriale, idonea a determinare alla bambina un pregiudizio immediato e irreparabile. Il Tribunale, con provvedimento indifferibile e urgente, aveva disposto inaudita altera parte la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, ritenendo sussistente il concreto pericolo della definitiva sottrazione della bambina al padre. Con la sentenza definitiva il Tribunale, ritenuto che la condotta della (allontanatasi dal proprio domicilio in pendenza delle Pt_1 decisioni sul rimpatrio e resasi irreperibile e irraggiungibile telefonicamente) non fosse compatibile con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, e ritenuto che tale condotta potesse arrecare alla bambina un importante pregiudizio, aveva dichiarato la decadenza della odierna appellante dalla responsabilità genitoriale, con conseguente affidamento esclusivo della minore al padre, e aveva disposto il rintraccio della minore, con inserimento nella banca dati delle forze di polizia (SDI) ed estensione delle ricerche a tutto il territorio nazionale.
Con il successivo provvedimento dell'11 febbraio 2025, impugnato in questa sede (sentenza n. 141/2025) lo stesso Tribunale, nuovamente adito dal PMM ai sensi dell'articolo 332 c.c., ha ribadito la gravità del comportamento della madre, la quale, rendendosi irreperibile insieme alla figlia, continuava a impedire al padre di svolgere le sue funzioni genitoriali, e ha sottolineato la persistenza di una condotta materna incompatibile con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Il Tribunale ha
8 poi sottolineato la permanenza del pregiudizio per la bambina, esposta dalla condotta materna alle conseguenze psico-evolutive legate all'allontanamento dalla figura paterna. Il TMM ha inoltre ribadito la inadeguatezza della madre, in quanto incapace di rispettare il criterio dell'accesso all'altro genitore e interessata da tratti di funzionamento antisociale e di disfunzionalità nella relazione con la figlia.
In definitiva, con la sentenza oggetto di appello il primo giudice ha affermato la persistenza delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di decadenza, non essendo stati all'epoca ancora ripresi i contatti della minore con il padre e non essendo ancora possibile sapere dove fosse la bambina, che tipo di vita conducesse, se fosse adeguatamente accudita, anche dal punto di vista sanitario, tanto che la Procura della Repubblica aveva chiesto il rintraccio della piccola , anche a mezzo di P.G. . Per_1
Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha quindi confermato la decadenza di Parte_1 alla responsabilità genitoriale.
[...]
Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata sia corretta e vada integralmente confermata, non risultando fondati i motivi di gravame formulati dall'appellante.
Con il primo motivo, la amenta la omessa considerazione, da parte del primo Pt_1 giudice, dello “stato di necessità” che avrebbe caratterizzato la condotta materna. Deduce, al riguardo, la appellante che allorquando era stato emesso l'ordine di rimpatrio della piccola , successivamente annullato dalla Suprema Corte, la madre si Per_1 sarebbe trovata davanti alla prospettiva di consegnare la figlioletta di appena venti mesi al padre, a malapena conosciuto dalla piccola, affinché la conducesse negli Stati Uniti, Paese ove la a causa del mancato rinnovo del visto di soggiorno, non avrebbe Pt_1 potuto fare ingresso per dieci anni, con conseguente pregiudizio irreparabile per la minore. Al riguardo, l'appellante ha rilevato che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza che aveva cassato l'ordine di rimpatrio: la piccola non aveva la residenza abituale negli USA e in caso di rimpatrio sarebbe stata trasferita in una località a lei sconosciuta;
il non aveva esercitato la responsabilità genitoriale CP_1 sulla figlia prima della sottrazione;
la bambina sarebbe stata allontanata con violenza dalla madre, suo unico punto di riferimento, e affidata a un estraneo;
non era stata adeguatamente indagata la situazione familiare del padre;
la madre non aveva sottratto volontariamente la minore, essendosi ella recata in Italia per far visita al nonno, gravemente ammalato, senza poter poi fare ritorno negli USA, a causa del mancato rinnovo del visto. Secondo la prospettazione dell'appellante, la condotta materna non avrebbe quindi arrecato alcun pregiudizio alla minore ma, al contrario, avrebbe evitato a quest'ultima il danno irreparabile che l'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni le avrebbe certamente arrecato, il che, a dire della configurerebbe Pt_1
l'ipotesi di cui all'articolo 2045 c.c..
