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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 588/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 11/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. LE LI sono comparsi per il ricorrente l'Avv. D'HARCOURT Parte_1 in sostituzione dell'Avv. BARTOLOTTA e per il resistente l'Avv. RIVA. CP_1
L'avv. D'HARCOURT insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso alla luce delle conclusioni del CTU.
L'avv. RIVA contesta la CTU, rileva che una delle patologie indicate era l'ernia, non riconosciute dal CTU;
afferma che non sono state valutate le dichiarazioni anamnestiche rese in sede amministrativa e le dichiarazioni del delegato del datore di lavoro.
L'avv. D'HARCOURT replica affermando che il CTU ha correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa LE LI all'udienza del 11/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 588/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. Parte_1
BARTOLOTTA LE IS, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha chiamato Parte_1 in causa chiedendo accertarsi l'origine professionale delle patologie (protrusioni discali CP_1 lombari e ernia cervicale) oggetto di denuncia e conseguentemente condannarsi l' a CP_2 riconoscerle l'indennizzo o la rendita da inabilità permanente di legge commisurati ad un grado di inabilità del 18% o altro maggiore o minore accertando, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata da tale data all'effettivo soddisfo;
il tutto da sommarsi al grado di inabilità derivante dagli ulteriori infortuni/malattie professionali già a lei riconosciuti e/o medio tempore riconosciuti.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto di essere stata significativamente esposta a rischi da posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dall'aprile 1989 all'aprile 2006 e CP_3 poi (anche tramite un'agenzia interinale) dal 2009 in avanti. La stessa ha dedotto di aver svolto, in negli anni indicati in atti, mansioni di addetta alla pala gommata, di conducente di muletti, di addetta alla pulizia delle grate/griglie e dei macchinari di produzione, nonché della pulizia al di sotto dei nastri di riscelta, e comunque di addetta alla riscelta del vetro.
si è regolarmente costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone la reiezione. L'Istituto, in particolare, ha rilevato come, secondo il questionario fatto pervenire dal datore di lavoro, la ricorrente movimentasse nell'80% dei casi oggetti di peso inferiore ad un chilogrammo e comunque non superiore a tre chili, ha contestato la natura c.d. tabellata della malattia “ernia cervicale” ed ha affermato che le patologie oggetto di denuncia avevano in realtà natura degenerativa, contestando comunque la misura dei postumi prospettati.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni concludendo come da verbale.
Il ricorso si è rivelato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 L'istruttoria esperita ha consentito di provare che effettivamente
[...] sia stata significativamente esposta a rischio in ambito professionale nel Parte_1 corso degli anni in cui ha prestato la sua attività presso la CP_3
I testi escussi, in particolare, hanno affermato che la stessa:
- aveva lavorato come addetta alla riscelta, conducendo anche i muletti ed occupandosi anche della pulizia (BRIONES, ; Per_1 Per_2 Per_3
- nelle operazioni di pulizia aveva anche sollevato i pesanti coperchi in ferro dei macchinari (BRIONES);
- aveva raccolto con un badile il materiale caduto sotto i nastri, utilizzando anche un raschietto (BRIONES, e sollevando griglie in Per_1 Per_2 Per_3 ferro due o tre volte al giorno (BRIONES);
- come addetta alla riscelta aveva eliminato manualmente il materiale non vetroso che fluiva sul nastro, riponendolo in contenitori, lavorando sempre in piedi e poi svuotando le ceste (BRIONES, . Per_1 Per_2 Per_3
Anche il teste , consulente sicurezza igiene ambientale di , ha Tes_1 CP_3 confermato che la ricorrente dal 2015 al 2017 era stata addetta anche alla pala meccanica ed ai muletti.
Lo svolgimento delle mansioni proprie dell'addetta alla riscelta (che opera in piedi davanti a un nastro che trasporta vetro misto a materiali estranei come lattine, sacchetti di plastica, carta, tappi e pietrisco) ha certamente comportato, per la ricorrente, la movimentazione manuale di carichi, la ripetizione di movimenti di flesso-estensione del busto e l'assunzione di posture incongrue.
La conduzione di pale meccaniche e muletti, poi, ha esposto Parte_1 anche a vibrazioni.
E' stato, quindi, disposto accertamento tecnico medico legale al fine di verificare la riconducibilità all'esposizione a rischio in ambito lavorativo delle patologie denunciate dalla ricorrente.
4 Il CTU, esaminata la perizianda e valutati gli atti, ha concluso affermando che la stessa è affetta “da una spondilodiscopatia cervicale e lombare e si è sottoposta ad un intervento di artrodesi lombare nel 2022, da cui è derivato un lieve miglioramento della sintomatologia, seppur con residua persistenza di lombosciatalgia e cervicobrachialgia”.
