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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
( ) in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
quale procuratore speciale di ( C.F. Parte_2
) costituito personalmente ai sensi dell'art.15 dlgs n. 150/2011 C.F._2
RICORRENTI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. Paola Romanelli, presso il cui studio sito in Sala
Consilina (SA), nella Via Mezzacapo n. 27, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'8 luglio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto di liquidazione degli onorari al CTU, nominato nel procedimento R.G. 783/23, GN , depositato in data 20.05.2025 e comunicato a mezzo Controparte_1
PEC alle parti in pari data.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti sostenevano l'assenza di un'adeguata motivazione del provvedimento, avendo il Giudice fatto automatico ricorso alla liquidazione del compenso agli onorari commisurati a tempo e non invece ai criteri previsti dalle Tabelle di cui al D.M. 30.05. 2022.
Gli stessi precisavano che il Giudice nella liquidazione del compenso avrebbe dovuto applicare un onorario variabile da un minimo di 145,12 a un massimo di € 970,42 “ per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misure e contabilità lavori, di aggiornamento e revisioni prezzi” ( art 12
, primo comma D.M.30.05.2002) oppure in alternativa “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzione edilizie, manufatti isolati e strutture speciali” un onorario a percentuale con un minimo del 2,8106% e un massimo del 5,6370% applicati sul valore della controversia di € 26.000 ( art 11, D.M.30/05/2022).
Inoltre, rappresentavano che il Giudice non avrebbe controllato il numero delle vacazioni indicate nella relazione dal CTU, che risultava, secondo le parti, spropositato rispetto all'impegno.
Infine, sostenevano, sulla base dell'estratto dall'Albo degli Ingegneri, che il CTU svolgeva un'attività a tempo pieno come dipendente privato e solo in via occasionale la libera professione
La parte precisava che l'applicazione degli onorari a tempo risultava illegittima in quanto si fondava sull'inesistente presupposto di indeterminabilità oggettiva del valore della causa chiaramente indicato nell'importo di € 26.000.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, previa richiesta di sospensione ex art 5 D.lgs. n.
150/2011 dell'efficacia esecutiva del decreto medesimo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni:
- In via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, rilevare come, per tutti i motivi esposti c.s. esposti, debbano considerarsi provati sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora e quindi sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva dello stesso decreto ai sensi dell'art.5 D.lgs. 150/2011;
- in via principale, nel merito, revocare e/o modificare il decreto di liquidazione rideterminando il compenso del C.T.U. nella misura minima tabellare come prescritto dal D.M. della Giustizia 30.05.2002 anziché in quella a tempo richiesta, e cioè nella misura prevista a percentuale dalla tabella 12 ad esso allegata di € 730,00 in base al detto valore di controversia, o di € 582,42 in base a quello del computo metrico in data
02/12/2024, oltre oneri di legge, oppure in quella variabile prevista dalla tabella 11 tra un minimo di 145,12 e un massimo di € 970,42 ovvero ancora nella misura ritenuta congrua e/o equa, ma comunque in misura ben inferiore a quella eccessiva e spropositata in base all'inapplicabile criterio delle vacazioni pari a euro 2.940,53 a titolo di onorari e di € 87,12 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, e contributo cassa nella misura e sulle voci come per legge, come liquidata dal Signor Giudice in data 20/01/2025, con pagamento posto, provvisoriamente, previo rilascio di fattura, a carico di tutte le parti in solido salva la detrazione dell'acconto già corrisposto ( rectius: di fatto posto tutto provvisoriamente a carico della sola Parte attrice), e quindi richiesto dal C.T.U. in pari data per l'importo di €. 3.822,32 di cui €. 634,40 già pagati
a titolo d'acconto, con applicazione del solo bollo di € 2,00 e senza quella dell'I.V.A. ai sensi della L. 190/2014; insistendo perché venga sospesa l'esecutività del decreto di liquidazione nell'attesa della definizione del presente giudizio in applicazione dello stesso art 5. D.lgs.