Va ricordato che quest'ultimo articolo, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, scrimina la condotta di colui il quale abbia compiuto il fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Perché operi la scriminante in questione, occorre che sussista un pericolo alla vita, alla salute, all'integrità fisica o ai diritti fondamentali della persona del danneggiato o di un terzo;
è inoltre richiesta la serietà, l'attualità, la inevitabilità e la involontarietà del pericolo e, infine, la proporzionalità del fatto dannoso rispetto al pericolo stesso. Diversamente da quanto accade nella ipotesi della legittima difesa, in caso di stato di necessità il danno viene arrecato a un terzo “innocente”.
9 Con riferimento al caso di specie, rileva in primo luogo questa Corte che trattandosi di una ipotesi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, non risulta invocabile la scriminante dello stato di necessità, prevista in tema di responsabilità extracontrattuale e non estensibile analogicamente ai provvedimenti de potestate, non aventi carattere sanzionatorio o risarcitorio, bensì esclusivamente finalità di protezione dei minori. Al riguardo, giova invero sottolineare che per interpretazione pressoché unanime della giurisprudenza, la sospensione e la decadenza dalla responsabilità genitoriale hanno finalità preventive, volte a scongiurare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, nel superiore interesse dello stesso, esulando, pertanto, qualunque finalità repressiva o sanzionatoria nei confronti dei genitori.
In ogni caso, ritiene questa Corte che con riferimento al caso concreto il pericolo prospettato dalla non sarebbe comunque idoneo a giustificare la condotta Pt_1 tenuta dalla donna, la quale per evitare il paventato danno che sarebbe derivato alla minore dall'esecuzione di un provvedimento di rimpatrio da lei ritenuto erroneo e ingiusto, anziché ricorrere agli ordinari strumenti di tutela offerti dall'ordinamento (quali, ad esempio, la richiesta di regolamentazione delle frequentazioni madre-figlia sul territorio italiano) si è resa, invece, irreperibile unitamente alla figlioletta, all'epoca di appena venti mesi, in tal modo ponendo in essere un comportamento antigiuridico ed esponendo la minore a grave pregiudizio.
Va in proposito rilevato che sottraendo la minore all'altro genitore, la a arrecato Pt_1 un indubbio pregiudizio non già a un soggetto estraneo alla situazione pregiudizievole prospettata, come previsto dall'articolo 2045 c.c., bensì alla stessa beneficiaria della pronuncia di primo grado, dalla cui esecuzione sarebbe derivato il danno irreparabile prospettato dall'appellante, il che contribuisce a escludere la riconducibilità della condotta in esame alla esimente invocata in questa sede, difettandone del tutto i presupposti.
Il motivo si rivela, pertanto, del tutto privo di fondamento e non può essere accolto.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nell'affermare la gravità del comportamento della madre per aver continuato a impedire al padre di esercitare la responsabilità sulla figlia minore, non avrebbe adeguatamente tenuto conto del gravissimo pregiudizio che sarebbe derivato alla bambina dall'allontanamento dalla genitrice, soprattutto alla luce delle circostanze di fatto evidenziate dalla Suprema Corte (il non aveva esercitato la responsabilità nel CP_1 primo anno di vita della minore, non l'aveva riconosciuta, non viveva con madre e figlia, visitava la bambina sporadicamente e non contribuiva al relativo mantenimento, né aveva provveduto a garantirle l'assicurazione sulla salute).