Il CTU ha poi ritenuto che “sussiste nesso causale tra la malattia dalla Sig.ra Parte_1
e l'attività lavorativa dalla stessa svolta nel corso degli anni. Il grado complessivo di
[...] danno biologico è inquadrabile entro un valore pari al 15% (quindici-per-cento), ai sensi di quanto previsto dai baremes di riferimento, con decorrenza dalla data della prima richiesta promossa presso l' ”. CP_1
Il dott. , in particolare, ha evidenziato che: Per_4
- la ricorrente presenta un quadro di scoliosi dorso-lombare, spondiloartrosi e spondilosi diffuse e, già a partire dal 2015, si è sottoposta ad accertamenti clinico- strumentali per indagare disturbi interessanti la colonna vertebrale nella sua interezza, con particolare riferimento al tratto cervicale e lombo-sacrale;
- le patologie da cui è afflitta la stessa hanno natura degenerativa, con origine multifattoriale (usura legata all'età, traumi ripetuti o posture scorrette, artrosi vertebrale, fattori genetici) e interessano i dischi intervertebrali e le vertebre stesse;
- sulla base di quanto emerso dalle testimonianze raccolte, dal DVR e dal colloquio clinico, la stessa è stata significativamente esposta al rischio di mobilizzazione manuale di carichi rilevanti dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017: il sollevamento manuale di carichi pesanti con gli arti superiori, infatti, comporta un rischio lavorativo per lo sviluppo di una patologia vertebrale, sia del tratto cervicale che di quello lombare;
- la stessa movimentazione dei carichi, funzionale allo smaltimento dei materiali, ha comportato, con molta probabilità, la ripetizione di movimenti di flesso-estensione del busto e l'assunzione di posture incongrue e non ergonomiche protratte nel corso del tempo (nello specifico, dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017);
- anche la prolungata esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida della pala gommata e dei muletti, dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017, può
5 avere inciso, sebbene in maniera più contenuta, sull'evoluzione della patologia lombare (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, lista II);
- anche qualora si volesse ipotizzare che la patologia sviluppata non sia esclusivamente riconducibile all'attività lavorativa, non si può negare che le mansioni svolte dalla ricorrente, per tipologia, numero di sollecitazioni nell'arco della giornata di lavoro e prolungato periodo di esposizione al rischio specifico (sollevamento manuale di carichi pesanti, assunzione di posture non ergonomiche e vibrazioni), possono comunque aver agito in modo efficiente, favorendo lo sviluppo della patologia, soprattutto nel tratto lombare della colonna vertebrale, e la sua progressione in senso sfavorevole, elemento – questo – che consente di riconoscere un nesso causale valido in tale sede, qualificando la malattia come di origine professionale;
- il danno biologico può essere quantificato, ai sensi dei comuni baremes di riferimento, nella misura pari al 15% e si correla agli esiti della laminectomia e dell'artrodesi lombo-sacrale, nonché al quadro di discopatia cervico-lombare con risentimento funzionale (in particolare, una cervicobrachialgia).
La relazione del CTU, esaustivamente motivata, non è stata fatta oggetto di osservazioni critiche da parte dei CT delle parti.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dell' ha criticato l'elaborato del CTU CP_1 senza tuttavia evidenziare elementi tali da far ritenere effettivamente errate le valutazioni del dott. . Per_4
Le conclusioni del CTU, al contrario, appaiono condivisibili e meritano, dunque, di essere recepite in sede di decisione.
In parziale accoglimento della domanda, quindi, va accertata l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia cervicale e lombare” denunciata dalla ricorrente e l' deve CP_1 essere condannato ad erogare in favore della stessa l'indennizzo di legge previsto per un danno biologico commisurato alla percentuale del 15% (salva l'unificazione con eventuali preesistenze da valutarsi in sede amministrativa). Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali e
6 l'eventuale differenza fra la rivalutazione monetaria ed il tasso legale dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, opportunamente ridotte in ragione della modesta difficoltà delle questioni affrontate e il non integrale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli oneri di CTU sono da porsi definitivamente a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia cervicale e lombare” denunciata da e conseguentemente condanna l' ad Parte_1 CP_1 erogare in favore della stessa l'indennizzo di legge previsto per un danno biologico commisurato alla percentuale del 15%, da unificarsi alle eventuali preesistenze, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1 liquida in € 4.000,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Oneri di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Savona, 11.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LE LI
7
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 588/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 11/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. LE LI sono comparsi per il ricorrente l'Avv. D'HARCOURT Parte_1 in sostituzione dell'Avv. BARTOLOTTA e per il resistente l'Avv. RIVA. CP_1
L'avv. D'HARCOURT insiste come in atti per l'accoglimento del ricorso alla luce delle conclusioni del CTU.
