CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Alberto Iachini Bellisarii - Presidente dr. Nicoletta Orlandi - Consigliera rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/03/2025, vertente tra
Parte_1
in persona del dirigente di prima
[...] fascia dr. rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_2
Manuela de Marzo, Pier Paolo Di Gregorio e Luisa De Tullio, come da procura generale alle liti allegata all'atto di appello appellante
e
nato ad [...] il [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Ramicone, come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 127 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza
Sociale, pubblicata il 26/4/2024 in materia malattie professionali
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 127/2024 del Tribunale di L'Aquila, rigettare il ricorso introduttivo. Con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali come per legge
(essendo l' difesa da Avvocati iscritti nell'elenco Pt_1 speciale degli Avvocati dipendenti pubblici), relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In subordine, si opus sit e ove sia provato il rischio lavorativo e la sua efficienza causale rispetto alla malattia denunciata, previo rinnovo della ctu con nomina di uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, voglia comunque riformare la sentenza de quo rigettando la domanda del sig. . Sempre con vittoria di CP_1 spese e compensi, oltre il rimborso forfettario ed oneri previdenziali come per legge (essendo l' difesa da Pt_1
Avvocati iscritti nell'elenco speciale degli Avvocati dipendenti pubblici), relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigettare
l'appello proposto avverso la sentenza impugnata confermando il diritto del sig. a percepire la prestazione CP_1 prevista dal dlgs 38/00 per malattia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale) per un danno biologico pari al
6%, con condanna dell' a liquidare la prestazione di cui Pt_1
pag. 2/10 sopra in favore della parte nella misura e con la decorrenza stabilita dalla legge oltre gli interessi come per legge, oltre alla condanna alle spese. Con condanna alle competenze del presente grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 127 pubblicata il 26/4/2024 il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiarava il diritto del ricorrente CP_1 cancelliere esperto presso la Corte d'appello dell'Aquila, di percepire la prestazione prevista dal d.lgs. n. 38 del 2000 per la malattia professionale consistente nella sindrome del tunnel carpale bilaterale, con un danno biologico pari al 6%,
e condannava l' a liquidare al ricorrente le prestazioni Pt_1 previste per legge ed a rifondergli le spese di lite, ponendo inoltre a carico dell' le spese della consulenza Pt_1 tecnica espletata.
1.1. Il Tribunale esponeva che la consulente d'ufficio aveva accertato che la malattia sopra indicata aveva determinato al ricorrente effetti invalidanti permanenti in misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa del marzo 2021, ed aveva inoltre accertato il nesso di causalità, almeno in termini di concausa rilevante, tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e la predetta patologia. CP_1
2. Con ricorso depositato il 18/06/2024 l' proponeva Pt_1 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
pag. 3/10 2.2. L'udienza di discussione del 27/3/2025 è stata svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.
2.3. La causa può essere quindi decisa con sentenza ai sensi dell'art. 437 e 127 ter, comma 5, c.p.c.
3. Con il primo motivo di appello l' lamenta che il Pt_1 giudice di primo grado non ha ricostruito i fatti posti a base della domanda del lavoratore, avendo ritenuto non necessario l'espletamento della prova testimoniale articolata dalla controparte.
3.1. L'appellante evidenzia che la patologia lamentata dal lavoratore non rientra fra quelle “tabellate” e che pertanto il sig. non poteva giovarsi di nessuna presunzione, CP_1 dovendo dimostrare sia l'esistenza della malattia sia il nesso causale con le specifiche mansioni svolte.
3.1.1. Rileva che la sindrome del tunnel carpale è una patologia ad eziologia multifattoriale di cui non è ordinariamente ipotizzabile una eziopatogenesi professionale, ad eccezione di particolari categorie di lavoratori, quali cucitrici, orlatrici, ecc.; che la patologia professionale, per essere riconosciuta, deve essere causata da un adeguato momento lesivo e non genericamente favorita dal lavoro svolto e che i dati epidemiologici non depongono a favore di un aumento di incidenza di tale patologia nella categoria cui appartiene l'assicurato.