150/2011;
Con vittoria delle spese vive anticipate costituite dal contributo unificato di € 98,00 e del bollo di € 27,00, oltre alle commissioni di € 1,50 pagate a mezzo del portale Pago
FA ed al rimborso forfettario di € 33,50 per il costo documentabile della raccomandata
a.r./prioritaria 1 con prova di consegna e spese accessorie di stampa ecc., inviata in forma cartacea per cortesia istituzionale a codesto Ill.mo Signor Presidente, e così per un totale di € 160,00 forfettario, anche ai fini dell'eventuale successiva azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e/o subendi derivanti dall' immediata esecutività del decreto di liquidazione della CTU qui in questione”.
Con provvedimento del 20.02.2025, il Presidente Vicario del Tribunale assegnava la causa al Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco.
Con decreto del 21.02.2025, il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione del decreto opposto, fissava al 10.06.2025 l'udienza per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, a mezzo del proprio difensore, il CTU eccependo l'inammissibilità e la manifesta Persona_1
infondatezza dell'impugnazione proposta.
Innanzitutto, il resistente evidenziava che la nota spese redatta dal CTU veniva confermata dal Giudice non sul presupposto dell'indeterminabilità della controversia bensì in ragione della congruità degli importi rispetto al lavoro svolto e all'impegno profuso dal CTU. Inoltre, rappresentava che i parametri prospettati dalla parte ricorrente per calcolare il compenso erano assolutamente fuorvianti ed inidonei.
In particolare, sosteneva l'inapplicabilità al caso dell'articolo 12, primo comma, dell'allegato al D.M., in quanto l'indagine del consulente non si era limitata alle sole attività descritte dall'articolo 12, ma aveva riguardato anche il riscontro della presenza di eventuali vizi e difetti dell'opera, l'esatta individuazione dei lavori a farsi al fine di eliminare la causa degli inconvenienti, la relativa quantificazione dei costi.
Deduceva, altresì che anche la determinazione dell'onorario a percentuale ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato al DM era erronea, in quanto i ricorrenti non avevano correttamente individuato l'intervallo fra i compensi minimi e massimi per liquidare il
CTU.
Inoltre, precisava che la commisurazione degli onorari a vacazione era stata effettuata ai sensi di una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza
16/2025, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, disponeva la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Infine, il resistente deduceva che era infondato l'assunto secondo cui l'Ingegnere avrebbe svolto un'attività di lavoro di natura subordinata, data la mancata presenza dello stesso nell'Albo degli Ingegneri.
Tanto premesso, il resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“declaratoria di inammissibilità e comunque rigetto nel merito del ricorso ex adverso proposto, con conseguente conferma del decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Lagonegro in data 20.01.2025.
Con vittoria di spese, onorario, contributo ex art 14 L.P. ed accessori di legge”.
Con provvedimento del 20.06.2025, il Giudice, alla luce della nuova documentazione depositata in atti, non disponeva la sospensione del decreto, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 luglio 2025.
Va premesso che per granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, “l'interesse ad agire, previsto come condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, comportante che, senza il processo e l' esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe un danno, che deve necessariamente essere concreto ed attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano della mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni meramente ipotetiche “ (per tutte, Cassazione Civile,
Sez. 2, ordinanza n. 12532 dell'8 maggio 2024); ed è anche stato costantemente ribadito che “in tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, dal quale possa ottenersi un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12733 del 9.5.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 30510 del
3.11.2023), con l'ulteriore precisazione che “il principio contenuto nell'art. 100 cpc, secondo il quale per proporre una domanda o resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata, ovvero di una sua parte” ( Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 19327 del 15 luglio 2024).
Ciò premesso, in primo luogo, si dubita che l'azione proposta dai ricorrenti volta ad ottenere una pronuncia che revochi o modifichi il decreto di liquidazione emesso dal
Giudice nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. risulti caratterizzata da un interesse concreto.
Nello specifico, infatti, il Giudice mediante tale provvedimento ha disposto il pagamento del compenso del CTU a carico delle parti in solido e non solamente a carico delle parti che hanno richiesto la consulenza tecnica preventiva. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. 9735/2020; Cass.14268/2017).
Sempre secondo giurisprudenza di legittimità, va ricordato che” la funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie.
Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente.” (Cass.
21045/2016, Cass. civ. Ord., 07/06/2019, n. 15492).