Osserva questa Corte che, come correttamente rilevato dall'appellato, alcune delle affermazioni richiamate dalla a sostegno del motivo in esame non Pt_1 corrispondono esattamente al contenuto della sentenza che ha cassato il provvedimento di rimpatrio, mentre altre trovano smentita nelle emergenze documentali e nelle ammissioni delle stesse parti. In ogni caso, prescindendo dall'entrare nel dettaglio delle singole affermazioni, non può in questa sede non rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, risulta documentato in atti che: il
, appena due mesi dopo la nascita della figlioletta, nel novembre del 2021, aveva CP_1 instaurato innanzi al Tribunale di Palm Beach un procedimento per il riconoscimento giudiziale della paternità, iscritto al n. 50-2021-DR-009464-XXXX-NB; con il Piano
10 Genitoriale sottoscritto dalle parti l'11 gennaio 2022 innanzi a un Notaio e inserito nello stesso giorno negli atti del suddetto procedimento (piano ritenuto dalla Suprema Corte valido ed efficace nella parte in cui contiene il riconoscimento della genitorialità paterna), il e la si erano reciprocamente riconosciuti genitori della minore CP_1 Pt_1
e avevano concordato la condivisione della responsabilità, il collocamento della bambina, le modalità di visita e di frequentazione con il padre, l'aggiunta del cognome paterno e le condizioni previste per un eventuale trasferimento della minore;
il Tribunale di Palm Beach, nel negare alla madre l'autorizzazione a trasferirsi in Italia con la bambina, aveva dato atto delle elargizioni in natura fatte dal in favore della figlia. CP_1
Ciò posto, ai fini che in questa sede rilevano giova in primo luogo evidenziare che il provvedimento sul rimpatrio della minore e le successive pronunce della Suprema Corte e del Tribunale per i Minorenni di Napoli fanno leva sulla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 13 coma della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e delle eventuali condizioni ostative al rientro, laddove, invece, il provvedimento di conferma della decadenza materna, in ordine al quale si controverte nella presente sede, è fondato sulla verifica della persistenza delle condizioni che a suo tempo avevano giustificato l'ablazione della responsabilità nei confronti della Pt_1
Essendo i presupposti dell'uno e dell'altro procedimento (rimpatrio e decadenza) del tutto diversi e non coincidendo le valutazioni richieste al giudice nelle due distinte sedi, non è possibile ritenere che l'esito del giudizio relativo alla domanda di rimpatrio ai sensi della Convenziona di Ginevra possa significativamente incidere sulla valutazione della persistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza, tanto che lo stesso Tribunale per i Minorenni di Napoli, a pagina 15 della sua sentenza, ha affermato la non incidenza su quel giudizio della dichiarata decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e della formulazione da parte del P.M.M. di Roma di altro ricorso, ai sensi dell'articolo 332 c.c..
Ciò comporta che il fatto che il Tribunale di Napoli, con sentenza passata in giudicato in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal , attenendosi CP_1 ai principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento dl provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma, abbia rigettato la domanda di emissione di ordine di immediato rientro della minore negli USA non potrebbe, di per sé solo, legittimare la revoca della dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, in difetto dei presupposti di cui all'articolo 332 c.c..
Giova brevemente osservare che l'articolo 330 c.c. dispone che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio". Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare il prevalente interesse del minore. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta
11 della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 09/05/2023, n.12237).
Sulla base dell'illustrato paradigma normativo e dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, deve quindi ritenersi che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale richieda l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore, derivante da una condotta del genitore (isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali) tale da impedire o ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio.
Con riferimento al caso in esame, osserva questa Corte che il provvedimento con il quale era stata disposta la decadenza della dalla responsabilità genitoriale, Pt_1 divenuto irrevocabile in quanto a suo tempo non impugnato dall'interessata, era fondato sia sul grave comportamento della madre, la quale al fine di sottrarsi alla esecuzione dell'ordine di rimpatrio emesso dal Tribunale per i Minori si era resa irreperibile insieme alla figlioletta, all'epoca di appena venti mesi, sia sulla violazione del diritto della minore alla bigenitorialità, avendo il comportamento della madre del tutto privato la piccola della figura paterna, con prevedibili conseguenze psico-evolutive sulla piccola.