4. Con il secondo motivo di appello l' contesta le Pt_1 risultanze della consulenza espletata in primo grado, deducendo che la consulente non aveva fornito soddisfacenti risposte ai suoi consulenti di parte, non avendo chiarito se la patologia lamentata dal lavoratore era tabellata ed avendo immotivatamente escluso l'applicazione dell'indice OCRA
pag. 4/10 (Occupational Repetitive Action), invece presente nel DVR
(Documento di Valutazione del Rischio) utilizzato dalla Corte
d'appello, che dava come risultato livelli di esposizione di
8,7 (molto lieve) a destra e 6,01 (accettabile) a sinistra.
5. I motivi sopra indicati devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
5.1. La consulente tecnica d'ufficio, dr.
[...]
, ha riscontrato nel sig. sulla base della Persona_1 CP_1 documentazione medica in atti e della visita eseguita sul paziente, la sindrome del tunnel carpale bilaterale, di grado lieve a destra – dopo un intervento non risolutivo di neurolisi del mediano al canale del carpo - e di grado medio a sinistra, con una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente valutabile nella misura del 6% sin dalla data della domanda inoltrata in via amministrativa nel 2021.
5.2. In ordine alla sussistenza della malattia ed alla quantificazione del danno non vi sono contestazioni.
6. Le censure dell'appellante attengono all'origine della patologia.
6.1. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale articolata dal lavoratore, avente ad oggetto le mansioni svolte dal sig.
, il quale in questo grado di giudizio ha insistito, in CP_1 subordine, nella richiesta di ammissione della prova.
6.1.1. L'attività svolta dall'appellato, impiegato come cancelliere esperto dal 2000 presso la Sezione Lavoro della
Corte d'appello dell'Aquila, è infatti attestata nella comunicazione in data 14/6/2021 inviata dalla dirigente di cancelleria, dr. all' prodotta Controparte_2 Pt_1 in primo grado dallo stesso appellante, nella quale Pt_1 si dà atto che il sig. all'epoca della domanda CP_1 proposta in via amministrativa era impegnato: 1) per due pag. 5/10 giorni a settimana nella redazione dei verbali telematici di udienza, con una media di circa 23 cause trattate in ogni udienza;
2) per circa un'ora e mezza al giorno nel discarico di atti telematici, con incremento del tempo impiegato a partire dal gennaio del 2021, essendogli stata attribuita la competenza della volontaria giurisdizione oltre a quella della
Sezione Lavoro;
3) per circa un'ora e mezza al giorno nella consegna di fascicoli ai magistrati;
4) per circa mezz'ora al giorno nel discarico telematico delle udienze sulla piattaforma;
5) per circa mezz'ora al giorno nella Pt_3 predisposizione e nel rilascio di copie;
6) per circa 20 minuti al giorno in videoconferenze, nonché quotidianamente, per un tempo non quantificabile, nelle relazioni telefoniche con gli avvocati e nelle relazioni con i colleghi e con la dirigenza dell'ufficio.
6.2. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, le tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, approvate con d.m. del 9/4/2008, applicabile ratione temporis, al punto 78 I indicano come di origine professionale la sindrome del tunnel carpale (G56.0) in presenza di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo”.
6.3. In base alle mansioni attestate dalla dirigente di cancelleria risulta che il sig. era impiegato per due CP_1 giorni a settimana in modo continuativo al computer per l'intera mattina nella redazione dei verbali di udienza e che negli altri giorni svolgeva per almeno tre ore le attività imposte dall'informatizzazione del sistema giudiziario,
pag. 6/10 introdotta, come è noto, nel processo civile a partire dal
2014.
6.3.1. La consulente tecnica d'ufficio ha evidenziato che l'uso del computer può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare nonché quando il lavoratore sia addetto al videoterminale da un tempo sufficientemente lungo da essere idoneo a causare la patologia.
6.3.2. Ne consegue che, essendo il sig. impiegato CP_1 in modo non occasionale ai videoterminali, la patologia da lui lamentata è considerata malattia professionale, ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, e che era pertanto onere dell' dimostrarne una diversa eziologia. Pt_1
6.3.3. Sul punto l'appellante si è limitato ad elencare le possibili cause della sindrome del tunnel carpale (lussazioni del semilunare, fratture dell'estremità distale del radio, artrosi post-traumatica, retrazioni infiammatorie del retinaculum dei flessori, tenosinoviti specifiche, predisposizione agli edemi di tipo locale) senza alcuna correlazione con le condizioni dell'appellato.