La liquidazione che ha posto il pagamento a carico delle parti in solido ( a nulla rilevando la contumacia della parte resistente, tenuta comunque al pagamento), in realtà, va a beneficio della ricorrente che, qualora dovesse pagare il debito anche per la parte dell'altro estinguerebbe l'obbligazione nei confronti del creditore, ma avrà nei confronti di coloro che non hanno pagato il diritto di regresso per la metà.
Tale circostanza, invece, non si sarebbe verificata qualora, in modo corretto, il pagamento fosse stato posto a carico del solo ricorrente che avrebbe potuto recuperare quanto versato solo a seguito di una pronuncia di merito a suo favore.
Va osservato che il “ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (cfr Cass. civ., sent. n. 1470 del
22.01.2018).
Spetta a questo giudice, quindi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti costituite, l'esame delle corrette modalità di liquidazione delle spettanze del consulente d'ufficio e circa la correttezza della quantificazione del compenso operata.
Ciò posto, nel merito, quanto alle censure relative alla quantificazione del compenso, occorre premettere che il sistema normativo di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio prevede diversi criteri: quello a vacazione e quello a tariffa fissa o variabile.
Il primo è previsto, quale criterio generale, dall'art. 4 L. 319/1980, mentre il secondo, che costituisce una deroga – invero ampia – al primo, è contenuto nel DM 30 maggio
2002. Il rapporto tra le due fonti normative è regolato dalla legge secondo un criterio di specialità, laddove “Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato
e vengono determinati in base alle vacazioni” (art. 4 L. 319/1980). Ne deriva che, ove un'attività peritale sia prevista nelle tabelle – dapprima contenute nella stessa L.
319/1980, poi nel DPR 820/1983, e infine nel DM 30 maggio 2002 – il compenso sarà calcolato secondo il criterio percentuale o quello variabile, compreso cioè tra un minimo e un massimo, ma non secondo quello delle vacazioni. Tale ultimo criterio sarà utilizzato ove l'attività peritale non sia prevista nelle suddette tabelle.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento di legittimità “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello
a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (conf. ex multis
Cass 7687/1999).
Nel caso di specie, i quesiti posti al CTU sono: - “le causali dei riscontrati inconvenienti in base a dati obiettivamente rilevabili, anche in ordine alla loro con riferimento all'insorgere delle causali al manifestarsi dei fenomeni, agli interventi seguiti dalle parti ed alla loro idoneità;
- le relative opere a farsi al fine di eliminare la causa degli inconvenienti, nonché al fine di ripristinare lo status quo ante”
- il costo delle opere
- quanto altro utile anche tentando la conciliazione”.
Le parti ricorrenti hanno ricondotto tale accertamenti nell'art. 11 o nell'art. 12 DM
30.05.2022.
Tuttavia, i quesiti posti al CTU non sono pienamente sussumibili nei citati articoli.
L'art.11 fa riferimento alla perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili.
L'art. 12 fa riferimento a perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi.
“In tema di liquidazione degli onorari ai CTU, il criterio dettato dal D.M. 30 maggio
2002, art. 12 costituendo deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 in materia di costruzioni, non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente indicati.
Pertanto, se l'indagine commessa all'ausiliare non è limitata a operazioni di mero controllo o verifica, ma si estende ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione
è quello fissato in via generale dall'art. 11” (così Cassazione civile sez. II, 18/09/2009,
n.20235).
Nel caso di specie, al ctu non è stato solo demandato il compito di verificare le cause dell'infiltrazioni (accertamento generalmente ricompreso nell'art. 11), né di verificare i lavori eseguiti rispetto a quelli convenuti (accertamento ricompreso nell'art. 12). Nel caso di specie, invece, il consulente è stato chiamato a verificare le opere realizzate, la sussistenza dei vizi dedotti da parte ricorrente rispetto ai lavori effettuati, ad individuarne le cause, a indicare i lavori necessari per eliminarli e a quantificarne il valore, a valutare come ciò incidesse sull'utilizzabilità del bene.
Ne deriva che la consulenza non poteva essere sussunta nemmeno nell'art. 3 del D.M.