L'avv. RIVA contesta la CTU, rileva che una delle patologie indicate era l'ernia, non riconosciute dal CTU;
afferma che non sono state valutate le dichiarazioni anamnestiche rese in sede amministrativa e le dichiarazioni del delegato del datore di lavoro.
L'avv. D'HARCOURT replica affermando che il CTU ha correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa LE LI all'udienza del 11/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 588/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. Parte_1
BARTOLOTTA LE IS, che la rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso ricorrente e
- , elettiv. dom. presso l'Avv. RIVA SERGIO, che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024 ha chiamato Parte_1 in causa chiedendo accertarsi l'origine professionale delle patologie (protrusioni discali CP_1 lombari e ernia cervicale) oggetto di denuncia e conseguentemente condannarsi l' a CP_2 riconoscerle l'indennizzo o la rendita da inabilità permanente di legge commisurati ad un grado di inabilità del 18% o altro maggiore o minore accertando, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata da tale data all'effettivo soddisfo;
il tutto da sommarsi al grado di inabilità derivante dagli ulteriori infortuni/malattie professionali già a lei riconosciuti e/o medio tempore riconosciuti.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto di essere stata significativamente esposta a rischi da posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di dall'aprile 1989 all'aprile 2006 e CP_3 poi (anche tramite un'agenzia interinale) dal 2009 in avanti. La stessa ha dedotto di aver svolto, in negli anni indicati in atti, mansioni di addetta alla pala gommata, di conducente di muletti, di addetta alla pulizia delle grate/griglie e dei macchinari di produzione, nonché della pulizia al di sotto dei nastri di riscelta, e comunque di addetta alla riscelta del vetro.
si è regolarmente costituito in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone la reiezione. L'Istituto, in particolare, ha rilevato come, secondo il questionario fatto pervenire dal datore di lavoro, la ricorrente movimentasse nell'80% dei casi oggetti di peso inferiore ad un chilogrammo e comunque non superiore a tre chili, ha contestato la natura c.d. tabellata della malattia “ernia cervicale” ed ha affermato che le patologie oggetto di denuncia avevano in realtà natura degenerativa, contestando comunque la misura dei postumi prospettati.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni concludendo come da verbale.
Il ricorso si è rivelato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 L'istruttoria esperita ha consentito di provare che effettivamente
[...] sia stata significativamente esposta a rischio in ambito professionale nel Parte_1 corso degli anni in cui ha prestato la sua attività presso la CP_3
I testi escussi, in particolare, hanno affermato che la stessa:
- aveva lavorato come addetta alla riscelta, conducendo anche i muletti ed occupandosi anche della pulizia (BRIONES, ; Per_1 Per_2 Per_3
- nelle operazioni di pulizia aveva anche sollevato i pesanti coperchi in ferro dei macchinari (BRIONES);
- aveva raccolto con un badile il materiale caduto sotto i nastri, utilizzando anche un raschietto (BRIONES, e sollevando griglie in Per_1 Per_2 Per_3 ferro due o tre volte al giorno (BRIONES);
- come addetta alla riscelta aveva eliminato manualmente il materiale non vetroso che fluiva sul nastro, riponendolo in contenitori, lavorando sempre in piedi e poi svuotando le ceste (BRIONES, . Per_1 Per_2 Per_3
Anche il teste , consulente sicurezza igiene ambientale di , ha Tes_1 CP_3 confermato che la ricorrente dal 2015 al 2017 era stata addetta anche alla pala meccanica ed ai muletti.
Lo svolgimento delle mansioni proprie dell'addetta alla riscelta (che opera in piedi davanti a un nastro che trasporta vetro misto a materiali estranei come lattine, sacchetti di plastica, carta, tappi e pietrisco) ha certamente comportato, per la ricorrente, la movimentazione manuale di carichi, la ripetizione di movimenti di flesso-estensione del busto e l'assunzione di posture incongrue.
La conduzione di pale meccaniche e muletti, poi, ha esposto Parte_1 anche a vibrazioni.
E' stato, quindi, disposto accertamento tecnico medico legale al fine di verificare la riconducibilità all'esposizione a rischio in ambito lavorativo delle patologie denunciate dalla ricorrente.
4 Il CTU, esaminata la perizianda e valutati gli atti, ha concluso affermando che la stessa è affetta “da una spondilodiscopatia cervicale e lombare e si è sottoposta ad un intervento di artrodesi lombare nel 2022, da cui è derivato un lieve miglioramento della sintomatologia, seppur con residua persistenza di lombosciatalgia e cervicobrachialgia”.