Ritiene questa Corte che la sequenza delle condotte poste in essere dalla in Pt_1 dalla nascita della piccola (settembre 2021), in un crescendo culminato nell'essersi la donna resa assolutamente irreperibile con la figlioletta, a partire dal mese di maggio del 2023 fino a all'attualità, così come emergente in maniera chiara, obiettiva, concreta e inequivocabile dalla complessa attività istruttoria svolta e dalla pluralità di provvedimenti emessi nel corso del tempo, consenta senza ombra di dubbio di configurare una condotta materna gravemente pregiudizievole per la figlia, in quanto evidentemente finalizzata a sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e a privare la minore della presenza della figura paterna, in un'età fondamentale al sano sviluppo psico-fisico dell'individuo.
Tale complessivo comportamento, attualmente ancora perdurante, costituisce un fatto obiettivamente valutabile, che non necessita di particolari specificazioni né riguardo alle cause e alle concrete modalità di manifestazione, né riguardo al pregiudizio che esso comporta per la minore, essendo tale pregiudizio insito nella avvenuta sottrazione di quest'ultima non soltanto al padre e alla famiglia paterna, ma anche al contesto familiare, particolarmente valorizzato dalla Suprema Corte, nel quale la stessa era inserita fino all'allontanamento, oltre che alle competenti autorità e alla società in generale. Va al riguardo osservato che costituisce grave violazione dei doveri genitoriali il solo fatto di privare consapevolmente il figlio del suo diritto alla piena bi-genitorialità, cosa che nel caso di specie si è inequivocabilmente e incontrovertibilmente realizzata ad opera della la quale si è resa irreperibile, unitamente alla piccola , Pt_1 Per_1 ormai da oltre due anni e mezzo (il , interrogato da questa Corte all'udienza del 4 CP_1 novembre 2025, ha dichiarato che non vede sua figlia dal 13 aprile 2023).
In tale contesto, le giustificazioni offerte dalla genitrice a sostegno della propria posizione difensiva non valgono certamente a escludere il disvalore delle condotte reiteratamente da lei poste in essere in un periodo fondamentale per la crescita del minore. Ed invero, come si è detto nel corso della disamina del primo motivo di gravame, non può ritenersi configurabile, in favore della la invocata esimente di cui Pt_1 all'articolo 2045 c.c., né può ritenersi dirimente che il fatto che all'epoca
12 dell'allontanamento della donna dagli Stati Uniti il padre, riconosciuto come tale dalla el Piano Genitoriale stipulato l'11 gennaio 2022, non risultasse ancora indicato Pt_1 nell'atto di nascita della bambina, né che lo stesso genitore durante il primo anno di vita di non avesse intrattenuto con la figlioletta rapporti significativi, continuativi e Per_1 intensi. Sul punto, si ritiene che il diritto della minore alla bigenitorialità, ai fini che rilevano nella presente sede, sia tutelabile sulla base del solo riconoscimento avvenuto nelle forme previste dall'ordinamento dello Stato della Florida (la cui validità ed efficacia è stata incontrovertibilmente affermata anche dalla Suprema Corte). Inoltre, il diritto del genitore che ha effettuato il riconoscimento in un momento successivo non potrebbe ritenersi escluso o ridotto rispetto a quello dell'altro genitore, per il sol fatto che non vi sia stato in concreto l'esercizio della responsabilità, potendo tale situazione incidere ai soli fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja, ma non con riferimento alla diversa ipotesi della tutela del diritto del minore alla bigenitorialità. Infine, il comportamento tenuto dalla on può essere giustificato neppure dal fatto che il provvedimento Pt_1 di rimpatrio è stato poi annullato dalla Cassazione. Al riguardo, giova ribadire che non è consentito al privato di ricorrere a condotte antigiuridiche a tutela delle proprie ragioni, soprattutto laddove tali condotte compromettano gravemente diritti altrui.