30 maggio 2002, secondo cui per la perizia o la consulenza tecnica in materia di diritti a titolo di risarcimento di danni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del precedente articolo 2 ridotto alla metà e, cioè, un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.
Tale articolo non trova mai applicazioni in ipotesi di accertamenti di questo tipo posto che l'importo risulterebbe assolutamente incongruo rispetto al grado di difficoltà dell'accertamento espletato.
In questo caso, per costante giurisprudenza, può farsi ricorso alla liquidazione degli onorari commisurati a tempo, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, anche quando l'applicazione degli altri criteri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 condurrebbe ad una liquidazione manifestamente iniqua, per difetto o per eccesso, rispetto all'impegno profuso dall'ausiliario (cfr. Cass. 7687/1999).
Non si ritiene, quindi, che la liquidazione per vacazioni sia viziata per le ragioni indicate.
Quanto al numero di vacazioni liquidate, considerati i termini assegnati al consulente potevano essere liquidate un numero massimo di 520 vacazioni tenuto conto dei soli giorni lavorativi (130).
Nel caso di specie, sono state liquidate 360 vacazioni che sono ben al di sotto del numero massimo.
Va, inoltre, rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Tale pronuncia ha effetto retroattivo e, quindi, può trovare applicazione anche nel caso di specie con la conseguenza che anche liquidando un numero di vacazioni assai inferiori a quello richiesto, si sarebbe giunti ad un importo equivalente o addiruttura superiore (basti pensare che dopo la pronuncia citata, attualmente 200 vacazioni che rappresenterebbero il minimo, tenuto conto del tempo impiegato, corrisponderebbero ad euro 2936,00).
Per tutte queste ragioni si ritiene che il compenso liquidato al CTU sia congruo con rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M n. 147 2022 con esclusione della fase istruttoria, applicazione dei minimi e ulteriore riduzione del 30% stante la semplicità delle questioni affrontate e l'esiguità dell'attività difensiva compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso in opposizione, confermando il decreto di liquidazione in opposizione;
• Condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in euro 596,00 per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA
e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro, 18 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
( ) in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
quale procuratore speciale di ( C.F. Parte_2
) costituito personalmente ai sensi dell'art.15 dlgs n. 150/2011 C.F._2
RICORRENTI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avv. Paola Romanelli, presso il cui studio sito in Sala
Consilina (SA), nella Via Mezzacapo n. 27, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'8 luglio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto di liquidazione degli onorari al CTU, nominato nel procedimento R.G. 783/23, GN , depositato in data 20.05.2025 e comunicato a mezzo Controparte_1
PEC alle parti in pari data.
A fondamento del ricorso, i ricorrenti sostenevano l'assenza di un'adeguata motivazione del provvedimento, avendo il Giudice fatto automatico ricorso alla liquidazione del compenso agli onorari commisurati a tempo e non invece ai criteri previsti dalle Tabelle di cui al D.M. 30.05. 2022.
Gli stessi precisavano che il Giudice nella liquidazione del compenso avrebbe dovuto applicare un onorario variabile da un minimo di 145,12 a un massimo di € 970,42 “ per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misure e contabilità lavori, di aggiornamento e revisioni prezzi” ( art 12
, primo comma D.M.30.05.2002) oppure in alternativa “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzione edilizie, manufatti isolati e strutture speciali” un onorario a percentuale con un minimo del 2,8106% e un massimo del 5,6370% applicati sul valore della controversia di € 26.000 ( art 11, D.M.30/05/2022).
Inoltre, rappresentavano che il Giudice non avrebbe controllato il numero delle vacazioni indicate nella relazione dal CTU, che risultava, secondo le parti, spropositato rispetto all'impegno.
Infine, sostenevano, sulla base dell'estratto dall'Albo degli Ingegneri, che il CTU svolgeva un'attività a tempo pieno come dipendente privato e solo in via occasionale la libera professione
La parte precisava che l'applicazione degli onorari a tempo risultava illegittima in quanto si fondava sull'inesistente presupposto di indeterminabilità oggettiva del valore della causa chiaramente indicato nell'importo di € 26.000.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, previa richiesta di sospensione ex art 5 D.lgs. n.