6.4. Fermo quanto sopra esposto sull'onere probatorio dell' , la consulente ha inoltre evidenziato che la Pt_1 sindrome del tunnel carpale è una delle patologie connesse all'uso quotidiano e prolungato del computer in ambiente professionale, soprattutto se le postazioni di lavoro non rispettino i necessari requisiti ergonomici;
che nel caso del sig. non emergevano fattori di rischio CP_1 extralavorativi, quali patologie sistemiche che potessero favorire l'insorgenza della predetta sindrome, tenuto anche conto che tali fattori extralavorativi sono più frequenti nel pag. 7/10 sesso femminile;
che il lavoratore era sempre stato addetto nell'arco della sua lunga vita lavorativa, dal 1996 all'epoca della consulenza, per circa trent'anni, ai compiti propri della qualifica di cancelliere, consistenti nella redazione a mano per molte ore di verbali di udienza e nel sollevamento, spostamento, smistamento di pesanti fascicoli e successivamente nell'utilizzazione quotidiana di personal computer per un elevato numero di ore al giorno, con conseguenti sollecitazioni continue e a ritmi elevati e ripetitivi del distretto anatomico polso-mano, il che dava conto della bilateralità della sindrome diagnosticata in un soggetto ambidestro, proprio per l'esposizione prevalente e simmetrica di entrambi gli arti superiori.
6.4.1. La consulente ha pertanto ritenuto accertata la sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico dei polsi di natura, durata e intensità tale da far ritenere provato il nesso causale o quantomeno concausale tra il lavoro svolto e la tecnopatia denunciata, ed ha rammentato che l' nelle sue circolari esplicative Pt_1 evidenzia che la malattia deve ritenersi di origine professionale anche nel caso in cui si accerti la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi - peraltro in questo caso non emersi - senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative e quelle extralavorative.
6.5. Quanto alla metodologia OCRA, la dr. ha Persona_1 rilevato, in risposta ai chiarimenti richiesti dalla consulente di parte dell'odierno appellante, che tale indice va utilizzato quando sia possibile individuare un ciclo ben definito nel compito lavorativo analizzato, come accade in alcuni contesti lavorativi, ad esempio quelli industriali, in cui si realizzano gli stessi prodotti in tempi determinati,
pag. 8/10 mentre in altri casi, come l'agricoltura, la grande distribuzione, le lavorazioni artigianali e quelle in esame,
l'individuazione di un ciclo standard non è possibile, ma questo non implica che non si verifichino movimenti ripetitivi a carico degli stessi distretti anatomici ed organo-funzionali che comportano piccoli traumi ed usura delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini e danno luogo, gradualmente, nell'arco di un periodo di tempo più o meno lungo, a patologie a carico dei distretti interessati, tra cui la sindrome del tunnel carpale.
6.6. La consulente ha rilevato che recenti studi attestano che, ad esempio, negli Stati Uniti la sindrome del tunnel carpale professionale costituisce la causa più frequente di perdita di giornate lavorative e che nel 47% dei casi tale sindrome sia da porre in relazione causale con le mansioni svolte.
6.7. Ha quindi ha concluso che nel caso del sig. CP_1 ci si trova dinanzi ad un soggetto di sesso maschile, statisticamente meno colpito dalla sindrome del tunnel carpale rispetto al sesso femminile, dalla cui anamnesi non è emerso nessun fattore predisponente extraprofessionale, dovendo pertanto attribuirsi l'insorgenza della patologia all'attività lavorativa svolta, quanto meno in base al principio del più probabile che non.
7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della procuratrice dell'appellato, dichiaratasi antistataria, sulla base di valori prossimi ai minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause previdenziali di valore compreso fra 1.100,01 e 5.200,00 euro, stante la semplicità della controversia, con esclusione dei pag. 9/10 compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' Parte_4
a rifondere all'Avv.
[...]
Francesca Ramicone, antistataria, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27/3/2025
La Consigliera est. Il Presidente dr. Nicoletta Orlandi dr. Alberto Iachini Bellisarii
pag. 10/10