Non è pertanto assolutamente invocabile, da parte della odierna appellata, un diritto all'esercizio della genitorialità in contrasto con l'interesse della minore alla piena bigenitorialità.
La Suprema Corte ha, invero, costantemente affermato che “nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9691 del 2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019; ; Cass. n. 11412 del 2014).
Come correttamente affermato dal primo giudice, nel caso in esame persiste il grave comportamento della madre, che per sua stessa ammissione “si è allontanata da casa con la bambina e non è a tutt'oggi noto dove madre e figlia si trovino”, il che, oltre a confermare la sussistenza del grave pregiudizio richiesto dall'articolo 330 c.c., ha impedito al Tribunale per i Minorenni e impedisce tuttora anche a questa Corte di verificare le attuali condizioni di vita della bambina.
L'articolo 332 c.c. stabilisce che il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Tale situazione non è, tuttavia, assolutamente configurabile con riferimento al caso di specie, in cui il perdurare della situazione pregiudizievole è insito nella ostinata volontà dell'appellante di non palesarsi.
Nell'atto di appello, invero, è stato chiaramente affermato che non si sa dove attualmente madre e figlia si trovino e inoltre che l'apertura di un procedimento penale e la prevedibile applicazioni di misure cautelari nei confronti della madre, nel caso in cui quest'ultima venisse allo scoperto, priverebbe comunque la piccola della presenza materna, il che conferma l'intenzione della donna di proseguire nella sua “vita in fuga”, alla quale ha purtroppo da oltre due anni e mezzo e fino ad oggi sottoposto anche la figlioletta, di appena quattro anni.
13 Il perdurante atteggiamento della ostruzionistico e contrario a una leale Pt_1 collaborazione con l'altro genitore e con le autorità competenti, costituisce una grave violazione dei doveri genitoriali che mal si concilia con la pretesa reintegra nella responsabilità genitoriale, giustificando ampiamente la conferma della decadenza della odierna appellante dalla responsabilità genitoriale.
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del primo giudice, di documenti decisivi, e in particolare della sentenza della Suprema Corte, la quale aveva affermato che la on avrebbe violato i provvedimenti del Pt_1 giudice americano, non intendendo ella sottrarre la minore al padre allorquando è partita per l'Italia, e, inoltre, che non erano state adeguatamente verificate dal primo giudice le condizioni di vita del nucleo familiare paterno.
Anche quest'ultimo motivo è infondato e non può essere accolto. Sul punto, va innanzitutto richiamata la già delineata differenza tra i presupposti richiesti per l'applicazione della Convenzione dell'Aja e quelli per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nel presente contesto, giova aggiungere che la Cassazione con la sentenza n. 32526/2023 del 15.11.2023 non si è certamente espressa in punto di responsabilità genitoriale, sicché i rilievi della Suprema Corte in ordine alla volontarietà dell'allontanamento e al rischio connesso al distacco della minore dalla figura materna non possono in alcun modo incidere sulla valutazione richiesta nella presente sede, ove si controverte sul grave pregiudizio derivante alla minore dal persistente comportamento antigiuridico della sua genitrice. Inoltre, anche le allegazioni sull'asserita inidoneità ambientale paterna restano estranee alla presente indagine, avente ad oggetto, come si è detto, la sola verifica della persistenza dei presupposti per la conferma della decadenza materna.
L'appello non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di e dell'Erario, essendo la minore ammessa Controparte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
p. q. m.
- rigetta l'appello proposto da on ricorso depositato il 26 febbraio Parte_1
2025, avverso la sentenza n. 141/2025 emessa l'11 febbraio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, nel procedimento iscritto al n. 937/2024 R.G. ;
- Condanna l'appellante al rimborso, in favore di e dell'Erario, Controparte_1 essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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