150/2011 dell'efficacia esecutiva del decreto medesimo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni:
- In via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte, rilevare come, per tutti i motivi esposti c.s. esposti, debbano considerarsi provati sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora e quindi sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva dello stesso decreto ai sensi dell'art.5 D.lgs. 150/2011;
- in via principale, nel merito, revocare e/o modificare il decreto di liquidazione rideterminando il compenso del C.T.U. nella misura minima tabellare come prescritto dal D.M. della Giustizia 30.05.2002 anziché in quella a tempo richiesta, e cioè nella misura prevista a percentuale dalla tabella 12 ad esso allegata di € 730,00 in base al detto valore di controversia, o di € 582,42 in base a quello del computo metrico in data
02/12/2024, oltre oneri di legge, oppure in quella variabile prevista dalla tabella 11 tra un minimo di 145,12 e un massimo di € 970,42 ovvero ancora nella misura ritenuta congrua e/o equa, ma comunque in misura ben inferiore a quella eccessiva e spropositata in base all'inapplicabile criterio delle vacazioni pari a euro 2.940,53 a titolo di onorari e di € 87,12 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta, e contributo cassa nella misura e sulle voci come per legge, come liquidata dal Signor Giudice in data 20/01/2025, con pagamento posto, provvisoriamente, previo rilascio di fattura, a carico di tutte le parti in solido salva la detrazione dell'acconto già corrisposto ( rectius: di fatto posto tutto provvisoriamente a carico della sola Parte attrice), e quindi richiesto dal C.T.U. in pari data per l'importo di €. 3.822,32 di cui €. 634,40 già pagati
a titolo d'acconto, con applicazione del solo bollo di € 2,00 e senza quella dell'I.V.A. ai sensi della L. 190/2014; insistendo perché venga sospesa l'esecutività del decreto di liquidazione nell'attesa della definizione del presente giudizio in applicazione dello stesso art 5. D.lgs.
150/2011;
Con vittoria delle spese vive anticipate costituite dal contributo unificato di € 98,00 e del bollo di € 27,00, oltre alle commissioni di € 1,50 pagate a mezzo del portale Pago
FA ed al rimborso forfettario di € 33,50 per il costo documentabile della raccomandata
a.r./prioritaria 1 con prova di consegna e spese accessorie di stampa ecc., inviata in forma cartacea per cortesia istituzionale a codesto Ill.mo Signor Presidente, e così per un totale di € 160,00 forfettario, anche ai fini dell'eventuale successiva azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e/o subendi derivanti dall' immediata esecutività del decreto di liquidazione della CTU qui in questione”.
Con provvedimento del 20.02.2025, il Presidente Vicario del Tribunale assegnava la causa al Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco.
Con decreto del 21.02.2025, il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la sospensione del decreto opposto, fissava al 10.06.2025 l'udienza per la comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, a mezzo del proprio difensore, il CTU eccependo l'inammissibilità e la manifesta Persona_1
infondatezza dell'impugnazione proposta.
Innanzitutto, il resistente evidenziava che la nota spese redatta dal CTU veniva confermata dal Giudice non sul presupposto dell'indeterminabilità della controversia bensì in ragione della congruità degli importi rispetto al lavoro svolto e all'impegno profuso dal CTU. Inoltre, rappresentava che i parametri prospettati dalla parte ricorrente per calcolare il compenso erano assolutamente fuorvianti ed inidonei.
In particolare, sosteneva l'inapplicabilità al caso dell'articolo 12, primo comma, dell'allegato al D.M., in quanto l'indagine del consulente non si era limitata alle sole attività descritte dall'articolo 12, ma aveva riguardato anche il riscontro della presenza di eventuali vizi e difetti dell'opera, l'esatta individuazione dei lavori a farsi al fine di eliminare la causa degli inconvenienti, la relativa quantificazione dei costi.
Deduceva, altresì che anche la determinazione dell'onorario a percentuale ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato al DM era erronea, in quanto i ricorrenti non avevano correttamente individuato l'intervallo fra i compensi minimi e massimi per liquidare il
CTU.
Inoltre, precisava che la commisurazione degli onorari a vacazione era stata effettuata ai sensi di una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza
16/2025, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, disponeva la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Infine, il resistente deduceva che era infondato l'assunto secondo cui l'Ingegnere avrebbe svolto un'attività di lavoro di natura subordinata, data la mancata presenza dello stesso nell'Albo degli Ingegneri.