Il CTU ha poi ritenuto che “sussiste nesso causale tra la malattia dalla Sig.ra Parte_1
e l'attività lavorativa dalla stessa svolta nel corso degli anni. Il grado complessivo di
[...] danno biologico è inquadrabile entro un valore pari al 15% (quindici-per-cento), ai sensi di quanto previsto dai baremes di riferimento, con decorrenza dalla data della prima richiesta promossa presso l' ”. CP_1
Il dott. , in particolare, ha evidenziato che: Per_4
- la ricorrente presenta un quadro di scoliosi dorso-lombare, spondiloartrosi e spondilosi diffuse e, già a partire dal 2015, si è sottoposta ad accertamenti clinico- strumentali per indagare disturbi interessanti la colonna vertebrale nella sua interezza, con particolare riferimento al tratto cervicale e lombo-sacrale;
- le patologie da cui è afflitta la stessa hanno natura degenerativa, con origine multifattoriale (usura legata all'età, traumi ripetuti o posture scorrette, artrosi vertebrale, fattori genetici) e interessano i dischi intervertebrali e le vertebre stesse;
- sulla base di quanto emerso dalle testimonianze raccolte, dal DVR e dal colloquio clinico, la stessa è stata significativamente esposta al rischio di mobilizzazione manuale di carichi rilevanti dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017: il sollevamento manuale di carichi pesanti con gli arti superiori, infatti, comporta un rischio lavorativo per lo sviluppo di una patologia vertebrale, sia del tratto cervicale che di quello lombare;
- la stessa movimentazione dei carichi, funzionale allo smaltimento dei materiali, ha comportato, con molta probabilità, la ripetizione di movimenti di flesso-estensione del busto e l'assunzione di posture incongrue e non ergonomiche protratte nel corso del tempo (nello specifico, dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017);
- anche la prolungata esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida della pala gommata e dei muletti, dal 1989 al 2006 e, poi, dal 2009 al 2017, può
5 avere inciso, sebbene in maniera più contenuta, sull'evoluzione della patologia lombare (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, lista II);
- anche qualora si volesse ipotizzare che la patologia sviluppata non sia esclusivamente riconducibile all'attività lavorativa, non si può negare che le mansioni svolte dalla ricorrente, per tipologia, numero di sollecitazioni nell'arco della giornata di lavoro e prolungato periodo di esposizione al rischio specifico (sollevamento manuale di carichi pesanti, assunzione di posture non ergonomiche e vibrazioni), possono comunque aver agito in modo efficiente, favorendo lo sviluppo della patologia, soprattutto nel tratto lombare della colonna vertebrale, e la sua progressione in senso sfavorevole, elemento – questo – che consente di riconoscere un nesso causale valido in tale sede, qualificando la malattia come di origine professionale;
- il danno biologico può essere quantificato, ai sensi dei comuni baremes di riferimento, nella misura pari al 15% e si correla agli esiti della laminectomia e dell'artrodesi lombo-sacrale, nonché al quadro di discopatia cervico-lombare con risentimento funzionale (in particolare, una cervicobrachialgia).
La relazione del CTU, esaustivamente motivata, non è stata fatta oggetto di osservazioni critiche da parte dei CT delle parti.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dell' ha criticato l'elaborato del CTU CP_1 senza tuttavia evidenziare elementi tali da far ritenere effettivamente errate le valutazioni del dott. . Per_4
Le conclusioni del CTU, al contrario, appaiono condivisibili e meritano, dunque, di essere recepite in sede di decisione.
In parziale accoglimento della domanda, quindi, va accertata l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia cervicale e lombare” denunciata dalla ricorrente e l' deve CP_1 essere condannato ad erogare in favore della stessa l'indennizzo di legge previsto per un danno biologico commisurato alla percentuale del 15% (salva l'unificazione con eventuali preesistenze da valutarsi in sede amministrativa). Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali e
6 l'eventuale differenza fra la rivalutazione monetaria ed il tasso legale dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, opportunamente ridotte in ragione della modesta difficoltà delle questioni affrontate e il non integrale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gli oneri di CTU sono da porsi definitivamente a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta l'origine professionale della patologia “spondilodiscopatia cervicale e lombare” denunciata da e conseguentemente condanna l' ad Parte_1 CP_1 erogare in favore della stessa l'indennizzo di legge previsto per un danno biologico commisurato alla percentuale del 15%, da unificarsi alle eventuali preesistenze, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1 liquida in € 4.000,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Oneri di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Savona, 11.9.2025
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