Tanto premesso, il resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“declaratoria di inammissibilità e comunque rigetto nel merito del ricorso ex adverso proposto, con conseguente conferma del decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Lagonegro in data 20.01.2025.
Con vittoria di spese, onorario, contributo ex art 14 L.P. ed accessori di legge”.
Con provvedimento del 20.06.2025, il Giudice, alla luce della nuova documentazione depositata in atti, non disponeva la sospensione del decreto, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 luglio 2025.
Va premesso che per granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, “l'interesse ad agire, previsto come condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, comportante che, senza il processo e l' esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe un danno, che deve necessariamente essere concreto ed attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano della mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni meramente ipotetiche “ (per tutte, Cassazione Civile,
Sez. 2, ordinanza n. 12532 dell'8 maggio 2024); ed è anche stato costantemente ribadito che “in tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale, dal quale possa ottenersi un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 12733 del 9.5.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 30510 del
3.11.2023), con l'ulteriore precisazione che “il principio contenuto nell'art. 100 cpc, secondo il quale per proporre una domanda o resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata, ovvero di una sua parte” ( Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 19327 del 15 luglio 2024).
Ciò premesso, in primo luogo, si dubita che l'azione proposta dai ricorrenti volta ad ottenere una pronuncia che revochi o modifichi il decreto di liquidazione emesso dal
Giudice nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. risulti caratterizzata da un interesse concreto.
Nello specifico, infatti, il Giudice mediante tale provvedimento ha disposto il pagamento del compenso del CTU a carico delle parti in solido e non solamente a carico delle parti che hanno richiesto la consulenza tecnica preventiva. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. 9735/2020; Cass.14268/2017).
Sempre secondo giurisprudenza di legittimità, va ricordato che” la funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie.
Soltanto nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente.” (Cass.
21045/2016, Cass. civ. Ord., 07/06/2019, n. 15492).
La liquidazione che ha posto il pagamento a carico delle parti in solido ( a nulla rilevando la contumacia della parte resistente, tenuta comunque al pagamento), in realtà, va a beneficio della ricorrente che, qualora dovesse pagare il debito anche per la parte dell'altro estinguerebbe l'obbligazione nei confronti del creditore, ma avrà nei confronti di coloro che non hanno pagato il diritto di regresso per la metà.
Tale circostanza, invece, non si sarebbe verificata qualora, in modo corretto, il pagamento fosse stato posto a carico del solo ricorrente che avrebbe potuto recuperare quanto versato solo a seguito di una pronuncia di merito a suo favore.
Va osservato che il “ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del
2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (cfr Cass. civ., sent. n. 1470 del
22.01.2018).
Spetta a questo giudice, quindi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti costituite, l'esame delle corrette modalità di liquidazione delle spettanze del consulente d'ufficio e circa la correttezza della quantificazione del compenso operata.
Ciò posto, nel merito, quanto alle censure relative alla quantificazione del compenso, occorre premettere che il sistema normativo di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio prevede diversi criteri: quello a vacazione e quello a tariffa fissa o variabile.
Il primo è previsto, quale criterio generale, dall'art. 4 L. 319/1980, mentre il secondo, che costituisce una deroga – invero ampia – al primo, è contenuto nel DM 30 maggio
2002. Il rapporto tra le due fonti normative è regolato dalla legge secondo un criterio di specialità, laddove “Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato
e vengono determinati in base alle vacazioni” (art. 4 L. 319/1980). Ne deriva che, ove un'attività peritale sia prevista nelle tabelle – dapprima contenute nella stessa L.
319/1980, poi nel DPR 820/1983, e infine nel DM 30 maggio 2002 – il compenso sarà calcolato secondo il criterio percentuale o quello variabile, compreso cioè tra un minimo e un massimo, ma non secondo quello delle vacazioni. Tale ultimo criterio sarà utilizzato ove l'attività peritale non sia prevista nelle suddette tabelle.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento di legittimità “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello
a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (conf. ex multis
Cass 7687/1999).
Nel caso di specie, i quesiti posti al CTU sono: - “le causali dei riscontrati inconvenienti in base a dati obiettivamente rilevabili, anche in ordine alla loro con riferimento all'insorgere delle causali al manifestarsi dei fenomeni, agli interventi seguiti dalle parti ed alla loro idoneità;
- le relative opere a farsi al fine di eliminare la causa degli inconvenienti, nonché al fine di ripristinare lo status quo ante”
- il costo delle opere
- quanto altro utile anche tentando la conciliazione”.
Le parti ricorrenti hanno ricondotto tale accertamenti nell'art. 11 o nell'art. 12 DM
30.05.2022.
Tuttavia, i quesiti posti al CTU non sono pienamente sussumibili nei citati articoli.
L'art.11 fa riferimento alla perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili.
L'art. 12 fa riferimento a perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi.
“In tema di liquidazione degli onorari ai CTU, il criterio dettato dal D.M. 30 maggio
2002, art. 12 costituendo deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 in materia di costruzioni, non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente indicati.
Pertanto, se l'indagine commessa all'ausiliare non è limitata a operazioni di mero controllo o verifica, ma si estende ad altri tipi di accertamenti, il criterio di liquidazione
è quello fissato in via generale dall'art. 11” (così Cassazione civile sez. II, 18/09/2009,
n.20235).
Nel caso di specie, al ctu non è stato solo demandato il compito di verificare le cause dell'infiltrazioni (accertamento generalmente ricompreso nell'art. 11), né di verificare i lavori eseguiti rispetto a quelli convenuti (accertamento ricompreso nell'art. 12). Nel caso di specie, invece, il consulente è stato chiamato a verificare le opere realizzate, la sussistenza dei vizi dedotti da parte ricorrente rispetto ai lavori effettuati, ad individuarne le cause, a indicare i lavori necessari per eliminarli e a quantificarne il valore, a valutare come ciò incidesse sull'utilizzabilità del bene.
Ne deriva che la consulenza non poteva essere sussunta nemmeno nell'art. 3 del D.M.
30 maggio 2002, secondo cui per la perizia o la consulenza tecnica in materia di diritti a titolo di risarcimento di danni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del precedente articolo 2 ridotto alla metà e, cioè, un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.
Tale articolo non trova mai applicazioni in ipotesi di accertamenti di questo tipo posto che l'importo risulterebbe assolutamente incongruo rispetto al grado di difficoltà dell'accertamento espletato.
In questo caso, per costante giurisprudenza, può farsi ricorso alla liquidazione degli onorari commisurati a tempo, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319, anche quando l'applicazione degli altri criteri previsti dal D.M. 30 maggio 2002 condurrebbe ad una liquidazione manifestamente iniqua, per difetto o per eccesso, rispetto all'impegno profuso dall'ausiliario (cfr. Cass. 7687/1999).
Non si ritiene, quindi, che la liquidazione per vacazioni sia viziata per le ragioni indicate.
Quanto al numero di vacazioni liquidate, considerati i termini assegnati al consulente potevano essere liquidate un numero massimo di 520 vacazioni tenuto conto dei soli giorni lavorativi (130).
Nel caso di specie, sono state liquidate 360 vacazioni che sono ben al di sotto del numero massimo.
Va, inoltre, rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Tale pronuncia ha effetto retroattivo e, quindi, può trovare applicazione anche nel caso di specie con la conseguenza che anche liquidando un numero di vacazioni assai inferiori a quello richiesto, si sarebbe giunti ad un importo equivalente o addiruttura superiore (basti pensare che dopo la pronuncia citata, attualmente 200 vacazioni che rappresenterebbero il minimo, tenuto conto del tempo impiegato, corrisponderebbero ad euro 2936,00).
Per tutte queste ragioni si ritiene che il compenso liquidato al CTU sia congruo con rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M n. 147 2022 con esclusione della fase istruttoria, applicazione dei minimi e ulteriore riduzione del 30% stante la semplicità delle questioni affrontate e l'esiguità dell'attività difensiva compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso in opposizione, confermando il decreto di liquidazione in opposizione;
• Condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in euro 596,00 per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA
e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro, 18 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco